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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 novembre 2022

Cassazione n. 46757/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Premesso che con il ricorso per Cassazione si impugna l'ordinanza con la quale la Corte di appello di Torino ha revocato l'indulto concesso al ricorrente dalla Corte di appello di Genova in data 28 settembre 2007, essendo intervenuta condanna a pena non inferiore ad anni due di reclusione per fatti commessi il 21 dicembre 2009 (sentenza della Corte di appello di Torino del 28 ottobre 2020, irrevocabile il 18 ottobre 2021); Rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce l'incompetenza funzionale del giudice dell'esecuzione, è manifestamente infondato, posto che, se è vero che la sentenza divenuta irrevocabile per ultima, ossia quella della Corte di appello di Torino del 15 luglio 2021, confermava la sentenza di primo grado, è vero altresì che la Corte di appello si pronunciava su rinvio della Corte di cassazione (sent. n. 15467/2022), e che, pertanto, deve trovare applicazione l'art. 665, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen. (Cass., Sez.

I, 28 febbraio 2018, n. 29045, Rv. 273104: in caso di annullamento con rinvio della sentenza di appello, giudice dell'esecuzione è sempre il giudice di rinvio); Considerata altresì la manifesta infondatezza del secondo motivo, con il quale si contesta l'efficacia del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, emesso antecedentemente all'accertamento del giudice dell'esecuzione - comunque incompetente (v. sub. 1) - delle condizioni della revoca dell'indulto, atteso che "quando la revoca di un beneficio, è prevista 'ex lege' come obbligatoria ed automatica, il pubblico ministero è legittimato a porre direttamente in esecuzione la pena coperta dalla misura di favore caducata, sempre che, nel .contempo, richieda al competente giudice dell'esecuzione di pronunciare, nelle forme previste, la declaratoria di cui all'art. 674 cod. proc. pen. (Cass., Sez.

I, 9 aprile 2015, n. 23419, Rv. 263966, fattispecie relativa a revoca dell'indulto); Valutato come manifestamente infondato anche il terzo motivo di ricorso, che non considera né il principio giurisprudenziale secondo cui, ai sensi dell'art. 3, comma 1,

I. 241/2006, non è necessario, ai fini della revoca dell'indulto, che prima della scadenza dei quinquennio dalla data di entrata in vigore della legge intervenga, oltre che il nuovo reato, anche la condanna (Cass., Sez.

I, 4 maggio 2021, n. 33903, Rv. 281891 - 01), né il principio secondo il quale "nel caso in cui l'esecuzione della pena sia subordinata alla revoca dell'indulto, il termine di prescrizione della pena decorre dalla data d'irrevocabilità della sentenza di condanna, quale presupposto della revoca del beneficio" (Cass., Sez. un., 30 ottobre 2014, n. 2, Rv. 261399); Rilevato infine che il quarto motivo di ricorso, sulla presunta violazione del giudicato da parte del giudice dell'esecuzione, non si confronta, se non in via astratta ed apodittica, con le corrette argomentazioni della Corte di appello, che ha evidenziato che la revoca dell'indulto per l'avvenuta commissione del nuovo reato non ha formato oggetto di verifica e di valutazioni da parte del giudice di cognizione; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, dì euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2022 Il Consigliere e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Premesso che con il ricorso per Cassazione si impugna l'ordinanza con la quale la Corte di appello di Torino ha revocato l'indulto concesso al ricorrente dalla Corte di appello di Genova in data 28 settembre 2007, essendo intervenuta condanna a pena non inferiore ad anni due di reclusione per fatti commessi il 21 dicembre 2009 (sentenza della Corte di appello di Torino del 28 ottobre 2020, irrevocabile il 18 ottobre 2021); Rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce l'incompetenza funzionale del giudice dell'esecuzione, è manifestamente infondato, posto che, se è vero che la sentenza divenuta irrevocabile per ultima, ossia quella della Corte di appello di Torino del 15 luglio 2021, confermava la sentenza di primo grado, è vero altresì che la Corte di appello si pronunciava su rinvio della Corte di cassazione (sent. n. 15467/2022), e che, pertanto, deve trovare applicazione l'art. 665, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen. (Cass., Sez. I, 28 febbraio 2018, n. 29045, Rv. 273104: in caso di annullamento con rinvio della sentenza di appello, giudice dell'esecuzione è sempre il giudice di rinvio); Considerata altresì la manifesta infondatezza del secondo motivo, con il quale si contesta l'efficacia del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, emesso antecedentemente all'accertamento del giudice dell'esecuzione - comunque incompetente (v. sub. 1) - delle condizioni della revoca dell'indulto, atteso che "quando la revoca di un beneficio, è prevista 'ex lege' come obbligatoria ed automatica, il pubblico ministero è legittimato a porre direttamente in esecuzione la pena coperta dalla misura di favore caducata, sempre che, nel .contempo, richieda al competente giudice dell'esecuzione di pronunciare, nelle forme previste, la declaratoria di cui all'art. 674 cod. proc. pen. (Cass., Sez. I, 9 aprile 2015, n. 23419, Rv. 263966, fattispecie relativa a revoca dell'indulto); Valutato come manifestamente infondato anche il terzo motivo di ricorso, che non considera né il principio giurisprudenziale secondo cui, ai sensi dell'art. 3, comma 1, I. 241/2006, non è necessario, ai fini della revoca dell'indulto, che prima della scadenza dei quinquennio dalla data di entrata in vigore della legge intervenga, oltre che il nuovo reato, anche la condanna (Cass., Sez. I, 4 maggio 2021, n. 33903, Rv. 281891 - 01), né il principio secondo il quale "nel caso in cui l'esecuzione della pena sia subordinata alla revoca dell'indulto, il termine di prescrizione della pena decorre dalla data d'irrevocabilità della sentenza di condanna, quale presupposto della revoca del beneficio" (Cass., Sez. un., 30 ottobre 2014, n. 2, Rv. 261399); Rilevato infine che il quarto motivo di ricorso, sulla presunta violazione del giudicato da parte del giudice dell'esecuzione, non si confronta, se non in via astratta ed apodittica, con le corrette argomentazioni della Corte di appello, che ha evidenziato che la revoca dell'indulto per l'avvenuta commissione del nuovo reato non ha formato oggetto di verifica e di valutazioni da parte del giudice di cognizione; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, dì euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 novembre 2022 Il Consigliere e
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