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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 19137/2024

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.- hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 2942 7 /2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma,via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –ricorrente – Oggetto:avviso di ac- certamento– II.DD. e IVA Contro [OSCURATO:PERSONA].R.L., già [OSCURATO:SOCIETA]., incorporante per fusione la Societàper l’Ingegneria d’Impresa s. r . l . , in persona del legale rappre- sentantep.t., rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] siotti Mogliazza (Pec: giovannifrancescobiasiottimogliazza@ordineav- vocatiroma.org)e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (Pec: danielagambar- [OSCURATO:EMAIL]), elettivamente domiciliata presso lo studidel primo difensore in Roma, piazza Adriana 8 ; –controricorrente e ricorrente incidentale – avversola sentenz a della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n.7908/15/2016,depositata il 2.12.2016 , non notificat a .

Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 2 8 febbraio 202 4 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche:

1. Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio è statorigettato l’ appell o propost o dall’Agenzia delle Entrate e rigettato l’appello incidentale contro la sentenz a della [OSCURATO:PERSONA] n. 1 3439 / 31 /1 5 con la quale è stato accolto il ri- corso della società [OSCURATO:SOCIETA]., incorporante per fusione la So- cietà per l’Ingegneria d’Impresa s. r . l., ora [OSCURATO:SOCIETA] s. r . l . , relativo all'avvisodi accertamento n.

TK503M104367/2014 notificato alla Aspe- rienceS.r.l. nella qualità di società incorporante la Società per l'Inge- gneria d'[OSCURATO:PERSONA], oggetto di controlli ispettivi relativamente all'annod'imposta 2011 . 2.In particolare , dalla lettura degli atti delle parti si apprende che l’av- viso ha riguardato due distinte ripres e a imposizione scaturi te da un P.V.C.,il primo rilievo per illegittima deduzione di una quota di ammor- tamentopari ad euro 583.333,00, in violazione dell'art. 103 del d.P.R. 22dicembre 1986, n. 917, e il secondo per illegittima deduzione quale sopravvenienzapassiva del l’importo di euro 500.000,00. 3.Il giudice di prime cure ha acco lto il ricorso ritenendo in via prelimi- nare,con riferimento al la motivazione dell’atto impositivo, che l’Ammi- nistrazione finanziaria non avesse adempiuto al l’ onere ex art. 2697 cod.civ. non avendo depositato in giudizio il P .

V .

C . richiamato nell'av- viso di accertamento e , comunque , che non fosse stata data prova dell'esistenzadella delega a sottoscrivere l’atto impositivo.

Nel merito, quantoall'illegittima deduzione d ella quota di ammortamento di e uro 583.333,00,il giudice ha stabilito che la ricorrente ha depositato i do- cumentiattestanti la consegna del software gestionale .

Infine, con ri- ferimentoal secondo rilievo, decisivo è stato ritenuto il deposito in giu- diziodell'accordo transattivo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e del la lettera di conte- stazionedell'acquirente, sulla cui base è stat a esclusa l a simula zione dellatransazione nelle more intervenuta con riferimento al secondo ri- lievo. 4.Il giudice d’appello ha conferma to la traiettoria decisoria della prima sentenza. 5.Avverso la decisione propone ricorso principale l’Agenzia delle En- trate,affidato a due motivi contro cui resiste la contribuente con con- troricorsoe ricorso incidentale per un motivo .

Consideratoche: 6.In via preliminare, va scrutinata e disattesa l’eccezione di tardività dell’impugnazioneproposta dalla contribuente. 6.1.La notifica del ricorso è tempestiva, dal momento che la sentenza impugnata,non notificata, è stata depositata il 2 dicembre 2016, e il ricorsoper cassazione è stato notificato il 4 dicembre 2017 .

I l termine “lungo” per impugnare ex art.38 comma 3 d.lgs. 546/1992 in riferi- mentoall’art.327 cod. proc. civ. applicabile ratione temporis alla fatti- specieè semestrale , poiché il ricorso avanti alla CTP è stato proposto il29.7.2014; il suddetto termine è scaduto il 2 . 6 .2017, ossia nel pe- riodocompreso tra il 24.4.2017 e il 30.9.201

7. Trovacosì applicazione l’art.11 comma 9 del d.l. n.50/17, convertito in leggen.96/17, che differisce, per la proroga semestrale ivi prevista, la scadenzadel termine per impugnare al 2 .1 2 .2017, sabato festivo con conseguente differimento della scadenza del termine al primo giorno feriale utile successivo, lunedì 4.12.2017 , allorquando è tempestiva- menteintervenuta la notifica del ricorso . 6.2.Non coglie nel segno l’ulteriore argomentazione della società se- condola quale, per effetto della sentenza di primo grado, al momento dellaproposizione dell’appello la cartella impugnata « non era di fatto piùesistente» e di valore indeterminabile con cons e guente , a suo dire, impossibilitàdi adire alla definizione agevolata prevista dal d.l. n.50/17 einapplicabilità della sospensione feriale.

La cartella è infatti tutt’ora oggettodi controversia, e sussiste un interesse processuale alla deci- sionedel ricorso sulla controversia ex art.100 cod. proc. civ. così come almomento dell’entrata in vigore del d.l. n.50/17 suss isteva un inte- ressealla condon a bilità della controversia avente ad oggetto l ’avviso diaccertamento per II.DD. relativo al l'anno di imposta 201 1 .

7. Con il primo motivo di ricorso, ex art.360 primo comma n. 4 cod. proc.civ., viene censurata la decisione di appello per n ullità della sen- tenzae del procedimento in violazione e falsa applicazione degli artt. 1,secondo comma, e 36, secondo comma, n. 4, d.lgs. n. 546/1992, dell'art132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc.civ.. 8.Il motivo è in fondato. 8.1.Per consolidata interpretazione giurisprudenziale ( Cass. Sez.

Un.3novembre 2016 n. 22232) la motivazione è solo apparente, e la sen- tenzaè nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamenteesistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inido- neea far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la forma- zionedel proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compitodi integrarla con le più varie, ipotetiche congetture.

Infatti,la Corte ha da tempo affermato (Cass. Sez.

Un., 7 aprile 2014 n.8053) che la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc.civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoniermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimocostituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all 'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risultidal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "man- canzaassoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "mo- tivazioneapparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni incon- ciliabili"e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incompren- sibile",esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" dellamotivazione. 8.2.Dalla lettura degli atti delle parti si evince che l a presente contro- versiariguarda due distinte riprese : la prim a per illegittima deduzione diuna quota di ammortamento pari ad euro 583.333,00 in violazione dell'art.103 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 , mentre la second a è per illegittima deduzione di una sopravvenienza di euro 500.000,00 , edentrambe riguardano l’imposizione diretta . 8.3.Con riferimento alla seconda il giudice d’appello esprime una ratio decidendi comprensibile, nei seguenti termini: « Con l'appello l'ufficio non ha fornito elementi sufficienti a superare le motivazioni esposte nelladecisione impugnata.

In particolare, relativamente al merito della pretesatributaria, l'Ufficio non fornisce alcun argomento di prova circa l'esistenza di un Gruppo societario e dell'eventuale vantaggio fiscale chead esso sarebbe derivato dalla stipula della transazione che, peral- tro,l'amministrazione finanziaria ipotizza senza, anche in questo caso, forniresufficienti elementi di prova. ». 10.Inoltre, nella parte relativa allo svolgimento del processo, è men- zionata l ’accordo transa ttivo , e tale combinazione permette di com- prendereche il succinto ragionare della CTR è relativo alla ripresa re- lativaalla illegittima deduzione della sopravvenienza passiva , e soddi- sfail minimo costituzionale (Cass. Sez.

Un. n.8053/2014) .

12. Il secondo motivo del ricorso principale prospetta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 55 e 36 d.lgs. 1992/546, 112 e 277 cod. proc.civ., richiamati dall'art. 1 d.lgs. 1992/546 in relazione all'art. 360 co.1 n. 4 cod. proc. civ. con riferimento al rilievo relativo all’illegittima deduzionedella quota di ammortamento .

13. La censura è fondata, sotto l’angolo dell’omessa motivazione, in quanto il giudice in dispositivo ha rigettato integralmente l’appello dell’Agenziadelle Entrate, ma non ha motivato sulla ripresa per illegit- timadeduzione della quota di ammortamento in violazione dell'art. 103 deld.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 . 14.Il ricorso incidentale della contribuente nel quale, a sua volta , la societàdenuncia l ’omessa pronuncia da parte del giudice d’appello sulla questione della validità della delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamentoè inammissibile per carenza di interesse (Cass. n.22095 del22.9.2017).

Infatti, va dichiarato inammissibile il ricorso incidentale condizionato allorché proponga censure che non sono dirette contro unastatuizione della sentenza di merito bensì rivolte a questioni su cui ilgiudice di appello non si è pronunciato ritenendole assorbite, atteso chein relazione a tali questioni manca la soccombenza che costitu i sce il presupposto dell’impugnazione.

Nel caso di specie la sentenza ha espressamentedichiarato che le questioni preliminari sono rimaste as- sorbite,inclusa quella sulla validità della delega . 15.Alla luce di quanto precede , accolt o il secondo motivo del ricorso principale, rigettato il primo e dichiarato inammissibile il ricorso inci- dentale,la decisione va cassata con rinvio alla CTR del Lazio , in diversa composizione,per ulteriore esame in relazione ai profili e per la liqui- dazionedelle spese di lite.

P.Q.M.

LaCorte accoglie il secondo motivo del ricorso principale, rigettato il primo, dichiara inammissibile il ricorso incidentale , cassa la sentenza impugnatae rinvia alla Corte di Giustizia di secondo grado del Lazio , in diversacomposizione, per ulteriore esame in relazione ai profili e per laliq

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
.- hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 2942 7 /2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma,via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –ricorrente – Oggetto:avviso di ac- certamento– II.DD. e IVA Contro [OSCURATO:PERSONA].R.L., già [OSCURATO:SOCIETA]., incorporante per fusione la Societàper l’Ingegneria d’Impresa s. r . l . , in persona del legale rappre- sentantep.t., rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] siotti Mogliazza (Pec: giovannifrancescobiasiottimogliazza@ordineav- vocatiroma.org)e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (Pec: danielagambar- [OSCURATO:EMAIL]), elettivamente domiciliata presso lo studidel primo difensore in Roma, piazza Adriana 8 ; –controricorrente e ricorrente incidentale – avversola sentenz a della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n.7908/15/2016,depositata il 2.12.2016 , non notificat a . Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 2 8 febbraio 202 4 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1. Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio è statorigettato l’ appell o propost o dall’Agenzia delle Entrate e rigettato l’appello incidentale contro la sentenz a della [OSCURATO:PERSONA] n. 1 3439 / 31 /1 5 con la quale è stato accolto il ri- corso della società [OSCURATO:SOCIETA]., incorporante per fusione la So- cietà per l’Ingegneria d’Impresa s. r . l., ora [OSCURATO:SOCIETA] s. r . l . , relativo all'avvisodi accertamento n. TK503M104367/2014 notificato alla Aspe- rienceS.r.l. nella qualità di società incorporante la Società per l'Inge- gneria d'[OSCURATO:PERSONA], oggetto di controlli ispettivi relativamente all'annod'imposta 2011 . 2.In particolare , dalla lettura degli atti delle parti si apprende che l’av- viso ha riguardato due distinte ripres e a imposizione scaturi te da un P.V.C.,il primo rilievo per illegittima deduzione di una quota di ammor- tamentopari ad euro 583.333,00, in violazione dell'art. 103 del d.P.R. 22dicembre 1986, n. 917, e il secondo per illegittima deduzione quale sopravvenienzapassiva del l’importo di euro 500.000,00. 3.Il giudice di prime cure ha acco lto il ricorso ritenendo in via prelimi- nare,con riferimento al la motivazione dell’atto impositivo, che l’Ammi- nistrazione finanziaria non avesse adempiuto al l’ onere ex art. 2697 cod.civ. non avendo depositato in giudizio il P . V . C . richiamato nell'av- viso di accertamento e , comunque , che non fosse stata data prova dell'esistenzadella delega a sottoscrivere l’atto impositivo. Nel merito, quantoall'illegittima deduzione d ella quota di ammortamento di e uro 583.333,00,il giudice ha stabilito che la ricorrente ha depositato i do- cumentiattestanti la consegna del software gestionale . Infine, con ri- ferimentoal secondo rilievo, decisivo è stato ritenuto il deposito in giu- diziodell'accordo transattivo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e del la lettera di conte- stazionedell'acquirente, sulla cui base è stat a esclusa l a simula zione dellatransazione nelle more intervenuta con riferimento al secondo ri- lievo. 4.Il giudice d’appello ha conferma to la traiettoria decisoria della prima sentenza. 5.Avverso la decisione propone ricorso principale l’Agenzia delle En- trate,affidato a due motivi contro cui resiste la contribuente con con- troricorsoe ricorso incidentale per un motivo . Consideratoche: 6.In via preliminare, va scrutinata e disattesa l’eccezione di tardività dell’impugnazioneproposta dalla contribuente. 6.1.La notifica del ricorso è tempestiva, dal momento che la sentenza impugnata,non notificata, è stata depositata il 2 dicembre 2016, e il ricorsoper cassazione è stato notificato il 4 dicembre 2017 . I l termine “lungo” per impugnare ex art.38 comma 3 d.lgs. 546/1992 in riferi- mentoall’art.327 cod. proc. civ. applicabile ratione temporis alla fatti- specieè semestrale , poiché il ricorso avanti alla CTP è stato proposto il29.7.2014; il suddetto termine è scaduto il 2 . 6 .2017, ossia nel pe- riodocompreso tra il 24.4.2017 e il 30.9.201 7. Trovacosì applicazione l’art.11 comma 9 del d.l. n.50/17, convertito in leggen.96/17, che differisce, per la proroga semestrale ivi prevista, la scadenzadel termine per impugnare al 2 .1 2 .2017, sabato festivo con conseguente differimento della scadenza del termine al primo giorno feriale utile successivo, lunedì 4.12.2017 , allorquando è tempestiva- menteintervenuta la notifica del ricorso . 6.2.Non coglie nel segno l’ulteriore argomentazione della società se- condola quale, per effetto della sentenza di primo grado, al momento dellaproposizione dell’appello la cartella impugnata « non era di fatto piùesistente» e di valore indeterminabile con cons e guente , a suo dire, impossibilitàdi adire alla definizione agevolata prevista dal d.l. n.50/17 einapplicabilità della sospensione feriale. La cartella è infatti tutt’ora oggettodi controversia, e sussiste un interesse processuale alla deci- sionedel ricorso sulla controversia ex art.100 cod. proc. civ. così come almomento dell’entrata in vigore del d.l. n.50/17 suss isteva un inte- ressealla condon a bilità della controversia avente ad oggetto l ’avviso diaccertamento per II.DD. relativo al l'anno di imposta 201 1 . 7. Con il primo motivo di ricorso, ex art.360 primo comma n. 4 cod. proc.civ., viene censurata la decisione di appello per n ullità della sen- tenzae del procedimento in violazione e falsa applicazione degli artt. 1,secondo comma, e 36, secondo comma, n. 4, d.lgs. n. 546/1992, dell'art132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc.civ.. 8.Il motivo è in fondato. 8.1.Per consolidata interpretazione giurisprudenziale ( Cass. Sez. Un.3novembre 2016 n. 22232) la motivazione è solo apparente, e la sen- tenzaè nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamenteesistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inido- neea far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la forma- zionedel proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compitodi integrarla con le più varie, ipotetiche congetture. Infatti,la Corte ha da tempo affermato (Cass. Sez. Un., 7 aprile 2014 n.8053) che la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc.civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoniermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimocostituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all 'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risultidal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "man- canzaassoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "mo- tivazioneapparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni incon- ciliabili"e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incompren- sibile",esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" dellamotivazione. 8.2.Dalla lettura degli atti delle parti si evince che l a presente contro- versiariguarda due distinte riprese : la prim a per illegittima deduzione diuna quota di ammortamento pari ad euro 583.333,00 in violazione dell'art.103 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 , mentre la second a è per illegittima deduzione di una sopravvenienza di euro 500.000,00 , edentrambe riguardano l’imposizione diretta . 8.3.Con riferimento alla seconda il giudice d’appello esprime una ratio decidendi comprensibile, nei seguenti termini: « Con l'appello l'ufficio non ha fornito elementi sufficienti a superare le motivazioni esposte nelladecisione impugnata. In particolare, relativamente al merito della pretesatributaria, l'Ufficio non fornisce alcun argomento di prova circa l'esistenza di un Gruppo societario e dell'eventuale vantaggio fiscale chead esso sarebbe derivato dalla stipula della transazione che, peral- tro,l'amministrazione finanziaria ipotizza senza, anche in questo caso, forniresufficienti elementi di prova. ». 10.Inoltre, nella parte relativa allo svolgimento del processo, è men- zionata l ’accordo transa ttivo , e tale combinazione permette di com- prendereche il succinto ragionare della CTR è relativo alla ripresa re- lativaalla illegittima deduzione della sopravvenienza passiva , e soddi- sfail minimo costituzionale (Cass. Sez. Un. n.8053/2014) . 12. Il secondo motivo del ricorso principale prospetta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 55 e 36 d.lgs. 1992/546, 112 e 277 cod. proc.civ., richiamati dall'art. 1 d.lgs. 1992/546 in relazione all'art. 360 co.1 n. 4 cod. proc. civ. con riferimento al rilievo relativo all’illegittima deduzionedella quota di ammortamento . 13. La censura è fondata, sotto l’angolo dell’omessa motivazione, in quanto il giudice in dispositivo ha rigettato integralmente l’appello dell’Agenziadelle Entrate, ma non ha motivato sulla ripresa per illegit- timadeduzione della quota di ammortamento in violazione dell'art. 103 deld.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 . 14.Il ricorso incidentale della contribuente nel quale, a sua volta , la societàdenuncia l ’omessa pronuncia da parte del giudice d’appello sulla questione della validità della delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamentoè inammissibile per carenza di interesse (Cass. n.22095 del22.9.2017). Infatti, va dichiarato inammissibile il ricorso incidentale condizionato allorché proponga censure che non sono dirette contro unastatuizione della sentenza di merito bensì rivolte a questioni su cui ilgiudice di appello non si è pronunciato ritenendole assorbite, atteso chein relazione a tali questioni manca la soccombenza che costitu i sce il presupposto dell’impugnazione. Nel caso di specie la sentenza ha espressamentedichiarato che le questioni preliminari sono rimaste as- sorbite,inclusa quella sulla validità della delega . 15.Alla luce di quanto precede , accolt o il secondo motivo del ricorso principale, rigettato il primo e dichiarato inammissibile il ricorso inci- dentale,la decisione va cassata con rinvio alla CTR del Lazio , in diversa composizione,per ulteriore esame in relazione ai profili e per la liqui- dazionedelle spese di lite. P.Q.M. LaCorte accoglie il secondo motivo del ricorso principale, rigettato il primo, dichiara inammissibile il ricorso incidentale , cassa la sentenza impugnatae rinvia alla Corte di Giustizia di secondo grado del Lazio , in diversacomposizione, per ulteriore esame in relazione ai profili e per laliq
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