CassazionedecretoSezione 1Decisione del 17 settembre 1980
Cassazione n. 20701/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/09/1980 avverso il decreto del 23/07/2024 del Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Torino udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Torino, con decreto del 23 luglio 2024, ha dichiarato inammissibile l'istanza di applicazione della detenzione domiciliare proposta da [OSCURATO:PERSONA] evidenziando che la richiesta era manifestamente infondata in quanto la pena residua da scontare è superiore al limite previsto dagli artt. 47 e 47-ter ord. pen. 2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il detenuto che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 47-ter. comma I- ter, ord. pen. evidenziando che il giudice è incorso in errore perché, diversamente come indicato, la richiesta non era stata proposta ai sensi degli artt. 47 e 47-ter, commi 1 o 1-bis, ma, invece, ai sensi dell'art. 47 -ter, comma 1 -ter ord. pen., cioè lamentando condizioni di salute che impongono il rinvio obbligatorio o facoltativo della pena ex artt. 146 e 147 cod. pen. per cui non è previsto alcun limite di pena. 3. In data 11 marzo 2025 è pervenuta in cancelleria la requisitoria scritta con la quale il Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] chiede l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. 4. Il ricorso è fondato. Dagli atti, cui questa Corte ha accesso quale giudice del fatto processuale (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220094- 01), infatti, risulta che il ricorrente ha proposto l'istanza facendo riferimento alle proprie condizioni di salute. In tale ipotesi si applica quanto disposto dall'art. 47, comma 1 -ter, ord. pen., che prevede che la detenzione domiciliare può essere disposta anche nelle ipotesi in cui la pena supera i limiti di cui al comma 1. Il provvedimento impugnato, che fa erroneamente riferimento a quanto stabilito dagli artt. 47 e 47 -ter, commi 1 e 1 -bis, ord. pen., deve essere pertanto annullato con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Torino affinché si pronunci in merito all'istanza. P.Q.M. Annulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Torino. Così è deciso il 3 aprile 2025 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] .1' . onac CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Penale Depositata in Cancelleria eggi