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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 febbraio 2026

Cassazione n. 17762/2026

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lmi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/09/19822. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bolognavisti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha concluso per l’annullamento senza rinviodell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Bologna non haconvalidato l’arresto, avvenuto in data 3 dicembre 2025, di [OSCURATO:PERSONA] eAndrea [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentato furto aggravato di cui agli artt. 56, 624 e625, primo comma, nn. 2 e 3, cod. pen.Il Tribunale, innanzi al quale i due arrestati erano stati condotti per ilgiudizio direttissimo, ha motivato la sua decisione affermando che difettava laquerela e che la mancanza della condizione di procedibilità impediva la convalidadell’arresto e l’applicazione delle misure cautelari personali.2.

Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore dellaRepubblica presso il Tribunale di Bologna deducendo che nel caso di speciel’arresto era stato eseguito quando la persona offesa non era prontamenterintracciabile.

Difatti il furto era stato tentato ai danni di un negozioappartenente ad una catena di esercizi commerciali avente plurimi responsabilidislocati in vari punti del Nord Italia; il proprietario, reso edotto di quantoaccaduto, aveva provveduto a far giungere dal Veneto a Bologna un delegatoche aveva provveduto a formalizzare la denuncia.Stante la non immediata rintracciabilità della persona offesa e la presenza ditutti gli altri presupposti che legittimavano la convalida dell’arresto, l’ordinanzache aveva negato la convalida doveva ritenersi illegittima, poiché ai sensidell’art. 380, comma 3, cod. proc. pen., in caso di reato perseguibile a querela,laddove la persona offesa non sia prontamente rintracciabile, l’arresto è eseguitoanche in mancanza della querela che può ancora sopravvenire e, in questo caso,se la querela non è proposta nel termine di quarantotto ore dall’arresto oppurese l’avente diritto dichiara di rinunciarvi o rimette la querela proposta, l’arrestatoè posto immediatamente in libertà.[OSCURATO:PERSONA] avrebbe, quindi, dovuto convalidare l’arresto e, pur non potendoapplicare alcuna misura coercitiva, sospendere il giudizio direttissimo in attesadella querela che avrebbe potuto sopravvenire entro le quarantotto oredall’arresto.Inoltre, poiché l’ordinanza di non convalida ha provocato un’indebitaalterazione della sequenza degli atti del procedimento, in violazione del principiodi ragionevole durata del processo, il provvedimento sarebbe affetto daabnormità funzionale, avendo creato una indebita regressione del procedimento.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.Ai sensi dell’art. 380, comma 3, cod. proc. pen., in caso di reato perseguibilea querela, laddove la persona offesa non sia prontamente rintracciabile, l’arrestoè eseguito anche in mancanza della querela che può ancora sopravvenire e, inquesto caso, se la querela non è proposta nel termine di quarantotto oredall’arresto oppure se l’avente diritto dichiara di rinunciarvi o rimette la querelaproposta, l’arrestato è posto immediatamente in libertà.Ai sensi della citata disposizione, come modificata dalla legge n. 60 del2023, l’arresto può essere eseguito anche in mancanza della querela, nel solocaso in cui la persona offesa non sia prontamente rintracciabile.

In taleeccezionale ipotesi, quindi, la querela non è una condizione per la legittimitàdell’arresto che, conseguentemente, deve essere convalidato anche in suaassenza, pure laddove la persona offesa, successivamente rintracciata, abbia poiscelto di non sporgere la querela.

Difatti, unica conseguenza prevista dalla citatadisposizione per le ipotesi della mancata proposizione della querela nel terminedi 48 ore dall’arresto o della rinuncia alla querela o della remissione della querelagià proposta è l’immediata liberazione dell’arrestato e non l’annullamento o larevoca del già emesso provvedimento di convalida.2.

Ne consegue che, in accoglimento del ricorso, l’ordinanza impugnatadeve essere annullata senza rinvio, essendo l’arresto stato legittimamenteeseguito.L'annullamento, su ricorso del pubblico ministero, dell'ordinanza di nonconvalida dell'arresto deve essere disposto senza rinvio, posto che il ricorso,avendo ad oggetto la rivisitazione di una fase ormai perenta, è finalizzato allasola definizione della correttezza dell'operato della polizia giudiziaria, sicchél'eventuale rinvio solleciterebbe una pronuncia meramente formale, priva diconcreti effetti giuridici (Sez. 3, n. 14971 del 10/11/2022, dep. 2023, Pmt, Rv.284323 - 01).Non ricorre, invece, un’ipotesi di abnormità del provvedimento, poiché larestituzione degli atti al Pubblico ministero, in caso di mancata convalidadell’arresto, è un epilogo del tutto normale, laddove l’arrestato non presti ilconsenso alla celebrazione del rito direttissimo.La restituzione degli atti al pubblico ministero è in tale caso conseguenza deldiniego della convalida, avverso il quale è possibile proporre appositaimpugnazione, ossia il ricorso per cassazione.

P.Q.MAnnulla senza rinvio l’ordinanza impugnata, perché l’arresto è statolegittimamente eseguito.Così deciso il 20/02/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lmi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/09/19822. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bolognavisti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha concluso per l’annullamento senza rinviodell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Bologna non haconvalidato l’arresto, avvenuto in data 3 dicembre 2025, di [OSCURATO:PERSONA] eAndrea [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentato furto aggravato di cui agli artt. 56, 624 e625, primo comma, nn. 2 e 3, cod. pen.Il Tribunale, innanzi al quale i due arrestati erano stati condotti per ilgiudizio direttissimo, ha motivato la sua decisione affermando che difettava laquerela e che la mancanza della condizione di procedibilità impediva la convalidadell’arresto e l’applicazione delle misure cautelari personali.2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore dellaRepubblica presso il Tribunale di Bologna deducendo che nel caso di speciel’arresto era stato eseguito quando la persona offesa non era prontamenterintracciabile. Difatti il furto era stato tentato ai danni di un negozioappartenente ad una catena di esercizi commerciali avente plurimi responsabilidislocati in vari punti del Nord Italia; il proprietario, reso edotto di quantoaccaduto, aveva provveduto a far giungere dal Veneto a Bologna un delegatoche aveva provveduto a formalizzare la denuncia.Stante la non immediata rintracciabilità della persona offesa e la presenza ditutti gli altri presupposti che legittimavano la convalida dell’arresto, l’ordinanzache aveva negato la convalida doveva ritenersi illegittima, poiché ai sensidell’art. 380, comma 3, cod. proc. pen., in caso di reato perseguibile a querela,laddove la persona offesa non sia prontamente rintracciabile, l’arresto è eseguitoanche in mancanza della querela che può ancora sopravvenire e, in questo caso,se la querela non è proposta nel termine di quarantotto ore dall’arresto oppurese l’avente diritto dichiara di rinunciarvi o rimette la querela proposta, l’arrestatoè posto immediatamente in libertà.[OSCURATO:PERSONA] avrebbe, quindi, dovuto convalidare l’arresto e, pur non potendoapplicare alcuna misura coercitiva, sospendere il giudizio direttissimo in attesadella querela che avrebbe potuto sopravvenire entro le quarantotto oredall’arresto.Inoltre, poiché l’ordinanza di non convalida ha provocato un’indebitaalterazione della sequenza degli atti del procedimento, in violazione del principiodi ragionevole durata del processo, il provvedimento sarebbe affetto daabnormità funzionale, avendo creato una indebita regressione del procedimento.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.Ai sensi dell’art. 380, comma 3, cod. proc. pen., in caso di reato perseguibilea querela, laddove la persona offesa non sia prontamente rintracciabile, l’arrestoè eseguito anche in mancanza della querela che può ancora sopravvenire e, inquesto caso, se la querela non è proposta nel termine di quarantotto oredall’arresto oppure se l’avente diritto dichiara di rinunciarvi o rimette la querelaproposta, l’arrestato è posto immediatamente in libertà.Ai sensi della citata disposizione, come modificata dalla legge n. 60 del2023, l’arresto può essere eseguito anche in mancanza della querela, nel solocaso in cui la persona offesa non sia prontamente rintracciabile. In taleeccezionale ipotesi, quindi, la querela non è una condizione per la legittimitàdell’arresto che, conseguentemente, deve essere convalidato anche in suaassenza, pure laddove la persona offesa, successivamente rintracciata, abbia poiscelto di non sporgere la querela. Difatti, unica conseguenza prevista dalla citatadisposizione per le ipotesi della mancata proposizione della querela nel terminedi 48 ore dall’arresto o della rinuncia alla querela o della remissione della querelagià proposta è l’immediata liberazione dell’arrestato e non l’annullamento o larevoca del già emesso provvedimento di convalida.2. Ne consegue che, in accoglimento del ricorso, l’ordinanza impugnatadeve essere annullata senza rinvio, essendo l’arresto stato legittimamenteeseguito.L'annullamento, su ricorso del pubblico ministero, dell'ordinanza di nonconvalida dell'arresto deve essere disposto senza rinvio, posto che il ricorso,avendo ad oggetto la rivisitazione di una fase ormai perenta, è finalizzato allasola definizione della correttezza dell'operato della polizia giudiziaria, sicchél'eventuale rinvio solleciterebbe una pronuncia meramente formale, priva diconcreti effetti giuridici (Sez. 3, n. 14971 del 10/11/2022, dep. 2023, Pmt, Rv.284323 - 01).Non ricorre, invece, un’ipotesi di abnormità del provvedimento, poiché larestituzione degli atti al Pubblico ministero, in caso di mancata convalidadell’arresto, è un epilogo del tutto normale, laddove l’arrestato non presti ilconsenso alla celebrazione del rito direttissimo.La restituzione degli atti al pubblico ministero è in tale caso conseguenza deldiniego della convalida, avverso il quale è possibile proporre appositaimpugnazione, ossia il ricorso per cassazione. P.Q.MAnnulla senza rinvio l’ordinanza impugnata, perché l’arresto è statolegittimamente eseguito.Così deciso il 20/02/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]
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