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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 7 giugno 2023

Cassazione n. 31791/2023

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e SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni di cui alla requisitoria del 07/06/2023 del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. letta la nota di conclusioni del 07/06/2023, con cui il difensore della ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022 i [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], sottoponeva a sequestro preventivo «sino alla complessiva somma di C 2.078.490,47, denaro contante o giacente su rapporti bancari/finanziari nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.1., quale indebito vantaggio conseguito a seguito delle violazioni tributarie di cui ai capi 1), 2), 3), 4), 5) e 6) e, in mancanza, nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sino alla concorrenza di C 1.899.205,10 e di [OSCURATO:PERSONA] fino alla concorrenza di C 179.285,37».

2. Il provvedimento veniva eseguito 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], con il sequestro diretto della somma di C 351.017,12 relativa a rapporti finanziari intrattenuti dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e con il sequestro per equivalente, per quanto riguarda la Pipitone, di due immobili (per un valore di C 78.125,00), di un'autovettura (per un valore di C 8.500,00) e delle quote sociali della [OSCURATO:SOCIETA]. (per un valore di C 25.000,00) e della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (per un valore di C 67.660,37) alla medesima intestate, per un totale complessivo di C 179,285,37.

3. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], dinanzi al quale si sta svolgendo il giudizio di merito, pur dando atto che la polizia giudiziaria, in costanza di precedente sequestro per altri titoli di reato, aveva sottoposto a vincolo reale non l'intero ammontare delle quote societarie della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (società in favore della quale si sostiene siano stati commessi i reati tributari), bensì solo il 54%, aveva rigettato l'istanza ritenendo da un lato che la ricorrente, in qualità di concorrente del reato, potesse essere destinataria di un sequestro fino alla concorrenza di C 2.078.490,47 e, dall'altro, che le somme sequestrate non eccedevano i limiti di proporzionalità rispetto al profitto dei reati alla medesima contestati (ossia C 179.285,37).

4. Avverso tale provvedimento, [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello che veniva rigettato dal Tribunale di Palermo con ordinanza del 20/01/2023 (dep. 28/02/2023) che in questa sede ella impugna.

Con due motivi la difesa deduce:

1. «Inosservanza ed erronea applicazione di legge e mancanza ed illogicità della motivazione art. 606 lett. b) ed e) con riferimento all'art. 321 c.p.p., 3, 23, 25, 41 e 42 Cost. - art. 1 prot. 1 CEDU - art. 52 paragrafo 1 Carta di Nizza».

Si lamenta come sia stato disposto il sequestro preventivo per equivalente sui beni personali della ricorrente nonostante vi fosse capienza in capo al soggetto principale beneficiario del presunto profitto del reato (la Diliberto s.r.1.).

La polizia giudiziaria, in sede di esecuzione della misura reale aveva trascurato di sequestrare in forma diretta, in prima battuta, le restanti quote sociali della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (nella misura del 46% corrispondente alla parte non già sottoposta a precedente sequestro in ordine a fatti reato differenti, ed egualmente dotata di capienza essendo di maggior valore rispetto all'importo da sequestrare, per come noto agli inquirenti).

Si era così violato il principio di adeguatezza e proporzionalità che deve sottintendere alla misura reale, questione che involgeva i requisiti di legalità del sequestro e non le sue modalità di esecuzione.

2. «Mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti per il reato tributario contestato a [OSCURATO:PERSONA] - art. 606 lett. e) c.p.p. in relazione all'art. 125 c.p.p.».

Si lamenta che il Tribunale abbia omesso di valutare che la ricorrente era stata nominata amministratrice della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e, dunque, in epoca successiva alla data delle fatture contestate (anno 2016) e della trasmissione annuale della dichiarazione del modello IVA avvenuta il 28/02/2017 ed essendosi la stessa limitata a trasmettere, come atto dovuto, la dichiarazione annuale modello società di capitali 2017, il 31/10/2017, per come emerso nel corso del dibattimento a seguito delle dichiarazioni del teste della G.d.F. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Dalla lettura del decreto di sequestro preventivo risulta che il profitto conseguente ai reati tributari contestati alla ricorrente, quale amministratore di diritto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.1., in concorso con gli amministratori di fatto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], è stato esattamente individuato nella misura di C 2.078.490,47; risulta inoltre, sempre ai fini della confisca diretta, che il giudice della cautela ha disposto che il vincolo reale gravasse anzitutto nei confronti della società, quale indebito vantaggio patrimoniale conseguito alle violazioni tributarie.

A tale riguardo, si è altresì indicato - circostanza omessa nel ricorso - che il sequestro doveva riguardare «denaro contante o giacente su rapporti bancari/finanziari della [OSCURATO:PERSONA] s.r.1.» e tanto in ossequio al principio che vuole anzitutto gravare il sequestro sui beni della persona giuridica rispetto al debito tributario maturato in conseguenza dell'evasione fiscale commessa dagli amministratori.

E', infatti, principio consolidato che il sequestro del profitto del reato deve essere prima reperito nei confronti della società che ha indebitamente fruito dei vantaggi derivanti dalla commissione del reato tributario (Sez. 3, n. 5255 del 03/11/2022, dep. 2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284068 - 01; Sez. 3, n. 3591 del 20/09/2018, dep. 2019, P.M., Rv. 275687 - 01).

Soltanto in seconda battuta il decreto ha disposto che il sequestro avesse riguardo «alle somme giacenti sui rapporti bancari/finanziari agli imputati intestati/cointestati ovvero, anche per equivalente, ai beni mobili registrati ed immobili nella loro disponibilità».

Di conseguenza, nessuna violazione di legge, anche sotto il profilo del rispetto del principio di proporzionalità, può scorgersi nel provvedimento genetico, il quale risulta avere correttamente individuato l'entità della somma sequestrabile a ciascun imputato quale quota parte dell'intero profitto confiscabile, al riguardo così statuendo: «nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (fino alla concorrenza di euro 1.899,205) e di [OSCURATO:PERSONA] (fino alla concorrenza di euro 179.285,37)».

Pertanto, l'eventuale presenza di altri beni della società (nella specie quote sociali), in ipotesi idonei a soddisfare in via diretta la confisca del profitto, è questione che finisce necessariamente per involgere le modalità esecutive del sequestro.

Con la conseguenza che il principio di diritto richiamato dal Tribunale risulta immune di censure, avendo la Corte di legittimità precisato: «Si rileva che questa Corte ha più volte sostenuto - con argomento impiegato per il sequestro per equivalente, ma specularmente utilizzabile anche per quello diretto, a fronte di una contestazione concorsuale che assegna indistintamente l'intero profitto a tutti gli indagati - che in tema di reati tributari, il sequestro preventivo, funzionale alla confisca prevista dall'art. 12-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, pu. essere disposto, entro i limiti quantitativi del profitto, indifferentemente nei confronti di uno o più autori della condotta criminosa, non essendo ricollegabile all'arricchimento personale di ciascuno dei correi, bensì alla corresponsabilità di tutti nella commissione dell'illecito; con la precisazione, peraltro, che, nel giudizio di cognizione successivo alla fase cautelare, l'espropriazione non può eccedere nel "quantum" né l'ammontare del profitto complessivo, né - in caso di imputato cui non sono attribuibili tutti i reati accertati - il profitto corrispondente ai reati specificamente attribuiti al soggetto attinto dal provvedimento ablatorio. [...](tra le altre, Sez. 5, n. 19091 del 26/2/2020; Sez. 3, n. 56541 del 5/12/2017; Sez. 3, n. 1999 del 14/11/2017; Sez. 2, n. 33755 del 15/7/2016).

2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, alla luce del principio consolidato, affermato dalla Corte di cassazione, secondo cui in materia di misure cautelari reali, la proponibilità della questione relativa alla sussistenza del "fumus" del reato è preclusa se nel frattempo sia stato disposto il rinvio a giudizio del soggetto interessato (tra le altre, Sez. 5, n. 50521 del 20/09/2018, Ponteggi, Rv. 275277; Sez. 2, n. 52255 del 28/10/2016, Olisterno, Rv. 268733).

3. In questi termini, nulla aggiungendo la nota di conclusioni della difesa, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese proces

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni di cui alla requisitoria del 07/06/2023 del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. letta la nota di conclusioni del 07/06/2023, con cui il difensore della ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022 i [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], sottoponeva a sequestro preventivo «sino alla complessiva somma di C 2.078.490,47, denaro contante o giacente su rapporti bancari/finanziari nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.1., quale indebito vantaggio conseguito a seguito delle violazioni tributarie di cui ai capi 1), 2), 3), 4), 5) e 6) e, in mancanza, nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sino alla concorrenza di C 1.899.205,10 e di [OSCURATO:PERSONA] fino alla concorrenza di C 179.285,37». 2. Il provvedimento veniva eseguito 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], con il sequestro diretto della somma di C 351.017,12 relativa a rapporti finanziari intrattenuti dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e con il sequestro per equivalente, per quanto riguarda la Pipitone, di due immobili (per un valore di C 78.125,00), di un'autovettura (per un valore di C 8.500,00) e delle quote sociali della [OSCURATO:SOCIETA]. (per un valore di C 25.000,00) e della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (per un valore di C 67.660,37) alla medesima intestate, per un totale complessivo di C 179,285,37. 3. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], dinanzi al quale si sta svolgendo il giudizio di merito, pur dando atto che la polizia giudiziaria, in costanza di precedente sequestro per altri titoli di reato, aveva sottoposto a vincolo reale non l'intero ammontare delle quote societarie della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (società in favore della quale si sostiene siano stati commessi i reati tributari), bensì solo il 54%, aveva rigettato l'istanza ritenendo da un lato che la ricorrente, in qualità di concorrente del reato, potesse essere destinataria di un sequestro fino alla concorrenza di C 2.078.490,47 e, dall'altro, che le somme sequestrate non eccedevano i limiti di proporzionalità rispetto al profitto dei reati alla medesima contestati (ossia C 179.285,37). 4. Avverso tale provvedimento, [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello che veniva rigettato dal Tribunale di Palermo con ordinanza del 20/01/2023 (dep. 28/02/2023) che in questa sede ella impugna. Con due motivi la difesa deduce: 1. «Inosservanza ed erronea applicazione di legge e mancanza ed illogicità della motivazione art. 606 lett. b) ed e) con riferimento all'art. 321 c.p.p., 3, 23, 25, 41 e 42 Cost. - art. 1 prot. 1 CEDU - art. 52 paragrafo 1 Carta di Nizza». Si lamenta come sia stato disposto il sequestro preventivo per equivalente sui beni personali della ricorrente nonostante vi fosse capienza in capo al soggetto principale beneficiario del presunto profitto del reato (la Diliberto s.r.1.). La polizia giudiziaria, in sede di esecuzione della misura reale aveva trascurato di sequestrare in forma diretta, in prima battuta, le restanti quote sociali della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (nella misura del 46% corrispondente alla parte non già sottoposta a precedente sequestro in ordine a fatti reato differenti, ed egualmente dotata di capienza essendo di maggior valore rispetto all'importo da sequestrare, per come noto agli inquirenti). Si era così violato il principio di adeguatezza e proporzionalità che deve sottintendere alla misura reale, questione che involgeva i requisiti di legalità del sequestro e non le sue modalità di esecuzione. 2. «Mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti per il reato tributario contestato a [OSCURATO:PERSONA] - art. 606 lett. e) c.p.p. in relazione all'art. 125 c.p.p.». Si lamenta che il Tribunale abbia omesso di valutare che la ricorrente era stata nominata amministratrice della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e, dunque, in epoca successiva alla data delle fatture contestate (anno 2016) e della trasmissione annuale della dichiarazione del modello IVA avvenuta il 28/02/2017 ed essendosi la stessa limitata a trasmettere, come atto dovuto, la dichiarazione annuale modello società di capitali 2017, il 31/10/2017, per come emerso nel corso del dibattimento a seguito delle dichiarazioni del teste della G.d.F. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Dalla lettura del decreto di sequestro preventivo risulta che il profitto conseguente ai reati tributari contestati alla ricorrente, quale amministratore di diritto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.1., in concorso con gli amministratori di fatto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], è stato esattamente individuato nella misura di C 2.078.490,47; risulta inoltre, sempre ai fini della confisca diretta, che il giudice della cautela ha disposto che il vincolo reale gravasse anzitutto nei confronti della società, quale indebito vantaggio patrimoniale conseguito alle violazioni tributarie. A tale riguardo, si è altresì indicato - circostanza omessa nel ricorso - che il sequestro doveva riguardare «denaro contante o giacente su rapporti bancari/finanziari della [OSCURATO:PERSONA] s.r.1.» e tanto in ossequio al principio che vuole anzitutto gravare il sequestro sui beni della persona giuridica rispetto al debito tributario maturato in conseguenza dell'evasione fiscale commessa dagli amministratori. E', infatti, principio consolidato che il sequestro del profitto del reato deve essere prima reperito nei confronti della società che ha indebitamente fruito dei vantaggi derivanti dalla commissione del reato tributario (Sez. 3, n. 5255 del 03/11/2022, dep. 2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284068 - 01; Sez. 3, n. 3591 del 20/09/2018, dep. 2019, P.M., Rv. 275687 - 01). Soltanto in seconda battuta il decreto ha disposto che il sequestro avesse riguardo «alle somme giacenti sui rapporti bancari/finanziari agli imputati intestati/cointestati ovvero, anche per equivalente, ai beni mobili registrati ed immobili nella loro disponibilità». Di conseguenza, nessuna violazione di legge, anche sotto il profilo del rispetto del principio di proporzionalità, può scorgersi nel provvedimento genetico, il quale risulta avere correttamente individuato l'entità della somma sequestrabile a ciascun imputato quale quota parte dell'intero profitto confiscabile, al riguardo così statuendo: «nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (fino alla concorrenza di euro 1.899,205) e di [OSCURATO:PERSONA] (fino alla concorrenza di euro 179.285,37)». Pertanto, l'eventuale presenza di altri beni della società (nella specie quote sociali), in ipotesi idonei a soddisfare in via diretta la confisca del profitto, è questione che finisce necessariamente per involgere le modalità esecutive del sequestro. Con la conseguenza che il principio di diritto richiamato dal Tribunale risulta immune di censure, avendo la Corte di legittimità precisato: «Si rileva che questa Corte ha più volte sostenuto - con argomento impiegato per il sequestro per equivalente, ma specularmente utilizzabile anche per quello diretto, a fronte di una contestazione concorsuale che assegna indistintamente l'intero profitto a tutti gli indagati - che in tema di reati tributari, il sequestro preventivo, funzionale alla confisca prevista dall'art. 12-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, pu. essere disposto, entro i limiti quantitativi del profitto, indifferentemente nei confronti di uno o più autori della condotta criminosa, non essendo ricollegabile all'arricchimento personale di ciascuno dei correi, bensì alla corresponsabilità di tutti nella commissione dell'illecito; con la precisazione, peraltro, che, nel giudizio di cognizione successivo alla fase cautelare, l'espropriazione non può eccedere nel "quantum" né l'ammontare del profitto complessivo, né - in caso di imputato cui non sono attribuibili tutti i reati accertati - il profitto corrispondente ai reati specificamente attribuiti al soggetto attinto dal provvedimento ablatorio. [...](tra le altre, Sez. 5, n. 19091 del 26/2/2020; Sez. 3, n. 56541 del 5/12/2017; Sez. 3, n. 1999 del 14/11/2017; Sez. 2, n. 33755 del 15/7/2016). 2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, alla luce del principio consolidato, affermato dalla Corte di cassazione, secondo cui in materia di misure cautelari reali, la proponibilità della questione relativa alla sussistenza del "fumus" del reato è preclusa se nel frattempo sia stato disposto il rinvio a giudizio del soggetto interessato (tra le altre, Sez. 5, n. 50521 del 20/09/2018, Ponteggi, Rv. 275277; Sez. 2, n. 52255 del 28/10/2016, Olisterno, Rv. 268733). 3. In questi termini, nulla aggiungendo la nota di conclusioni della difesa, il ricorso va dichiarato inammissibile. Consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese proces
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