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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 gennaio 2025

Cassazione n. 27240/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1308/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 16646/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - DONATO D'AURIA ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di Trani; letti i ricorsi; sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale del riesame di Trani per nuovo esame, limitatamente alla omessa statuizione in merito alla derivazione causale (diretta o mediata, nei termini stabiliti dalle Sezioni Unite della Suprema Corte) delle somme di denaro sottoposte a sequestro rispetto ai reati contestati e alla indicazione degli importi da sottoporre a vincolo per ciascuno degli indagati; con l’inammissibilità dei ricorsi nel resto; [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 27240/2025 Roma, lì, 24/07/2025 sentiti gli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in difesa dei ricorrenti, che hanno insistito nell’accoglimento dei rispettivi ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Trani ha respinto Le istanze di riesame che erano state presentate nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], contro il decreto di sequestro preventivo emesso in data 07/01/2025 dal Giudice per le indagini preliminari ed avente ad oggetto somme di denaro sino a concorrenza di euro 137.860,00, sulla scorta del ravvisato fumus del delitto di truffa aggravata e continuata in concorso in danno di [OSCURATO:PERSONA].

2. Ricorrono per cassazione il Convertini, il Cortellino e il [OSCURATO:PERSONA] a mezzo dei difensori, deducendo quanto segue.

2.1. L’[OSCURATO:PERSONA] nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] lamenta:

2.1.1. violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all’art. 125 comma 3, cod. proc. pen. quanto alla sussistenza del fumus dell’astratta configurabilità del delitto di truffa; omesso esame delle questioni dedotte dalla difesa nella memoria difensiva e nei relativi allegati.

Riporta la motivazione con cui il Tribunale ha ritenuto sussistente il fumus del delitto di truffa che, a suo avviso, finisce per fondarsi su argomentazioni di fatto apparenti avendo omesso di vagliare tutti gli elementi acquisiti ivi compresi quelli addotti dalla difesa; rileva come il Tribunale non abbia tenuto in alcun conto le considerazioni spese nella memoria difensiva, che allega al ricorso, ove era stato evidenziato come il provvedimento di sequestro era viziato dalla confusione, in cui era incorso il Giudice per le indagini preliminari, tra gli artifizi ed i raggiri e l’induzione in errore in cui, come si rileva dal contenuto della querela, giammai era caduto il Decataldo nell’affidare al [OSCURATO:PERSONA] gli incarichi per la redazione delle offerte tecniche riponendo anzi ampia fiducia nelle qualità professionali del predetto il quale, a sua volta, era in possesso di tutti i requisiti richiesti tanto da aver consentito al Decataldo di aggiudicarsi gare per 43 milioni di euro negli anni tra il 2020 ed il 2022; rileva che il Tribunale ha omesso di descrivere le modalità ed i termini dell’artificio e del raggiro di cui il [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe reso responsabile e, in definitiva, sottolinea che l’ipotesi accusatoria si fonda su una mera congettura, consistente nel ritenere che la richiesta di preventivo del [OSCURATO:PERSONA] fosse quella “reale” poi maggiorata a séguito della segnalazione del Convertini laddove, con un ulteriore passaggio congetturale, l’importo maggiorato sarebbe stato il frutto di un accordo illecito tra i due; sottolinea la assoluta carenza di motivazione su questo aspetto aggiungendo che, in ogni caso, il compenso del professionista va liquidato sulla base di un preventivo di massima avuto riguardo a criteri oggettivi e con determinazione delle spese ai sensi del D.M. 140 del 2012; segnala che, nel corso delle indagini, non è mai intervenuta alcuna valutazione sulla congruità dei compensi liquidati al [OSCURATO:PERSONA] che consentisse di inferirne la eccessività o incongruità;

2.1.2. violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 325 e 321, commi 1 e 2, cod. proc. pen.: omesso esame ed omessa pronuncia sulle questioni prospettate dalla difesa nella memoria e nei documenti allegati: segnala che già nella memoria difensiva si era evidenziato che il Giudice per le indagini preliminari non aveva chiarito se si trattasse di un sequestro impeditivo o finalizzato alla confisca ma aggiunge che, in ogni caso, alla luce dei principi fissati dalle Sezioni Unite (sent.

Massini del 26/09/2024), la confisca diretta del denaro, come qualificata dal Giudice per le indagini preliminari, è ipotizzabile soltanto in presenza della prova di una derivazione causale delle somme attinte rispetto al reato; osserva che, nel caso di specie, il sequestro eseguito nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto ad oggetto gli importi giacenti sul conto corrente postale personale dell’indagato laddove gli accrediti della ditta del Dicataldo erano stati effettuati in favore della società [OSCURATO:PERSONA] srls ed erano confluiti su un altro conto corrente; osserva che il Tribunale del Riesame non ha motivato sulla provenienza dei rapporti sequestrati al [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] spa, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] emergendo, al contrario, la natura prettamente personale delle somme (per euro 38.172,40) sequestrate presso [OSCURATO:PERSONA] spa al punto b) del verbale di esecuzione del sequestro; sottolinea che il conto personale era stato aperto nel 2018 e che, per altro verso, i pagamenti del Dicataldo erano cessati il 31/07/2022; svolge le medesime considerazioni con riguardo anche alle ulteriori poste attinte dal sequestro che è stato qualificato come finalizzato alla confisca diretta e segnala come risulti privo di reale rilevanza quanto sostenuto dal Tribunale in punto di periculum in mora; stigmatizza la natura apparente della motivazione resa dal Tribunale tenuto conto, per un verso, dell’assenza di ogni riferimento alla provenienza delle somme dal reato e, per altro verso, alla circostanza secondo cui gli ultimi pagamenti erano stati effettuati alla fine del mese di luglio del 2022; aggiunge che il Tribunale ha giudicato corretta la ripartizione dell’importo da sequestrare in via paritaria tra i coindagati, evocando una pronuncia che riguardava il sequestro per equivalente ed avente ad oggetto il prodotto del reato e non già, come nel caso di specie, al profitto; osserva che, nel contempo, era stato lo stesso Tribunale a sostenere che la somma era stata sottratta dal Convertini cui, secondo l’assunto della pubblica accusa, sarebbe stato girato dal [OSCURATO:PERSONA], con la conseguenza per cui, come già evidenziato nella memoria difensiva, non vi era alcuna ragione di attingere al patrimonio del ricorrente che non avrebbe beneficiato minimamente della supposta truffa, ribadendo perciò l’illegittimità del sequestro nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] in mancanza di qualsivoglia arricchimento da parte di quest’ultimo;

2.1.3. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 191 cod. proc. pen. ed all’art. 15 della Costituzione, agli artt. 254 cod. proc. pen. e 4, comma 3, della legge n. 300 del 1970 con riguardo alla inutilizzabilità del materiale probatorio su cui si fonda la diagnosi sul fumus: richiama la motivazione con cui il Tribunale ha ritenuto di superare l’eccezione di inutilizzabilità dei dati acquisiti dal Dicataldo accedendo al computer del Convertini e segnala come i giudici del riesame si siano limitati a dubitare della fondatezza della censura non motivando specificamente sull’eccezione difensiva, giungendo, infine, a conclusioni opposte rispetto a quelle cui era pervenuto il Tribunale del Lavoro che aveva affrontato la medesima questione posta dalla difesa risolvendola nel senso dell’illegittimità del mezzo utilizzato dal datore di lavoro per monitorare l’attività del proprio dipendente pressoché in tempo reale e sulla scorta di elementi insuscettibili di configurare un “fondato sospetto” idoneo a legittimare l’iniziativa a tutela del patrimonio aziendale; sottolinea come la messaggistica via mail, whatsapp e similia debba essere considerata, anche a séguito di interventi della Corte Costituzionale, vera e propria corrispondenza privata la cui acquisizione può intervenire soltanto in forza di un provvedimento motivato dell’autorità giudiziaria, in assenza della quale tutta la documentazione concernente i preventivi trasmessi dal [OSCURATO:PERSONA] al Convertini tramite mail è inutilizzabile in questa sede; aggiunge che la persona offesa non aveva mai fornito copia forense dei JPG relativi agli screenshot carpiti dai software-spia installati sul computer del Convertini non essendo perciò possibile verificare la genuinità e la certezza dei dati allegati alla querela; ribadisce come ad essere “gonfiati” erano semmai i preventivi e non già le fatture che erano state emesse dal [OSCURATO:PERSONA] all’esito della prestazione professionale; aggiunge che le risultanze dell’attività investigativa svolta dall’[OSCURATO:PERSONA] era comunque insufficiente a supportare l’ipotesi accusatoria che, qualificata in termini di verosimiglianza, era in realtà il frutto di una congettura.

2.2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], lamentano:

2.2.1. vizio di motivazione (apparente o mancante) e violazione degli artt. 81, 110, 640, 61 n. 7 cod. pen. e 321 cod. proc. pen.: riportano parte della memoria con cui la difesa aveva contestato la sussistenza degli elementi costitutivi della truffa, con particolare riferimento alla assenza di riferimenti agli artifizi ed ai raggiri, mai descritti, che avrebbero indotto il Dicataldo ad affidare gli incarichi professionali in via esclusiva al [OSCURATO:PERSONA] che, per quanto riferito dalla stessa persona offesa, era in possesso dei requisiti soggettivi per svolgere l’attività richiesta e necessaria per la partecipazione alle gare, certamente indotta dagli indagati ma il frutto di una decisione imprenditoriale del tutto ragionevole oltre che risalente nel tempo e fruttuosa; aggiungono che la difesa aveva evidenziato come la costituzione della [OSCURATO:PERSONA], intestata alla Cortellino e, secondo la tesi d’accusa, destinata a recepire gli importi illecitamente acquisiti dal [OSCURATO:PERSONA] anche attraverso la società di costui, rappresentava, semmai, un post factum rispetto alla condotta truffaldina che avrebbe consentito di incamerare compensi non dovuti che, in tal modo, sarebbero stati “rigirati” al Convertini; sottolineano che la difesa aveva anche evidenziato che lo schema così ricostruito avrebbe dovuto comportare la configurabilità del delitto di falsa fatturazione per operazioni oggettivamente inesistente, ipotesi che, in primo momento ventilata, era stata poi espunta dalla stessa pubblica accusa, contraddicendo in tal modo la ricostruzione che vorrebbe la fatturazione della [OSCURATO:PERSONA] funzionale esclusivamente a “coprire” la ripartizione dei profitti illeciti; segnalano che, a fronte dei rilievi difensivi, il Tribunale ha reso una motivazione sostanzialmente apparente, limitandosi a ripercorrere il tenore della provvisoria imputazione aggiungendo che non rileva, a tal fine, l’omessa contestazione del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti; segnalano che, sempre in sede di riesame, la difesa aveva dettagliatamente esposto le modalità previste dalla legge per la liquidazione dei compensi al professionista nel caso, come quello di specie, di assenza di un contratto scritto ed evidenziano che, nell’occasione, il [OSCURATO:PERSONA] aveva sempre inviato dei preventivi “di massima” e che, in ogni caso, non vi è stata alcuna valutazione di (in)congruità dei compensi per il lavoro pacificamente svolto; osservano che il Tribunale ha sostanzialmente omesso di affrontare le doglianze difensive limitandosi a sostenere che l’illiceità della condotta e dei compensi maggiorati emergeva direttamente dalle modalità della condotta descritta per la loro definitiva quantificazione;

2.2.2. violazione dell’art. 321, commi 1 e 2, cod. proc. pen. in relazione al periculum in mora: rilevano che il Tribunale ha condiviso la qualificazione del sequestro operata dal Giudice per le indagini preliminari come finalizzato alla confisca diretta facendo leva sulla natura fungibile del denaro e superando, in tal modo, le considerazioni difensive circa la mancanza di prova di una derivazione da reato delle somme e dei rapporti attinti dalla misura reale; richiama, a tal proposito, i principi affermati dalle Sezioni Unite “Massini”, sottolineando, inoltre, che le somme sequestrate al Convertini dopo oltre due anni dai fatti contestati avrebbero dovuto rappresentare il frutto del versamento operato dal [OSCURATO:PERSONA] in favore della [OSCURATO:PERSONA] da un lato e delle ricariche eseguite sulla postapay intestata alla madre dell’indagato dall’altro. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono fondati nei termini e per le ragioni che seguono.

1. Va opportunamente ricordato che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è infatti consentito solo per violazione di legge, in siffatta nozione dovendosi peraltro comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione che risultino così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656-01; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893-01; Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093-01 e, in ogni caso, già Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692-01).

1.1. Ebbene, con il primo motivo dei due ricorsi le difese denunciano violazione di legge in ordine al fumus commissi delicti sostenendo che la ricostruzione proposta dall’ordinanza del Tribunale di Trani (e, prima ancora, dal Giudice per le indagini preliminari) non consentiva di ricondurre la vicenda nel paradigma disegnato dalla norma incriminatrice del delitto di truffa.

Più in particolare, i ricorrenti sostengono che gli stessi giudici della fase cautelare hanno ricostruito la vicenda elidendo, in realtà, quella parte della condotta truffaldina che, secondo l’ipotesi della pubblica accusa, avrebbe riguardato l’affidamento all’ingegner [OSCURATO:PERSONA] degli incarichi professionali di cui il professionista si era da sempre occupato nell’interesse dell’azienda e con piena soddisfazione del Decataldo che, proprio attraverso la sua consulenza, aveva potuto ottenere appalti per decine di milioni di euro.

Per altro verso, le difese rilevano che, elisa la condotta concernente l’affidamento degli incarichi, sarebbe stata omessa la descrizione degli artifizi e dei raggiri con cui il Decataldo sarebbe stato indotto a liquidare gli onorari al [OSCURATO:PERSONA] in misura superiore al dovuto.

1.2. È utile, allora, ribadire che l’orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, è nel senso di ritenere che il giudice del riesame, nella valutazione del fumus commissi delicti, deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell’effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pur sommariamente, le ragioni che rendono sostenibile o meno l’impostazione accusatoria, ma non può sindacare la fondatezza dell’accusa (cfr., Sez.

U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266789-01; Sez. 2, n. 45865 del 04/10/2019, Lanzone, non mass.; Sez. 6, n. 10446 del 10/01/2018, Aufiero, Rv. 272336-01; Sez. 2, n. 18951 del 17/03/2017, Napoli, Rv. 269656-01; Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692-01; Sez. 1, n. 18941 del 30/01/2018, Armeli, Rv. 269311-01; Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, dep. 2018, Polifroni, Rv. 272927-01; Sez. 6, n. 9991 del 25/01/2017, Bulgarella, Rv. 269311-01; Sez. 6, n. 49478 del 21/10/2015, Macchione, Rv. 265433-01; Sez. 5, n. 49596 del 16/09/2014, Armento, Rv. 261677-01).

Più in particolare, e con specifico riferimento al rilievo su cui insistono entrambi i ricorsi, va ribadito che il giudizio di legittimità della Corte risulta circoscritto, poiché esso cade in un momento processuale - quello delle indagini preliminari - caratterizzato dalla sommarietà e dalla provvisorietà delle imputazioni essendo pertanto consentito, in questa sede, verificare la sussistenza del fatto reato ma soltanto accertare se il fatto contestato sia configurabile quale fattispecie astratta di reato tenendo conto, per l’appunto, del carattere provvisorio e “fluido” della contestazione (cfr., in tal senso, Sez. 5, n. 6252 del 19/11/1998, dep. 1999, Pansini, Rv. 212511-01; Sez. 2, n. 23954 del 23/04/2024, Zheng, Rv. 286515-01).

1.3. Tanto opportunamente premesso, osserva il Collegio che l'ordinanza impugnata ha passato in rassegna una serie di elementi indiziari congruamente ritenuti, nel loro complesso, idonei a consentire – sul piano evidentemente della astratta configurabilità – di ricondurre la vicenda, ancorché “emendata” dalla parte relativa all’affidamento degli incarichi, nello schema delineato dall’art. 640 cod. pen.

Il Tribunale ha condiviso la diagnosi formulata dal Giudice per le indagini preliminari circa la riconducibilità della vicenda nel paradigma del delitto in cui è stata a suo avviso correttamente inquadrata e che si sarebbe consumata mediante il meccanismo posto in essere dagli indagati ed artatamente creato da costoro che “… attraverso gli artifici ed i raggiri tipici della truffa, consistiti dapprima nell’indurre Dicataldo a partecipare alle gare d’appalto affidando a tal fine l’incarico professionale per la elaborazione e la redazione dell’offerta tecnica esclusivamente al [OSCURATO:PERSONA] e successivamente nel creare ad arte la [OSCURATO:PERSONA], formalmente riferibile alla Cortellino, ma di fatto utilizzata dal Convertini per emettere fatture per consulenze nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] al solo scopo di ottenere indebiti importi, derivanti dalla maggior fatturazione operata in danno della persona offesa, così inducendola in errore e procurandole un ingiusto danno, a fronte di un indebito vantaggio percepito dagli indagati con le modalità sopra specificate nella disamina che precede” (cfr., pag. 13 dell’ordinanza).

I giudici del riesame hanno fatto presente che l’indagine era stata originata dalla denuncia di tale [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta omonima, il quale aveva riferito di partecipare a gare d’appalto indette da enti pubblici avvalendosi, per la predisposizione delle domande, del Convertini, suo dipendente, e dell’ingegner [OSCURATO:PERSONA], professionista esterno che, ad un certo punto, aveva iniziato ad operare sotto forma societaria (“[OSCURATO:PERSONA] ingegneria srls”).

Hanno spiegato che, nel corso del 2022, il Dicataldo aveva iniziato a nutrire sospetti sull’operato del Convertini, che erano stati alimentati dal rinvenimento, sul personal computer di quest’ultimo, di un bando di gara indetto dall’Università di Perugia cui la sua impresa non aveva partecipato come non aveva participato ad altre gare, che non gli erano state rese note, cui aveva invece partecipato la ditta Doppia C Impianti di [OSCURATO:PERSONA] utilizzando un meccanismo di formulazione dell’offerta con metodologie di calcolo del ribasso che erano proprie e tipicamente utilizzate dalla sua azienda. [OSCURATO:PERSONA], sempre seguendo la ricostruzione operata dal provvedimento impugnato, aveva ingaggiato un consulente informatico tramite il cui operato aveva appreso che le fatture del [OSCURATO:PERSONA] erano state artatamente gonfiate ed avallate dal responsabile dell’ufficio gare tanto da consentirne la liquidazione, almeno sino al 31/08/2022, quando il rapporto di collaborazione professionale era stato interrotto.

Il sistema, come accennato, sarebbe stato perfezionato con la costituzione di una società “la [OSCURATO:PERSONA]” formalmente intestata alla moglie di Convertini, [OSCURATO:PERSONA], in cui favore il [OSCURATO:PERSONA] aveva “girato” parte delle somme liquidategli dall’azienda del Decataldo e frutto, secondo l’impostazione della pubblica accusa, di un accordo illecito tra i due che aveva consentito di “gonfiare” le parcelle rispetto al progetto inizialmente trasmesso dal professionista.

Il pubblico ministero, come risulta dalla lettura del provvedimento impugnato, sulla scorta della querela sporta dal Decataldo, aveva delegato la Guardia di Finanza di Barletta di eseguire una serie di accertamenti di natura bancaria e documentale; dalla documentazione relativa al conto corrente intestato ai coniugi Convertini-Cortellino, erano emersi una serie di bonifici in ingresso da parte di Doppia C Impianti da un lato ma, anche, provenienti dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], che risultava avere effettuato rimesse di denaro per complessivi euro 35.204,00; ed era stato proprio su questo presupposto fattuale che gli investigatori avevano formulato l’ipotesi, condivisa dalla pubblica accusa e dai giudici della fase cautelare, secondo cui sia attraverso questo meccanismo e, anche, con l’attivazione e l’utilizzo della carta prepagata da parte del Convertini, il [OSCURATO:PERSONA] aveva potuto condividere – con il coindagato – il denaro pervenutogli quale frutto delle fatture gonfiate emesse nei confronti della ditta del Decataldo.

L’ordinanza impugnata ha fatto presente che, sulla scorta di questa ipotesi, erano state acquisite le fatture emesse dalla [OSCURATO:PERSONA] srls e che, come evidenziato, dall’analisi del computer aziendale del Convertini era apparsa una colonna denominata “diff.” con la meticolosa registrazione degli importi liquidati che erano stati mostrati al Decataldo pervenendosi alla conclusione secondo cui l’importo che, “gonfiando” i preventivi trasmessi dal [OSCURATO:PERSONA], era stato illecitamente sottratto dal Convertini, era pari ad euro 113.000.00 (137.860,00 con il calcolo e l’applicazione dell’IVA).

Per altro verso, l’esistenza di un accordo tra il Convertini ed il professionista è stato – in questa fase – congruamente fondato sull’esito degli accertamenti bancari e contabili riferibili alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] che risultava avere emesso fatture nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] per complessivi euro 71.012,00 e lo stesso [OSCURATO:PERSONA] avere effettuato ricariche per 35.204,00 operate sulla carta postepay utilizzata dal Convertini quand’anche intestata alla di lui madre; il [OSCURATO:PERSONA] aveva anche pagato 6.828,10 euro per la ristrutturazione di un appartamento dei coniugi Convertini/Cortellino.

In definitiva, l’ordinanza impugnata ha potuto non certo arbitrariamente ma, allo stato, correttamente ricondurre la vicenda nel paradigma della truffa in danno del Decataldo ipotizzando un accordo (per l’appunto testimoniato dalla “retrocessione” di somme da parte [OSCURATO:PERSONA] senza alcuna apparente giustificazione causale) tra gli indagati e, in particolare, tra il Convertini ed il professionista per “gonfiare” i preventivi inizialmente trasmessi da quest’ultimo nella misura “fotografata” dal “file” rinvenuto dagli operanti sul computer in uso al predetto.

2. Quest’ultimo riferimento introduce all’esame del terzo motivo del ricorso del [OSCURATO:PERSONA] che, peraltro, deducendo una questione di “inutilizzabilità” della prova (nella specie, le risultanze dell’attività di “captazione” delle mail effettuata dal consulente della persona offesa attraverso l’installazione di un dispositivo sul computer aziendale utilizzato dal Convertini), si muove su un piano oggettivo formulando un’eccezione il cui accoglimento sarebbe senz’altro tale da estendersi alla posizione degli altri due ricorrenti.

La difesa ha richiamato l’orientamento di questa Corte in materia di controlli operati dal datore di lavoro sull’attività dei dipendenti, finalizzati alla tutela del patrimonio aziendale e, in particolare, alla loro compatibilità con la disciplina dettata dall’art. 4 della legge n. 300 del 1970.

Nessun dubbio sulla perdurante rilevanza penale della condotta, originariamente prevista come reato dal combinato disposto degli artt. 4 e 38 legge n. 300 del 1970, a tutt'oggi penalmente sanzionata ai sensi dell'art. 171 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, nel testo vigente per effetto delle modifiche recate dall'art. 15, comma 1, lett. f), d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, secondo cui “la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 4, comma 1, e 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è punita con le sanzioni di cui all'articolo 38 della medesima legge”.

L'art. 38 legge n. 300 del 1970, a sua volta, nel testo attualmente vigente, stabilisce che “le violazioni degli articoli 2, 5, 6 e 15, primo comma, lettera a), sono punite, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda da euro 154 a euro 1.549 o con l'arresto da 15 giorni ad un anno”.

In definitiva, la violazione della disciplina di cui all'art. 4 della legge n. 300 del 1970 costituisce illecito penale in forza di quanto disposto dall'art. 171 d.lgs. n. 196 del 2003, nel testo vigente dopo la riforma di cui alla legge n. 101 del 2018, il quale rinvia all'art. 38 della legge n. 300 del 1970 per la individuazione delle sanzioni applicabili (cfr., per tutte, Sez. 3, n. 4564 del 10/10/2017, dep. 2018, Malagnino, Rv. 272032-01, nonché Sez. 3, n. 45198 del 07/04/2016, Luzi, Rv. 268342-01, non massimata sul punto).

Con specifico riferimento al tema della utilizzabilità, nel processo penale, dei risultati dell’attività di monitoraggio e controllo dell’attività del lavoratore dipendente posta in atto in assenza di previo accordo con le rappresentanze sindacali competenti e di previa autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro, un orientamento ampiamente consolidato era approdato ad una soluzione affermativa ancorché imputato fosse il lavoratore subordinato, ritenendo utilizzabili i risultati delle videoriprese effettuate con telecamere installate all'interno dei luoghi di lavoro ad opera del datore di lavoro per esercitare un controllo per tutelare il patrimonio aziendale messo a rischio da possibili comportamenti infedeli dei lavoratori, in quanto le norme dello Statuto dei lavoratori poste a presidio della loro riservatezza non proibiscono i cosiddetti controlli difensivi del patrimonio aziendale e non giustificano pertanto l'esistenza di un divieto probatorio (cfr., in particolare: Sez. 2, n. 2890 del 16/01/2015, Boudhraa, Rv. 262288-01; Sez. 5, n. 34842 del 12/07/2011, Volpi, Rv. 250947-01; Sez. 5, n. 20722 del 18/03/2010, Baseggio, Rv. 247588-01, in cui la Corte aveva affermato che gli artt. 4 e 38 dello Statuto dei lavoratori implicano l'accordo sindacale a fini di riservatezza dei lavoratori nello svolgimento dell'attività lavorativa, ma non il divieto dei cd. controlli difensivi del patrimonio aziendale da azioni delittuose da chiunque provenienti, con la conseguenza per cui non è ravvisabile una ipotesi di inutilizzabilità ai sensi dell'art. 191 cod. proc. pen. per le prove del reato acquisite mediante riprese filmate).

La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che esulano dall'ambito di applicazione dell'art. 4 della legge n. 300 del 1970, e non richiedono l'osservanza delle garanzie ivi previste, i controlli difensivi da parte del datore se diretti ad accertare comportamenti illeciti e lesivi del patrimonio e dell'immagine aziendale, tanto più quando disposti ex post, ossia dopo l'attuazione del comportamento in addebito, così da prescindere dalla mera sorveglianza sull'esecuzione della prestazione lavorativa (cfr., tra le tante: Sez.

L civ., n. 13266 del 28/05/2018, Rv. 649009-01; Sez.

L civ., n. 10636 del 02/05/2017, Rv. 644091-01; Sez.

L civ., n.22662 del 08/11/2016, Rv. 641604-01).

Si è anche evidenziato che tale soluzione ermeneutica risulta coerente con i principi dettati dall'art. 8 della CEDU, in base al quale nell'uso degli strumenti di controllo, deve individuarsi un giusto equilibrio fra i contrapposti diritti sulla base dei principi della "ragionevolezza" e della "proporzionalità" (cfr.

Corte EDU, 12/01/2016, Erarbulescu c.

Romania secondo cui lo strumento di controllo deve essere contenuto nella portata e, dunque, proporzionato).

La stessa giurisprudenza, tuttavia, ha fatto presente che alcuni limiti ad una interpretazione eccessivamente ampia della previsione di cui all'art. 4 della legge n. 300 del 1970 risultano desumibili sulla base del dato letterale e di considerazioni sistematiche: sotto il primo profilo, va rilevato che il testo della disposizione, nell'originaria come nella vigente formulazione, prevede la necessità di un preventivo accordo con le organizzazioni sindacali, o di una preventiva autorizzazione dell'Ispettorato del Lavoro, quando derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, sicché la previsione non sembra riferibile ad impianti che possano controllare in via del tutto occasionale l'attività del singolo dipendente; quanto al secondo profilo, poi, si è osservato che non risponderebbe ad alcun criterio logico-sistematico garantire al lavoratore - in presenza di condotte illecite sanzionabili penalmente o con il licenziamento - una tutela alla sua "persona" maggiore di quella riconosciuta ai terzi estranei all'impresa (cfr., Sez.

L, n. 10636 del 2017, cit.).

Si tratta, come si è tuttavia puntualizzato, di limiti che, si è detto, non debbono essere intesi in senso non estensivo: lo stesso art. 4 contempla, infatti, l'accordo con le rappresentanze sindacali, o l'autorizzazione dell'Ispettorato del Lavoro anche quando ricorrono “esigenze [...] per la tutela del patrimonio aziendale”, prefigurando, per il caso di mancato accordo con le organizzazioni sindacali, la possibilità di ottenere l'autorizzazione dell'Ispettorato del Lavoro: in questo modo, il legislatore ha inteso tutelare le ragioni dell'impresa evitando, però, soluzioni che possano determinare una significativa interferenza sul diritto del lavoratore alla dignità e libertà nell'esercizio delle sue prestazioni sulla base di determinazioni unilaterali del datore di lavoro.

È all’interno di questo quadro che va letta la vicenda in esame in cui il controllo operato dal datore di lavoro è, peraltro, intervenuto sul computer aziendale in uso al dipendente attraverso un sistema che consentiva di “registrare”, con screenshot eseguiti a brevissima distanza di tempo l’uno dall’altro, l’attività del Convertini e da cui era emersa la condotta asseritamente truffaldina posta in atto da costui in accordo con il [OSCURATO:PERSONA] (cfr., pagg. 2-3 dell’ordinanza).

Il problema riguarda, in particolare, l’acquisizione delle immagini delle mail scambiate dal Convertini con il [OSCURATO:PERSONA] su cui è suscettibile di incidere la sentenza n. 170 del 2023 della Corte Costituzionale che, come è noto, dirimendo un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, ha tuttavia chiarito che “… il concetto di corrispondenza è ampiamente comprensivo, atto ad abbracciare ogni comunicazione di pensiero umano (idee, propositi, sentimenti, dati, notizie) tra due o più persone determinate, attuata in modo diverso dalla conversazione in presenza; in linea generale, pertanto, lo scambio di messaggi elettronici – e-mail, SMS, WhatsApp e simili – rappresenta, di per sé, una forma di corrispondenza agli effetti degli artt. 15 e 68, terzo comma, Cost.”; ne consegue, secondo i giudici delle leggi, che “la tutela accordata dall’art. 15 Cost. – anche ove si guardi alla prerogativa parlamentare prevista dall’art. 68, terzo comma, Cost. – prescinde dalle caratteristiche del mezzo tecnico utilizzato ai fini della trasmissione del pensiero, aprendo così il testo costituzionale alla possibile emersione di nuovi mezzi e forme della comunicazione riservata” e “… si estende, quindi, ad ogni strumento che l’evoluzione tecnologica mette a disposizione a fini comunicativi, compresi quelli elettronici e informatici, ignoti al momento del varo della Carta costituzionale” per cui “… posta elettronica e messaggi inviati tramite l’applicazione WhatsApp … rientrano … a pieno titolo nella sfera di protezione dell’art. 15 Cost., apparendo del tutto assimilabili a lettere o biglietti chiusi”; la Corte ha spiegato che “… la riservatezza della comunicazione, che nella tradizionale corrispondenza epistolare è garantita dall’inserimento del plico cartaceo o del biglietto in una busta chiusa, è qui assicurata dal fatto che la posta elettronica viene inviata a una specifica casella di posta, accessibile solo al destinatario tramite procedure che prevedono l’utilizzo di codici personali; mentre il messaggio WhatsApp, spedito tramite tecniche che assicurano la riservatezza, è accessibile solo al soggetto che abbia la disponibilità del dispositivo elettronico di destinazione, normalmente protetto anch’esso da codici di accesso o altri meccanismi di identificazione” (cfr., Corte Cost. n. 170 del 2023).

Nel caso che ci occupa, il Tribunale ha replicato all’eccezione difensiva con due argomenti: il primo (cfr., pag. 14 dell’ordinanza), sulla cui esattezza, alla luce di quanto appena ricordato, è possibile discutere, avendo fatto leva sulla proprietà aziendale del computer su cui operava il Convertini; il secondo, incentrato sull’esistenza di un compendio investigativo, comunque tale da supportare in termini adeguati la diagnosi sull’esistenza del fumus commissi delicti (cfr., ivi, ancora, pag. 14).

Sul punto, invero, il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] non coglie nel segno laddove insiste nel sottolineare che le risultanze investigative autonomamente acquisite rispetto ai dati appresi con il ricorso a strumenti di controllo della corrispondenza del Convertini non sarebbero sufficienti a comprovare la ricostruzione accusatoria dal momento che gli stessi inquirenti avrebbero considerato non più che “verosimile”; la difesa, invero, non tiene conto del fatto che il riferimento ad una ipotesi “verosimile” era stata riferita (cfr., pag. 4 dell’ordinanza) al rinvenimento, nell’abitazione del [OSCURATO:PERSONA], della ricevuta di una raccomandata inviata al Convertini contenente (per l’appunto “verosimilmente”) la carta prepagata postepay intestata alla madre del coindagato e non già alla vicenda nel suo complesso che, invece, i giudici di merito hanno mostrato di aver ricostruito in termini di idoneità degli elementi acquisiti a sorreggere la diagnosi di esistenza del fumus.

Gli elementi di obiettivo riscontro alla ricostruzione proposta dal Decataldo – ovvero gli accrediti di somme effettuati dal [OSCURATO:PERSONA] in favore della società della Cortellino, le ricariche eseguite sulla postepay intestata alla madre del Convertini, i lavori nell’appartemento dei due coniugi – sono stati invero esposti dal Tribunale come dati certi rispetto ai quali, va pur detto, la difesa non ha potuto prospettare una ricostruzione alternativa e che, in questa fase, sono stati correttamente giudicati come di per sé idonei a sorreggere l’ipotesi accusatoria a livello di fumus.

Inoltre, va ricordato che, nel giudizio di legittimità, laddove venga dedotta l'inutilizzabilità di prove illegalmente assunte, è necessario ricorrere alla cd.

"prova di resistenza", valutando se, espunte le prove inutilizzabili, la decisione sarebbe rimasta invariata in base a prove ulteriori, di per sé sufficienti a giustificare la medesima soluzione adottata (cfr., così, tra le altre, Sez. 4, n. 50817 del 14/12/2023, Stretti, Rv. 285533-01; conf., Sez. 6, n. 1255 del 28/11/2013, dep. 2014, Pandolfi, Rv. 258007-01; Sez. 6, n. 10094 del 22/02/2005, Ricco, Rv. 231833-01).

3. Sono tuttavia fondati il secondo motivo dei ricorsi del [OSCURATO:PERSONA] e dei coniugi Convertini-Coltellino.

È pacifico che il sequestro fosse stato disposto dal Giudice per le indagini preliminari ai fini della confisca “diretta” del profitto del reato (cfr., in particolare, pagg. 17 e 19-21 del decreto del 07/01/2025).

Le difese degli odierni ricorrenti avevano posto al Tribunale del Riesame il problema della natura della confisca cui il sequestro era stato preordinato segnalando (cfr., in particolare, pagg. 16 e ss. della memoria presentata dalla difesa dei coniugi Convertini-Cortellino) con la conseguente necessità di una motivazione che spiegasse il rapporto di diretta derivazione dal reato contestato di quanto appreso in sede di esecuzione della misura.

Com’è noto, le Sezioni Unite “Massini” (n. 13783/2025), all’esito di un’ampia ricostruzione sistematica che non ha omesso di considerare gli approdi cui era pervenuta qualche anno addietro la giurisprudenza dello stesso massimo consesso nomofilattico, hanno tuttavia chiarito che la confisca di somme di danaro ha natura diretta soltanto in presenza della prova della derivazione causale del bene rispetto al reato, mentre, qualora tale nesso di pertinenzialità non sussista, la stessa deve essere considerata come confisca per equivalente, non potendosi far discendere la qualificazione dell'ablazione dalla natura del bene che ne costituisce l'oggetto (cfr., Sez.

U, n. 13783/2025, cit., Rv. 287756-02 in cui la Corte ha affermato che il medesimo principio opera in caso di sequestro finalizzato alla confisca, per il quale l'obbligo motivazionale del giudice va modulato in relazione allo sviluppo della fase procedimentale e agli elementi acquisiti).

Le Sezioni Unite “Massini”, in particolare, hanno spiegato che “… la confisca del denaro è diretta nei casi in cui: - risulti che la somma confiscata sia proprio quella derivata dal reato; - si è in presenza di metamorfosi del profitto o del prezzo del reato, cioè si sia in presenza di una utilità economica mediata ed indiretta acquisita successivamente al reato (surrogato, reimpiego), ma, in ogni caso, collegata eziologicamente all'illecito e, soprattutto, all'uso del profitto o del prezzo derivante dal reato: occorre la prova che la somma di denaro o il bene utilizzato per il reimpiego siano derivanti dal reato (…); - sussista la prova, sulla base delle concrete circostanze di tempo e di luogo, che proprio il denaro che costituisce il prezzo o il profitto del reato - versato sul conto - sia poi stato prelevato e utilizzato per l'impiego e per l'acquisto di un ulteriore bene (…)”; le stesse Sezioni Unite hanno inoltre chiarito che “… la confisca del denaro non è invece diretta se ha ad oggetto somme sopravvenute o preesistenti rispetto al reato ovvero, comunque, a questo certamente non riconducibili; in particolare, la confisca di somme giacenti sul conto corrente non è diretta in tutti i casi in cui, attraverso il tracciamento degli incrementi patrimoniali in denaro, non sia provato che si tratti di denaro derivante da reato”.

Su questi aspetti la motivazione contenuta nell’ordinanza impugnata è del tutto assente non avendo il Tribunale argomentato circa la relazione di pertinenzialità tra i beni attinti in sede di esecuzione del vincolo cautelare rispetto ai fatti delittuosi provvisoriamente ascritti agli indagati e, come è pacifico, risalenti al 2022.

Né il Tribunale poteva d’ufficio qualificare il sequestro, disposto in funzione della confisca diretta, come sequestro preordinato alla confisca per equivalente atteso che, richiedendo quest'ultimo la verifica di un elemento di fatto su cui deve svolgersi il contraddittorio con il destinatario del provvedimento - ovvero l'impossibilità di procedere all'ablazione diretta - la riqualificazione si tradurrebbe in una violazione del diritto di difesa sul punto (cfr., ad esempio, Sez. 3, n. 31369 del 27/04/2021, Morcone, Rv. 281944-01).

4. Si impone, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata sotto quest’ultimo profilo con rinvio al medesimo Tribunale di Trani per nuovo giudizio sul punto.

P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Trani competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, c.p.p.

Così è deciso, 03/07/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1308/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 16646/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - DONATO D'AURIA ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di Trani; letti i ricorsi; sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale del riesame di Trani per nuovo esame, limitatamente alla omessa statuizione in merito alla derivazione causale (diretta o mediata, nei termini stabiliti dalle Sezioni Unite della Suprema Corte) delle somme di denaro sottoposte a sequestro rispetto ai reati contestati e alla indicazione degli importi da sottoporre a vincolo per ciascuno degli indagati; con l’inammissibilità dei ricorsi nel resto; [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 27240/2025 Roma, lì, 24/07/2025 sentiti gli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in difesa dei ricorrenti, che hanno insistito nell’accoglimento dei rispettivi ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Trani ha respinto Le istanze di riesame che erano state presentate nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], contro il decreto di sequestro preventivo emesso in data 07/01/2025 dal Giudice per le indagini preliminari ed avente ad oggetto somme di denaro sino a concorrenza di euro 137.860,00, sulla scorta del ravvisato fumus del delitto di truffa aggravata e continuata in concorso in danno di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Ricorrono per cassazione il Convertini, il Cortellino e il [OSCURATO:PERSONA] a mezzo dei difensori, deducendo quanto segue. 2.1. L’[OSCURATO:PERSONA] nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] lamenta: 2.1.1. violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all’art. 125 comma 3, cod. proc. pen. quanto alla sussistenza del fumus dell’astratta configurabilità del delitto di truffa; omesso esame delle questioni dedotte dalla difesa nella memoria difensiva e nei relativi allegati. Riporta la motivazione con cui il Tribunale ha ritenuto sussistente il fumus del delitto di truffa che, a suo avviso, finisce per fondarsi su argomentazioni di fatto apparenti avendo omesso di vagliare tutti gli elementi acquisiti ivi compresi quelli addotti dalla difesa; rileva come il Tribunale non abbia tenuto in alcun conto le considerazioni spese nella memoria difensiva, che allega al ricorso, ove era stato evidenziato come il provvedimento di sequestro era viziato dalla confusione, in cui era incorso il Giudice per le indagini preliminari, tra gli artifizi ed i raggiri e l’induzione in errore in cui, come si rileva dal contenuto della querela, giammai era caduto il Decataldo nell’affidare al [OSCURATO:PERSONA] gli incarichi per la redazione delle offerte tecniche riponendo anzi ampia fiducia nelle qualità professionali del predetto il quale, a sua volta, era in possesso di tutti i requisiti richiesti tanto da aver consentito al Decataldo di aggiudicarsi gare per 43 milioni di euro negli anni tra il 2020 ed il 2022; rileva che il Tribunale ha omesso di descrivere le modalità ed i termini dell’artificio e del raggiro di cui il [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe reso responsabile e, in definitiva, sottolinea che l’ipotesi accusatoria si fonda su una mera congettura, consistente nel ritenere che la richiesta di preventivo del [OSCURATO:PERSONA] fosse quella “reale” poi maggiorata a séguito della segnalazione del Convertini laddove, con un ulteriore passaggio congetturale, l’importo maggiorato sarebbe stato il frutto di un accordo illecito tra i due; sottolinea la assoluta carenza di motivazione su questo aspetto aggiungendo che, in ogni caso, il compenso del professionista va liquidato sulla base di un preventivo di massima avuto riguardo a criteri oggettivi e con determinazione delle spese ai sensi del D.M. 140 del 2012; segnala che, nel corso delle indagini, non è mai intervenuta alcuna valutazione sulla congruità dei compensi liquidati al [OSCURATO:PERSONA] che consentisse di inferirne la eccessività o incongruità; 2.1.2. violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 325 e 321, commi 1 e 2, cod. proc. pen.: omesso esame ed omessa pronuncia sulle questioni prospettate dalla difesa nella memoria e nei documenti allegati: segnala che già nella memoria difensiva si era evidenziato che il Giudice per le indagini preliminari non aveva chiarito se si trattasse di un sequestro impeditivo o finalizzato alla confisca ma aggiunge che, in ogni caso, alla luce dei principi fissati dalle Sezioni Unite (sent. Massini del 26/09/2024), la confisca diretta del denaro, come qualificata dal Giudice per le indagini preliminari, è ipotizzabile soltanto in presenza della prova di una derivazione causale delle somme attinte rispetto al reato; osserva che, nel caso di specie, il sequestro eseguito nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto ad oggetto gli importi giacenti sul conto corrente postale personale dell’indagato laddove gli accrediti della ditta del Dicataldo erano stati effettuati in favore della società [OSCURATO:PERSONA] srls ed erano confluiti su un altro conto corrente; osserva che il Tribunale del Riesame non ha motivato sulla provenienza dei rapporti sequestrati al [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] spa, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] emergendo, al contrario, la natura prettamente personale delle somme (per euro 38.172,40) sequestrate presso [OSCURATO:PERSONA] spa al punto b) del verbale di esecuzione del sequestro; sottolinea che il conto personale era stato aperto nel 2018 e che, per altro verso, i pagamenti del Dicataldo erano cessati il 31/07/2022; svolge le medesime considerazioni con riguardo anche alle ulteriori poste attinte dal sequestro che è stato qualificato come finalizzato alla confisca diretta e segnala come risulti privo di reale rilevanza quanto sostenuto dal Tribunale in punto di periculum in mora; stigmatizza la natura apparente della motivazione resa dal Tribunale tenuto conto, per un verso, dell’assenza di ogni riferimento alla provenienza delle somme dal reato e, per altro verso, alla circostanza secondo cui gli ultimi pagamenti erano stati effettuati alla fine del mese di luglio del 2022; aggiunge che il Tribunale ha giudicato corretta la ripartizione dell’importo da sequestrare in via paritaria tra i coindagati, evocando una pronuncia che riguardava il sequestro per equivalente ed avente ad oggetto il prodotto del reato e non già, come nel caso di specie, al profitto; osserva che, nel contempo, era stato lo stesso Tribunale a sostenere che la somma era stata sottratta dal Convertini cui, secondo l’assunto della pubblica accusa, sarebbe stato girato dal [OSCURATO:PERSONA], con la conseguenza per cui, come già evidenziato nella memoria difensiva, non vi era alcuna ragione di attingere al patrimonio del ricorrente che non avrebbe beneficiato minimamente della supposta truffa, ribadendo perciò l’illegittimità del sequestro nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] in mancanza di qualsivoglia arricchimento da parte di quest’ultimo; 2.1.3. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 191 cod. proc. pen. ed all’art. 15 della Costituzione, agli artt. 254 cod. proc. pen. e 4, comma 3, della legge n. 300 del 1970 con riguardo alla inutilizzabilità del materiale probatorio su cui si fonda la diagnosi sul fumus: richiama la motivazione con cui il Tribunale ha ritenuto di superare l’eccezione di inutilizzabilità dei dati acquisiti dal Dicataldo accedendo al computer del Convertini e segnala come i giudici del riesame si siano limitati a dubitare della fondatezza della censura non motivando specificamente sull’eccezione difensiva, giungendo, infine, a conclusioni opposte rispetto a quelle cui era pervenuto il Tribunale del Lavoro che aveva affrontato la medesima questione posta dalla difesa risolvendola nel senso dell’illegittimità del mezzo utilizzato dal datore di lavoro per monitorare l’attività del proprio dipendente pressoché in tempo reale e sulla scorta di elementi insuscettibili di configurare un “fondato sospetto” idoneo a legittimare l’iniziativa a tutela del patrimonio aziendale; sottolinea come la messaggistica via mail, whatsapp e similia debba essere considerata, anche a séguito di interventi della Corte Costituzionale, vera e propria corrispondenza privata la cui acquisizione può intervenire soltanto in forza di un provvedimento motivato dell’autorità giudiziaria, in assenza della quale tutta la documentazione concernente i preventivi trasmessi dal [OSCURATO:PERSONA] al Convertini tramite mail è inutilizzabile in questa sede; aggiunge che la persona offesa non aveva mai fornito copia forense dei JPG relativi agli screenshot carpiti dai software-spia installati sul computer del Convertini non essendo perciò possibile verificare la genuinità e la certezza dei dati allegati alla querela; ribadisce come ad essere “gonfiati” erano semmai i preventivi e non già le fatture che erano state emesse dal [OSCURATO:PERSONA] all’esito della prestazione professionale; aggiunge che le risultanze dell’attività investigativa svolta dall’[OSCURATO:PERSONA] era comunque insufficiente a supportare l’ipotesi accusatoria che, qualificata in termini di verosimiglianza, era in realtà il frutto di una congettura. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], lamentano: 2.2.1. vizio di motivazione (apparente o mancante) e violazione degli artt. 81, 110, 640, 61 n. 7 cod. pen. e 321 cod. proc. pen.: riportano parte della memoria con cui la difesa aveva contestato la sussistenza degli elementi costitutivi della truffa, con particolare riferimento alla assenza di riferimenti agli artifizi ed ai raggiri, mai descritti, che avrebbero indotto il Dicataldo ad affidare gli incarichi professionali in via esclusiva al [OSCURATO:PERSONA] che, per quanto riferito dalla stessa persona offesa, era in possesso dei requisiti soggettivi per svolgere l’attività richiesta e necessaria per la partecipazione alle gare, certamente indotta dagli indagati ma il frutto di una decisione imprenditoriale del tutto ragionevole oltre che risalente nel tempo e fruttuosa; aggiungono che la difesa aveva evidenziato come la costituzione della [OSCURATO:PERSONA], intestata alla Cortellino e, secondo la tesi d’accusa, destinata a recepire gli importi illecitamente acquisiti dal [OSCURATO:PERSONA] anche attraverso la società di costui, rappresentava, semmai, un post factum rispetto alla condotta truffaldina che avrebbe consentito di incamerare compensi non dovuti che, in tal modo, sarebbero stati “rigirati” al Convertini; sottolineano che la difesa aveva anche evidenziato che lo schema così ricostruito avrebbe dovuto comportare la configurabilità del delitto di falsa fatturazione per operazioni oggettivamente inesistente, ipotesi che, in primo momento ventilata, era stata poi espunta dalla stessa pubblica accusa, contraddicendo in tal modo la ricostruzione che vorrebbe la fatturazione della [OSCURATO:PERSONA] funzionale esclusivamente a “coprire” la ripartizione dei profitti illeciti; segnalano che, a fronte dei rilievi difensivi, il Tribunale ha reso una motivazione sostanzialmente apparente, limitandosi a ripercorrere il tenore della provvisoria imputazione aggiungendo che non rileva, a tal fine, l’omessa contestazione del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti; segnalano che, sempre in sede di riesame, la difesa aveva dettagliatamente esposto le modalità previste dalla legge per la liquidazione dei compensi al professionista nel caso, come quello di specie, di assenza di un contratto scritto ed evidenziano che, nell’occasione, il [OSCURATO:PERSONA] aveva sempre inviato dei preventivi “di massima” e che, in ogni caso, non vi è stata alcuna valutazione di (in)congruità dei compensi per il lavoro pacificamente svolto; osservano che il Tribunale ha sostanzialmente omesso di affrontare le doglianze difensive limitandosi a sostenere che l’illiceità della condotta e dei compensi maggiorati emergeva direttamente dalle modalità della condotta descritta per la loro definitiva quantificazione; 2.2.2. violazione dell’art. 321, commi 1 e 2, cod. proc. pen. in relazione al periculum in mora: rilevano che il Tribunale ha condiviso la qualificazione del sequestro operata dal Giudice per le indagini preliminari come finalizzato alla confisca diretta facendo leva sulla natura fungibile del denaro e superando, in tal modo, le considerazioni difensive circa la mancanza di prova di una derivazione da reato delle somme e dei rapporti attinti dalla misura reale; richiama, a tal proposito, i principi affermati dalle Sezioni Unite “Massini”, sottolineando, inoltre, che le somme sequestrate al Convertini dopo oltre due anni dai fatti contestati avrebbero dovuto rappresentare il frutto del versamento operato dal [OSCURATO:PERSONA] in favore della [OSCURATO:PERSONA] da un lato e delle ricariche eseguite sulla postapay intestata alla madre dell’indagato dall’altro. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono fondati nei termini e per le ragioni che seguono. 1. Va opportunamente ricordato che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è infatti consentito solo per violazione di legge, in siffatta nozione dovendosi peraltro comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione che risultino così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656-01; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893-01; Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093-01 e, in ogni caso, già Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692-01). 1.1. Ebbene, con il primo motivo dei due ricorsi le difese denunciano violazione di legge in ordine al fumus commissi delicti sostenendo che la ricostruzione proposta dall’ordinanza del Tribunale di Trani (e, prima ancora, dal Giudice per le indagini preliminari) non consentiva di ricondurre la vicenda nel paradigma disegnato dalla norma incriminatrice del delitto di truffa. Più in particolare, i ricorrenti sostengono che gli stessi giudici della fase cautelare hanno ricostruito la vicenda elidendo, in realtà, quella parte della condotta truffaldina che, secondo l’ipotesi della pubblica accusa, avrebbe riguardato l’affidamento all’ingegner [OSCURATO:PERSONA] degli incarichi professionali di cui il professionista si era da sempre occupato nell’interesse dell’azienda e con piena soddisfazione del Decataldo che, proprio attraverso la sua consulenza, aveva potuto ottenere appalti per decine di milioni di euro. Per altro verso, le difese rilevano che, elisa la condotta concernente l’affidamento degli incarichi, sarebbe stata omessa la descrizione degli artifizi e dei raggiri con cui il Decataldo sarebbe stato indotto a liquidare gli onorari al [OSCURATO:PERSONA] in misura superiore al dovuto. 1.2. È utile, allora, ribadire che l’orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, è nel senso di ritenere che il giudice del riesame, nella valutazione del fumus commissi delicti, deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell’effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pur sommariamente, le ragioni che rendono sostenibile o meno l’impostazione accusatoria, ma non può sindacare la fondatezza dell’accusa (cfr., Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266789-01; Sez. 2, n. 45865 del 04/10/2019, Lanzone, non mass.; Sez. 6, n. 10446 del 10/01/2018, Aufiero, Rv. 272336-01; Sez. 2, n. 18951 del 17/03/2017, Napoli, Rv. 269656-01; Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692-01; Sez. 1, n. 18941 del 30/01/2018, Armeli, Rv. 269311-01; Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, dep. 2018, Polifroni, Rv. 272927-01; Sez. 6, n. 9991 del 25/01/2017, Bulgarella, Rv. 269311-01; Sez. 6, n. 49478 del 21/10/2015, Macchione, Rv. 265433-01; Sez. 5, n. 49596 del 16/09/2014, Armento, Rv. 261677-01). Più in particolare, e con specifico riferimento al rilievo su cui insistono entrambi i ricorsi, va ribadito che il giudizio di legittimità della Corte risulta circoscritto, poiché esso cade in un momento processuale - quello delle indagini preliminari - caratterizzato dalla sommarietà e dalla provvisorietà delle imputazioni essendo pertanto consentito, in questa sede, verificare la sussistenza del fatto reato ma soltanto accertare se il fatto contestato sia configurabile quale fattispecie astratta di reato tenendo conto, per l’appunto, del carattere provvisorio e “fluido” della contestazione (cfr., in tal senso, Sez. 5, n. 6252 del 19/11/1998, dep. 1999, Pansini, Rv. 212511-01; Sez. 2, n. 23954 del 23/04/2024, Zheng, Rv. 286515-01). 1.3. Tanto opportunamente premesso, osserva il Collegio che l'ordinanza impugnata ha passato in rassegna una serie di elementi indiziari congruamente ritenuti, nel loro complesso, idonei a consentire – sul piano evidentemente della astratta configurabilità – di ricondurre la vicenda, ancorché “emendata” dalla parte relativa all’affidamento degli incarichi, nello schema delineato dall’art. 640 cod. pen. Il Tribunale ha condiviso la diagnosi formulata dal Giudice per le indagini preliminari circa la riconducibilità della vicenda nel paradigma del delitto in cui è stata a suo avviso correttamente inquadrata e che si sarebbe consumata mediante il meccanismo posto in essere dagli indagati ed artatamente creato da costoro che “… attraverso gli artifici ed i raggiri tipici della truffa, consistiti dapprima nell’indurre Dicataldo a partecipare alle gare d’appalto affidando a tal fine l’incarico professionale per la elaborazione e la redazione dell’offerta tecnica esclusivamente al [OSCURATO:PERSONA] e successivamente nel creare ad arte la [OSCURATO:PERSONA], formalmente riferibile alla Cortellino, ma di fatto utilizzata dal Convertini per emettere fatture per consulenze nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] al solo scopo di ottenere indebiti importi, derivanti dalla maggior fatturazione operata in danno della persona offesa, così inducendola in errore e procurandole un ingiusto danno, a fronte di un indebito vantaggio percepito dagli indagati con le modalità sopra specificate nella disamina che precede” (cfr., pag. 13 dell’ordinanza). I giudici del riesame hanno fatto presente che l’indagine era stata originata dalla denuncia di tale [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta omonima, il quale aveva riferito di partecipare a gare d’appalto indette da enti pubblici avvalendosi, per la predisposizione delle domande, del Convertini, suo dipendente, e dell’ingegner [OSCURATO:PERSONA], professionista esterno che, ad un certo punto, aveva iniziato ad operare sotto forma societaria (“[OSCURATO:PERSONA] ingegneria srls”). Hanno spiegato che, nel corso del 2022, il Dicataldo aveva iniziato a nutrire sospetti sull’operato del Convertini, che erano stati alimentati dal rinvenimento, sul personal computer di quest’ultimo, di un bando di gara indetto dall’Università di Perugia cui la sua impresa non aveva partecipato come non aveva participato ad altre gare, che non gli erano state rese note, cui aveva invece partecipato la ditta Doppia C Impianti di [OSCURATO:PERSONA] utilizzando un meccanismo di formulazione dell’offerta con metodologie di calcolo del ribasso che erano proprie e tipicamente utilizzate dalla sua azienda. [OSCURATO:PERSONA], sempre seguendo la ricostruzione operata dal provvedimento impugnato, aveva ingaggiato un consulente informatico tramite il cui operato aveva appreso che le fatture del [OSCURATO:PERSONA] erano state artatamente gonfiate ed avallate dal responsabile dell’ufficio gare tanto da consentirne la liquidazione, almeno sino al 31/08/2022, quando il rapporto di collaborazione professionale era stato interrotto. Il sistema, come accennato, sarebbe stato perfezionato con la costituzione di una società “la [OSCURATO:PERSONA]” formalmente intestata alla moglie di Convertini, [OSCURATO:PERSONA], in cui favore il [OSCURATO:PERSONA] aveva “girato” parte delle somme liquidategli dall’azienda del Decataldo e frutto, secondo l’impostazione della pubblica accusa, di un accordo illecito tra i due che aveva consentito di “gonfiare” le parcelle rispetto al progetto inizialmente trasmesso dal professionista. Il pubblico ministero, come risulta dalla lettura del provvedimento impugnato, sulla scorta della querela sporta dal Decataldo, aveva delegato la Guardia di Finanza di Barletta di eseguire una serie di accertamenti di natura bancaria e documentale; dalla documentazione relativa al conto corrente intestato ai coniugi Convertini-Cortellino, erano emersi una serie di bonifici in ingresso da parte di Doppia C Impianti da un lato ma, anche, provenienti dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], che risultava avere effettuato rimesse di denaro per complessivi euro 35.204,00; ed era stato proprio su questo presupposto fattuale che gli investigatori avevano formulato l’ipotesi, condivisa dalla pubblica accusa e dai giudici della fase cautelare, secondo cui sia attraverso questo meccanismo e, anche, con l’attivazione e l’utilizzo della carta prepagata da parte del Convertini, il [OSCURATO:PERSONA] aveva potuto condividere – con il coindagato – il denaro pervenutogli quale frutto delle fatture gonfiate emesse nei confronti della ditta del Decataldo. L’ordinanza impugnata ha fatto presente che, sulla scorta di questa ipotesi, erano state acquisite le fatture emesse dalla [OSCURATO:PERSONA] srls e che, come evidenziato, dall’analisi del computer aziendale del Convertini era apparsa una colonna denominata “diff.” con la meticolosa registrazione degli importi liquidati che erano stati mostrati al Decataldo pervenendosi alla conclusione secondo cui l’importo che, “gonfiando” i preventivi trasmessi dal [OSCURATO:PERSONA], era stato illecitamente sottratto dal Convertini, era pari ad euro 113.000.00 (137.860,00 con il calcolo e l’applicazione dell’IVA). Per altro verso, l’esistenza di un accordo tra il Convertini ed il professionista è stato – in questa fase – congruamente fondato sull’esito degli accertamenti bancari e contabili riferibili alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] che risultava avere emesso fatture nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] per complessivi euro 71.012,00 e lo stesso [OSCURATO:PERSONA] avere effettuato ricariche per 35.204,00 operate sulla carta postepay utilizzata dal Convertini quand’anche intestata alla di lui madre; il [OSCURATO:PERSONA] aveva anche pagato 6.828,10 euro per la ristrutturazione di un appartamento dei coniugi Convertini/Cortellino. In definitiva, l’ordinanza impugnata ha potuto non certo arbitrariamente ma, allo stato, correttamente ricondurre la vicenda nel paradigma della truffa in danno del Decataldo ipotizzando un accordo (per l’appunto testimoniato dalla “retrocessione” di somme da parte [OSCURATO:PERSONA] senza alcuna apparente giustificazione causale) tra gli indagati e, in particolare, tra il Convertini ed il professionista per “gonfiare” i preventivi inizialmente trasmessi da quest’ultimo nella misura “fotografata” dal “file” rinvenuto dagli operanti sul computer in uso al predetto. 2. Quest’ultimo riferimento introduce all’esame del terzo motivo del ricorso del [OSCURATO:PERSONA] che, peraltro, deducendo una questione di “inutilizzabilità” della prova (nella specie, le risultanze dell’attività di “captazione” delle mail effettuata dal consulente della persona offesa attraverso l’installazione di un dispositivo sul computer aziendale utilizzato dal Convertini), si muove su un piano oggettivo formulando un’eccezione il cui accoglimento sarebbe senz’altro tale da estendersi alla posizione degli altri due ricorrenti. La difesa ha richiamato l’orientamento di questa Corte in materia di controlli operati dal datore di lavoro sull’attività dei dipendenti, finalizzati alla tutela del patrimonio aziendale e, in particolare, alla loro compatibilità con la disciplina dettata dall’art. 4 della legge n. 300 del 1970. Nessun dubbio sulla perdurante rilevanza penale della condotta, originariamente prevista come reato dal combinato disposto degli artt. 4 e 38 legge n. 300 del 1970, a tutt'oggi penalmente sanzionata ai sensi dell'art. 171 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, nel testo vigente per effetto delle modifiche recate dall'art. 15, comma 1, lett. f), d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, secondo cui “la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 4, comma 1, e 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è punita con le sanzioni di cui all'articolo 38 della medesima legge”. L'art. 38 legge n. 300 del 1970, a sua volta, nel testo attualmente vigente, stabilisce che “le violazioni degli articoli 2, 5, 6 e 15, primo comma, lettera a), sono punite, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda da euro 154 a euro 1.549 o con l'arresto da 15 giorni ad un anno”. In definitiva, la violazione della disciplina di cui all'art. 4 della legge n. 300 del 1970 costituisce illecito penale in forza di quanto disposto dall'art. 171 d.lgs. n. 196 del 2003, nel testo vigente dopo la riforma di cui alla legge n. 101 del 2018, il quale rinvia all'art. 38 della legge n. 300 del 1970 per la individuazione delle sanzioni applicabili (cfr., per tutte, Sez. 3, n. 4564 del 10/10/2017, dep. 2018, Malagnino, Rv. 272032-01, nonché Sez. 3, n. 45198 del 07/04/2016, Luzi, Rv. 268342-01, non massimata sul punto). Con specifico riferimento al tema della utilizzabilità, nel processo penale, dei risultati dell’attività di monitoraggio e controllo dell’attività del lavoratore dipendente posta in atto in assenza di previo accordo con le rappresentanze sindacali competenti e di previa autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro, un orientamento ampiamente consolidato era approdato ad una soluzione affermativa ancorché imputato fosse il lavoratore subordinato, ritenendo utilizzabili i risultati delle videoriprese effettuate con telecamere installate all'interno dei luoghi di lavoro ad opera del datore di lavoro per esercitare un controllo per tutelare il patrimonio aziendale messo a rischio da possibili comportamenti infedeli dei lavoratori, in quanto le norme dello Statuto dei lavoratori poste a presidio della loro riservatezza non proibiscono i cosiddetti controlli difensivi del patrimonio aziendale e non giustificano pertanto l'esistenza di un divieto probatorio (cfr., in particolare: Sez. 2, n. 2890 del 16/01/2015, Boudhraa, Rv. 262288-01; Sez. 5, n. 34842 del 12/07/2011, Volpi, Rv. 250947-01; Sez. 5, n. 20722 del 18/03/2010, Baseggio, Rv. 247588-01, in cui la Corte aveva affermato che gli artt. 4 e 38 dello Statuto dei lavoratori implicano l'accordo sindacale a fini di riservatezza dei lavoratori nello svolgimento dell'attività lavorativa, ma non il divieto dei cd. controlli difensivi del patrimonio aziendale da azioni delittuose da chiunque provenienti, con la conseguenza per cui non è ravvisabile una ipotesi di inutilizzabilità ai sensi dell'art. 191 cod. proc. pen. per le prove del reato acquisite mediante riprese filmate). La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che esulano dall'ambito di applicazione dell'art. 4 della legge n. 300 del 1970, e non richiedono l'osservanza delle garanzie ivi previste, i controlli difensivi da parte del datore se diretti ad accertare comportamenti illeciti e lesivi del patrimonio e dell'immagine aziendale, tanto più quando disposti ex post, ossia dopo l'attuazione del comportamento in addebito, così da prescindere dalla mera sorveglianza sull'esecuzione della prestazione lavorativa (cfr., tra le tante: Sez. L civ., n. 13266 del 28/05/2018, Rv. 649009-01; Sez. L civ., n. 10636 del 02/05/2017, Rv. 644091-01; Sez. L civ., n.22662 del 08/11/2016, Rv. 641604-01). Si è anche evidenziato che tale soluzione ermeneutica risulta coerente con i principi dettati dall'art. 8 della CEDU, in base al quale nell'uso degli strumenti di controllo, deve individuarsi un giusto equilibrio fra i contrapposti diritti sulla base dei principi della "ragionevolezza" e della "proporzionalità" (cfr. Corte EDU, 12/01/2016, Erarbulescu c. Romania secondo cui lo strumento di controllo deve essere contenuto nella portata e, dunque, proporzionato). La stessa giurisprudenza, tuttavia, ha fatto presente che alcuni limiti ad una interpretazione eccessivamente ampia della previsione di cui all'art. 4 della legge n. 300 del 1970 risultano desumibili sulla base del dato letterale e di considerazioni sistematiche: sotto il primo profilo, va rilevato che il testo della disposizione, nell'originaria come nella vigente formulazione, prevede la necessità di un preventivo accordo con le organizzazioni sindacali, o di una preventiva autorizzazione dell'Ispettorato del Lavoro, quando derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, sicché la previsione non sembra riferibile ad impianti che possano controllare in via del tutto occasionale l'attività del singolo dipendente; quanto al secondo profilo, poi, si è osservato che non risponderebbe ad alcun criterio logico-sistematico garantire al lavoratore - in presenza di condotte illecite sanzionabili penalmente o con il licenziamento - una tutela alla sua "persona" maggiore di quella riconosciuta ai terzi estranei all'impresa (cfr., Sez. L, n. 10636 del 2017, cit.). Si tratta, come si è tuttavia puntualizzato, di limiti che, si è detto, non debbono essere intesi in senso non estensivo: lo stesso art. 4 contempla, infatti, l'accordo con le rappresentanze sindacali, o l'autorizzazione dell'Ispettorato del Lavoro anche quando ricorrono “esigenze [...] per la tutela del patrimonio aziendale”, prefigurando, per il caso di mancato accordo con le organizzazioni sindacali, la possibilità di ottenere l'autorizzazione dell'Ispettorato del Lavoro: in questo modo, il legislatore ha inteso tutelare le ragioni dell'impresa evitando, però, soluzioni che possano determinare una significativa interferenza sul diritto del lavoratore alla dignità e libertà nell'esercizio delle sue prestazioni sulla base di determinazioni unilaterali del datore di lavoro. È all’interno di questo quadro che va letta la vicenda in esame in cui il controllo operato dal datore di lavoro è, peraltro, intervenuto sul computer aziendale in uso al dipendente attraverso un sistema che consentiva di “registrare”, con screenshot eseguiti a brevissima distanza di tempo l’uno dall’altro, l’attività del Convertini e da cui era emersa la condotta asseritamente truffaldina posta in atto da costui in accordo con il [OSCURATO:PERSONA] (cfr., pagg. 2-3 dell’ordinanza). Il problema riguarda, in particolare, l’acquisizione delle immagini delle mail scambiate dal Convertini con il [OSCURATO:PERSONA] su cui è suscettibile di incidere la sentenza n. 170 del 2023 della Corte Costituzionale che, come è noto, dirimendo un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, ha tuttavia chiarito che “… il concetto di corrispondenza è ampiamente comprensivo, atto ad abbracciare ogni comunicazione di pensiero umano (idee, propositi, sentimenti, dati, notizie) tra due o più persone determinate, attuata in modo diverso dalla conversazione in presenza; in linea generale, pertanto, lo scambio di messaggi elettronici – e-mail, SMS, WhatsApp e simili – rappresenta, di per sé, una forma di corrispondenza agli effetti degli artt. 15 e 68, terzo comma, Cost.”; ne consegue, secondo i giudici delle leggi, che “la tutela accordata dall’art. 15 Cost. – anche ove si guardi alla prerogativa parlamentare prevista dall’art. 68, terzo comma, Cost. – prescinde dalle caratteristiche del mezzo tecnico utilizzato ai fini della trasmissione del pensiero, aprendo così il testo costituzionale alla possibile emersione di nuovi mezzi e forme della comunicazione riservata” e “… si estende, quindi, ad ogni strumento che l’evoluzione tecnologica mette a disposizione a fini comunicativi, compresi quelli elettronici e informatici, ignoti al momento del varo della Carta costituzionale” per cui “… posta elettronica e messaggi inviati tramite l’applicazione WhatsApp … rientrano … a pieno titolo nella sfera di protezione dell’art. 15 Cost., apparendo del tutto assimilabili a lettere o biglietti chiusi”; la Corte ha spiegato che “… la riservatezza della comunicazione, che nella tradizionale corrispondenza epistolare è garantita dall’inserimento del plico cartaceo o del biglietto in una busta chiusa, è qui assicurata dal fatto che la posta elettronica viene inviata a una specifica casella di posta, accessibile solo al destinatario tramite procedure che prevedono l’utilizzo di codici personali; mentre il messaggio WhatsApp, spedito tramite tecniche che assicurano la riservatezza, è accessibile solo al soggetto che abbia la disponibilità del dispositivo elettronico di destinazione, normalmente protetto anch’esso da codici di accesso o altri meccanismi di identificazione” (cfr., Corte Cost. n. 170 del 2023). Nel caso che ci occupa, il Tribunale ha replicato all’eccezione difensiva con due argomenti: il primo (cfr., pag. 14 dell’ordinanza), sulla cui esattezza, alla luce di quanto appena ricordato, è possibile discutere, avendo fatto leva sulla proprietà aziendale del computer su cui operava il Convertini; il secondo, incentrato sull’esistenza di un compendio investigativo, comunque tale da supportare in termini adeguati la diagnosi sull’esistenza del fumus commissi delicti (cfr., ivi, ancora, pag. 14). Sul punto, invero, il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] non coglie nel segno laddove insiste nel sottolineare che le risultanze investigative autonomamente acquisite rispetto ai dati appresi con il ricorso a strumenti di controllo della corrispondenza del Convertini non sarebbero sufficienti a comprovare la ricostruzione accusatoria dal momento che gli stessi inquirenti avrebbero considerato non più che “verosimile”; la difesa, invero, non tiene conto del fatto che il riferimento ad una ipotesi “verosimile” era stata riferita (cfr., pag. 4 dell’ordinanza) al rinvenimento, nell’abitazione del [OSCURATO:PERSONA], della ricevuta di una raccomandata inviata al Convertini contenente (per l’appunto “verosimilmente”) la carta prepagata postepay intestata alla madre del coindagato e non già alla vicenda nel suo complesso che, invece, i giudici di merito hanno mostrato di aver ricostruito in termini di idoneità degli elementi acquisiti a sorreggere la diagnosi di esistenza del fumus. Gli elementi di obiettivo riscontro alla ricostruzione proposta dal Decataldo – ovvero gli accrediti di somme effettuati dal [OSCURATO:PERSONA] in favore della società della Cortellino, le ricariche eseguite sulla postepay intestata alla madre del Convertini, i lavori nell’appartemento dei due coniugi – sono stati invero esposti dal Tribunale come dati certi rispetto ai quali, va pur detto, la difesa non ha potuto prospettare una ricostruzione alternativa e che, in questa fase, sono stati correttamente giudicati come di per sé idonei a sorreggere l’ipotesi accusatoria a livello di fumus. Inoltre, va ricordato che, nel giudizio di legittimità, laddove venga dedotta l'inutilizzabilità di prove illegalmente assunte, è necessario ricorrere alla cd. "prova di resistenza", valutando se, espunte le prove inutilizzabili, la decisione sarebbe rimasta invariata in base a prove ulteriori, di per sé sufficienti a giustificare la medesima soluzione adottata (cfr., così, tra le altre, Sez. 4, n. 50817 del 14/12/2023, Stretti, Rv. 285533-01; conf., Sez. 6, n. 1255 del 28/11/2013, dep. 2014, Pandolfi, Rv. 258007-01; Sez. 6, n. 10094 del 22/02/2005, Ricco, Rv. 231833-01). 3. Sono tuttavia fondati il secondo motivo dei ricorsi del [OSCURATO:PERSONA] e dei coniugi Convertini-Coltellino. È pacifico che il sequestro fosse stato disposto dal Giudice per le indagini preliminari ai fini della confisca “diretta” del profitto del reato (cfr., in particolare, pagg. 17 e 19-21 del decreto del 07/01/2025). Le difese degli odierni ricorrenti avevano posto al Tribunale del Riesame il problema della natura della confisca cui il sequestro era stato preordinato segnalando (cfr., in particolare, pagg. 16 e ss. della memoria presentata dalla difesa dei coniugi Convertini-Cortellino) con la conseguente necessità di una motivazione che spiegasse il rapporto di diretta derivazione dal reato contestato di quanto appreso in sede di esecuzione della misura. Com’è noto, le Sezioni Unite “Massini” (n. 13783/2025), all’esito di un’ampia ricostruzione sistematica che non ha omesso di considerare gli approdi cui era pervenuta qualche anno addietro la giurisprudenza dello stesso massimo consesso nomofilattico, hanno tuttavia chiarito che la confisca di somme di danaro ha natura diretta soltanto in presenza della prova della derivazione causale del bene rispetto al reato, mentre, qualora tale nesso di pertinenzialità non sussista, la stessa deve essere considerata come confisca per equivalente, non potendosi far discendere la qualificazione dell'ablazione dalla natura del bene che ne costituisce l'oggetto (cfr., Sez. U, n. 13783/2025, cit., Rv. 287756-02 in cui la Corte ha affermato che il medesimo principio opera in caso di sequestro finalizzato alla confisca, per il quale l'obbligo motivazionale del giudice va modulato in relazione allo sviluppo della fase procedimentale e agli elementi acquisiti). Le Sezioni Unite “Massini”, in particolare, hanno spiegato che “… la confisca del denaro è diretta nei casi in cui: - risulti che la somma confiscata sia proprio quella derivata dal reato; - si è in presenza di metamorfosi del profitto o del prezzo del reato, cioè si sia in presenza di una utilità economica mediata ed indiretta acquisita successivamente al reato (surrogato, reimpiego), ma, in ogni caso, collegata eziologicamente all'illecito e, soprattutto, all'uso del profitto o del prezzo derivante dal reato: occorre la prova che la somma di denaro o il bene utilizzato per il reimpiego siano derivanti dal reato (…); - sussista la prova, sulla base delle concrete circostanze di tempo e di luogo, che proprio il denaro che costituisce il prezzo o il profitto del reato - versato sul conto - sia poi stato prelevato e utilizzato per l'impiego e per l'acquisto di un ulteriore bene (…)”; le stesse Sezioni Unite hanno inoltre chiarito che “… la confisca del denaro non è invece diretta se ha ad oggetto somme sopravvenute o preesistenti rispetto al reato ovvero, comunque, a questo certamente non riconducibili; in particolare, la confisca di somme giacenti sul conto corrente non è diretta in tutti i casi in cui, attraverso il tracciamento degli incrementi patrimoniali in denaro, non sia provato che si tratti di denaro derivante da reato”. Su questi aspetti la motivazione contenuta nell’ordinanza impugnata è del tutto assente non avendo il Tribunale argomentato circa la relazione di pertinenzialità tra i beni attinti in sede di esecuzione del vincolo cautelare rispetto ai fatti delittuosi provvisoriamente ascritti agli indagati e, come è pacifico, risalenti al 2022. Né il Tribunale poteva d’ufficio qualificare il sequestro, disposto in funzione della confisca diretta, come sequestro preordinato alla confisca per equivalente atteso che, richiedendo quest'ultimo la verifica di un elemento di fatto su cui deve svolgersi il contraddittorio con il destinatario del provvedimento - ovvero l'impossibilità di procedere all'ablazione diretta - la riqualificazione si tradurrebbe in una violazione del diritto di difesa sul punto (cfr., ad esempio, Sez. 3, n. 31369 del 27/04/2021, Morcone, Rv. 281944-01). 4. Si impone, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata sotto quest’ultimo profilo con rinvio al medesimo Tribunale di Trani per nuovo giudizio sul punto. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Trani competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, c.p.p. Così è deciso, 03/07/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 27240/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris