CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 11108/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a promosso da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo il Tribunale di sorveglianza di Milano ha respinto il reclamo inoltrato dall'Amministrazione penitenziaria avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza, in data 11 novembre 2019, che aveva riconosciuto a [OSCURATO:PERSONA] "144 giorni di detenzione in condizioni tali da ritenersi violata la normativa di cui all'art. 35-ter Ord. pen." e per l'effetto gli aveva liquidato la somma di euro 1.152 euro a carico delle Casse dello Stato. . Per quel che interesse in questa sede, il Tribunale non riteneva fondata l'eccezione di compensazione avanzata in via subordinata dall'Amministrazione sul rilievo che i crediti vantati, costituti dalla pena pecuniaria della multa e dalle spese di giustizia non sono certi: le spese di giustizia sono rimettibili e la multa convertibile in lavoro sostitutivo e libera controllata. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il Ministero della giustizia, che ha articolato un unico motivo per violazione di legge in relazione alle disposizioni di cui al capo II titoli I e II del d.P.R. n. 602 del 973, degli artt. 101, 102 e 103 della legge n. 689 del 1981 nonché degli artt. 1241 e 1243 del codice civile. Sostiene il Ministero ricorrente che l'eccezione di compensazione della pena pecuniaria con la somma dovuta ex art. 35-ter Ord. pen. al detenuto Malerba sia fondata posto che anche multa rappresenta una entrata patrimoniale dello Stato suscettibile di riscossione mediante ruolo ai sensi dell'art. 17 d.lgs. n. 46 del 1999 e che sono pertanto applicabili le disposizioni del d.P.R. n. 60 del 1973. Sottolinea che, proprio muovendo da siffatta natura giuridica, la giurisprudenza di legittimità civile ritiene ormai pacificamente compensabile la pena pecuniaria ai sensi degli artt. 1241 e 1243 cod. civ. con il credito del detenuto alla somma liquidatagli ex art. 35-ter Ord. pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Come correttamente ricordato dal provvedimento impugnato, questa Corte, pur ammettendo la possibilità astratta di opporre l'eccezione di compensazione nei procedimenti promossi dinanzi alla Magistratura di sorveglianza ai sensi dell'art. 35-ter Ord. pen. purché riferita a crediti aventi i caratteri previsti dalla legge, ritiene simile eccezione "irricevibile" con riferimento ai crediti vantati dall'amministrazione per spese di mantenimento in ragione dell'assenza dei requisiti della certezza e dell'esigibilità (Sez. 1, n. 13377 del 10/10/2017, dep. 2018, Ministero Della Giustizia ed altri, Rv. 272564 - 01). Siffatta opzione interpretativa, nemmeno messa in discussione, va ribadita. 2. A diversa conclusione deve pervenirsi con riferimento alla pena pecuniaria. Non vi è ragione per non uniformarsi all'orientamento, prevalso su questo tema nelle sezioni civili di questa Corte, secondo il quale "la natura giuridica del credito relativo al pagamento di una pena pecuniaria non ostacola affatto la possibilità della compensazione" e ciò perché "essa giuridicamente rappresenta una mera entrata patrimoniale dello Stato, oltre tutto suscettibile di riscossione mediante ruolo a seguito dell'estensione operata dal d.lgs. n. 46 del 1999; in particolare, secondo l'art. 17 di tale d.lgs. - "salvo quanto previsto dal comma 2" [vale a dire salvo che per le entrate delle regioni, delle province, anche autonome, dei comuni e degli altri enti locali, nonché per la tariffa di cui all'articolo 156 del d.lgs. n. 152 del 2006] - "si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici", con conseguente applicabilità delle disposizioni di cui al capo II del titolo I e al titolo II del d.P.R. n. 602 del 1973 come modificate." (Cass. civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 10130 del 2018). 3.1. Al riguardo è stato condivisibilmente ritenuto decisivo, in termini ermeneutici, che l'ordinamento non contempla un divieto di compensazione per le entrate patrimoniali dello Stato, non prevedendolo neppure con riferimento alle entrate tributarie, attesa la possibilità del pagamento spontaneo mediante compensazione volontaria con i crediti d'imposta (v. artt. 28-ter del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602., 20-bis del d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 e 1 e seg. d.I., 3 ottobre 2006 n. 262): in altre parole, finanche rispetto alle entrate tributarie è consentita la compensazione tra poste a debito e poste a credito, fatta salva in quel solo caso l'identità della natura dei crediti (tributari) da compensare, identità che è eccezionalmente stabilita in considerazione dell'oggetto della prestazione (il tributo), donde non può essere estesa oltre l'ambito per il quale è contemplata. Ne consegue che, per le altre entrate patrimoniali, l'amministrazione è abilitata a opporre in compensazione i propri crediti qualunque ne sia la fonte, con la sola necessità che il credito vantato sia certo e che in relazione ad esso venga sollevata specifica eccezione. (cfr. Cass. civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 10130 del 2018; Sez. 3, Ordinanza n. 31552 del 06/12/2018, Rv. 651945 - 01). A differenza del credito per le spese di mantenimento in carcere per il quale, in applicazione della disposizione normativa di cui all'art. 6, comma 2, d.P.R., 30 maggio 2002, n. 115 — che regola l'estinzione delle obbligazioni in materia di spese di giustizia, non è possibile opporre la compensazione fintanto che non si sia consumata la facoltà dell'interessato di chiedere la remissione del debito, posto che prima della definizione del procedimento previsto dall'art. 6 del d.P.R. n. 115 del 2002, il controcredito della P.A. non è certo ed esigibile (cfr. Cass. Civ. Sez. 1, n. 17277 del 02/07/2018, Rv. 649515 - 01; Cass. Civ. Sez. 3, n. 236 del 21.1.2019 Rv. 652480 e Sez. 1, n. 5341 del 26/02/2021, Rv. 660574 - 01), la riscossione della pena pecuniaria non configura un credito indisponibile come tale insuscettibile di essere opposto in compensazione. La natura giuridica della pena pecuniaria di mera entrata patrimoniale dello Stato suscettibile di riscossione mediante ruolo la rende suscettibile di compensazione anche quando venga eccepita dalla controparte interessata, il Ministero della giustizia, il concorrente credito, certo liquido ed esigibile, del detenuto derivante dal riconoscimento del risarcimento del danno ex art. 35-ter Ord. pen. per il trattamento disumano e degradante al quale è stato sottoposto durante la detenzione in carcere, 3. L'ordinanza impugnata, che non si è attenuta agli indicati principi, deve pertanto essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Milano. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribun