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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 31235/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 25648-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; controricorrente - avverso la sentenza n. 924/25/2021 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la parte contribuente proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento n. 2017BS0085033 con il quale l'Agenzia delle Entrate recuperava delle somme conseguenti ad una rettifica del classamento e delle rendite catastali e in particolare provvedeva con tale avviso ad una riqualificazione del classamento dell'unità immobiliare sita nel Comune censuario di [OSCURATO:PERSONA] (BS), rettificando la categoria A/2, dichiarata con procedura DOCFA dal ricorrente, nella originaria categoria A/8. [OSCURATO:PERSONA] di Brescia accoglieva il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA].

L'Agenzia delle Entrate proponeva appello avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] con tre distinti motivi.

Il contribuente si costituiva in giudizio. [OSCURATO:PERSONA] sez. distaccata di Brescia accoglieva l'appello proposto dall'Ufficio e per l'effetto riformava il provvedimento di primo grado così motivando "L'immobile per cui è ricorso era una costruzione antecedente al 1942 censita dall'Ufficio con la categoria A/8.

L'unità era stata oggetto di ristrutturazione nel 2004 e con procedura DOCFA era proposta la categoria A/7.

Nel 2007 l'unità immobiliare è stata nuovamente variata con procedura Ric. 2021 n. 25648 sez.

MT - ud. 21-06-2022 -2- DOCFA e con causale "diversa distribuzione degli spazi".

Nel 2007, dopo sopralluogo, era emerso la presenza di una darsena anche la presenza di tre autorimesse non accatastate.

In autotutela, quindi, l'Agenzia delle Entrate aveva ripristinato la categoria A/8. [...] Per abitazione in villa o villa deve intendersi un fabbricato, anche se suddiviso in più unità immobiliari, caratterizzato essenzialmente dalla presenza di un parco o giardino, edificato di norma, ma non esclusivamente, in zona urbanisticamente destinata a tale tipologia di costruzioni o in zona di pregio, con caratteristiche costruttive e di rifinitura di livello generalmente superiore all'ordinario. [...] Nel caso in esame, l'unità abitativa di proprietà dell'appellante discende dal frazionamento da immobile di categoria A/8.

La quota di proprietà di una quota pari a 2/8 delle autorimesse e del deposito oltre alla comproprietà della corte esterna, essendo indivisamente comuni a più unità immobiliari, erano da dichiarare con la categoria A/8".

Inoltre, la sentenza di appello precisa che: "Non sussiste poi nessuna decadenza del potere di rettifica da parte dell'Ufficio posto che il detto potere può essere esercitato anche oltre il termine annuale di cui all'articolo 1, comma 3, DM n. 701 del 1994, al quale va attribuita natura meramente ordinatoria. (Corte di cassazione, ordinanza n. 20823 del 6 settembre 2017)." Il contribuente [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso affidato a due motivi di impugnazione e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso mentre l'Agenzia delle Entrate si costituiva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: con il primo motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ, il ricorrente denunciava Ric. 2021 n. 25648 sez.

MT - ud. 21-06-2022 -3- violazione e falsa applicazione della Circolare n. 5 della ex Direzione del Catasto e dei SS.TT.EE e Nota C1/1022 del 4 maggio 1994 della ex [OSCURATO:PERSONA] del Catasto; violazione e falsa applicazione della Circolare n. 127 del 18 luglio 1939; violazione e falsa applicazione della Circolare n. 134 del 1941 del Ministero della Finanza, per essere la sentenza impugnata contraddittoria e per aver valutato erroneamente gli elementi di prova; con il secondo motivo di impugnazione, in relazione all'art.360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., denunciava la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 3, D.M. n. 701 del 1994, per essere la sentenza impugnata contraddittoria in quanto dal classamento presentato dal contribuente alla successiva rettifica operata dall'Ufficio sono passati nove anni se si ha riguardo alla pratica di variazione degli spazi interni e addirittura dodici anni dalla prima pratica di frazionamento.

Il primo motivo di impugnazione è inammissibile.

Le circolari non costituiscono fonte del diritto, giacché non compaiono nella gerarchia delle fonti stilata dall'art. 1 delle preleggi.

Le circolari costituiscono solo atti interni la cui funzione è quella di interpretare la legge limitando la discrezionalità della pubblica amministrazione.

Per tale ragione, le circolari non possono essere assunte quali parametri normativi in base ai quali impugnare davanti alla Corte di Cassazione una decisione.

Secondo questa Corte, infatti, "le circolari della P.A. sono atti interni destinati ad indirizzare e disciplinare in modo uniforme l'attività degli organi inferiori e, quindi, hanno natura non normativa, ma di atti amministrativi, sicché la loro violazione non è denunciabile in cassazione ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c." (Cass. n. 16644 del 2015; Cass. n. 19697 del 2018).

Ric. 2021 n. 25648 sez.

MT - ud. 21-06-2022 -4- Per il resto, le doglianze del ricorrente, pur formalmente volte a denunciare la nullità della sentenza per violazione di legge consistente in un difetto di motivazione della sentenza impugnata, investono nella sostanza il merito della lite e quindi sono insuscettibili di poter essere valutate in Cassazione.

Secondo questa Corte, infatti, con il ricorso per cassazione la parte ricorrente non può rimettere in discussione la ricostruzione della fattispecie operata dai giudici del merito poiché tale revisione è preclusa in sede di legittimità (Cass. n. 29040 del 2017; Cass. n. 18611 del 2021).

Infatti, il ricorrente insiste nel descrivere l'immobile e sottolinea come nella sostanza l'averlo frazionato, partendo da un unico complesso familiare di sedici vani per creare quattro appartamenti distinti, abbia alterato lo stato dello stesso e ciò giustificherebbe una distinta classificazione per ciascun appartamento.

Tale valutazione, però, non è di pertinenza di questa Corte, in quanto costituisce valutazione di merito di pertinenza esclusiva della [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre risulta inammissibile anche la parte del primo motivo in cui il ricorrente lamenta la contraddittorietà della sentenza impugnata.

Secondo questa Corte, "in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del D.L. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza - di Ric. 2021 n. 25648 sez.

MT - ud. 21-06-2022 -5- "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia" (Cass. n. 23940 del 2017; Cass. n. 21257 del 2014; Cass.

S.U. n. 8053 del 2014).

Infine, per quanto riguarda l'asseritamente errata valutazione degli elementi di prova, la generica deduzione di un motivo di gravame, se non rende inammissibile il motivo stesso quando esso sia formulato in maniera tale da consentire di individuare il punto della decisione impugnata sul quale è domandato il riesame, delimita peraltro, necessariamente, il campo d'indagine del giudice dell'impugnazione a quanto è possibile desumere dal contenuto del motivo, posto a raffronto con il punto della decisione impugnata.

Pertanto, qualora si denunci genericamente "l'errata valutazione delle prove offerte", l'errore di valutazione dedotto resta delimitato a quanto possa emergere dalle prove esaminate dalla decisione impugnata e dalla loro valutazione: tale errore può essere dimostrato con tutti i possibili argomenti logici e giuridici, restando preclusa in via assoluta la deduzione di ogni altro elemento di fatto specifico, perché non prospettato dall'appellante e non desumibile dalla decisione impugnata.

Nel caso di specie, la parte ricorrente non ha sufficientemente provato tale errore di valutazione; inoltre dal ricorso non risulta in modo chiaro ed evidente quali siano questi elementi di prova che, a detta dell'Ufficio, siano stati valutati erroneamente.

Pertanto, anche questo motivo di impugnazione risulta inammissibile.

Ric. 2021 n. 25648 sez.

MT - ud. 21-06-2022 -6- Il secondo motivo di impugnazione è infondato.

Il termine di dodici mesi entro il quale l'Agenzia delle Entrate ha il potere di rettifica, come già correttamente evidenziato nella sentenza di appello della [OSCURATO:PERSONA], è meramente ordinatorio.

Secondo questa Corte, infatti: «In base all'art.1, comma 3, D.M. n. 701 del 1994 (Regolamento recante norme per l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari):" (...) Tale rendita rimane negli atti catastali come "rendita proposta" fino a quando l'ufficio non provvede con mezzi di accertamento informatici o tradizionali, anche a campione, e comunque entro dodici mesi dalla data di presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 1, alla determinazione della rendita catastale definitiva. (...)" Questa disposizione è stata più volte vagliata da questa corte di legittimità, la quale ha stabilito (Cass. n. ord. 6411 del 2014; Cass. n. 16242 del 2015) che:"/n tema di catasto dei fabbricati, la procedura di cui al d. m. 19 aprile 1994, n. 701, che consente al titolare di diritti reali sui beni immobili di proporne la rendita, ha il solo scopo di rendere più rapida la formazione del catasto ed il suo aggiornamento, attribuendo alle dichiarazioni presentate ai sensi dell'art. 56 del d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, la funzione di "rendita proposta", fino a quando l'ufficio finanziario non provveda alla quantificazione della rendita definitiva, sicché il termine massimo di dodici mesi dalla presentazione della dichiarazione, assegnato all'ufficio per la 'determinazione della rendita catastale definitiva', ha natura meramente ordinatoria, non essendone il carattere perentorio espressamente previsto dalla norma regolamentare né potendo ricavarsi dalla disciplina legislativa Ric. 2021 n. 25648 sez.

MT - ud. 21-06-2022 -7- della materia, con cui è assolutamente incompatibile un limite temporale alla modificazione o all'aggiornamento delle rendite catastali.

Ne consegue che il verificarsi delle scadenze non comporta la decadenza per l'amministrazione dal potere di rettifica".

In linea con tale indirizzo si pone più recentemente anche Cass. n. 11844 del 2017, secondo cui: "In tema di catasto dei fabbricati, il termine massimo di un anno assegnato all'ufficio dall'art. 1, comma 3, del D.M. 19 aprile 1994, n. 701 per la "determinazione della rendita catastale definitiva" a seguito della procedura cd.

DOCFA, non è stabilito a pena di decadenza, tenuto conto non solo della mancanza di una specifica previsione in tal senso, ma anche dell'incompatibilità di un limite temporale con la disciplina legislativa della materia, sicchè, ove l'amministrazione non provveda a definire la rendita del bene oggetto di classamento, saranno le dichiarazioni presentate dai contribuenti ai sensi dell'art. 56 del d.P.R. n. 1142 del 1949 a valere come "rendita proposta" fino a che l'ufficio non provvederà alla determinazione di quella definitiva."» (Cass. Sez.

V, Ordinanza n. 6218 del 2020).

Nella specie il ricorrente si duole di una condotta dell'Ufficio conforme alla legge, lamentando solo un intervento ritenuto tardivo ma i cui tempi rientrano nella discrezionalità della pubblica amministrazione e che comunque non può ritenersi irragionevolmente tardivo.

Per quanto riguarda la doglianza sulla contraddittorietà della sentenza impugnata essa è inammissibile e si rimanda alle relative motivazioni in merito al primo motivo di impugnazione.

Pertanto, inammissibile il primo motivo di impugnazione e infondato il secondo, il ricorso va conseguentemente rigettato; le spese seguono la soccombenza.

Ric. 2021 n. 25648 sez.

MT - ud. 21-06-2022 -8- P.Q.M.

La Corte, dichiarato inammissibile il primo motivo e rigettato il secondo motivo, rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 1.400,00, oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 25648-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; controricorrente - avverso la sentenza n. 924/25/2021 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la parte contribuente proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento n. 2017BS0085033 con il quale l'Agenzia delle Entrate recuperava delle somme conseguenti ad una rettifica del classamento e delle rendite catastali e in particolare provvedeva con tale avviso ad una riqualificazione del classamento dell'unità immobiliare sita nel Comune censuario di [OSCURATO:PERSONA] (BS), rettificando la categoria A/2, dichiarata con procedura DOCFA dal ricorrente, nella originaria categoria A/8. [OSCURATO:PERSONA] di Brescia accoglieva il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]. L'Agenzia delle Entrate proponeva appello avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] con tre distinti motivi. Il contribuente si costituiva in giudizio. [OSCURATO:PERSONA] sez. distaccata di Brescia accoglieva l'appello proposto dall'Ufficio e per l'effetto riformava il provvedimento di primo grado così motivando "L'immobile per cui è ricorso era una costruzione antecedente al 1942 censita dall'Ufficio con la categoria A/8. L'unità era stata oggetto di ristrutturazione nel 2004 e con procedura DOCFA era proposta la categoria A/7. Nel 2007 l'unità immobiliare è stata nuovamente variata con procedura Ric. 2021 n. 25648 sez. MT - ud. 21-06-2022 -2- DOCFA e con causale "diversa distribuzione degli spazi". Nel 2007, dopo sopralluogo, era emerso la presenza di una darsena anche la presenza di tre autorimesse non accatastate. In autotutela, quindi, l'Agenzia delle Entrate aveva ripristinato la categoria A/8. [...] Per abitazione in villa o villa deve intendersi un fabbricato, anche se suddiviso in più unità immobiliari, caratterizzato essenzialmente dalla presenza di un parco o giardino, edificato di norma, ma non esclusivamente, in zona urbanisticamente destinata a tale tipologia di costruzioni o in zona di pregio, con caratteristiche costruttive e di rifinitura di livello generalmente superiore all'ordinario. [...] Nel caso in esame, l'unità abitativa di proprietà dell'appellante discende dal frazionamento da immobile di categoria A/8. La quota di proprietà di una quota pari a 2/8 delle autorimesse e del deposito oltre alla comproprietà della corte esterna, essendo indivisamente comuni a più unità immobiliari, erano da dichiarare con la categoria A/8". Inoltre, la sentenza di appello precisa che: "Non sussiste poi nessuna decadenza del potere di rettifica da parte dell'Ufficio posto che il detto potere può essere esercitato anche oltre il termine annuale di cui all'articolo 1, comma 3, DM n. 701 del 1994, al quale va attribuita natura meramente ordinatoria. (Corte di cassazione, ordinanza n. 20823 del 6 settembre 2017)." Il contribuente [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso affidato a due motivi di impugnazione e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso mentre l'Agenzia delle Entrate si costituiva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: con il primo motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ, il ricorrente denunciava Ric. 2021 n. 25648 sez. MT - ud. 21-06-2022 -3- violazione e falsa applicazione della Circolare n. 5 della ex Direzione del Catasto e dei SS.TT.EE e Nota C1/1022 del 4 maggio 1994 della ex [OSCURATO:PERSONA] del Catasto; violazione e falsa applicazione della Circolare n. 127 del 18 luglio 1939; violazione e falsa applicazione della Circolare n. 134 del 1941 del Ministero della Finanza, per essere la sentenza impugnata contraddittoria e per aver valutato erroneamente gli elementi di prova; con il secondo motivo di impugnazione, in relazione all'art.360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., denunciava la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 3, D.M. n. 701 del 1994, per essere la sentenza impugnata contraddittoria in quanto dal classamento presentato dal contribuente alla successiva rettifica operata dall'Ufficio sono passati nove anni se si ha riguardo alla pratica di variazione degli spazi interni e addirittura dodici anni dalla prima pratica di frazionamento. Il primo motivo di impugnazione è inammissibile. Le circolari non costituiscono fonte del diritto, giacché non compaiono nella gerarchia delle fonti stilata dall'art. 1 delle preleggi. Le circolari costituiscono solo atti interni la cui funzione è quella di interpretare la legge limitando la discrezionalità della pubblica amministrazione. Per tale ragione, le circolari non possono essere assunte quali parametri normativi in base ai quali impugnare davanti alla Corte di Cassazione una decisione. Secondo questa Corte, infatti, "le circolari della P.A. sono atti interni destinati ad indirizzare e disciplinare in modo uniforme l'attività degli organi inferiori e, quindi, hanno natura non normativa, ma di atti amministrativi, sicché la loro violazione non è denunciabile in cassazione ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c." (Cass. n. 16644 del 2015; Cass. n. 19697 del 2018). Ric. 2021 n. 25648 sez. MT - ud. 21-06-2022 -4- Per il resto, le doglianze del ricorrente, pur formalmente volte a denunciare la nullità della sentenza per violazione di legge consistente in un difetto di motivazione della sentenza impugnata, investono nella sostanza il merito della lite e quindi sono insuscettibili di poter essere valutate in Cassazione. Secondo questa Corte, infatti, con il ricorso per cassazione la parte ricorrente non può rimettere in discussione la ricostruzione della fattispecie operata dai giudici del merito poiché tale revisione è preclusa in sede di legittimità (Cass. n. 29040 del 2017; Cass. n. 18611 del 2021). Infatti, il ricorrente insiste nel descrivere l'immobile e sottolinea come nella sostanza l'averlo frazionato, partendo da un unico complesso familiare di sedici vani per creare quattro appartamenti distinti, abbia alterato lo stato dello stesso e ciò giustificherebbe una distinta classificazione per ciascun appartamento. Tale valutazione, però, non è di pertinenza di questa Corte, in quanto costituisce valutazione di merito di pertinenza esclusiva della [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre risulta inammissibile anche la parte del primo motivo in cui il ricorrente lamenta la contraddittorietà della sentenza impugnata. Secondo questa Corte, "in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del D.L. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza - di Ric. 2021 n. 25648 sez. MT - ud. 21-06-2022 -5- "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia" (Cass. n. 23940 del 2017; Cass. n. 21257 del 2014; Cass. S.U. n. 8053 del 2014). Infine, per quanto riguarda l'asseritamente errata valutazione degli elementi di prova, la generica deduzione di un motivo di gravame, se non rende inammissibile il motivo stesso quando esso sia formulato in maniera tale da consentire di individuare il punto della decisione impugnata sul quale è domandato il riesame, delimita peraltro, necessariamente, il campo d'indagine del giudice dell'impugnazione a quanto è possibile desumere dal contenuto del motivo, posto a raffronto con il punto della decisione impugnata. Pertanto, qualora si denunci genericamente "l'errata valutazione delle prove offerte", l'errore di valutazione dedotto resta delimitato a quanto possa emergere dalle prove esaminate dalla decisione impugnata e dalla loro valutazione: tale errore può essere dimostrato con tutti i possibili argomenti logici e giuridici, restando preclusa in via assoluta la deduzione di ogni altro elemento di fatto specifico, perché non prospettato dall'appellante e non desumibile dalla decisione impugnata. Nel caso di specie, la parte ricorrente non ha sufficientemente provato tale errore di valutazione; inoltre dal ricorso non risulta in modo chiaro ed evidente quali siano questi elementi di prova che, a detta dell'Ufficio, siano stati valutati erroneamente. Pertanto, anche questo motivo di impugnazione risulta inammissibile. Ric. 2021 n. 25648 sez. MT - ud. 21-06-2022 -6- Il secondo motivo di impugnazione è infondato. Il termine di dodici mesi entro il quale l'Agenzia delle Entrate ha il potere di rettifica, come già correttamente evidenziato nella sentenza di appello della [OSCURATO:PERSONA], è meramente ordinatorio. Secondo questa Corte, infatti: «In base all'art.1, comma 3, D.M. n. 701 del 1994 (Regolamento recante norme per l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari):" (...) Tale rendita rimane negli atti catastali come "rendita proposta" fino a quando l'ufficio non provvede con mezzi di accertamento informatici o tradizionali, anche a campione, e comunque entro dodici mesi dalla data di presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 1, alla determinazione della rendita catastale definitiva. (...)" Questa disposizione è stata più volte vagliata da questa corte di legittimità, la quale ha stabilito (Cass. n. ord. 6411 del 2014; Cass. n. 16242 del 2015) che:"/n tema di catasto dei fabbricati, la procedura di cui al d. m. 19 aprile 1994, n. 701, che consente al titolare di diritti reali sui beni immobili di proporne la rendita, ha il solo scopo di rendere più rapida la formazione del catasto ed il suo aggiornamento, attribuendo alle dichiarazioni presentate ai sensi dell'art. 56 del d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, la funzione di "rendita proposta", fino a quando l'ufficio finanziario non provveda alla quantificazione della rendita definitiva, sicché il termine massimo di dodici mesi dalla presentazione della dichiarazione, assegnato all'ufficio per la 'determinazione della rendita catastale definitiva', ha natura meramente ordinatoria, non essendone il carattere perentorio espressamente previsto dalla norma regolamentare né potendo ricavarsi dalla disciplina legislativa Ric. 2021 n. 25648 sez. MT - ud. 21-06-2022 -7- della materia, con cui è assolutamente incompatibile un limite temporale alla modificazione o all'aggiornamento delle rendite catastali. Ne consegue che il verificarsi delle scadenze non comporta la decadenza per l'amministrazione dal potere di rettifica". In linea con tale indirizzo si pone più recentemente anche Cass. n. 11844 del 2017, secondo cui: "In tema di catasto dei fabbricati, il termine massimo di un anno assegnato all'ufficio dall'art. 1, comma 3, del D.M. 19 aprile 1994, n. 701 per la "determinazione della rendita catastale definitiva" a seguito della procedura cd. DOCFA, non è stabilito a pena di decadenza, tenuto conto non solo della mancanza di una specifica previsione in tal senso, ma anche dell'incompatibilità di un limite temporale con la disciplina legislativa della materia, sicchè, ove l'amministrazione non provveda a definire la rendita del bene oggetto di classamento, saranno le dichiarazioni presentate dai contribuenti ai sensi dell'art. 56 del d.P.R. n. 1142 del 1949 a valere come "rendita proposta" fino a che l'ufficio non provvederà alla determinazione di quella definitiva."» (Cass. Sez. V, Ordinanza n. 6218 del 2020). Nella specie il ricorrente si duole di una condotta dell'Ufficio conforme alla legge, lamentando solo un intervento ritenuto tardivo ma i cui tempi rientrano nella discrezionalità della pubblica amministrazione e che comunque non può ritenersi irragionevolmente tardivo. Per quanto riguarda la doglianza sulla contraddittorietà della sentenza impugnata essa è inammissibile e si rimanda alle relative motivazioni in merito al primo motivo di impugnazione. Pertanto, inammissibile il primo motivo di impugnazione e infondato il secondo, il ricorso va conseguentemente rigettato; le spese seguono la soccombenza. Ric. 2021 n. 25648 sez. MT - ud. 21-06-2022 -8- P.Q.M. La Corte, dichiarato inammissibile il primo motivo e rigettato il secondo motivo, rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 1.400,00, oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente
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