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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 207/2009

ECLI:EU:T:2009:338
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) 16 settembre 2009 – [OSCURATO:PERSONA] / UAMI – Ceramicalcora ([OSCURATO:PERSONA]) (causa T‑130/08) «Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo [OSCURATO:PERSONA] – Marchi nazionali figurativi anteriori [OSCURATO:PERSONA] – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]» Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 17, 51-53) Oggetto Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 30 gennaio 2008 (procedimento R 1609/2006‑4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Ceramicalcora, SA, e la [OSCURATO:PERSONA], SL.

Dati della causa Richiedente il marchio comunitario:

[OSCURATO:PERSONA], SL

Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio figurativo [OSCURATO:PERSONA] per prodotti e servizi delle classi 19, 21, 39 e 40 – domanda di registrazione n. 3109006 Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Ceramicalcora, SA Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: Marchi spagnoli contenenti il segno [OSCURATO:PERSONA] nn. 2115543, 2056688, 2056689 e 2056699 per prodotti e servizi rispettivamente delle classi 27, 19, 21 e 39 Decisione della divisione di opposizione: Accoglimento parziale dell’opposizione, per il fatto che esisterebbe un rischio di confusione nel territorio pertinente per i prodotti e servizi contestati delle classi 19, 21 e 40, ma che detto rischio non sussisterebbe in relazione ai servizi contestati della classe 39 Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA], SL è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) 16 settembre 2009 – [OSCURATO:PERSONA] / UAMI – Ceramicalcora ([OSCURATO:PERSONA]) (causa T‑130/08) «Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo [OSCURATO:PERSONA] – Marchi nazionali figurativi anteriori [OSCURATO:PERSONA] – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]» Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 17, 51-53) Oggetto Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 30 gennaio 2008 (procedimento R 1609/2006‑4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Ceramicalcora, SA, e la [OSCURATO:PERSONA], SL. Dati della causa Richiedente il marchio comunitario: [OSCURATO:PERSONA], SL Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio figurativo [OSCURATO:PERSONA] per prodotti e servizi delle classi 19, 21, 39 e 40 – domanda di registrazione n. 3109006 Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Ceramicalcora, SA Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: Marchi spagnoli contenenti il segno [OSCURATO:PERSONA] nn. 2115543, 2056688, 2056689 e 2056699 per prodotti e servizi rispettivamente delle classi 27, 19, 21 e 39 Decisione della divisione di opposizione: Accoglimento parziale dell’opposizione, per il fatto che esisterebbe un rischio di confusione nel territorio pertinente per i prodotti e servizi contestati delle classi 19, 21 e 40, ma che detto rischio non sussisterebbe in relazione ai servizi contestati della classe 39 Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA], SL è condannata alle spese.
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