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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 ottobre 2021

Cassazione n. 41511/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle partì; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'Appello dì Ancona, con sentenza in data 04/12/2020, riformava parzialmente (mitigando il trattamento sanzionatorio previa concessione di attenuanti generiche equivalenti, e confermando nel resto) la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Majdi, in relazione ai reati di rapina aggravata e lesioni aggravate a lui ascritti in concorso.

Propone ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio dì motivazione con riferimento alla valutazione delle prove e alla ritenuta configurabilità della rapina.

Il ricorso è inammissibile.

È invero necessario richiamare, quanto alla prima censura, l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che sì risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessì considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (così da ultimo Sez. 2, n 17147 del 28/03/2018, Andolina).

Sotto altro profilo, viene in rilievo il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965.

In senso conforme, cfr. tra le altre Sez.2, n. 41935 del 21/06/2017, [OSCURATO:PERSONA]).

In tale cornice ermeneutica, del tutto condivisibile, il motivo dì ricorso non supera il necessario scrutinio di ammissibilità, risolvendosi in una censura del merito delle valutazioni operate dalla Corte d'Appello (in piena sintonia con il primo giudice), e nella prospettazione di una diversa lettura delle risultanze acquisite, il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede.

D'altra parte, la Corte d'Appello ha tutt'altro che illogicamente valorizzato sia l'esito positivo, in termini dì certezza, del riconoscimento fotografico confermato in dibattimento alla presenza dell'imputato, sia la dinamica dell'aggressione che aveva consentito alla persona offesa di notare le fattezze dell'imputato (per la temporanea caduta sulle spalle del suo cappuccio), sia anche la pregressa sommaria conoscenza dell'aggressore identificato nell'odierno ricorrente (lo aveva incontrato una volta in un luogo frequentato da connazionali, e gli era stato indicato con un soprannome utilizzato dagli inquirenti per selezionare fotografie di soggetti rispondenti a quel nominativo).

Tali convergenti risultanze non sono state adeguatamente confutate dal ricorrente, limitatosi a reiterare il rilievo di scarsa affidabilità dell'individuazione, per le condizioni di precaria illuminazione della zona dell'aggressione: laddove tale argomento è stato motivatamente disatteso dalla Corte d'Appello proprio facendo leva sulla dinamica dei fatti, che 'aveva consentito una visione ravvicinata anche della cicatrice del rapinatore.

In tale complessivo univoco contesto, risulta immune da censure qui deducibili la valutazione della Corte territoriale in ordine alla non decisività dell'esito negativo del riconoscimento del coimputato.

Manifestamente infondata, anche alla luce di quanto fin qui esposto, è la residua censura.

Le dichiarazioni della persona offesa sono state ritenute concordemente attendibili dai giudici di merito con valutazioni qui non censurabili, anche quanto all'elemento di riscontro alle dichiarazioni stesse (individuato nelle risultanze dei tabulati e, in particolare, dalla localizzazione in luoghi diversi dell'apparecchio nel periodo successivo all'aggressione).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 12/10/2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle partì; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'Appello dì Ancona, con sentenza in data 04/12/2020, riformava parzialmente (mitigando il trattamento sanzionatorio previa concessione di attenuanti generiche equivalenti, e confermando nel resto) la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Majdi, in relazione ai reati di rapina aggravata e lesioni aggravate a lui ascritti in concorso. Propone ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio dì motivazione con riferimento alla valutazione delle prove e alla ritenuta configurabilità della rapina. Il ricorso è inammissibile. È invero necessario richiamare, quanto alla prima censura, l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che sì risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessì considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (così da ultimo Sez. 2, n 17147 del 28/03/2018, Andolina). Sotto altro profilo, viene in rilievo il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965. In senso conforme, cfr. tra le altre Sez.2, n. 41935 del 21/06/2017, [OSCURATO:PERSONA]). In tale cornice ermeneutica, del tutto condivisibile, il motivo dì ricorso non supera il necessario scrutinio di ammissibilità, risolvendosi in una censura del merito delle valutazioni operate dalla Corte d'Appello (in piena sintonia con il primo giudice), e nella prospettazione di una diversa lettura delle risultanze acquisite, il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede. D'altra parte, la Corte d'Appello ha tutt'altro che illogicamente valorizzato sia l'esito positivo, in termini dì certezza, del riconoscimento fotografico confermato in dibattimento alla presenza dell'imputato, sia la dinamica dell'aggressione che aveva consentito alla persona offesa di notare le fattezze dell'imputato (per la temporanea caduta sulle spalle del suo cappuccio), sia anche la pregressa sommaria conoscenza dell'aggressore identificato nell'odierno ricorrente (lo aveva incontrato una volta in un luogo frequentato da connazionali, e gli era stato indicato con un soprannome utilizzato dagli inquirenti per selezionare fotografie di soggetti rispondenti a quel nominativo). Tali convergenti risultanze non sono state adeguatamente confutate dal ricorrente, limitatosi a reiterare il rilievo di scarsa affidabilità dell'individuazione, per le condizioni di precaria illuminazione della zona dell'aggressione: laddove tale argomento è stato motivatamente disatteso dalla Corte d'Appello proprio facendo leva sulla dinamica dei fatti, che 'aveva consentito una visione ravvicinata anche della cicatrice del rapinatore. In tale complessivo univoco contesto, risulta immune da censure qui deducibili la valutazione della Corte territoriale in ordine alla non decisività dell'esito negativo del riconoscimento del coimputato. Manifestamente infondata, anche alla luce di quanto fin qui esposto, è la residua censura. Le dichiarazioni della persona offesa sono state ritenute concordemente attendibili dai giudici di merito con valutazioni qui non censurabili, anche quanto all'elemento di riscontro alle dichiarazioni stesse (individuato nelle risultanze dei tabulati e, in particolare, dalla localizzazione in luoghi diversi dell'apparecchio nel periodo successivo all'aggressione). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila a favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12/10/2021 [OSCURATO:PERSONA]
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