CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 47827/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2021 della CORTE DI APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 4 novembre 2021 dalla Corte di appello di Torino, la quale ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il tentativo di furto, pluriaggravato, di due biciclette da corsa (commesso in concorso con [OSCURATO:PERSONA]). 2. Contro la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Con un unico motivo, deduce il vizio di motivazione. Sostiene che la sentenza impugnata sarebbe nulla perché priva di motivazione in ordine ai motivi di gravame. In particolare, non avrebbe preso in considerazione quanto sostenuto dalla difesa e cioè che l'imputato si trovava sul luogo del furto tentato non per fare da "palo", ma semplicemente di passaggio. La Corte d'appello, inoltre, non avrebbe motivato in ordine all'applicazione della recidiva e alla quantificazione della pena e, in particolare, non avrebbe esposto le ragioni che l'hanno indotta a ritenere le circostanze attenuanti solo equivalenti alle aggravanti e non prevalenti su queste ultime. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. Il difensore del ricorrente ha trasmesso conclusioni scritte, chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1. L'unico motivo di ricorso, in tutte le censure nelle quali si articola, è inammissibile. La Corte di appello, invero, ha motivato in ordine a tutte le doglianze sollevate con l'atto di gravame. In particolare, ha ritenuto che la diversa ricostruzione dei fatti fornita dalla difesa, secondo la quale l'imputato si trovava sul luogo del furto in maniera del tutto occasionale, fosse smentita dalle dichiarazioni rese dal teste di polizia giudiziaria, [OSCURATO:PERSONA], che aveva colto gli imputati in flagranza di reato. La Corte di appello ha motivato anche con riferimento all'entità della pena, all'applicazione della recidiva e al giudizio di bilanciamento (cfr. seconda pagina della sentenza impugnata), evidenziando, tra l'altro, che le attenuanti non potevano essere ritenute prevalenti sulle aggravanti, in considerazione della recidiva reiterata. Si tratta di una motivazione esauriente ed esente da vizi logici, con la quale il ricorrente non si confronta effettivamente, rendendo così il motivo di ricorso, oltre che manifestamente infondato, privo della necessaria specificità estrinseca. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3..000,00 in favore della cassa d