CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 2023
Cassazione n. 08284/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 1, [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che con sentenza del 7/3/2022 la Corte di appello di Bari confermava la pronuncia emessa il 4/11/2019 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con riguardo alla contestazione di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Rilevato che l'imputato propone ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della decisione che non avrebbe valutato la presenza - nell'immobile - di altre persone alle quali ben potrebbe esser riferito lo stupefacente. Ancora, si contesta il mancato riconoscimento della fattispecie lieve di cui al comma 5 del citato art. 73, anche alla luce del mero dato ponderale della sostanza rinvenuta. 3. Considerato che il ricorso è inammissibile. 3.1. Con riguardo alla responsabilità, la Corte di appello - con armento del tutto logico - ha evidenziato che la cocaina rinvenuta (nell'abitazione, dietro uno specchio) era chiusa con un nastro adesivo del tutto analogo a quello trovato in un cassetto della camera da letto del Simone, solo a lui riconducibile. Ancora, che, al momento della perquisizione, nessun altro era presente in casa; peraltro - ha evidenziato la sentenza - l'allegazione in merito alla stabile presenza, nell'immobile, di altre persone risultava del tutto congetturale e priva di qualunque riscontro negli atti processuali. 4. Considerato che è del tutto infondata anche la richiesta riqualificazione ai sensi dell'art. 73, comma 5, decreto citato. La Corte ha sottolineato - in senso contrario - il dato ponderale della cocaina in sequestro (28,5 grammi lordi, idonei a 141 dosi) e, soprattutto, la rilevantissima quantità di principio attivo (tra l'81 e l'82%), tale da far ritenere - con argomento non manifestamente illogico - che la sostanza fosse stata acquistata al mercato all'ingrosso e dovesse ancora essere "tagliata", così da far emergere anche collegamenti con circuiti criminali di rilievo. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 27 gennaio 2023 Il ilire es