CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 dicembre 2021
Cassazione n. 05076/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Genova ha confer- mato la sentenza del Tribunale in sede, che, a seguito di rito abbreviato, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un mese di arresto per il reato ex art. 76 D. Lgs. n. 159 del 2011, concesse le circostanze attenuanti generiche. 2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., in ordine all'affermazione di responsabilità del Salis, senza motivare le ragioni del non accoglimento della doglianza difensivar k 52- GZ. '1)( 3. Il ricorso è inammissibile, prospettando un unico motivo genericamente descritto, riferito al rigetto di doglianze difensive nemmeno riassunte. E' noto che in tema di impugnazioni, ai fini della valutazione della ammissibilità dei motivi di appello o di ricorso, sotto il profilo della specificità, è necessario che il ricorrente non si limiti a contestare semplicemente il punto della pronuncia di cui chiede la riforma, ma che rispetto ad esso indichi le ragioni di fatto o di diritto per cui non ne condivide la valutazione. La portata di tale onere è stata specificata nella sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, in cui si definisce l'inammissibilità per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato. Nel caso in esame, la Corte di appello ha congruamente indicato le ragioni per cui è stata confermata la penale responsabilità del Salis per il reato scritto- gli, non passibile di qualificazione in termini di particolare tenuità tratta- mento sanzionatorio a lui applicato, ma di tali ragioni il ricorrente non ha tenuto alcun conto. 4. Pertanto, deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo di impugnazione, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 2 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]