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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 5 giugno 2025

Cassazione n. 29628/2025

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[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALEcomposta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 777/2025 [OSCURATO:PERSONA] UP - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - relatore - R.G.N. 1887/2025 [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (TV) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/04/2024 della Corte d'appello di Venezia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza, per estinzione del reato a sèguito di remissione di querela; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Venezia ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare nei confronti del proprio figlio Roberto, invalido civile al 100%, con le correlate statuizioni risarcitorie in favore dello stesso, costituitosi parte civile attraverso la propria madre ed amministratrice di sostegno e, dopo il decesso di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 29628/2025 Roma, lì, 21/08/2025 In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003 e ss.mm. questa, mediante il proprio fratello [OSCURATO:PERSONA], suo nuovo amministratore di sostegno.

2. Impugna tale decisione l’imputato, con atto del proprio difensore, sulla base di due motivi.

2.1. Il primo consiste nella violazione dell’art. 152, cod. pen., per non avere la Corte d’appello dichiarato estinto il reato, a seguito dell’intervenuta remissione di querela operata dal fratello della persona offesa, nella sua qualità di amministratore di sostegno della stessa, ed accettata dall’imputato.

Si rileva, a tal fine, che la persona offesa era già maggiorenne all’epoca dei fatti e che il reato, a norma dell’art. 570, terzo comma, cod. pen., è perseguibile d’ufficio solo qualora commesso nei confronti di persone minori d’età.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole dell’illogicità della motivazione in punto di pena, la cui misura sarebbe eccessiva, anche in ragione della negata sospensione condizionale della relativa esecuzione, nonché ove si consideri che, nel tempo, egli ha provveduto a parziali versamenti in favore del figlio.

3. Ha depositato la propria requisitoria scritta la Procura generale, concludendo per l’annullamento senza rinvio della sentenza, per estinzione del reato a sèguito di remissione di querela.

4. Ha depositato conclusioni scritte la difesa ricorrente, insistendo per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso non è fondato.

1.1. È indiscutibile che il reato sia perseguibile a querela.

La procedibilità d’ufficio è prevista dall’art. 570, terzo comma, cod. pen., soltanto nell’ipotesi in cui la privazione dei mezzi di sussistenza per effetto della violazione degli obblighi assistenziali riguardi i discendenti di età minore: e, trattandosi di disposizione che incide sulla perseguibilità del reato, non può che essere di stretta interpretazione.

Del resto, là dove ha voluto equiparare la posizione del maggiorenne inabile al lavoro a quella del minorenne, lo stesso art. 570 – al n. 2) del secondo comma – lo ha detto espressamente.

1.2. Nel caso in rassegna, però, la remissione della querela effettuata dall’amministratore di sostegno della persona offesa, nell’interesse e per conto di quest’ultima, non ha prodotto l’effetto estintivo del reato.

A norma dell’art. 340, cod. proc. pen., infatti, la remissione della querela dev’essere fatta personalmente dalla persona offesa o da un suo procuratore speciale.

Essa, in verità, può essere effettuata anche dal rappresentante legale dell’offeso, ma – secondo quanto disposto dall’art. 153, cod. pen. – soltanto quando quest’ultimo sia privo, in tutto o in parte, della capacità d’agire, perché di età inferiore ai quattordici anni o, se maggiorenne, perché interdetto od inabilitato.

Nello specifico, dunque, non v’è dubbio che la persona offesa non versasse in nessuna di tali condizioni e che, in particolare, non fosse né interdetta né inabilitata, ove si consideri l’incompatibilità e l’alternatività di tali situazioni con l’istituto dell’amministrazione di sostegno, quale emerge dagli artt. 405, terzo comma, 406, secondo comma, e 413, quarto comma, del codice civile: questi dispongono, infatti, che il ricorso per l’amministrazione di sostegno di persona interdetta o inabilitata debba essere presentato congiuntamente all'istanza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione; che il decreto che lo accolga divenga esecutivo dal momento della pubblicazione della sentenza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione; e che il giudice tutelare, quando l'amministrazione di sostegno si sia rivelata inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario, debba informarne il Pubblico ministero, affinché promuova il giudizio d’interdizione o inabilitazione, proseguendo l'amministrazione di sostegno finché quello non venga definito.

Per la verità, l’art. 411, quarto comma, cod. civ., prevede la possibilità che il giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l'amministratore di sostegno, o successivamente, disponga, con decreto motivato ed a seguito di specifico ricorso, che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, si estendano anche al beneficiario dell'amministrazione di sostegno, avuto riguardo all'interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni.

Che, però, ciò sia avvenuto nel caso specifico, dagli atti a disposizione della Corte non emerge, rivenendosi solamente una generica autorizzazione rilasciata dal giudice tutelare all’amministratore per provvedere alla remissione e non – come invece sarebbe stato necessario – alla nomina di un curatore speciale a tal fine, considerando la natura pregiudizievole dell’atto per l’amministrato ed il potenziale conflitto d’interessi dell’amministratore, in quanto legato da stretto rapporto di parentela anche con l’imputato.

2. Il secondo motivo di ricorso, in punto di misura della pena, è inammissibile, già solo per la sua genericità, risolvendosi nella semplice espressione di una diversa opinione.

Inoltre, va rammentato che la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133, cod. pen., da ciò derivando l’inammissibilità della censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità di quella, salvi i casi di mero arbitrio o di ragionamento illogico.

Nello specifico, invece, la Corte d’appello ha ampiamente e ragionevolmente motivato la sua decisione sul punto, ritenendo di dar rilievo preminente alla protrazione della condotta dell’imputato ed agli effetti gravemente pregiudizievoli della stessa sulle condizioni di vita dell’offeso e degli altri familiari che lo assistevano.

3. Il ricorso, in conclusione, dev’essere respinto, con conseguente condanna del proponente a sopportarne le spese (art. 616, cod. proc. pen.).

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 5 giugno 2025.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] dispone, a norma dell’art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull’originale del provvedimento, un’annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALEcomposta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 777/2025 [OSCURATO:PERSONA] UP - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - relatore - R.G.N. 1887/2025 [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (TV) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/04/2024 della Corte d'appello di Venezia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza, per estinzione del reato a sèguito di remissione di querela; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Venezia ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare nei confronti del proprio figlio Roberto, invalido civile al 100%, con le correlate statuizioni risarcitorie in favore dello stesso, costituitosi parte civile attraverso la propria madre ed amministratrice di sostegno e, dopo il decesso di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 29628/2025 Roma, lì, 21/08/2025 In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003 e ss.mm. questa, mediante il proprio fratello [OSCURATO:PERSONA], suo nuovo amministratore di sostegno. 2. Impugna tale decisione l’imputato, con atto del proprio difensore, sulla base di due motivi. 2.1. Il primo consiste nella violazione dell’art. 152, cod. pen., per non avere la Corte d’appello dichiarato estinto il reato, a seguito dell’intervenuta remissione di querela operata dal fratello della persona offesa, nella sua qualità di amministratore di sostegno della stessa, ed accettata dall’imputato. Si rileva, a tal fine, che la persona offesa era già maggiorenne all’epoca dei fatti e che il reato, a norma dell’art. 570, terzo comma, cod. pen., è perseguibile d’ufficio solo qualora commesso nei confronti di persone minori d’età. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole dell’illogicità della motivazione in punto di pena, la cui misura sarebbe eccessiva, anche in ragione della negata sospensione condizionale della relativa esecuzione, nonché ove si consideri che, nel tempo, egli ha provveduto a parziali versamenti in favore del figlio. 3. Ha depositato la propria requisitoria scritta la Procura generale, concludendo per l’annullamento senza rinvio della sentenza, per estinzione del reato a sèguito di remissione di querela. 4. Ha depositato conclusioni scritte la difesa ricorrente, insistendo per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso non è fondato. 1.1. È indiscutibile che il reato sia perseguibile a querela. La procedibilità d’ufficio è prevista dall’art. 570, terzo comma, cod. pen., soltanto nell’ipotesi in cui la privazione dei mezzi di sussistenza per effetto della violazione degli obblighi assistenziali riguardi i discendenti di età minore: e, trattandosi di disposizione che incide sulla perseguibilità del reato, non può che essere di stretta interpretazione. Del resto, là dove ha voluto equiparare la posizione del maggiorenne inabile al lavoro a quella del minorenne, lo stesso art. 570 – al n. 2) del secondo comma – lo ha detto espressamente. 1.2. Nel caso in rassegna, però, la remissione della querela effettuata dall’amministratore di sostegno della persona offesa, nell’interesse e per conto di quest’ultima, non ha prodotto l’effetto estintivo del reato. A norma dell’art. 340, cod. proc. pen., infatti, la remissione della querela dev’essere fatta personalmente dalla persona offesa o da un suo procuratore speciale. Essa, in verità, può essere effettuata anche dal rappresentante legale dell’offeso, ma – secondo quanto disposto dall’art. 153, cod. pen. – soltanto quando quest’ultimo sia privo, in tutto o in parte, della capacità d’agire, perché di età inferiore ai quattordici anni o, se maggiorenne, perché interdetto od inabilitato. Nello specifico, dunque, non v’è dubbio che la persona offesa non versasse in nessuna di tali condizioni e che, in particolare, non fosse né interdetta né inabilitata, ove si consideri l’incompatibilità e l’alternatività di tali situazioni con l’istituto dell’amministrazione di sostegno, quale emerge dagli artt. 405, terzo comma, 406, secondo comma, e 413, quarto comma, del codice civile: questi dispongono, infatti, che il ricorso per l’amministrazione di sostegno di persona interdetta o inabilitata debba essere presentato congiuntamente all'istanza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione; che il decreto che lo accolga divenga esecutivo dal momento della pubblicazione della sentenza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione; e che il giudice tutelare, quando l'amministrazione di sostegno si sia rivelata inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario, debba informarne il Pubblico ministero, affinché promuova il giudizio d’interdizione o inabilitazione, proseguendo l'amministrazione di sostegno finché quello non venga definito. Per la verità, l’art. 411, quarto comma, cod. civ., prevede la possibilità che il giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l'amministratore di sostegno, o successivamente, disponga, con decreto motivato ed a seguito di specifico ricorso, che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, si estendano anche al beneficiario dell'amministrazione di sostegno, avuto riguardo all'interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni. Che, però, ciò sia avvenuto nel caso specifico, dagli atti a disposizione della Corte non emerge, rivenendosi solamente una generica autorizzazione rilasciata dal giudice tutelare all’amministratore per provvedere alla remissione e non – come invece sarebbe stato necessario – alla nomina di un curatore speciale a tal fine, considerando la natura pregiudizievole dell’atto per l’amministrato ed il potenziale conflitto d’interessi dell’amministratore, in quanto legato da stretto rapporto di parentela anche con l’imputato. 2. Il secondo motivo di ricorso, in punto di misura della pena, è inammissibile, già solo per la sua genericità, risolvendosi nella semplice espressione di una diversa opinione. Inoltre, va rammentato che la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133, cod. pen., da ciò derivando l’inammissibilità della censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità di quella, salvi i casi di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Nello specifico, invece, la Corte d’appello ha ampiamente e ragionevolmente motivato la sua decisione sul punto, ritenendo di dar rilievo preminente alla protrazione della condotta dell’imputato ed agli effetti gravemente pregiudizievoli della stessa sulle condizioni di vita dell’offeso e degli altri familiari che lo assistevano. 3. Il ricorso, in conclusione, dev’essere respinto, con conseguente condanna del proponente a sopportarne le spese (art. 616, cod. proc. pen.). P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 5 giugno 2025. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] dispone, a norma dell’art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull’originale del provvedimento, un’annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza. Il Presidente
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