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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 marzo 2022

Cassazione n. 10702/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, G [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi: udito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di BRINDISI, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione, con delega orale, dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di LECCE, in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa il 29 marzo 2022 il Tribunale di Lecce in funzione di riesame confermava il provvedimento, pronunciato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede in data 17 marzo 2022, con cui era stata applicata a Cosimo ed [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia cautelare in carcere.

Il provvedimento cautelare genetico veniva disposto, nei confronti dei ricorrenti, per gli omicidi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che si erano verificati in epoca risalente nel tempo e che traevano origine dall'apertura alla collaborazione con la giustizia di [OSCURATO:PERSONA], fratello degli indagati il quale, tra l'altro, accusava i congiunti dei due assassinii oggetto di vaglio cautelare.

In questa cornice, le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], sull'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], si ritenevano corroborate da quelle rese da [OSCURATO:PERSONA], che aveva assistito alla fase immediatamente successiva all'esecuzione, vedendo [OSCURATO:PERSONA], mentre impugnava un coltello insanguinato davanti al cadavere esanime della vittima, che ammetteva di avere ucciso la persona offesa.

Invece, le affermazioni di [OSCURATO:PERSONA], relativamente all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], si ritenevano corroborate dalle intercettazioni, registrate nel corso delle indagini preliminari, tra [OSCURATO:PERSONA] e la moglie, [OSCURATO:PERSONA], nelle quali i due colloquianti di mostravano preoccupati della possibile riapertura delle indagini, proprio a seguito della collaborazione con la giustizia del fratello dell'indagato.

Sulla scorta del compendio probatorio acquisito, al contempo, si riteneva dimostrato che i due omicidi fossero riconducibili alla sfera di operatività della famiglia Pugliese, appartenente alla [OSCURATO:PERSONA] e attiva nell'area brindisina, nella quale Cosimo ed [OSCURATO:PERSONA] gravitavano e che giustificavano il movente di entrambi gli omicidi.

Si riteneva, infatti, che i fatti erano stati commessi per effetto della concorrenza svolta dalle vittime nel settore della vendita di prodotti casalinghi, che gli indagati pretendevano di controllare monopolisticamente grazie alla loro vicinanza alla cosca Pugliese, movente corroborato, oltre che dalle affermazioni di [OSCURATO:PERSONA], dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA].

Si ritenevano, infine, sussistenti le esigenze cautelari indispensabili al mantenimento del regime detentivo patito da Cosimo ed [OSCURATO:PERSONA], rilevanti ex art. 274, comma 1, lett. a), b), c), cod. proc. pen., in conseguenza dell'elevato disvalore dei delitti contestati e della loro riconducibilità a un vasto contesto criminale, particolarmente ramificato nell'area brindisina, collegato alla sfera di operatività della cosca Pugliese, nel cui ambito le attività illecite, nelle quali risultavano coinvolti gli indagati, erano state commesse.

Rispetto a tale giudizio di elevata pericolosità sociale non assumeva un rilievo decisivo il notevole lasso di tempo trascorso dai fatti di reato in contestazione, al quale, al contrario di quanto dedotto ex art. 309 cod. proc. pen., non poteva attribuirsi, a parere del Tribunale, una valenza temperatrice del notevole disvalore delle attività delittuose contestate a Cosimo ed [OSCURATO:PERSONA], che non consentiva di concedere la misura degli arresti domiciliari, con l'eventuale applicazione del braccialetto elettronico, a nessuno dei due indagati.

2. Avverso la descritta ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] ricorrevano per cassazione con atti di impugnazione separati.

2.1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione articolando due censure difensive, di seguito riassunte, nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.1.Con il primo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto degli elementi costitutivi dell'aggravante mafiosa contestata a [OSCURATO:PERSONA] in relazione agli omicidi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non risultando dimostrato, alla luce delle argomentazioni incongrue, esposte dallo stesso Tribunale del riesame di Lecce, che le condotte illecite poste in essere dal ricorrente e dal fratello, [OSCURATO:PERSONA], fossero collegate, direttamente o indirettamente, alla sfera di operatività della cosca di Brindisi. 2.1.2.Con il secondo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la misura della custodia cautelare in carcere disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], a fronte della contraddittorietà del compendio indiziarlo acquisito, era stata applicata in modo automatico e senza tenere conto degli elementi sintomatici della pericolosità sociale dell'indagato, sui quali il Tribunale del riesame di Lecce si era espresso in termini assertivi e svincolati dalle risultanze processuali, trascurando di considerare il notevole lasso di tempo dagli accadimenti criminosi (risalenti a 22 anni prima) il cui vaglio avrebbe consentito di concedere la misura degli arresti domiciliari.

Si riporta giurisprudenza di legittimità che ritiene superabile la presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, quando tra i fatti e l'applicazione della misura intercorra un considerevole lasso di tempo.

Quanto alla motivazione, nella parte in cui ha reputato sussistente il pericolo di inquinamento probatorio, si osserva che entrambi gli indagati non avevano mai posto in essere condotte intimitatorie durante le indagini preliminari nei confronti del teste Pentassuglia per indurlo a ritrattare.

Apparirebbe, poi, mera congettura il propiziato incontro del fratello Enrico con [OSCURATO:PERSONA], considerato dal Tribunale quale momento per poter parlare dell'eventuale versione difensiva.

Invero, si rimarca cheitratterebbe di mera speranza espressa da [OSCURATO:PERSONA] di poter incontrare il fratello per "trovarsi con le parole", nell'ipotesi di eventuale arresto, condotta non integrante il pericolo di inquinamento probatorio.

Quanto al pericolo di fuga ravvisato dal Tribunale, si evidenzia che, nel corso della intercettazione del 20 gennaio 2022, delle ore 22.22, [OSCURATO:PERSONA], nel dialogare con la moglie, si era dimostrato ben consapevole dell'imminente arresto, sapendo peraltro di essere indagato da almeno tre mesi, per avere la polizia giudiziaria proceduto a sopralluogo presso l'ex falegnameria, di sua proprietà, luogo ove si riteneva fosse avvenuto il delitto ai danni di [OSCURATO:PERSONA].

Peraltro, la notizia del pentimento del fratello Massimiliano era già di pubblico dominio.

Si richiama giurisprudenza di legittimità in ordine ai presupposti per l'applicazione del fermo e la necessità che sussista la rilevante probabilità che l'indagato si dia alla fuga.

Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

2.2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione articolando due censure difensive, di seguito riassunte nei limiti necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.2.1.Con il primo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto degli elementi costitutivi dell'aggravante mafiosa contestata a [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di omicidio contestati in via provvisoria, ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., non risultando dimostrato, alla luce delle argomentazioni esposte dal Tribunale del riesame di Lecce, che le condotte illecite poste in essere dal ricorrente e dal germano, [OSCURATO:PERSONA], fossero collegate, direttamente o indirettamente, alla sfera di operatività della cosca di Brindisi.

Si richiama giurisprudenza di legittimità che ha affermato la natura soggettiva della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. e, dunque, della necessità che sia integrato il dolo specifico di favorire l'associazione.

Invece, il provvedimento censurato ha valorizzato, quanto al metodo, la natura oggettiva della circostanza aggravante. 2.2.2.Con il secondo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la misura della custodia cautelare in carcere disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], a fronte della contraddittorietà del compendio indiziario acquisito, resa evidente dalle doglianze precedenti, era stata applicata senza tenere conto degli elementi sintomatici della pericolosità sociale dell'indagato, sui quali il Tribunale del riesame di Lecce si era espresso in termini assertivi e svincolati dalle risultanze processuali, trascurando di considerare, quanto al pericolo di inquinamento probatorio, non considerato dal Pubblico ministero nel provvedimento di fermo, il contenuto delle intercettazioni ambientali delle conversazioni tra l'indagato e la moglie, a fronte di un quadro probatorio presente in atti, tale da rendere impossibile ogni inquinamento e, comunque, riguardante un fatto accaduto 22 anni prima.

Sotto il profilo del pericolo di fuga, si sottolinea la conoscenza, da parte dell'indagato, della scelta collaborativa del fratello Massimiliano e il rancore che questi provava verso la famiglia.

Peraltro, viste le condizioni economiche dell'indagato, questi non avrebbe mai potuto fuggire perché non in grado di garantirsi la latitanza.

Quanto al pericolo di reiterazione, si osserva che tra i fatti e l'adozione della misura è intercorso un notevole lasso di tempo e che non vi sarebbe concreto pericolo di ricaduta.

L'indagato non ha precedenti per fatti analoghi, né in relazione a reati contro la persona.

Il vaglio di tali elementi avrebbe consentito di concedere la misura degli arresti domiciliari.

Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili.

2. Deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione proposto dall'indagato [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA].

2.1. Deve ritenersi manifestamente infondato il primo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto degli elementi costitutivi dell'aggravante mafiosa contestata.

Osserva il Collegio che le emergenze indiziarie acquisite nel corso delle indagini preliminari, in ordine agli omicidi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avvenuti per effetto della concorrenza svolta dalle vittime nel settore della vendita di prodotti casalinghi, che gli indagati pretendevano di controllare monopolisticamente grazie alla loro vicinanza alla cosca Pugliese di Brindisi, è corroborata, oltre che dalle propalazioni di [OSCURATO:PERSONA], dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], secondo la ricostruzione resa dai convergenti provvedimenti di merito.

Questi si inserivano nel più ampio contesto delle dinamiche della cosca Pugliese, storicamente collegata alla [OSCURATO:PERSONA], che aveva fatto del controllo del settore della vendita dei prodotti casalinghi, dove si verificavano i fatti di reato, uno dei suoi obiettivi.

Ne discende che le modalità con cui venivano eseguiti i due omicidi e le ragioni che li giustificavano appaiono inscindibilmente collegate alle dinamiche e all'operatività della cosca Pugliese e costituiscono un elemento idoneo a fare ritenere sussistente la circostanza aggravante contestata in via provvisoria.

Sul punto, non si può che richiamare la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui la contestazione della circostanza aggravante dell'utilizzazione del "metodo mafioso", prevista dall'art. 7, dl. 13 maggio 1991, n. 152 (convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203), non presuppone necessariamente un'associazione di tipo mafioso costituita, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia assumano veste tipicamente mafiosa (Sez. 2, n. 36431 del 02/07/2019, Bruzzese, Rv. 277033; Sez. 5, n. 21350 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Spada, Rv. 273025; Sez. 2, n. 27548 del 17/05/2019, Galelli, Rv. 276109).

Appaiono, pertanto, pienamente condivisibili le conclusioni alle quali giungeva il Tribunale del riesame di Lecce, che, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 14 della decisione censurata, richiamando le modalità, tipicamente mafiose, con cui gli assassinii si erano concretizzati, osservava che gli omicidi sono stati commessi con metodo mafioso e non allo scopo di agevolare un'associazione mafiosa, in considerazione del movente e del clima di assoggettamento e di omertà che si era venuto a delineare, oltre a considerare la caratura criminale della famiglia Morleo che con quelle efferate esecuzioni aveva chiaramente ribadito la propria supremazia, già in passato affermata con il contrabbando di sigarette e la contiguità al clan mafioso di [OSCURATO:PERSONA].

In questa cornice, non può non rilevarsi che avvalersi del metodo mafioso ovvero delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen. significa utilizzare la forza intimidatrice del vincolo associativo e la condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva.

Si tratta di circostanza aggravante, infatti, stata inserita nell'ordinamento A, per contrastare le forme di criminalità promananti da soggetti in grado di intimidire e coartare le vittime, che sono forzate ad accontentare spontaneamente i loro aggressori, non tanto per la loro fama criminale, ma soprattutto per la caratura che gli proviene dal milieu consortile in cui si muovono, ritenuto idoneo a suscitare paura di rappresaglie tramite complici, affiliati e soggetti contigui.

La struttura della circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso, dunque, non presuppone necessariamente l'esistenza di un'associazione ex art. 416-bis cod. pen., né che l'agente ne faccia parte, essendo sufficiente, ai fini della sua configurazione, il ricorso a modalità della condotta che evochino la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso, tenuto conto dell'incontroverso collegamento con la sfera di operatività della cosca Pugliese di Brindisi, certamente riscontrabile nel caso in esame.

Ne consegue che, come affermato da questa Corte fin da epoca risalente, la ratio della disposizione di cui all'art. 7 legge n. 203 del 1991, oggi art. 416-bis.1 cod. pen., non è soltanto quella di punire con pena più grave coloro che commettono reati utilizzando metodi mafiosi o con il fine di agevolare le associazioni mafiose, ma essenzialmente quella di contrastare in maniera più decisa, stante la loro maggiore pericolosità e determinazione criminosa, l'atteggiamento di coloro che, siano essi partecipi o meno in reati associativi, si comportino da mafiosi, oppure ostentino in maniera evidente e provocatoria una condotta idonea ad esercitare, sui soggetti passivi, quella particolare coartazione o quella conseguente intimidazione, propria delle organizzazioni della specie considerata (Sez. 6, n. 49090 del 19/02/1998, Primasso, Rv. 210405).

Non sussistono, infine, questioni ermeneutiche riguardanti la compatibilità dell'aggravante prevista dall'art. 7 decreto-legge n. 152 del 1991 con la formulazione dell'art. 416-bis.1 cod. pen., così come introdotto dall'art. 5 d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, che ha lasciato immutati gli elementi costitutivi della circostanza in esame, essendo in proposito sufficiente richiamare la giurisprudenza di questa Corte.

Sussiste, invero, continuità normativa tra la circostanza aggravante prevista dall'art. 7 decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, abrogata dal d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21 e la disposizione contenuta nell'art. 416-bis.1, comma primo, cod. pen. (Sez. 1, n. 39542 del 10/04/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273863).Sotto il profilo censurato, relativo alla natura soggettiva della circostanza aggravante, si osserva che le argomentazioni svolte dal Tribunale (cfr. pag. 14 e ss.) sono in in linea con il principio affermato dalle Sezioni unite di questa Corte, secondo cui l'agevolazione mafiosa, prevista dall'art. 7 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ora art. 416 bis.1 cod. pen., è circostanza aggravante di natura soggettiva (Sez.

U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734).

Questa richiede la sussistenza del dolo specifico di agevolare l'organizzazione criminale di riferimento, finalità che non presuppone necessariamente l'intento del consolidamento o rafforzamento del sodalizio criminoso, essendo sufficiente l'agevolazione di qualsiasi attività dell'associazione, anche se non coinvolgente la conservazione ed il perseguimento delle finalità ultime tipizzate dall'art.416-bis cod. pen. (Sez. 6, n. 53691 del 17/10/2018, Belvedere, Rv. 274615), ovvero che la condotta di agevolazione sia finalizzata a far sì che l'associazione mafiosa, nel suo insieme, tragga beneficio dall'attività svolta, non essendo sufficiente che serva gli interessi dei singoli associati, pur se collocati ai vertici del sodalizio criminale (Sez. 5, n. 28648 del 17/03/2016, Zindato, Rv. 267300).

Orbene, sul punto, l'ordinanza impugnata sottolinea, nella specie, la sussistenza della circostanza aggravante in parola, sotto il profilo del metodo, evidenziando con ragionamento immune da illogicità manifesta e completo, le ragioni per le quali, entrambi gli indagati, dovessero essere considerati senz'altro consapevoli dell'apporto e del beneficio derivante dall'attività svolta, /1 sottolineando anche i rapporti di contiguità con la la cosca di [OSCURATO:PERSONA], onde riaffermare il dominio in un settore imprenditoriale di strategico interesse per gli affari economici.

Queste ragioni impongono di ribadire l'infondatezza del primo motivo di ricorso.

2.2. Deve ritenersi inammissibile il secondo motivo di ricorso.

Osserva il Collegio che la presunzione di pericolosità sociale prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. impone l'applicazione della misura custodia cautelare in carcere per un indagato di associazione mafiosa, salvo che non risultino interrotti i suoi legami con la consorteria di riferimento ,ovvero quando il venire meno della pericolosità derivi da elementi concreti e specifici, che dimostrino l'effettivo allontanamento dal sodalizio dell'affiliato (Sez. 5, n. 57580 del 14/09/2017, Lupia, Rv. 272435; Sez. 2, n. 19283 del 03/02/2017, Cocciolo, Rv. 270062; Sez. 1, n. 45657 del 06/10/2015, Varzaru, Rv. 265419).

Differente, invece, è la valutazione che deve essere compiuta, nell'ambito della stessa presunzione prefigurata dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., in riferimento ai reati aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen. - analogamente a quanto contestato a [OSCURATO:PERSONA] in relazione agli omicidi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - atteso che gli elementi che, in questo caso, si richiedono per superare la presunzione di pericolosità non possono coincidere con quelli richiesti per l'associato.

Infatti, in tali ipotesi, cui si riferiva correttamente il Tribunale del riesame di Lecce, non vi è alcun legame associativo da rescindere, anche tenuto conto del fatto che il collegamento dell'agente al sodalizio può essere occasionale o addirittura limitato alla singola condotta illecita (Sez. 2, n. 2242 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Riela, Rv. 261701; Sez. 1, n. 2946 del 17/10/2013, dep. 2014, Palumbo, Rv. 257774; Sez. 6, n. 27685 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Mancini, Rv. 250360).

Ne discende che, tenuto conto dei parametri presuntivi di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., il giudizio di pericolosità sociale non può prescindere dalle emergenze indiziarie, in relazione alle quali occorre verificare se il rischio di ulteriori condotte illecite, analoghe a quelle contestate a [OSCURATO:PERSONA], sia concreto e reso probabile dai collegamenti esistenti tra l'indagato e la consorteria mafiosa pugliese nel quale il ricorrente gravitava.

Questi collegamenti funzionali, nel caso di specie, secondo i convergenti provvedimenti di merito, risultano pienamente dimostrati, per effetto del ruolo attivo svolto dal ricorrente nella gestione di una parte delle attività economiche controllate dalla cosca Pugliese, con particolare riferimento al settore della vendita di articoli casalinghi, alla luce del quale il Tribunale del riesame di Lecce confermava il provvedimento cautelare genetico, sulla base di una valutazione ineccepibile del compendio indiziario e rispettoso delle emergenze processuali (Sez. 6, n. 19863 del 04/05/2021, Scozzafava, Rv. 281273; Sez. 1, n. 24135 del 10/05/2019, Castorina, Rv. 276193-01; Sez. 6, n. 29807 del 04/05/2017, Nocerino, Rv. 270738).

A tali, pur dirimenti, considerazioni, deve aggiungersi che, essendo il reato su cui si è formulato un giudizio di gravità indiziaria espresso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] inserito nel terzo periodo del comma 3 dell'art. 275 cod. proc. pen., vige una duplice presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere.

Quanto al requisito dell'attualità delle esigenze cautelari in relazione a reati per i quali vige la presunzione relativa ex art. 275 comma 3 cod. proc. pen., si osserva che secondo un primo indirizzo ermeneutico espresso da questa Corte di legittimità, in tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti di indagato per delitto aggravato dall'art. 7, legge n. 203 del 1991 (ora art. 416 bis -1 cod.pen.) la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo dalla prova della rescissione dei legami con l'organizzazione criminosa, non essendo, invece, richiesto un giudizio di attualità delle esigenze cautelari, insito nella disposizione speciale di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 35848 del 11/06/2018, Trifirò, Rv. 273631; Sez. 5, n. 47401 del 14/09/2017, Iannazzo, Rv. 271855; Sez. 3, n. 33051 del 08/03/2016, Barra, Rv. 268664).

Si tratta di presunzione superabile soltanto dalla prova, offerta dall'interessato, di elementi da cui desumere l'affievolimento o la cessazione di ogni esigenza cautelare; sicché, in difetto di detta prova, l'onere motivazionale incombente sul giudice ai sensi dell'art. 274 cod. proc. pen. deve ritenersi rispettato mediante il mero riferimento alla mancanza di elementi positivamente valutabili (Sez. 3, n. 6284 del 16/01/2019, Pianta, Rv. 274861; Sez. 1, n. 45657 del 06/10/2015, Varzaru, Rv. 265419; Sez. 2, n. 3105 del 22/12/2016, dep. 2017, Puca, Rv. 269112); senza l'obbligo di dimostrazione, in positivo, della ricorrenza del periculum libertatis, ma soltanto di apprezzare le ragioni di esclusione, eventualmente evidenziate dalla parte o direttamente evincibili dagli atti, tali da smentire l'effetto presuntivo.

Inoltre, la presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, operante, ai sensi dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. per i delitti aggravati ex art. 7 del d.

I. n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, secondo tale indirizzo ermeneutico, può essere superata soltanto quando, in relazione al caso concreto, siano acquisiti elementi specifici, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure (Sez. 2, n. 6574 del 02/02/2016, Cuozzo, Rv. 266236) tale non potendo considerarsi quello, neutro, del mero decorso del cd. tempo silente, dalla commissione del fatto.

A tale indirizzo si affianca l'orientamento che, invece, pre:zeride, per i delitti per i quali l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. pone una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari,che, ove intercorra un considerevole lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati in via provvisoria all'indagato, il giudice motivi puntualmente, su impulso di parte o d'ufficio, in ordine alla rilevanza del tempo trascorso sull'esistenza e sull'attualità delle esigenze cautelari, anche nel caso in cui non risulti una dissociazione espressa dal sodalizio (Sez. 6, n. 16867 del 20/03/2018, Morabito, Rv. 272919; Sez. 5, n. 25670 del 13/03/2018, Gullo, Rv. 273805; Sez. 6, n. 29807 del 04/05/2017, Nocerino, Rv. 270738).

In ogni caso, va evidenziato che l'attenuazione o l'esclusione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal solo decorso del tempo di esecuzione della misura o dall'osservanza puntuale delle relative prescrizioni, oppure dall'assenza di precedenti specifici (come dedotta per '[OSCURATO:PERSONA]) dovendosi valutare ulteriori elementi, di sicura valenza sintomatica, in ordine al mutamento della situazione apprezzata all'inizio del trattamento cautelare.

Ciò in quanto il "tempo trascorso dalla commissione del reato" deve essere oggetto di valutazione, a norma dell'art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., da parte del giudice che emette l'ordinanza di custodia cautelare, mentre analoga valutazione non è richiesta dall'art. 299 cod. proc. pen. ai fini della revoca o della sostituzione della misura (Sez. 2, n. 47416 del 30/11/2011, Pantano, Rv. 252050).

Nel caso in esame, comunque, il Tribunale del riesame ha valutato il cd. tempo silente intercorrente tra la data di commissione dei fatti e l'esecuzione della misura, escludendo che questo abbia potuto neutralizzare il menzionato pericolo di recidiva, reputato adeguatamente assicurato esclusivamente con la misura di maggior rigore.

Si è, infatti, sottolineato il dato significativo delle minacce di morte nei confronti del fratello Massimiliano, carpite nelle conversazioni intercettate (cfr. pag. 19), valorizzando l'attualizzazione di propositi di vendetta e di ritorsione, alla stregua della recente scelta collaborativa del fratello Massimiliano, oltre all'intrinseca, estrema gravità della condotta contestata relativa a due omicidi.

Dunque, il Tribunale ha motivato con ragionamento in linea con questi parametri ermeneutici, eseguendo una verifica concreta e attuale sulla elevatissima pericolosità sociale degli indagati, sulla base di un giudizio prognostico espresso in termini conformi alla loro posizione cautelare e pienamente rispettosi delle emergenze indiziarie, rispetto alle quali le censure relative all'arco temporale nel quale si concretizzavano gli episodi omicidiari in esame appaiono recessive, rispetto al percorso argomentativo posto a fondamento del provvedimento censurato, rendendo destituita di fondamento la richiesta subordinata di concedere agli indagati la misura degli arresti domiciliari, pur con l'eventuale applicazione di strumenti di controllo a distanza.

Sotto il profilo del pericolo di inquinamento probatorio, si osserva che la motivazione del Tribunale appare logica ed esauriente nonché in linea con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui la valutazione del pericolo di inquinamento probatorio deve essere effettuata con riferimento sia alle prove da acquisire, sia alle fonti di prova già acquisite, a nulla rilevando lo stato avanzato delle indagini o la loro conclusione, in quanto l'esigenza di salvaguardare la genuinità della prova non si esaurisce all'atto della chiusura delle indagini preliminari (Sez. 5, n. 6793 del 7 gennaio 2015, M., Rv. 262687; Sez. 6, n. 29477 del 23/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270561).

Si tratta, peraltro, come quella relativa alla sussistenza del pericolo di fuga, di una valutazione di fatto, che il Tribunale ha svolto con ragionamento non manifestamente illogico ed immune da censure di ogni tipo (cfr. pag. 16 dell'ordinanza custodiale).

Queste ragioni impongono di ritenere inammissibile il secondo motivo di ricorso.

2.3. Le considerazioni esposte impongono di ritenere inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

3. Analogo giudizio di inammissibilità deve essere espresso per il ricorso proposto dall'indagato [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA].

3.1. Deve ritenersi inammissibile il primo motivo di ricorso.

Si tratta, a ben vedere, di una censura difensiva sostanzialmente assimilabile al primo motivo di ricorso prospettato con l'atto di impugnazione presentato nell'interesse dell'indagato [OSCURATO:PERSONA], con la conseguenza che ci si deve limitare a richiamare le conclusioni espresse in relazione a tale doglianza.

3.2. Deve ritenersi, del pari, inammissibile il secondo motivo di ricorso.

Si tratta, invero, di una censura difensiva sostanzialmente assimilabile al secondo motivo di ricorso prospettato con l'atto di impugnazione presentato nell'interesse dell'indagato [OSCURATO:PERSONA], con la conseguenza che ci si deve limitare a richiamare le conclusioni espresse in relazione a tale doglianza.

Queste ragioni impongono di ribadire l'inammissibilità del secondo motivo di ricorso.

3.3. Le considerazioni esposte impongono di ritenere inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

4. Per queste ragioni, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Consegue, infine, a tali statuizioni processuali, la trasmissione, a cura della Cancelleria, di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario dove il ricorrente si trova ristretto, a norma dell'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, G [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi: udito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di BRINDISI, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione, con delega orale, dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di LECCE, in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 29 marzo 2022 il Tribunale di Lecce in funzione di riesame confermava il provvedimento, pronunciato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede in data 17 marzo 2022, con cui era stata applicata a Cosimo ed [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia cautelare in carcere. Il provvedimento cautelare genetico veniva disposto, nei confronti dei ricorrenti, per gli omicidi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che si erano verificati in epoca risalente nel tempo e che traevano origine dall'apertura alla collaborazione con la giustizia di [OSCURATO:PERSONA], fratello degli indagati il quale, tra l'altro, accusava i congiunti dei due assassinii oggetto di vaglio cautelare. In questa cornice, le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], sull'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], si ritenevano corroborate da quelle rese da [OSCURATO:PERSONA], che aveva assistito alla fase immediatamente successiva all'esecuzione, vedendo [OSCURATO:PERSONA], mentre impugnava un coltello insanguinato davanti al cadavere esanime della vittima, che ammetteva di avere ucciso la persona offesa. Invece, le affermazioni di [OSCURATO:PERSONA], relativamente all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], si ritenevano corroborate dalle intercettazioni, registrate nel corso delle indagini preliminari, tra [OSCURATO:PERSONA] e la moglie, [OSCURATO:PERSONA], nelle quali i due colloquianti di mostravano preoccupati della possibile riapertura delle indagini, proprio a seguito della collaborazione con la giustizia del fratello dell'indagato. Sulla scorta del compendio probatorio acquisito, al contempo, si riteneva dimostrato che i due omicidi fossero riconducibili alla sfera di operatività della famiglia Pugliese, appartenente alla [OSCURATO:PERSONA] e attiva nell'area brindisina, nella quale Cosimo ed [OSCURATO:PERSONA] gravitavano e che giustificavano il movente di entrambi gli omicidi. Si riteneva, infatti, che i fatti erano stati commessi per effetto della concorrenza svolta dalle vittime nel settore della vendita di prodotti casalinghi, che gli indagati pretendevano di controllare monopolisticamente grazie alla loro vicinanza alla cosca Pugliese, movente corroborato, oltre che dalle affermazioni di [OSCURATO:PERSONA], dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]. Si ritenevano, infine, sussistenti le esigenze cautelari indispensabili al mantenimento del regime detentivo patito da Cosimo ed [OSCURATO:PERSONA], rilevanti ex art. 274, comma 1, lett. a), b), c), cod. proc. pen., in conseguenza dell'elevato disvalore dei delitti contestati e della loro riconducibilità a un vasto contesto criminale, particolarmente ramificato nell'area brindisina, collegato alla sfera di operatività della cosca Pugliese, nel cui ambito le attività illecite, nelle quali risultavano coinvolti gli indagati, erano state commesse. Rispetto a tale giudizio di elevata pericolosità sociale non assumeva un rilievo decisivo il notevole lasso di tempo trascorso dai fatti di reato in contestazione, al quale, al contrario di quanto dedotto ex art. 309 cod. proc. pen., non poteva attribuirsi, a parere del Tribunale, una valenza temperatrice del notevole disvalore delle attività delittuose contestate a Cosimo ed [OSCURATO:PERSONA], che non consentiva di concedere la misura degli arresti domiciliari, con l'eventuale applicazione del braccialetto elettronico, a nessuno dei due indagati. 2. Avverso la descritta ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] ricorrevano per cassazione con atti di impugnazione separati. 2.1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione articolando due censure difensive, di seguito riassunte, nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.1.Con il primo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto degli elementi costitutivi dell'aggravante mafiosa contestata a [OSCURATO:PERSONA] in relazione agli omicidi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non risultando dimostrato, alla luce delle argomentazioni incongrue, esposte dallo stesso Tribunale del riesame di Lecce, che le condotte illecite poste in essere dal ricorrente e dal fratello, [OSCURATO:PERSONA], fossero collegate, direttamente o indirettamente, alla sfera di operatività della cosca di Brindisi. 2.1.2.Con il secondo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la misura della custodia cautelare in carcere disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], a fronte della contraddittorietà del compendio indiziarlo acquisito, era stata applicata in modo automatico e senza tenere conto degli elementi sintomatici della pericolosità sociale dell'indagato, sui quali il Tribunale del riesame di Lecce si era espresso in termini assertivi e svincolati dalle risultanze processuali, trascurando di considerare il notevole lasso di tempo dagli accadimenti criminosi (risalenti a 22 anni prima) il cui vaglio avrebbe consentito di concedere la misura degli arresti domiciliari. Si riporta giurisprudenza di legittimità che ritiene superabile la presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, quando tra i fatti e l'applicazione della misura intercorra un considerevole lasso di tempo. Quanto alla motivazione, nella parte in cui ha reputato sussistente il pericolo di inquinamento probatorio, si osserva che entrambi gli indagati non avevano mai posto in essere condotte intimitatorie durante le indagini preliminari nei confronti del teste Pentassuglia per indurlo a ritrattare. Apparirebbe, poi, mera congettura il propiziato incontro del fratello Enrico con [OSCURATO:PERSONA], considerato dal Tribunale quale momento per poter parlare dell'eventuale versione difensiva. Invero, si rimarca cheitratterebbe di mera speranza espressa da [OSCURATO:PERSONA] di poter incontrare il fratello per "trovarsi con le parole", nell'ipotesi di eventuale arresto, condotta non integrante il pericolo di inquinamento probatorio. Quanto al pericolo di fuga ravvisato dal Tribunale, si evidenzia che, nel corso della intercettazione del 20 gennaio 2022, delle ore 22.22, [OSCURATO:PERSONA], nel dialogare con la moglie, si era dimostrato ben consapevole dell'imminente arresto, sapendo peraltro di essere indagato da almeno tre mesi, per avere la polizia giudiziaria proceduto a sopralluogo presso l'ex falegnameria, di sua proprietà, luogo ove si riteneva fosse avvenuto il delitto ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. Peraltro, la notizia del pentimento del fratello Massimiliano era già di pubblico dominio. Si richiama giurisprudenza di legittimità in ordine ai presupposti per l'applicazione del fermo e la necessità che sussista la rilevante probabilità che l'indagato si dia alla fuga. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 2.2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione articolando due censure difensive, di seguito riassunte nei limiti necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.2.1.Con il primo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto degli elementi costitutivi dell'aggravante mafiosa contestata a [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di omicidio contestati in via provvisoria, ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., non risultando dimostrato, alla luce delle argomentazioni esposte dal Tribunale del riesame di Lecce, che le condotte illecite poste in essere dal ricorrente e dal germano, [OSCURATO:PERSONA], fossero collegate, direttamente o indirettamente, alla sfera di operatività della cosca di Brindisi. Si richiama giurisprudenza di legittimità che ha affermato la natura soggettiva della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. e, dunque, della necessità che sia integrato il dolo specifico di favorire l'associazione. Invece, il provvedimento censurato ha valorizzato, quanto al metodo, la natura oggettiva della circostanza aggravante. 2.2.2.Con il secondo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la misura della custodia cautelare in carcere disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], a fronte della contraddittorietà del compendio indiziario acquisito, resa evidente dalle doglianze precedenti, era stata applicata senza tenere conto degli elementi sintomatici della pericolosità sociale dell'indagato, sui quali il Tribunale del riesame di Lecce si era espresso in termini assertivi e svincolati dalle risultanze processuali, trascurando di considerare, quanto al pericolo di inquinamento probatorio, non considerato dal Pubblico ministero nel provvedimento di fermo, il contenuto delle intercettazioni ambientali delle conversazioni tra l'indagato e la moglie, a fronte di un quadro probatorio presente in atti, tale da rendere impossibile ogni inquinamento e, comunque, riguardante un fatto accaduto 22 anni prima. Sotto il profilo del pericolo di fuga, si sottolinea la conoscenza, da parte dell'indagato, della scelta collaborativa del fratello Massimiliano e il rancore che questi provava verso la famiglia. Peraltro, viste le condizioni economiche dell'indagato, questi non avrebbe mai potuto fuggire perché non in grado di garantirsi la latitanza. Quanto al pericolo di reiterazione, si osserva che tra i fatti e l'adozione della misura è intercorso un notevole lasso di tempo e che non vi sarebbe concreto pericolo di ricaduta. L'indagato non ha precedenti per fatti analoghi, né in relazione a reati contro la persona. Il vaglio di tali elementi avrebbe consentito di concedere la misura degli arresti domiciliari. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili. 2. Deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione proposto dall'indagato [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Deve ritenersi manifestamente infondato il primo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto degli elementi costitutivi dell'aggravante mafiosa contestata. Osserva il Collegio che le emergenze indiziarie acquisite nel corso delle indagini preliminari, in ordine agli omicidi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avvenuti per effetto della concorrenza svolta dalle vittime nel settore della vendita di prodotti casalinghi, che gli indagati pretendevano di controllare monopolisticamente grazie alla loro vicinanza alla cosca Pugliese di Brindisi, è corroborata, oltre che dalle propalazioni di [OSCURATO:PERSONA], dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], secondo la ricostruzione resa dai convergenti provvedimenti di merito. Questi si inserivano nel più ampio contesto delle dinamiche della cosca Pugliese, storicamente collegata alla [OSCURATO:PERSONA], che aveva fatto del controllo del settore della vendita dei prodotti casalinghi, dove si verificavano i fatti di reato, uno dei suoi obiettivi. Ne discende che le modalità con cui venivano eseguiti i due omicidi e le ragioni che li giustificavano appaiono inscindibilmente collegate alle dinamiche e all'operatività della cosca Pugliese e costituiscono un elemento idoneo a fare ritenere sussistente la circostanza aggravante contestata in via provvisoria. Sul punto, non si può che richiamare la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui la contestazione della circostanza aggravante dell'utilizzazione del "metodo mafioso", prevista dall'art. 7, dl. 13 maggio 1991, n. 152 (convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203), non presuppone necessariamente un'associazione di tipo mafioso costituita, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia assumano veste tipicamente mafiosa (Sez. 2, n. 36431 del 02/07/2019, Bruzzese, Rv. 277033; Sez. 5, n. 21350 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Spada, Rv. 273025; Sez. 2, n. 27548 del 17/05/2019, Galelli, Rv. 276109). Appaiono, pertanto, pienamente condivisibili le conclusioni alle quali giungeva il Tribunale del riesame di Lecce, che, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 14 della decisione censurata, richiamando le modalità, tipicamente mafiose, con cui gli assassinii si erano concretizzati, osservava che gli omicidi sono stati commessi con metodo mafioso e non allo scopo di agevolare un'associazione mafiosa, in considerazione del movente e del clima di assoggettamento e di omertà che si era venuto a delineare, oltre a considerare la caratura criminale della famiglia Morleo che con quelle efferate esecuzioni aveva chiaramente ribadito la propria supremazia, già in passato affermata con il contrabbando di sigarette e la contiguità al clan mafioso di [OSCURATO:PERSONA]. In questa cornice, non può non rilevarsi che avvalersi del metodo mafioso ovvero delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen. significa utilizzare la forza intimidatrice del vincolo associativo e la condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva. Si tratta di circostanza aggravante, infatti, stata inserita nell'ordinamento A, per contrastare le forme di criminalità promananti da soggetti in grado di intimidire e coartare le vittime, che sono forzate ad accontentare spontaneamente i loro aggressori, non tanto per la loro fama criminale, ma soprattutto per la caratura che gli proviene dal milieu consortile in cui si muovono, ritenuto idoneo a suscitare paura di rappresaglie tramite complici, affiliati e soggetti contigui. La struttura della circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso, dunque, non presuppone necessariamente l'esistenza di un'associazione ex art. 416-bis cod. pen., né che l'agente ne faccia parte, essendo sufficiente, ai fini della sua configurazione, il ricorso a modalità della condotta che evochino la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso, tenuto conto dell'incontroverso collegamento con la sfera di operatività della cosca Pugliese di Brindisi, certamente riscontrabile nel caso in esame. Ne consegue che, come affermato da questa Corte fin da epoca risalente, la ratio della disposizione di cui all'art. 7 legge n. 203 del 1991, oggi art. 416-bis.1 cod. pen., non è soltanto quella di punire con pena più grave coloro che commettono reati utilizzando metodi mafiosi o con il fine di agevolare le associazioni mafiose, ma essenzialmente quella di contrastare in maniera più decisa, stante la loro maggiore pericolosità e determinazione criminosa, l'atteggiamento di coloro che, siano essi partecipi o meno in reati associativi, si comportino da mafiosi, oppure ostentino in maniera evidente e provocatoria una condotta idonea ad esercitare, sui soggetti passivi, quella particolare coartazione o quella conseguente intimidazione, propria delle organizzazioni della specie considerata (Sez. 6, n. 49090 del 19/02/1998, Primasso, Rv. 210405). Non sussistono, infine, questioni ermeneutiche riguardanti la compatibilità dell'aggravante prevista dall'art. 7 decreto-legge n. 152 del 1991 con la formulazione dell'art. 416-bis.1 cod. pen., così come introdotto dall'art. 5 d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, che ha lasciato immutati gli elementi costitutivi della circostanza in esame, essendo in proposito sufficiente richiamare la giurisprudenza di questa Corte. Sussiste, invero, continuità normativa tra la circostanza aggravante prevista dall'art. 7 decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, abrogata dal d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21 e la disposizione contenuta nell'art. 416-bis.1, comma primo, cod. pen. (Sez. 1, n. 39542 del 10/04/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273863).Sotto il profilo censurato, relativo alla natura soggettiva della circostanza aggravante, si osserva che le argomentazioni svolte dal Tribunale (cfr. pag. 14 e ss.) sono in in linea con il principio affermato dalle Sezioni unite di questa Corte, secondo cui l'agevolazione mafiosa, prevista dall'art. 7 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ora art. 416 bis.1 cod. pen., è circostanza aggravante di natura soggettiva (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734). Questa richiede la sussistenza del dolo specifico di agevolare l'organizzazione criminale di riferimento, finalità che non presuppone necessariamente l'intento del consolidamento o rafforzamento del sodalizio criminoso, essendo sufficiente l'agevolazione di qualsiasi attività dell'associazione, anche se non coinvolgente la conservazione ed il perseguimento delle finalità ultime tipizzate dall'art.416-bis cod. pen. (Sez. 6, n. 53691 del 17/10/2018, Belvedere, Rv. 274615), ovvero che la condotta di agevolazione sia finalizzata a far sì che l'associazione mafiosa, nel suo insieme, tragga beneficio dall'attività svolta, non essendo sufficiente che serva gli interessi dei singoli associati, pur se collocati ai vertici del sodalizio criminale (Sez. 5, n. 28648 del 17/03/2016, Zindato, Rv. 267300). Orbene, sul punto, l'ordinanza impugnata sottolinea, nella specie, la sussistenza della circostanza aggravante in parola, sotto il profilo del metodo, evidenziando con ragionamento immune da illogicità manifesta e completo, le ragioni per le quali, entrambi gli indagati, dovessero essere considerati senz'altro consapevoli dell'apporto e del beneficio derivante dall'attività svolta, /1 sottolineando anche i rapporti di contiguità con la la cosca di [OSCURATO:PERSONA], onde riaffermare il dominio in un settore imprenditoriale di strategico interesse per gli affari economici. Queste ragioni impongono di ribadire l'infondatezza del primo motivo di ricorso. 2.2. Deve ritenersi inammissibile il secondo motivo di ricorso. Osserva il Collegio che la presunzione di pericolosità sociale prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. impone l'applicazione della misura custodia cautelare in carcere per un indagato di associazione mafiosa, salvo che non risultino interrotti i suoi legami con la consorteria di riferimento ,ovvero quando il venire meno della pericolosità derivi da elementi concreti e specifici, che dimostrino l'effettivo allontanamento dal sodalizio dell'affiliato (Sez. 5, n. 57580 del 14/09/2017, Lupia, Rv. 272435; Sez. 2, n. 19283 del 03/02/2017, Cocciolo, Rv. 270062; Sez. 1, n. 45657 del 06/10/2015, Varzaru, Rv. 265419). Differente, invece, è la valutazione che deve essere compiuta, nell'ambito della stessa presunzione prefigurata dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., in riferimento ai reati aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen. - analogamente a quanto contestato a [OSCURATO:PERSONA] in relazione agli omicidi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - atteso che gli elementi che, in questo caso, si richiedono per superare la presunzione di pericolosità non possono coincidere con quelli richiesti per l'associato. Infatti, in tali ipotesi, cui si riferiva correttamente il Tribunale del riesame di Lecce, non vi è alcun legame associativo da rescindere, anche tenuto conto del fatto che il collegamento dell'agente al sodalizio può essere occasionale o addirittura limitato alla singola condotta illecita (Sez. 2, n. 2242 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Riela, Rv. 261701; Sez. 1, n. 2946 del 17/10/2013, dep. 2014, Palumbo, Rv. 257774; Sez. 6, n. 27685 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Mancini, Rv. 250360). Ne discende che, tenuto conto dei parametri presuntivi di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., il giudizio di pericolosità sociale non può prescindere dalle emergenze indiziarie, in relazione alle quali occorre verificare se il rischio di ulteriori condotte illecite, analoghe a quelle contestate a [OSCURATO:PERSONA], sia concreto e reso probabile dai collegamenti esistenti tra l'indagato e la consorteria mafiosa pugliese nel quale il ricorrente gravitava. Questi collegamenti funzionali, nel caso di specie, secondo i convergenti provvedimenti di merito, risultano pienamente dimostrati, per effetto del ruolo attivo svolto dal ricorrente nella gestione di una parte delle attività economiche controllate dalla cosca Pugliese, con particolare riferimento al settore della vendita di articoli casalinghi, alla luce del quale il Tribunale del riesame di Lecce confermava il provvedimento cautelare genetico, sulla base di una valutazione ineccepibile del compendio indiziario e rispettoso delle emergenze processuali (Sez. 6, n. 19863 del 04/05/2021, Scozzafava, Rv. 281273; Sez. 1, n. 24135 del 10/05/2019, Castorina, Rv. 276193-01; Sez. 6, n. 29807 del 04/05/2017, Nocerino, Rv. 270738). A tali, pur dirimenti, considerazioni, deve aggiungersi che, essendo il reato su cui si è formulato un giudizio di gravità indiziaria espresso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] inserito nel terzo periodo del comma 3 dell'art. 275 cod. proc. pen., vige una duplice presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere. Quanto al requisito dell'attualità delle esigenze cautelari in relazione a reati per i quali vige la presunzione relativa ex art. 275 comma 3 cod. proc. pen., si osserva che secondo un primo indirizzo ermeneutico espresso da questa Corte di legittimità, in tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti di indagato per delitto aggravato dall'art. 7, legge n. 203 del 1991 (ora art. 416 bis -1 cod.pen.) la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo dalla prova della rescissione dei legami con l'organizzazione criminosa, non essendo, invece, richiesto un giudizio di attualità delle esigenze cautelari, insito nella disposizione speciale di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 35848 del 11/06/2018, Trifirò, Rv. 273631; Sez. 5, n. 47401 del 14/09/2017, Iannazzo, Rv. 271855; Sez. 3, n. 33051 del 08/03/2016, Barra, Rv. 268664). Si tratta di presunzione superabile soltanto dalla prova, offerta dall'interessato, di elementi da cui desumere l'affievolimento o la cessazione di ogni esigenza cautelare; sicché, in difetto di detta prova, l'onere motivazionale incombente sul giudice ai sensi dell'art. 274 cod. proc. pen. deve ritenersi rispettato mediante il mero riferimento alla mancanza di elementi positivamente valutabili (Sez. 3, n. 6284 del 16/01/2019, Pianta, Rv. 274861; Sez. 1, n. 45657 del 06/10/2015, Varzaru, Rv. 265419; Sez. 2, n. 3105 del 22/12/2016, dep. 2017, Puca, Rv. 269112); senza l'obbligo di dimostrazione, in positivo, della ricorrenza del periculum libertatis, ma soltanto di apprezzare le ragioni di esclusione, eventualmente evidenziate dalla parte o direttamente evincibili dagli atti, tali da smentire l'effetto presuntivo. Inoltre, la presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, operante, ai sensi dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. per i delitti aggravati ex art. 7 del d. I. n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, secondo tale indirizzo ermeneutico, può essere superata soltanto quando, in relazione al caso concreto, siano acquisiti elementi specifici, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure (Sez. 2, n. 6574 del 02/02/2016, Cuozzo, Rv. 266236) tale non potendo considerarsi quello, neutro, del mero decorso del cd. tempo silente, dalla commissione del fatto. A tale indirizzo si affianca l'orientamento che, invece, pre:zeride, per i delitti per i quali l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. pone una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari,che, ove intercorra un considerevole lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati in via provvisoria all'indagato, il giudice motivi puntualmente, su impulso di parte o d'ufficio, in ordine alla rilevanza del tempo trascorso sull'esistenza e sull'attualità delle esigenze cautelari, anche nel caso in cui non risulti una dissociazione espressa dal sodalizio (Sez. 6, n. 16867 del 20/03/2018, Morabito, Rv. 272919; Sez. 5, n. 25670 del 13/03/2018, Gullo, Rv. 273805; Sez. 6, n. 29807 del 04/05/2017, Nocerino, Rv. 270738). In ogni caso, va evidenziato che l'attenuazione o l'esclusione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal solo decorso del tempo di esecuzione della misura o dall'osservanza puntuale delle relative prescrizioni, oppure dall'assenza di precedenti specifici (come dedotta per '[OSCURATO:PERSONA]) dovendosi valutare ulteriori elementi, di sicura valenza sintomatica, in ordine al mutamento della situazione apprezzata all'inizio del trattamento cautelare. Ciò in quanto il "tempo trascorso dalla commissione del reato" deve essere oggetto di valutazione, a norma dell'art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., da parte del giudice che emette l'ordinanza di custodia cautelare, mentre analoga valutazione non è richiesta dall'art. 299 cod. proc. pen. ai fini della revoca o della sostituzione della misura (Sez. 2, n. 47416 del 30/11/2011, Pantano, Rv. 252050). Nel caso in esame, comunque, il Tribunale del riesame ha valutato il cd. tempo silente intercorrente tra la data di commissione dei fatti e l'esecuzione della misura, escludendo che questo abbia potuto neutralizzare il menzionato pericolo di recidiva, reputato adeguatamente assicurato esclusivamente con la misura di maggior rigore. Si è, infatti, sottolineato il dato significativo delle minacce di morte nei confronti del fratello Massimiliano, carpite nelle conversazioni intercettate (cfr. pag. 19), valorizzando l'attualizzazione di propositi di vendetta e di ritorsione, alla stregua della recente scelta collaborativa del fratello Massimiliano, oltre all'intrinseca, estrema gravità della condotta contestata relativa a due omicidi. Dunque, il Tribunale ha motivato con ragionamento in linea con questi parametri ermeneutici, eseguendo una verifica concreta e attuale sulla elevatissima pericolosità sociale degli indagati, sulla base di un giudizio prognostico espresso in termini conformi alla loro posizione cautelare e pienamente rispettosi delle emergenze indiziarie, rispetto alle quali le censure relative all'arco temporale nel quale si concretizzavano gli episodi omicidiari in esame appaiono recessive, rispetto al percorso argomentativo posto a fondamento del provvedimento censurato, rendendo destituita di fondamento la richiesta subordinata di concedere agli indagati la misura degli arresti domiciliari, pur con l'eventuale applicazione di strumenti di controllo a distanza. Sotto il profilo del pericolo di inquinamento probatorio, si osserva che la motivazione del Tribunale appare logica ed esauriente nonché in linea con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui la valutazione del pericolo di inquinamento probatorio deve essere effettuata con riferimento sia alle prove da acquisire, sia alle fonti di prova già acquisite, a nulla rilevando lo stato avanzato delle indagini o la loro conclusione, in quanto l'esigenza di salvaguardare la genuinità della prova non si esaurisce all'atto della chiusura delle indagini preliminari (Sez. 5, n. 6793 del 7 gennaio 2015, M., Rv. 262687; Sez. 6, n. 29477 del 23/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270561). Si tratta, peraltro, come quella relativa alla sussistenza del pericolo di fuga, di una valutazione di fatto, che il Tribunale ha svolto con ragionamento non manifestamente illogico ed immune da censure di ogni tipo (cfr. pag. 16 dell'ordinanza custodiale). Queste ragioni impongono di ritenere inammissibile il secondo motivo di ricorso. 2.3. Le considerazioni esposte impongono di ritenere inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 3. Analogo giudizio di inammissibilità deve essere espresso per il ricorso proposto dall'indagato [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Deve ritenersi inammissibile il primo motivo di ricorso. Si tratta, a ben vedere, di una censura difensiva sostanzialmente assimilabile al primo motivo di ricorso prospettato con l'atto di impugnazione presentato nell'interesse dell'indagato [OSCURATO:PERSONA], con la conseguenza che ci si deve limitare a richiamare le conclusioni espresse in relazione a tale doglianza. 3.2. Deve ritenersi, del pari, inammissibile il secondo motivo di ricorso. Si tratta, invero, di una censura difensiva sostanzialmente assimilabile al secondo motivo di ricorso prospettato con l'atto di impugnazione presentato nell'interesse dell'indagato [OSCURATO:PERSONA], con la conseguenza che ci si deve limitare a richiamare le conclusioni espresse in relazione a tale doglianza. Queste ragioni impongono di ribadire l'inammissibilità del secondo motivo di ricorso. 3.3. Le considerazioni esposte impongono di ritenere inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 4. Per queste ragioni, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. Consegue, infine, a tali statuizioni processuali, la trasmissione, a cura della Cancelleria, di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario dove il ricorrente si trova ristretto, a norma dell'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod.
Sentenza Cassazione n. 10702/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris