CassazionedecretoSezione LDecisione del 6 aprile 2023
Cassazione n. 11236/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 26901/2017proposto da: [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] domiciliataper legge in Roma, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata per legge in Roma, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione; -controricorrente- avverso la SENTENZA della Corte d’appello di Lecce n.399/2017, pubblicata il 6 aprile 2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del6/04/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], dipendente dell’Ente nazionale ACLI Istruzione professionale Puglia (di seguito ENAIP), esponendo di averematurato crediti di lavoro pari ad € 8.558,00, relativi al mancato pagamento delle retribuzioni per i mesi di novembre e dicembre 2011 e gennaio e febbraio 2012, ha ottenuto dal Tribunale di Brindisi, con riferimento a tali crediti, decreto ingiuntivo nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA], in qualità di ente appaltatore all’ENAIP dell’attività di fornitura ed assistenza specialistica al Sistema dei [OSCURATO:PERSONA] dell’Impiego della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] di Brindisi ha proposto opposizione che il Tribunale di Brindisi, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 153/2015, ha accolto. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello che la Corte d’appello di Lecce, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 399/2017, ha accolto. [OSCURATO:PERSONA] di Brindisi ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sei motivi. [OSCURATO:PERSONA] si è difesa con controricorso. Parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1)Il ricorso è inammissibile perché tardivo. Dall’esame degli atti di causa emerge che la sentenza di appello è stata pubblicata il 6 aprile 2017 e che il menzionato ricorso è stato notificato il 3 novembre 2017, quindi senza rispettare il c.d. termine lungo di sei mesi previsto dall’art. 327 c.p.c., che è scaduto il 6 ottobre 2017, non potendo trovare applicazione la c.d. sospensione feriale dei termini, venendo in rilievo una causa trattata secondo il rito del lavoro. Infatti, ad avviso della S.C., alla controversia che, pur non riguardando un rapporto compreso tra quelli indicati dall’art. 409 o dall’art. 442 c.p.c., sia stata trattata con ilrito del lavoro, non è applicabile il regime della sospensione dei termini di impugnazione nel periodoferiale, giacché il rito adottato dal giudice assume una funzione enunciativa della natura della controversia, indipendentemente dall’esattezza della relativa valutazione, e, quindi, detto rito costituisce per le parti criterio di riferimento anche ai fini del computo dei termini per la proposizione dell’impugnazione, secondo il regime previsto dall’art. 3 della leggen. 742 del 1969 (Cass., Sez. L, n. 21442 del 16 agosto 2019 ). Inoltre, si rileva che appartiene al giudice del lavoro la competenza in ordine alla domanda ex art. 1676 c.c. proposta dall’ausiliare dell'appaltatore verso il committente per conseguire, nei limiti di quanto dovuto dal committente all’appaltatore, il soddisfacimento del suo credito retributivo, atteso che siffatta azione non trova fondamento nel rapporto di appalto (rilevante soltanto strumentalmente), ma nel rapporto di locatio operarum, con la conseguenza che la relativa controversia rientra nell’ambito dell’art. 409 c.p.c. (Cass., Sez. L, n. 4007del 20 aprile 1998). 2)Il ricorso è dichiarato inammissibile. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Si dichiara che sussistono le condizioni richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, per affermare l’obbligo di parte ricorrente di corrispondere un importo pari a quello del contributo unificato versato, se dovuto. P.Q.M. La Corte,ritenuti non sussistenti i presupposti per la motivazione contestuale ex art. 380 bis 1, comma 2, c.p.c., -dichiara inammissibile il ricorso; - condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite, che liquida in € 3.500,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi, oltre accessori di leggee spese generali nella misura del 15%; -dichiara che sussistono le condizioni richieste dall’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, per affermare l’obbligo di parte ricorrente di corrispondere unimporto pari a quello del contributo unificato