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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 settembre 2023

Cassazione n. 39664/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il ricorso introduce inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza; ritenuto che la Corte di appello ha adeguatamente motivato anche con riguardo alle ragioni della mancata assunzione dell'esame dell'imputato, volontariamente non comparso nel corso del giudizio di primo e secondo grado, oltre che sulla rilevanza decisiva assunta dalle imrnagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza, evidenziando come i danneggiamenti siano avvenuti nel medesimo contesto e come la falsa denuncia riguardi tutte le autovetture e non solo quella di proprietà dell'imputato; ritenuto che alla inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così decis 8 settembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] e e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il ricorso introduce inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza; ritenuto che la Corte di appello ha adeguatamente motivato anche con riguardo alle ragioni della mancata assunzione dell'esame dell'imputato, volontariamente non comparso nel corso del giudizio di primo e secondo grado, oltre che sulla rilevanza decisiva assunta dalle imrnagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza, evidenziando come i danneggiamenti siano avvenuti nel medesimo contesto e come la falsa denuncia riguardi tutte le autovetture e non solo quella di proprietà dell'imputato; ritenuto che alla inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così decis 8 settembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] e e
Sentenza Cassazione n. 39664/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris