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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2001

ECLI:EU:C:2001:331
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EUR-Lex - 61999J0178 - IT Avis juridique important | 61999J0178 Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 14 giugno 2001. - [OSCURATO:PERSONA]. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: [OSCURATO:PERSONA] - Austria. - Rinvio pregiudiziale - Registrazione nel catasto delle transazioni immobiliari - Attività amministrativa e non giurisdizionale - Incompetenza della Corte. - [OSCURATO:PERSONA]178/99. raccolta della giurisprudenza 2001 pagina I-04421 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] chiave Questioni pregiudiziali - Rinvio alla Corte - Giurisdizione nazionale ai sensi dell'art. 177 del Trattato (divenuto art. 234 CE) - Nozione - [OSCURATO:PERSONA] che agisce in qualità di tribunale incaricato della tenuta del libro fondiario - Esclusione [(Trattato CE, art. 177 (divenuto art. 234 CE)]

[OSCURATO:PERSONA]

$$Risulta dall'art. 177 del Trattato (divenuto art. 234 CE) che i giudici nazionali possono adire la Corte unicamente se dinanzi ad essi sia pendente una lite e se essi siano stati chiamati a statuire nell'ambito di un procedimento destinato a risolversi in una pronuncia di carattere giurisdizionale.

Pertanto, il [OSCURATO:PERSONA] (Austria) non può adire la Corte quando svolge funzioni di autorità amministrativa senza dovere, al tempo stesso, decidere una controversia.

Ciò accade, quando esamina una domanda di registrazione catastale del contratto di vendita di un bene immobiliare ai sensi delle disposizioni del Grundbuchgesetz (legge federale austriaca del 1955 in materia di catasto).

Infatti, nell'ambito di tale attività, non definendo una lite, bensì dovendo solo statuire sulla conformità della domanda alle condizioni fissate dalla normativa per la registrazione dei diritti di proprietà nel catasto, il [OSCURATO:PERSONA] esercita una funzione non giurisdizionale. ( v. punti 14-17 ) [OSCURATO:PERSONA] procedimento C-178/99, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dal [OSCURATO:PERSONA] (Austria) nell'ambito dell'esame di una domanda di registrazione catastale presentata da

[OSCURATO:PERSONA],

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 73 B del Trattato CE (divenuto art. 56 CE) e dell'allegato XII, n. 1, lett. e), dell'Accordo sullo Spazio economico europeo, LA CORTE (Sesta Sezione), composta dai sigg.

C. Gulmann, presidente di sezione,

V. Skouris, J.-P.

Puissochet (relatore), R. Schintgen e J.N. [OSCURATO:PERSONA], giudici, avvocato generale: L.A.

Geelhoed cancelliere: H.A.

Rühl, amministratore principale viste le osservazioni scritte presentate: - per la sig.ra D. [OSCURATO:PERSONA], dall'avv.

W.L.

Weh, Rechtsanwalt; - per il governo austriaco, dalla sig.ra C. Stix-Hackl, in qualità di agente; - per il governo spagnolo, dalla sig.ra N. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente; - per la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, dalla sig.ra M. Patakia e dal sig.

M. Niejahr, in qualità di agenti, vista la relazione d'udienza, sentite le osservazioni orali della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], rappresentata dall'avv.

W.L.

Weh, del governo austriaco, rappresentato dai sigg.

P. Kustor e M. Germann, in qualità di agenti, e della [OSCURATO:PERSONA], rappresentata dal sig.

M. Niejahr, all'udienza del 14 dicembre 2000, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 15 marzo 2001, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con ordinanza 29 dicembre 1998, pervenuta nella cancelleria della Corte il 14 maggio 1999, il [OSCURATO:PERSONA] ha proposto alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), tre questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione dell'art. 73 B del Trattato CE (divenuto art. 56 CE) e dell'allegato XII, n. 1, lett. e), dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: l'«Accordo SEE»). 2 Tali questioni sono sorte nell'ambito di una domanda presentata dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] per ottenere l'iscrizione catastale del contratto di compravendita di un fondo non edificato sito nel comune di Fußach, nel Land del Vorarlberg (Austria).

Diritto comunitario 3 L'art. 73 B del Trattato dispone quanto segue: «1.

Nell'ambito delle disposizioni previste dal presente Capo sono vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi.

2. Nell'ambito delle disposizioni previste dal presente Capo sono vietate tutte le restrizioni sui pagamenti tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi». 4 Ai sensi dell'allegato XII, n. 1, lett. e), dell'Accordo SEE, che fa riferimento all'applicazione della direttiva del Consiglio 24 giugno 1988, 88/361/CEE, per l'attuazione dell'articolo 67 del Trattato (GU L 178, pag. 5), «[d]urante i periodi di transizione gli Stati AELS (EFTA) non trattano nuovi ed esistenti investimenti di imprese o cittadini di Stati membri della Comunità o di altri Stati AELS (EFTA) in modo meno favorevole di quanto previsto dalla normativa in vigore alla data della firma dell'accordo, fatto salvo il diritto degli Stati AELS (EFTA) di adottare una normativa conforme all'accordo, e segnatamente disposizioni relative all'acquisto di residenze secondarie di effetto equivalente alla normativa mantenuta in vigore nella Comunità conformemente all'articolo 6, paragrafo 4 della direttiva». 5 L'art. 6, n. 4, della direttiva 88/361 dispone quanto segue: «L'attuale legislazione nazionale che disciplina l'acquisto di residenze secondarie può essere mantenuta in vigore fino a che il Consiglio adotterà ulteriori disposizioni in questo settore in conformità dell'articolo 69 del Trattato.

Questa disposizione non inficia l'applicabilità delle altre disposizioni del diritto comunitario».

Diritto nazionale 6 Ai sensi dell'art. 8 del [OSCURATO:PERSONA] (legge del Land del Vorarlberg sulle transazioni immobiliari; [OSCURATO:PERSONA] LGBl. 85/1997), l'acquisto di fondi edificabili è efficace solo se le autorità competenti in materia immobiliare rilasciano un nullaosta.

Tale nullaosta è rilasciato se l'acquirente dimostra in modo credibile che il fondo sarà adibito, entro un termine adeguato, ad un uso conforme al piano regolatore.

In caso di diniego del nullaosta, la transazione riguardante il fondo è nulla ai sensi della legge. 7 Invece, nel caso di transazioni aventi ad oggetto fondi edificati, la normativa del Land del Vorarlberg prevede solo che il compratore debba presentare una dichiarazione nella quale si impegna a non adibire l'abitazione acquistata a casa per le vacanze. [OSCURATO:PERSONA] principale e questioni pregiudiziali 8 La sig.ra [OSCURATO:PERSONA], cittadina austriaca residente nel comune di Fußach, circoscrizione giudiziaria di [OSCURATO:PERSONA], ha acquistato dal sig. [OSCURATO:PERSONA], anch'egli cittadino austriaco, un fondo sito nel detto comune.

Ella non ha chiesto il nullaosta, ma ha presentato una dichiarazione analoga a quella che sarebbe stata necessaria se l'acquisto avesse avuto ad oggetto un fondo edificato, nella quale si impegnava a non adibire a casa per le vacanze l'immobile acquistato. 9 Innanzi al [OSCURATO:PERSONA], competente a procedere alla registrazione catastale delle transazioni immobiliari, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto che il procedimento di autorizzazione contravveniva agli obblighi comunitari della Repubblica austriaca e che una dichiarazione doveva essere sufficiente per poter effettuare la registrazione. 10 Non rinvenendo nella giurisprudenza della Corte elementi sufficienti per potere statuire sulla domanda di registrazione, il [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di porre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea possano invocare la libera circolazione dei capitali anche qualora una determinata operazione finanziaria non presenti alcun elemento transnazionale. 2) Se sia compatibile con la libera circolazione dei capitali che per l'acquisto di un fondo edificabile venga richiesto un nullaosta con effetto costitutivo rilasciato dall'autorità competente in materia immobiliare. 3) Quale effetto abbia la clausola di moratoria di cui all'allegato XII, n. 1, lett. e), dell'Accordo SEE sulle norme, per loro natura nuove, che prevedono un nullaosta per le transazioni immobiliari e che sono state introdotte successivamente alla sottoscrizione, il 2 maggio 1992, dell'Accordo SEE».

Sulla competenza della Corte 11 [OSCURATO:PERSONA] e il governo spagnolo sostengono che il [OSCURATO:PERSONA], quando agisce in qualità di tribunale incaricato della tenuta del libro fondiario, non definisce liti, bensì verifica se le domande di registrazione catastale dei titoli di proprietà soddisfino le condizioni previste dalla legge, il che costituirebbe un'attività di natura amministrativa e non giurisdizionale.

Di conseguenza, il [OSCURATO:PERSONA] non soddisfarebbe, nell'ambito del procedimento a quo, le condizioni cui è subordinata la qualità di giudice ai sensi dell'art. 177 del Trattato e, pertanto, la Corte non sarebbe competente a risolvere le questioni pregiudiziali sottopostele nel caso di specie.

Il governo austriaco ha aderito a tale punto di vista dopo essere stato invitato dalla Corte a far conoscere la sua opinione in merito. 12 Tali parti intervenienti osservano che la funzione esercitata dal [OSCURATO:PERSONA], quando agisce in qualità di tribunale incaricato della tenuta del libro fondiario, è di natura simile a quella svolta dai tribunali italiani quando statuiscono, nell'ambito di un procedimento di giurisdizione volontaria, su una domanda di omologazione dell'atto costitutivo di una società ai fini dell'iscrizione di questa nel registro, funzione che la Corte ha ritenuto priva di carattere giurisdizionale nella sentenza 19 ottobre 1995, causa C-111/94, [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-3361, punti 9-11). 13 A tale riguardo, per valutare se l'organo remittente possegga le caratteristiche di un giudice ai sensi dell'art. 177 del Trattato, questione unicamente di diritto comunitario, la Corte tiene conto di un insieme di elementi quali l'origine legale dell'organo, il suo carattere permanente, l'obbligatorietà della sua giurisdizione, la natura contraddittoria del procedimento, il fatto che l'organo applichi norme giuridiche e che sia indipendente (v., in particolare, sentenza 17 settembre 1997, causa C-54/96, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-4961, punto 23, e giurisprudenza citata, nonché sentenza 21 marzo 2000, cause riunite da C-110/98 a C-147/98, Gabalfrisa e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-1577, punto 33). 14 Inoltre, anche se l'art. 177 del Trattato non subordina la competenza della Corte al carattere contraddittorio del procedimento nel corso del quale il giudice nazionale formula una questione pregiudiziale (v. sentenza 17 maggio 1994, causa C-18/93, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-1783, punto 12), risulta tuttavia da questa disposizione che i giudici nazionali possono adire la Corte unicamente se dinanzi ad essi sia pendente una lite e se essi siano stati chiamati a statuire nell'ambito di un procedimento destinato a risolversi in una pronuncia di carattere giurisdizionale (v. ordinanza 5 marzo 1986, causa 318/85, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 955, punto 4, e sentenza 12 novembre 1998, causa C-134/97, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-7023, punto 14). 15 Pertanto, quando svolge funzioni di autorità amministrativa senza dovere, al tempo stesso, decidere una controversia, l'organo remittente, anche ove soddisfi le altre condizioni ricordate nel punto 13 della presente sentenza, non può essere considerato come un organo che esercita una funzione giurisdizionale.

Ciò accade, per esempio, quando esso statuisce su una domanda, diretta ad ottenere l'iscrizione d'una società nel registro, nell'ambito di un procedimento non avente ad oggetto l'annullamento di un atto lesivo di un diritto del richiedente (v. citata sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto 11). 16 Dagli atti risulta che il [OSCURATO:PERSONA], quando esamina una domanda di registrazione catastale del contratto di vendita di un bene immobiliare ai sensi delle disposizioni del Grundbuchgesetz (legge federale austriaca del 1955 in materia di catasto), non definisce una lite, bensì deve solo statuire sulla conformità della domanda alle condizioni fissate dalla normativa per la registrazione dei diritti di proprietà nel catasto. 17 Nell'ambito di tale attività, il [OSCURATO:PERSONA] esercita una funzione non giurisdizionale. 18 Tale conclusione non è rimessa in questione dal fatto che il [OSCURATO:PERSONA] possa sentire le parti in situazioni eccezionali, facoltà che non incide sul carattere dell'attività svolta. 19 La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] fa tuttavia valere che la sua domanda al [OSCURATO:PERSONA], qualificata come «Rekurs» (ricorso), fa seguito al rifiuto della Grundverkehrs-Landeskommission für Vorarlberg (in prosieguo: la «Landeskommission») di confermare la sua dichiarazione relativa all'acquisto del bene nonché ad una decisione negativa del Rechtspfleger del [OSCURATO:PERSONA] cui è stata presentata la domanda di registrazione del diritto di proprietà della ricorrente nel catasto.

La domanda proposta dalla ricorrente al [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dunque il carattere di un appello. 20 Tale argomento è infondato. 21 Infatti, dagli atti risulta, da un canto, che il [OSCURATO:PERSONA] non è il giudice competente a pronunciarsi in appello sulle decisioni della Landeskommission e, dall'altro, che il Rechtspfleger non è un organo di primo grado le cui decisioni possano essere oggetto di un ricorso giurisdizionale innanzi al [OSCURATO:PERSONA], bensì un dipendente del [OSCURATO:PERSONA] che, sotto l'autorità di quest'ultimo, esercita le funzioni delegategli dallo stesso [OSCURATO:PERSONA].

Il «Rekurs» proposto innanzi al [OSCURATO:PERSONA] contro la decisione del suo Rechtspfleger ha il carattere di un reclamo amministrativo interno all'organo considerato e il previo intervento di tale dipendente non è sufficiente per conferire all'attività del [OSCURATO:PERSONA] in materia di tenuta del libro fondiario una natura diversa da quella amministrativa. 22 Ne discende che la Corte non è competente a statuire sulle questioni poste dal [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito del procedimento di registrazione catastale di diritti di proprietà.

Decisione relativa alle spese Sulle spese 23 Le spese sostenute dai governi austriaco e spagnolo nonché dalla [OSCURATO:PERSONA], che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione.

Nei confronti della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al [OSCURATO:PERSONA], cui spetta quindi statuire sulle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE (Sesta Sezione) dichiara: La Corte di giustizia delle Comunità europee non è competente a risolvere le questioni sollevate dal [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza 29 dicembre 1998.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61999J0178 - IT Avis juridique important | 61999J0178 Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 14 giugno 2001. - [OSCURATO:PERSONA]. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: [OSCURATO:PERSONA] - Austria. - Rinvio pregiudiziale - Registrazione nel catasto delle transazioni immobiliari - Attività amministrativa e non giurisdizionale - Incompetenza della Corte. - [OSCURATO:PERSONA]178/99. raccolta della giurisprudenza 2001 pagina I-04421 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] chiave Questioni pregiudiziali - Rinvio alla Corte - Giurisdizione nazionale ai sensi dell'art. 177 del Trattato (divenuto art. 234 CE) - Nozione - [OSCURATO:PERSONA] che agisce in qualità di tribunale incaricato della tenuta del libro fondiario - Esclusione [(Trattato CE, art. 177 (divenuto art. 234 CE)] [OSCURATO:PERSONA] $$Risulta dall'art. 177 del Trattato (divenuto art. 234 CE) che i giudici nazionali possono adire la Corte unicamente se dinanzi ad essi sia pendente una lite e se essi siano stati chiamati a statuire nell'ambito di un procedimento destinato a risolversi in una pronuncia di carattere giurisdizionale. Pertanto, il [OSCURATO:PERSONA] (Austria) non può adire la Corte quando svolge funzioni di autorità amministrativa senza dovere, al tempo stesso, decidere una controversia. Ciò accade, quando esamina una domanda di registrazione catastale del contratto di vendita di un bene immobiliare ai sensi delle disposizioni del Grundbuchgesetz (legge federale austriaca del 1955 in materia di catasto). Infatti, nell'ambito di tale attività, non definendo una lite, bensì dovendo solo statuire sulla conformità della domanda alle condizioni fissate dalla normativa per la registrazione dei diritti di proprietà nel catasto, il [OSCURATO:PERSONA] esercita una funzione non giurisdizionale. ( v. punti 14-17 ) [OSCURATO:PERSONA] procedimento C-178/99, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dal [OSCURATO:PERSONA] (Austria) nell'ambito dell'esame di una domanda di registrazione catastale presentata da [OSCURATO:PERSONA], domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 73 B del Trattato CE (divenuto art. 56 CE) e dell'allegato XII, n. 1, lett. e), dell'Accordo sullo Spazio economico europeo, LA CORTE (Sesta Sezione), composta dai sigg. C. Gulmann, presidente di sezione, V. Skouris, J.-P. Puissochet (relatore), R. Schintgen e J.N. [OSCURATO:PERSONA], giudici, avvocato generale: L.A. Geelhoed cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale viste le osservazioni scritte presentate: - per la sig.ra D. [OSCURATO:PERSONA], dall'avv. W.L. Weh, Rechtsanwalt; - per il governo austriaco, dalla sig.ra C. Stix-Hackl, in qualità di agente; - per il governo spagnolo, dalla sig.ra N. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente; - per la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, dalla sig.ra M. Patakia e dal sig. M. Niejahr, in qualità di agenti, vista la relazione d'udienza, sentite le osservazioni orali della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], rappresentata dall'avv. W.L. Weh, del governo austriaco, rappresentato dai sigg. P. Kustor e M. Germann, in qualità di agenti, e della [OSCURATO:PERSONA], rappresentata dal sig. M. Niejahr, all'udienza del 14 dicembre 2000, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 15 marzo 2001, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con ordinanza 29 dicembre 1998, pervenuta nella cancelleria della Corte il 14 maggio 1999, il [OSCURATO:PERSONA] ha proposto alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), tre questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione dell'art. 73 B del Trattato CE (divenuto art. 56 CE) e dell'allegato XII, n. 1, lett. e), dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: l'«Accordo SEE»). 2 Tali questioni sono sorte nell'ambito di una domanda presentata dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] per ottenere l'iscrizione catastale del contratto di compravendita di un fondo non edificato sito nel comune di Fußach, nel Land del Vorarlberg (Austria). Diritto comunitario 3 L'art. 73 B del Trattato dispone quanto segue: «1. Nell'ambito delle disposizioni previste dal presente Capo sono vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi. 2. Nell'ambito delle disposizioni previste dal presente Capo sono vietate tutte le restrizioni sui pagamenti tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi». 4 Ai sensi dell'allegato XII, n. 1, lett. e), dell'Accordo SEE, che fa riferimento all'applicazione della direttiva del Consiglio 24 giugno 1988, 88/361/CEE, per l'attuazione dell'articolo 67 del Trattato (GU L 178, pag. 5), «[d]urante i periodi di transizione gli Stati AELS (EFTA) non trattano nuovi ed esistenti investimenti di imprese o cittadini di Stati membri della Comunità o di altri Stati AELS (EFTA) in modo meno favorevole di quanto previsto dalla normativa in vigore alla data della firma dell'accordo, fatto salvo il diritto degli Stati AELS (EFTA) di adottare una normativa conforme all'accordo, e segnatamente disposizioni relative all'acquisto di residenze secondarie di effetto equivalente alla normativa mantenuta in vigore nella Comunità conformemente all'articolo 6, paragrafo 4 della direttiva». 5 L'art. 6, n. 4, della direttiva 88/361 dispone quanto segue: «L'attuale legislazione nazionale che disciplina l'acquisto di residenze secondarie può essere mantenuta in vigore fino a che il Consiglio adotterà ulteriori disposizioni in questo settore in conformità dell'articolo 69 del Trattato. Questa disposizione non inficia l'applicabilità delle altre disposizioni del diritto comunitario». Diritto nazionale 6 Ai sensi dell'art. 8 del [OSCURATO:PERSONA] (legge del Land del Vorarlberg sulle transazioni immobiliari; [OSCURATO:PERSONA] LGBl. 85/1997), l'acquisto di fondi edificabili è efficace solo se le autorità competenti in materia immobiliare rilasciano un nullaosta. Tale nullaosta è rilasciato se l'acquirente dimostra in modo credibile che il fondo sarà adibito, entro un termine adeguato, ad un uso conforme al piano regolatore. In caso di diniego del nullaosta, la transazione riguardante il fondo è nulla ai sensi della legge. 7 Invece, nel caso di transazioni aventi ad oggetto fondi edificati, la normativa del Land del Vorarlberg prevede solo che il compratore debba presentare una dichiarazione nella quale si impegna a non adibire l'abitazione acquistata a casa per le vacanze. [OSCURATO:PERSONA] principale e questioni pregiudiziali 8 La sig.ra [OSCURATO:PERSONA], cittadina austriaca residente nel comune di Fußach, circoscrizione giudiziaria di [OSCURATO:PERSONA], ha acquistato dal sig. [OSCURATO:PERSONA], anch'egli cittadino austriaco, un fondo sito nel detto comune. Ella non ha chiesto il nullaosta, ma ha presentato una dichiarazione analoga a quella che sarebbe stata necessaria se l'acquisto avesse avuto ad oggetto un fondo edificato, nella quale si impegnava a non adibire a casa per le vacanze l'immobile acquistato. 9 Innanzi al [OSCURATO:PERSONA], competente a procedere alla registrazione catastale delle transazioni immobiliari, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto che il procedimento di autorizzazione contravveniva agli obblighi comunitari della Repubblica austriaca e che una dichiarazione doveva essere sufficiente per poter effettuare la registrazione. 10 Non rinvenendo nella giurisprudenza della Corte elementi sufficienti per potere statuire sulla domanda di registrazione, il [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di porre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea possano invocare la libera circolazione dei capitali anche qualora una determinata operazione finanziaria non presenti alcun elemento transnazionale. 2) Se sia compatibile con la libera circolazione dei capitali che per l'acquisto di un fondo edificabile venga richiesto un nullaosta con effetto costitutivo rilasciato dall'autorità competente in materia immobiliare. 3) Quale effetto abbia la clausola di moratoria di cui all'allegato XII, n. 1, lett. e), dell'Accordo SEE sulle norme, per loro natura nuove, che prevedono un nullaosta per le transazioni immobiliari e che sono state introdotte successivamente alla sottoscrizione, il 2 maggio 1992, dell'Accordo SEE». Sulla competenza della Corte 11 [OSCURATO:PERSONA] e il governo spagnolo sostengono che il [OSCURATO:PERSONA], quando agisce in qualità di tribunale incaricato della tenuta del libro fondiario, non definisce liti, bensì verifica se le domande di registrazione catastale dei titoli di proprietà soddisfino le condizioni previste dalla legge, il che costituirebbe un'attività di natura amministrativa e non giurisdizionale. Di conseguenza, il [OSCURATO:PERSONA] non soddisfarebbe, nell'ambito del procedimento a quo, le condizioni cui è subordinata la qualità di giudice ai sensi dell'art. 177 del Trattato e, pertanto, la Corte non sarebbe competente a risolvere le questioni pregiudiziali sottopostele nel caso di specie. Il governo austriaco ha aderito a tale punto di vista dopo essere stato invitato dalla Corte a far conoscere la sua opinione in merito. 12 Tali parti intervenienti osservano che la funzione esercitata dal [OSCURATO:PERSONA], quando agisce in qualità di tribunale incaricato della tenuta del libro fondiario, è di natura simile a quella svolta dai tribunali italiani quando statuiscono, nell'ambito di un procedimento di giurisdizione volontaria, su una domanda di omologazione dell'atto costitutivo di una società ai fini dell'iscrizione di questa nel registro, funzione che la Corte ha ritenuto priva di carattere giurisdizionale nella sentenza 19 ottobre 1995, causa C-111/94, [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I-3361, punti 9-11). 13 A tale riguardo, per valutare se l'organo remittente possegga le caratteristiche di un giudice ai sensi dell'art. 177 del Trattato, questione unicamente di diritto comunitario, la Corte tiene conto di un insieme di elementi quali l'origine legale dell'organo, il suo carattere permanente, l'obbligatorietà della sua giurisdizione, la natura contraddittoria del procedimento, il fatto che l'organo applichi norme giuridiche e che sia indipendente (v., in particolare, sentenza 17 settembre 1997, causa C-54/96, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-4961, punto 23, e giurisprudenza citata, nonché sentenza 21 marzo 2000, cause riunite da C-110/98 a C-147/98, Gabalfrisa e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-1577, punto 33). 14 Inoltre, anche se l'art. 177 del Trattato non subordina la competenza della Corte al carattere contraddittorio del procedimento nel corso del quale il giudice nazionale formula una questione pregiudiziale (v. sentenza 17 maggio 1994, causa C-18/93, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-1783, punto 12), risulta tuttavia da questa disposizione che i giudici nazionali possono adire la Corte unicamente se dinanzi ad essi sia pendente una lite e se essi siano stati chiamati a statuire nell'ambito di un procedimento destinato a risolversi in una pronuncia di carattere giurisdizionale (v. ordinanza 5 marzo 1986, causa 318/85, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 955, punto 4, e sentenza 12 novembre 1998, causa C-134/97, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-7023, punto 14). 15 Pertanto, quando svolge funzioni di autorità amministrativa senza dovere, al tempo stesso, decidere una controversia, l'organo remittente, anche ove soddisfi le altre condizioni ricordate nel punto 13 della presente sentenza, non può essere considerato come un organo che esercita una funzione giurisdizionale. Ciò accade, per esempio, quando esso statuisce su una domanda, diretta ad ottenere l'iscrizione d'una società nel registro, nell'ambito di un procedimento non avente ad oggetto l'annullamento di un atto lesivo di un diritto del richiedente (v. citata sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto 11). 16 Dagli atti risulta che il [OSCURATO:PERSONA], quando esamina una domanda di registrazione catastale del contratto di vendita di un bene immobiliare ai sensi delle disposizioni del Grundbuchgesetz (legge federale austriaca del 1955 in materia di catasto), non definisce una lite, bensì deve solo statuire sulla conformità della domanda alle condizioni fissate dalla normativa per la registrazione dei diritti di proprietà nel catasto. 17 Nell'ambito di tale attività, il [OSCURATO:PERSONA] esercita una funzione non giurisdizionale. 18 Tale conclusione non è rimessa in questione dal fatto che il [OSCURATO:PERSONA] possa sentire le parti in situazioni eccezionali, facoltà che non incide sul carattere dell'attività svolta. 19 La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] fa tuttavia valere che la sua domanda al [OSCURATO:PERSONA], qualificata come «Rekurs» (ricorso), fa seguito al rifiuto della Grundverkehrs-Landeskommission für Vorarlberg (in prosieguo: la «Landeskommission») di confermare la sua dichiarazione relativa all'acquisto del bene nonché ad una decisione negativa del Rechtspfleger del [OSCURATO:PERSONA] cui è stata presentata la domanda di registrazione del diritto di proprietà della ricorrente nel catasto. La domanda proposta dalla ricorrente al [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dunque il carattere di un appello. 20 Tale argomento è infondato. 21 Infatti, dagli atti risulta, da un canto, che il [OSCURATO:PERSONA] non è il giudice competente a pronunciarsi in appello sulle decisioni della Landeskommission e, dall'altro, che il Rechtspfleger non è un organo di primo grado le cui decisioni possano essere oggetto di un ricorso giurisdizionale innanzi al [OSCURATO:PERSONA], bensì un dipendente del [OSCURATO:PERSONA] che, sotto l'autorità di quest'ultimo, esercita le funzioni delegategli dallo stesso [OSCURATO:PERSONA]. Il «Rekurs» proposto innanzi al [OSCURATO:PERSONA] contro la decisione del suo Rechtspfleger ha il carattere di un reclamo amministrativo interno all'organo considerato e il previo intervento di tale dipendente non è sufficiente per conferire all'attività del [OSCURATO:PERSONA] in materia di tenuta del libro fondiario una natura diversa da quella amministrativa. 22 Ne discende che la Corte non è competente a statuire sulle questioni poste dal [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito del procedimento di registrazione catastale di diritti di proprietà. Decisione relativa alle spese Sulle spese 23 Le spese sostenute dai governi austriaco e spagnolo nonché dalla [OSCURATO:PERSONA], che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al [OSCURATO:PERSONA], cui spetta quindi statuire sulle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE (Sesta Sezione) dichiara: La Corte di giustizia delle Comunità europee non è competente a risolvere le questioni sollevate dal [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza 29 dicembre 1998.
Sentenza Corte di giustizia UE/2001 — Fons Iuris — Fons Iuris