CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 maggio 2022
Cassazione n. 23603/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 24726/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, Via degli Scipioni n. 267, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 59, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso -controricorrente - [OSCURATO:SOCIETA]/17Pozzi- [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli avverso la sentenza n. 1272/2017 della CORTE D'APPELLO di MILANO, pubblicata il 23/03/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/05/2022dal Cons. Dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Milano, con la sentenza riportata in copertina, riformando l'impugnata decisione di primo grado, ha accolto la domanda, proposta in via riconvenzionale, dall'avv.to [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], del quale il primo, tra il 2000 al 2006, era stato associato nell'associazione professionale denominata Parma, [OSCURATO:PERSONA], intesa a conseguire il pagamento dell'attività professionale dispiegata per conto del Pozzi ed ha perciò condannato il Pozzi al pagamento della somma di euro 60.872,40 oltre agli accessori dilegge. La Corte d'Appello, nel prendere le distanze dalla sentenza di primo grado –che aveva negato il diritto del Longo perché non era previsto che il compenso reclamato fosse dovuto qualora l'opera non avesse prodotto utili – pur prendendo atto che gl i accordi associativi non prevedevano che il socio titolare del cliente retribuisse il proprio associato per l'opera prestata in favore dei propri clienti, ha tuttavia accolto il gravame sull'assunto che «in ogni caso deve ritenersi che fosse in qualche modo implicito nel patto stesso che il socio titolare ... fosse obbligato ad attivarsi per ottenere il pagamento delle prestazioni rese»; e, poiché a fronte delle richieste del Longo, il Pozzi non aveva dato alcuna prova di essersi attivato nei confronti dei propri clienti per ottenere i pagamenti dovuti, trincerandosi dietro il fatto che talune prestazioni erano state rese gratuitamente ed altre erano rimaste insoddisfatte, ha ritenuto che non fosse corretto affermare, come fatto dal Tribunale, «che non sussisteva alcun obbligo di notulazione, in quanto non tanto di obbligo di notulazione [OSCURATO:SOCIETA]/17Pozzi- [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli si tratta, quanto dell'obbligo di adempimento di un rapporto di collaborazione su base fiduciaria». «In altri termini» – ha perciò concluso il decidente reputando che il rilievo dovesse far stato anche in relazione ai clienti Frare ed MHMI –«deve ritenersi che sulla base di tale rapporto fiduciario che governa la vita dell'associazione il socio titolare non potesse esimersi dal fare quanto è in proprio potere ... per ottenere il pagamento delle prestazioni rese dall'associazione attraverso l'opera professionale di uno degli associati». Per la cassazione di detta sentenza il Pozzi si affida a diciotto mezzi di impugnazione seguiti da memoria, ai quali replica il Longo con controricorso e memoria. [OSCURATO:PERSONA] 2. Il primo motivo di ricorso, mercé il quale si deduce la nullità dell'impugnata decisione per violazione dell'obbligo motivazionale, in quanto la Corte d'Appello, posto che la locuzione a tal fine da essa impiegata («fosse in qualche modo implicito») era certo inidonea allo scopo, non si era data neppure cura di indicare quale istituto giuridico avesse ritenuto invocabile nella specie a conforto del proprio convincimento, è infondato. Premesso, per vero, che l'impugnata decisione soddisfa puntualmente gli enunciati di principio risultanti dagli artt. 111 Cost. e 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., dacché le ragioni che la sorreggono ne illustrano compiutamente il percorso argomentativo, funzionale alla sua comprensione e al suo controllo in sede di impugnazione e, ancora, che per stabile insegnamento di questa Corte l'esplicitazione in sentenza delle norme o degli istituti applicati dal decidente non è prescritta a pena di nullità e non è perciò fonte di violazione dei richiamati principi se non a misura del fatto che dal complesso delle argomentazioni sviluppate dal giudice non emergano [OSCURATO:SOCIETA]/17Pozzi- [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della decisione, l'allegazione di cui al motivo è smentita dallo stessoricorrente, vero che nell'illustrare l'ottavo, il nono ed il decimo motivo si mostra pienamente consapevole che al governo della vicenda in esame la Corte d'Appello si sia indotta in applicazione degli obblighi di buona fede gravanti sulle parti di un contratto. 3. Il secondo, terzo, quarto, quinto, l'undicesimo e dodicesimo motivo di ricorso, mercé i quali si contestano, nell'ordine, l'omesso esame di un fatto decisivo per aver la Corte d'Appello erroneamente creduto che il Pozzi fosse l'unico soggetto titolato alla riscossione dei crediti insoluti,sebbene i crediti fossero riferibili all'associazione ed il Pozzi non era perciò legittimato in tal senso; la violazione degli artt.115 e 116 cod. proc. civ. e dell'art. 2697 cod. civ. per avere la Corte d'Appello ignorato le relative fonti di prova; la nullità della sentenza per aver la Corte d'Appello omesso di considerare, alla stregua delle pure richiamate fonti di prova, che era solo l'associazione titolare dei crediti insoddisfatti e del relativo potere di riscossione; la violazione degli artt. 2251 e segg. cod. civ. ed, insieme, degli artt. 1362-1371 cod. civ. per aver la Corte d'Appello disatteso la circostanza che in ragione delle norme testé richiamate, ciascun associato sarebbe stato legittimato all'escussione dei creditori insolventi; l'errata interpretazione del contratto per avere la Corte d'Appello divisato la detta legittimazione del Pozzi sebbene la lettera dell'accordo associativo non prevedesse alcun obbligo in capo al singolo associato di attivarsi per conseguire il pagamento dai propri clienti e malgrado il comportamento negoziale del Longo che mai aveva avanzato richieste al riguardo; e la contraddittorietà della motivazione per aver la Corte d'Appello in pari tempo ritenuto l'associazione legittimata a chiedere il ristoro dei danni al Pozzi, così avallando l'assunto che dei crediti insoluti fosse titolare la prima, ed il Pozzi [OSCURATO:SOCIETA]/17Pozzi- [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli tenuto a ristorare il Longo per il mancato pagamento, esaminabili congiuntamente per unitarietà della censura, sono tutti indistintamente inammissibili. Per vero, in disparte da ogni altra evidenziabile ragione in questo senso, è assorbente la considerazione che la sottesa questione del difetto di legittimazione del Pozzi nel pretendere il pagamento dei crediti insoluti è coperta dal giudicato, posto che, già sollevata in primo grado, il Tribunale con opinamento rimasto incontestato in sede di impugnazione si era dato cura di ricusare la tesi sul punto osservando che, in difetto di una contraria regolamentazione statutaria volta a riconoscere la legittimazione in sé dell'associazione, doveva ritenersi che «anche nei rapporti interni i singoli soci abbiano conservato la legittimazione ad agire individualmente senza alcuna cessione di diritti all'associazione», affermazione che giustifica, di riflesso, in relazione ai propri clienti, appunto la riconosciuta legittimazione del Pozzi a farsi parte diligente nel pretendere da costoro il pagamento della opera propria a cui aveva contribuito anche il Longo. 4. Il sesto ed il settimo motivo di ricorso, mercé i quali si deduce, rispettivamente, la nullità della decisione per la mancata ammissione dell'interpello del Longo sui capitoli 24 e 25 del relativo protocollo, l'uno inteso a comprovare che era prassi dello studio prestare talora la propria attività gratuitamente in modo da favorire l'incremento della clientela, l'altro che era sempre prassi dello studio individuare di comune accordo tra gli associati i clienti in ritardo nei pagamenti, esaminabili congiuntamente per unitarietà della censura, sono entrambi inammissibili. Fermo, più in generale, che il giudizio in ordine alla rilevanza ed ammissibilità delle richieste istruttorie delle parti è ufficio che compete esclusivamente al giudice di merito, i cui convincimenti, da [OSCURATO:SOCIETA]/17Pozzi- [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli modularsi in funzione della pertinenza e della concludenza rispetto alla res dedotta nel processo dei mezzi istruttori richiesti, ove si mantengano entro questi limiti e non trasfondano perciò in una violazione delle regole disciplinanti l'onere della prova, sono espressione di un apprezzamento di fatto non censurabile in questa sede, è vero, infatti, che le allegazioni in disamina, oltre a presupporre in modo surrettizio che la Corte si sostituisca al giudice del merito nell'esercitare un ufficio non suo, per come sono declinate non hanno alcuna consistenza cassatoria vuoi perché riflettenti questioni di puro fatto rifluenti come tali nel quadro di una valutazione meritale evidentemente di complessivo sfavore formulata, anche nei loro riguardi, dal decidente, vuoi perché non debitamente autosufficienti e, quindi, in sostanza astratte, non chiarendo la loro illustrazione né le ragioni di quella valutazione, se vi sia stata o sia stata esplicitata in qualche modo, né, alla luce del vizio denunciato, le ricadute logico-argomentative sul piano della motivazione del provvedimento impugnato. 5. L'ottavo, il nono ed il decimo motivo del ricorso, mercé i quali si allegano, nell'ordine, la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., poiché, lamentata dal Longo, nella specie, la violazione dell'obbligo di buona fede solo negli scritti conclusivi della comparsa di primo grado, la Corte d'Appello non si sarebbe pronunciata sulla sua tardività, malgrado la si fosse eccepita, la violazione degli artt. 1375 e 1218 cod. civ. ed insieme degli artt. 1362-1371 cod. civ. ed ancora la nullità della decisione, in quanto la Corte d'Appello, pur pronunciandosi in questi termini, avrebbe erroneamente ritenuto che l'obbligo della buona fede possa costituire fondamento per aggiungere a piacimento clausole non scritte, sicché non se ne potrebbe argomentare la violazione se non indicando pure quale obbligo specifico fosse rimasto inadempiuto e come esso avrebbe [OSCURATO:SOCIETA]/17Pozzi- [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli dovuto essere altrimenti soddisfatto, esaminabili congiuntamente per l'unitarietàdella censura, non hanno fondamento. Non sussiste per vero il lamentato vizio di omessa pronuncia, non già solo perché per stabile insegnamento di questa Corte il vizio in parola si rende ravvisabile quando sia mancata una statuizione rispetto ad una domanda che reclama l'attribuzione di un bene della vita o ad un eccezione che la nega, ma perché nell'economia complessiva della decisione l'aver ritenuto applicabile l'art. 1375 cod. civ. e l'aver dato atto che la condotta del Pozzi si poneva in urto con l'obbligo della buona fede da esso sancito incarna solo un argomento giuridico ed esprime nel modo più diretto ed immediato le ragioni della decisione, nella individuazione delle quali e nella conseguente regolazione alla luce di esse della fattispecie concreta al suo esame si realizza propriamente il l'ufficio che l'ordinamento assegna al giudice e si esprime, perciò, nel senso più pieno la funzione essenziale e primaria della iurisdictio. Non si accorda poi in particolare con l'elaborazione in chiave anche costituzionale che il principio della buona fede è venuto ad assumere nel dibattito corrente quale metro per giudicare secondo un criterio di partecipe solidarietà reciproca, il contegno negoziale delle parti, l'allegazione di cui si legge nel nono motivo, dato che il principio in questione esplica la sua rilevanza nell'imporre a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali odi quanto espressamente stabilito da singole norme di legge. E non ricorre, di concerto, neppure il lamentato vizio di nullità della decisione, stante appunto la natura di clausola generale che connota il principio richiamato e la sua normale applicabilità negoziale. [OSCURATO:SOCIETA]/17Pozzi- [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli 6. Il tredicesimo ed il quattordicesimo motivo di ricorso, mercé i quali si lamenta rispettivamente la violazione degli artt. 2230, 2232 e 2333 cod. civ., nonché dei patti associativi, perché la Corte d'Appello avrebbe reputato il Pozzi legittimato a riscuotere il pagamento degli onorari anche dal cliente Frare, sebbene della sua difesa fosse stato officiato, con mandato rilasciato a suo nome, il Longo, e la nullità della sentenza per avere la Corte d'Appello omesso di valutare le prove offerte in cognizione al riguardo, esaminabili congiuntamente per l'unitarietà della censura, sono ambedue affetti da inammissibilità. E' vero che la Corte d'Appello si è limitata a registrare l'inerzia del Pozzi che, consegnato al cliente l'assegno ricevuto dalla controparte comprensivo delle spese legali, aveva poi omesso di richiederne il rimborso, chiosando che risultavano ignote le ragioni per le quali il Pozzi non si fosse attivato nel richiedere al cliente di essere pagato, ma non ha fatto alcun cenno alla circostanza ora pretesamente obnubilata, quantunque all'esame della vicenda dedichi uno specifico paragrafo della propria motivazione. Il che è ragione per credere che, data l'oggettiva rilevanza che riveste il punto, che l'odierna allegazione introduca nel giudizio una questione nuova non oggetto di pregressa disamina nei precedenti gradi di merito, posto che il motivo, derogando qui al principio di autosufficienza del ricorso, non indica il quomodo ed il quando della sua illustrazione in quelle sedi. Ed è appena il caso di ricordare, dichiarandone per l'appunto l'inammissibilità, che il giudizio per cassazione, può avere ad oggetto solo le questioni che abbiano formato oggetto di disamina in sede di merito. 7. Il quindicesimo motivo di ricorso, mercé il quale si deduce la nullità della sentenza per vizio di extrapetizione per avere la Corte d'Appello tenuto il Pozzi a rifondere il Longo anche dei crediti relativi [OSCURATO:SOCIETA]/17Pozzi- [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli al cliente [OSCURATO:SOCIETA]., quantunque trattandosi di prestazioni rese in favore dello stesso Pozzi nella sua veste di legale rappresentante della società, l'istanza avrebbe dovuto indirizzarsi nei confronti del Pozzi ex art. 2229 cod. civ. mentre la Corte d'Appello facendola confluire nel quadro delle altrepretese esternate dal Longo, avrebbe essa stessa allegato i fatti costitutivi posti a fondamento di essa, è infondato. Premesso, per vero, che il vizio in parola si rende riconoscibile quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell'azione ("petitum" o "causa petendi"), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto ("petitum" immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso ("petitum" mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori, è di tutta evidenza che siffatta evenienza non ricorra nel caso di specie, poiché, se per un verso non è rappresentativa di essa la circostanza che il giudice, nel potere di procedere alla qualificazione della domanda, possa assicurare alla perorazione attorea un abito giuridico diverso da quello scelto dall'attore – onde non rileva al fine denunciato che la Corte d'Appello, nell'impregiudicata convinzione che così di debba intendere il silenzio da essa serbato sul punto, accogliendo il gravame del Longo anche in parte qua, abbia inteso imprimere alla relativa domanda una qualificazione giuridica diversa da quella a cui avrebbe voluto o dovuto richiamarsi l'attore –, nemmeno può dirsi, di converso, che decidendo nei riferiti termini la Corte d'Appello abbia statuito su un capo della domanda mai proposto dal Longo, ove non si revochi in dubbio –come il motivo, peraltro, non si perita di fare – che il Longo avesse giudizialmente escusso il Pozzi anche per il credito relativo alla posizione [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]/17Pozzi- [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli 8. Il sedicesimo ed il diciassettesimo motivo di ricorso, mercé i quali si lamenta rispettivamente la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. perché la Corte d'Appello nell'accogliere il gravame non si sarebbe avveduta del documento nel quale il Longo dichiarava di rinunciare alla remunerazione di talune prestazioni perché "non valorizzabili" ed ancora la violazione degli artt. 1218, 1223 e 2697 cod. civ. perché alla luce del dato testè riferito la Corte d'Ap pello avrebbe dovuto dubitare che il Pozzi potesse essere chiamato a rispondere di tutto quanto avversariamente preteso, esaminabili congiuntamente per l'unitarietà della censura, sono entrambi inammissibili. E' profilo assorbente nel dare atto di ciò la novità della questione cui i motivi in disamina danno spunto, mancando al riguardo ogni indicazione, in spregio perciò anche al principio dell'autosufficienza del ricorso, circa il tempo ed i luogo della sua deduzione processuale, donde anche al riguardo merita ripetere che il giudizio di legittimità è inteso a controllare la logicità e l'esattezza della decisione impugnata solo in relazione alle questioni oggetto di pregressa trattazione nelle antecedenti fasi del giudizio. 9. Il diciottesimo motivo di ricorso, mercé il quale si deduce l'omesso esame di un fatto decisivo perché la Corte d'Appello nell'accogliere il gravame del Longo, sull'assunto che il Pozzi non si sarebbe compiutamente attivato per pretendere il pagamento dei propri clienti, non avrebbe tenuto conto delle allegazioni documentali operate dal Longo e, segnatamente del doc. 28 da cui si evincerebbe invece il contrario, è inammissibile. E' ben noto infatti, alla stregua della lettura nomofilattica cui è stato sottoposto ad opera di SS.UU 8053/2014 e 8054/2014 il testo riscritto dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., che nel quadro della riduzione al minimo costituzionale del controllo di legittimità [OSCURATO:SOCIETA]/17Pozzi- [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli sulla motivazione, l'introduzione nell'ordinamento di un vizio specifico a cui ha proceduto il legislatore novellando la norma consistente nell'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, esclude ogni diversa sanzionabilità riconducibile all'omesso esame di elementi istruttori che non integra il vizio anzidetto qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. Ne discende, che avendo il fatto – storicamente inteso – costituito indubbio oggetto di esame da parte del decidente, la doglianza formulata con il motivo non è scrutinabile in questa sede e si rende perciò inammissibile. 10. Il ricorso va dunque conclusivamente respinto. 11. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico del ricorrente del contributo unificato ai sensi del dell'art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in favore della parte controricorrente in euro 10200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge. Ai sensi del dell'art.13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricor