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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 00880/2023

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DINANZA sul ricorso iscritto al n. 27633/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 29; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, via Ulpiano n. 29; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze n. 358/2017 pubblicata il 15 maggio 2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 dicembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto l'INPDAP, con ricorso depositato 1'11 ottobre 2011 presso il Tribunale di Arezzo, e ha esposto che aveva lavorato come docente presso il liceo della comunicazione [OSCURATO:PERSONA] di Sansepolcro, struttura sociale dell'INPS, gestione ex INPDAP, istituto scolastico secondario superiore paritario, in forza di cinque contratti a tempo determinato dal 12 settembre 2006 al 31 agosto 2011.

La ricorrente ha domandato: - l'accertamento della nullità delle clausole con le quali era stato apposto il termine ai contratti in questione e, per l'effetto, la dichiarazione di esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato fin dalla prima assunzione o dalla diversa data ritenuta di giustizia, con condanna della P.A. a riammetterlo in servizio e a corrispondere le retribuzioni maturate dalla messa in mora fino all'effettiva ripresa dell'attività lavorativa e l'indennità ex art. 32 della legge n. 183 del 2010; il risarcimento del danno subito in ragione delle irregolari assunzioni; la corresponsione delle differenze tra il trattamento retributivo riconosciuto e quello dovuto in dipendenza dell'anzianità maturata.

Il Tribunale di Arezzo, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 490/2015, ha in parte accolto il ricorso, dichiarando illegittima l'apposizione dei termini, con condanna della P.A. a risarcire il danno, quantificato in dieci mensilità, e a pagare le differenze tra il trattamento retributivo riconosciuto in corso di rapporto e quello al quale avrebbe avuto diritto ove l'anzianità maturata nel corso dei rapporti precari fosse stata considerata ai fini delle progressioni stipendiali.L'INPS, quale successore dell'INPDAP, ha proposto appello che la Corte d'appello di Firenze, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 358/2017, ha respinto.

La corte territoriale ha ritenuto che: nella specie, non potesse trovare applicazione la speciale disciplina della scuola pubblica come invocata dall'INPS; il risarcimento del danno fosse stato correttamente quantificato conformemente alla giurisprudenza della S.C.; non vi fossero ragioni oggettive che giustificassero una differenziazione della posizione dei dipendenti precari rispetto a quelli a tempo indeterminato.

L'INPS ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] si è difeso con controricorso.

L'INPS e [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con il primo motivo l'INPS lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 32, commi 3 e 4, della legge n. 183 del 2010, 36 del d.lgs. n. 165 del 2001 ed 1, comma 109, della legge n. 107 del 2015 perché la corte territoriale non avrebbe tenuto conto che, in seguito all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 109, della legge n. 107 del 2015, erano state modificate le modalità di acceso ai ruoli a tempo indeterminato del personale docente della scuola statale in maniera da soddisfare le esigenze di certezza richieste dal giudice comunitario e da evidenziare la legittimità dei contratti a termine anteriori al 2015.

Peraltro, l'apposizione dei termini oggetto di causa era giustificata da ragioni oggettive, dovendosi garantire la continuità dell'attività scolastica.La doglianza è inammissibile.

Infatti, la corte territoriale ha escluso che, nella specie, trovassero applicazione le norme sul reclutamento del personale della scuola pubblica, in quanto il rapporto di lavoro intercorreva ' --- con un ente pubblico diverso dal Ministero della [OSCURATO:PERSONA] che gestiva una scuola paritaria, con l'effetto che detto rapporto era disciplinato non dalla disciplina speciale della scuola pubblica, ma dallo statuto generale del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni e, quindi, dall'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001 che imponeva nell'impiego pubblico "più stringenti condizioni per il ricorso al lavoro precario rispetto al settore privato, consentendone l'utilizzo solo per esigenze temporanee ed eccezionali".

Peraltro, ad avviso del giudice di appello, la P.A. interessata, a fronte delle contestazioni del lavoratore, non aveva né allegato né dimostrato l'esistenza di siffatte "esigenze temporanee ed eccezionali".

In aggiunta a ciò, la Corte d'appello di Firenze ha sottolineato che la reiterazione in questione sarebbe stata abusiva pure alla luce dei principi affermati dalle decisioni n. 2252-2258 del 2016 della Corte di cassazione, nell'ipotesi (non ricorrente) di applicazione della disciplina speciale dell'accesso agli impieghi del personale scolastico.

L'INPS, però, non ha contestato le rationes decidendi poste a fondamento della decisione impugnata, essendosi limitato a prospettare che in seguito all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 109, della legge n. 107 del 2015, erano state modificate le modalità di acceso ai ruoli a tempo indeterminato del personale docente della scuola statale e che la reiterazione dei contratti era giustificata dalla necessità di garantire la continuità dell'attività scolastica.In aggiunta a ciò, si sottolinea, comunque, la non assimilabilità dei docenti che abbiano prestato servizio presso le scuole paritarie a quelli in regime di pubblico impiego privatizzato delle scuole statali in ragione della non omogeneità dello status giuridico del personale (Cass., Sez.

L, n. 32386 dell'Il dicembre 2019).

Inoltre, quanto alla dedotta sopravvenuta stabilizzazione del controricorrente nei ruoli del MIUR, a prescindere dall'inammissibilità della relativa allegazione nella presente sede (Cass., Sez.

L, n. 21355 del 6 luglio 2022), si osserva che, in tema di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a termine, la successiva immissione in ruolo del lavoratore costituisce misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell'illecito a condizione che essa avvenga nei ruoli dell'ente che ha commesso l'abuso e che si ponga con esso in rapporto di diretta derivazione causale, non essendo sufficiente che l'assunzione sia stata semplicemente agevolata dalla successione dei contratti a termine, ma occorrendo che sia stata da essa determinata, costituendo l'esito di misure specificamente volte a superare il precariato, che offrano già ex ante una ragionevole certezza di stabilizzazione, sia pure attraverso blande procedure selettive (Cass., Sez.

L, n. 14815 del 27 maggio 2021). 2) Con il secondo motivo l'INPS contesta la violazione e falsa applicazione dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 e dell'art. 1, comma 109, della legge n. 107 del 2015 in quanto la corte territoriale avrebbe determinato l'ammontare del risarcimento del danno senza tenere conto della fattispecie concreta e dell'entrata in vigore della legge n. 107 del 2015.

La doglianza è inammissibile perché non tiene conto delle rationes decidendi della decisione di appello sopra esposte.

Peraltro, la corte territoriale, nel determinare l'indennità spettante al lavoratore nel rispetto dei limiti di legge, ha valutato espressamente la durata considerevole della "relazione negoziale inter partes" e della natura del datore di lavoro (un ente pubblico dalle dimensioni occupazionali più che consistenti). 2) Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo.

Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'INPS, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte, - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 5.000,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, spese generali in misura del 15% e accessori di legge; - ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'INPS, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
DINANZA sul ricorso iscritto al n. 27633/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 29; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, via Ulpiano n. 29; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze n. 358/2017 pubblicata il 15 maggio 2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 dicembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto l'INPDAP, con ricorso depositato 1'11 ottobre 2011 presso il Tribunale di Arezzo, e ha esposto che aveva lavorato come docente presso il liceo della comunicazione [OSCURATO:PERSONA] di Sansepolcro, struttura sociale dell'INPS, gestione ex INPDAP, istituto scolastico secondario superiore paritario, in forza di cinque contratti a tempo determinato dal 12 settembre 2006 al 31 agosto 2011. La ricorrente ha domandato: - l'accertamento della nullità delle clausole con le quali era stato apposto il termine ai contratti in questione e, per l'effetto, la dichiarazione di esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato fin dalla prima assunzione o dalla diversa data ritenuta di giustizia, con condanna della P.A. a riammetterlo in servizio e a corrispondere le retribuzioni maturate dalla messa in mora fino all'effettiva ripresa dell'attività lavorativa e l'indennità ex art. 32 della legge n. 183 del 2010; il risarcimento del danno subito in ragione delle irregolari assunzioni; la corresponsione delle differenze tra il trattamento retributivo riconosciuto e quello dovuto in dipendenza dell'anzianità maturata. Il Tribunale di Arezzo, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 490/2015, ha in parte accolto il ricorso, dichiarando illegittima l'apposizione dei termini, con condanna della P.A. a risarcire il danno, quantificato in dieci mensilità, e a pagare le differenze tra il trattamento retributivo riconosciuto in corso di rapporto e quello al quale avrebbe avuto diritto ove l'anzianità maturata nel corso dei rapporti precari fosse stata considerata ai fini delle progressioni stipendiali.L'INPS, quale successore dell'INPDAP, ha proposto appello che la Corte d'appello di Firenze, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 358/2017, ha respinto. La corte territoriale ha ritenuto che: nella specie, non potesse trovare applicazione la speciale disciplina della scuola pubblica come invocata dall'INPS; il risarcimento del danno fosse stato correttamente quantificato conformemente alla giurisprudenza della S.C.; non vi fossero ragioni oggettive che giustificassero una differenziazione della posizione dei dipendenti precari rispetto a quelli a tempo indeterminato. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] si è difeso con controricorso. L'INPS e [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con il primo motivo l'INPS lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 32, commi 3 e 4, della legge n. 183 del 2010, 36 del d.lgs. n. 165 del 2001 ed 1, comma 109, della legge n. 107 del 2015 perché la corte territoriale non avrebbe tenuto conto che, in seguito all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 109, della legge n. 107 del 2015, erano state modificate le modalità di acceso ai ruoli a tempo indeterminato del personale docente della scuola statale in maniera da soddisfare le esigenze di certezza richieste dal giudice comunitario e da evidenziare la legittimità dei contratti a termine anteriori al 2015. Peraltro, l'apposizione dei termini oggetto di causa era giustificata da ragioni oggettive, dovendosi garantire la continuità dell'attività scolastica.La doglianza è inammissibile. Infatti, la corte territoriale ha escluso che, nella specie, trovassero applicazione le norme sul reclutamento del personale della scuola pubblica, in quanto il rapporto di lavoro intercorreva ' --- con un ente pubblico diverso dal Ministero della [OSCURATO:PERSONA] che gestiva una scuola paritaria, con l'effetto che detto rapporto era disciplinato non dalla disciplina speciale della scuola pubblica, ma dallo statuto generale del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni e, quindi, dall'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001 che imponeva nell'impiego pubblico "più stringenti condizioni per il ricorso al lavoro precario rispetto al settore privato, consentendone l'utilizzo solo per esigenze temporanee ed eccezionali". Peraltro, ad avviso del giudice di appello, la P.A. interessata, a fronte delle contestazioni del lavoratore, non aveva né allegato né dimostrato l'esistenza di siffatte "esigenze temporanee ed eccezionali". In aggiunta a ciò, la Corte d'appello di Firenze ha sottolineato che la reiterazione in questione sarebbe stata abusiva pure alla luce dei principi affermati dalle decisioni n. 2252-2258 del 2016 della Corte di cassazione, nell'ipotesi (non ricorrente) di applicazione della disciplina speciale dell'accesso agli impieghi del personale scolastico. L'INPS, però, non ha contestato le rationes decidendi poste a fondamento della decisione impugnata, essendosi limitato a prospettare che in seguito all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 109, della legge n. 107 del 2015, erano state modificate le modalità di acceso ai ruoli a tempo indeterminato del personale docente della scuola statale e che la reiterazione dei contratti era giustificata dalla necessità di garantire la continuità dell'attività scolastica.In aggiunta a ciò, si sottolinea, comunque, la non assimilabilità dei docenti che abbiano prestato servizio presso le scuole paritarie a quelli in regime di pubblico impiego privatizzato delle scuole statali in ragione della non omogeneità dello status giuridico del personale (Cass., Sez. L, n. 32386 dell'Il dicembre 2019). Inoltre, quanto alla dedotta sopravvenuta stabilizzazione del controricorrente nei ruoli del MIUR, a prescindere dall'inammissibilità della relativa allegazione nella presente sede (Cass., Sez. L, n. 21355 del 6 luglio 2022), si osserva che, in tema di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a termine, la successiva immissione in ruolo del lavoratore costituisce misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell'illecito a condizione che essa avvenga nei ruoli dell'ente che ha commesso l'abuso e che si ponga con esso in rapporto di diretta derivazione causale, non essendo sufficiente che l'assunzione sia stata semplicemente agevolata dalla successione dei contratti a termine, ma occorrendo che sia stata da essa determinata, costituendo l'esito di misure specificamente volte a superare il precariato, che offrano già ex ante una ragionevole certezza di stabilizzazione, sia pure attraverso blande procedure selettive (Cass., Sez. L, n. 14815 del 27 maggio 2021). 2) Con il secondo motivo l'INPS contesta la violazione e falsa applicazione dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 e dell'art. 1, comma 109, della legge n. 107 del 2015 in quanto la corte territoriale avrebbe determinato l'ammontare del risarcimento del danno senza tenere conto della fattispecie concreta e dell'entrata in vigore della legge n. 107 del 2015. La doglianza è inammissibile perché non tiene conto delle rationes decidendi della decisione di appello sopra esposte. Peraltro, la corte territoriale, nel determinare l'indennità spettante al lavoratore nel rispetto dei limiti di legge, ha valutato espressamente la durata considerevole della "relazione negoziale inter partes" e della natura del datore di lavoro (un ente pubblico dalle dimensioni occupazionali più che consistenti). 2) Il ricorso è dichiarato inammissibile. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'INPS, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, se dovuto. P.Q.M. La Corte, - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 5.000,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, spese generali in misura del 15% e accessori di legge; - ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'INPS, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comm
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