CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 aprile 2026
Cassazione n. 08568/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NAZIONALE DELLA PREVIDENZA5189 SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 4515/2024 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 13/01/2025 R.G.N. 2368/2023;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienzadel 11/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleDott. [OSCURATO:PERSONA]' che ha concluso per l'accoglimentodel ricorso;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA];udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 11361/2025Numero sezionale 5189/2025Numero di raccolta generale 8568/20261. La Corte d'Appello di Roma, con sentenza n. 4515 del2024, accogliendo il gravame dell'INPS, ha riformato in totola decisione di primo grado che aveva condannato l'Istitutoal pagamento del Trattamento di [OSCURATO:PERSONA] in favore diRoberto Viterbo. Il credito, pari a € 3.067,79, era sorto aseguito della cessazione del rapporto di lavoro del Viterbo conCe.[OSCURATO:SOCIETA]. in data 19 dicembre 2018. La società datrice dilavoro, [OSCURATO:SOCIETA]., era stata cancellata dal Registro delleImprese il 7 dicembre 2018 per fusione, confluendo nellasocietà [OSCURATO:SOCIETA]. a sua volta incorporata dalla societàstatunitense [OSCURATO:PERSONA], con sede legale nel Delaware(USA).1.1. In particolare, la Corte d'Appello ha escluso il dirittoall'intervento del Fondo di Garanzia, ritenendo nondimostrata la ricorrenza, in capo alla società incorporante,[OSCURATO:PERSONA], delle condizioni tali da precluderlel’adempimento del debito. Ha ritenuto, al riguardo, la Corte,che il lavoratore non avesse assolto l'onere di provare larituale richiesta di adempimento nei confronti della societàZAFINVEST LLC, successore universale nei debiti, inconsiderazione, peraltro, della mancata esibizionedell'attestazione dell'[OSCURATO:PERSONA] USA in merito allanotifica della diffida internazionale.2. Per la cassazione della sentenza propone ricorso assistitoda memoria [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a due motivi.Resiste l'INPS con controricorso.Il ricorso è stato fissato all’udienza pubblica dell’11 dicembre2025.Numero registro generale 11361/20253. All’udienza, il Pubblico Ministero ha rassegnato leN umero sezionale 5189/2025Numero di raccolta generale 8568/2026conclusioni indicate in epigrafe e i difensori delle parti hannDoat a pubblicazione 06/04/2026svolto le loro difese, formulando le richieste sopra trascritte.RAGIONI DELLA DECISIONE1.I motivi di ricorso possono essere descritti con richiamo allasintesi offertane da parte ricorrente.1.1. Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazionedell'art.2 L.297-82, comma 5, l'art. 2504 bis cc, art. 3 L.n.218/95, art. 5 della sezione 2 della Convenzione di Bruxellesper aver la Corte ritenuto necessario ed imprescindibilerichiedere l'adempimento alla società incorporanteZAFINVEST con sede in Delaware (USA) invece che neiconfronti del datore di lavoro [OSCURATO:PERSONA], società estinta,ritenendo non rilevante l'accertamento incidentale in sedeprefallimentare del credito e non ritenendo, quindi, provatala mancanza e/o l'insufficienza delle garanzie patrimoniali deldebitore.1.2. Il secondo motivo denunzia, ex art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c., la omessa di valutazione di un atto fondamentale aifini dell'accertamento del diritto del lavoratore al TFR (ladiffida internazionale) nonché, ex art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c., la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, inparticolare dell'art.160 c.p.c. per aver la Corte ritenuto taleIl primo motivo è infondato.Parte ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2, comma 5,L. n. 297/82, 2504-bis c.c., e norme correlate, per aver laCorte ritenuto necessaria ed imprescindibile la richiesta diadempimento nei confronti della società incorporanteZAFINVEST con sede in Delaware (USA) in luogo di quellaespletata nei confronti della datrice di lavoro [OSCURATO:PERSONA], soNucmieertoà re gistro generale 11361/2025Numero sezionale 5189/2025già estinta. Numero di raccolta generale 8568/2026Al caso di specie si attagliano i princìpi di diritto enunciati iDnat a pubblicazione 06/04/2026molteplici occasioni da questa Corte.2. In caso d’insolvenza del datore di lavoro, il diritto dellavoratore di ottenere dall’INPS la corresponsione del TFR acarico dello speciale Fondo di cui all’art. 2 della legge n. 297del 1982 rappresenta un diritto di credito a una prestazioneprevidenziale, distinto e autonomo rispetto al credito vantatonei confronti del datore di lavoro (fra le molte, Cass., sez.lav., 28 luglio 2011, n. 16617, e, più di recente, Cass., sez.lav., 21 gennaio 2022, n. 1861).Tale diritto non sorge con la cessazione del rapporto dilavoro, ma al verificarsi dei presupposti inerenti al rapportoassicurativo-previdenziale, così come enucleati dalla legge(Cass., sez. lav., 13 ottobre 2015, n. 20547, punto 2 deiMotivi della decisione).In particolare, l’art. 2 della legge n. 297 del 1982 subordinal’intervento del Fondo di garanzia alla verifica del credito dellavoratore mediante l’insinuazione al passivo del fallimentodel datore di lavoro (comma 2) o, in alternativa, allorché ildatore di lavoro non sia soggetto alle disposizioni della leggefallimentare, al previo esperimento dell’esecuzione forzataper la realizzazione del credito, da cui risulti l’insufficienza,totale o parziale, delle garanzie patrimoniali del datore dilavoro (comma 5).Pertanto, prima del perfezionarsi dei presupposti di legge,nessuna domanda di pagamento può essere rivolta all’Istituto(Cass., sez. lav., 19 luglio 2018, n. 19277, punto 15 delleRagioni della decisione).3. Dall’inequivocabile dato testuale si evince che «il previoesperimento di un’azione volta a conseguire un titoloesecutivo nei confronti del datore di lavoro insolvente, lungidal costituire un onere inutile e inutilmente dispendioso […],Numero registro generale 11361/2025costituisce piuttosto un presupposto non solo letteralmenteN, umero sezionale 5189/2025Numero di raccolta generale 8568/2026ma anche logicamente necessario, giacché, da un punto dDait a pubblicazione 06/04/2026vista sistematico, l’accertamento giurisdizionale della misuradel TFR dovuto in esito all’ammissione allo stato passivoovvero la sua consacrazione in un titolo esecutivo conseguitonei confronti del datore di lavoro rappresentano la modalitànecessaria per l’individuazione della misura stessadell’intervento solidaristico del Fondo di garanzia, essendol’ente previdenziale terzo rispetto al rapporto di lavoro interpartes ed essendo nondimeno la sua obbligazione modulatasul TFR maturato in costanza di rapporto di lavoro» (Cass.,sez. lav., 28 gennaio 2020, n. 1886, in motivazione, pagina4. L’assetto prefigurato dalla legge rinviene la suagiustificazione nelle esigenze di certezza, che impongono diaccertare il credito insoddisfatto secondo i crismi delle regoledel concorso o, quando tali regole non operino, dicristallizzare tale credito in una procedura esecutiva, pursempre assoggettata al vaglio di un giudice. All’enteprevidenziale, difatti, è preclusa la facoltà di contestarel’esistenza e l’entità dei crediti e di opporre eccezioni chesoggettive del lavoratore e del datore di lavoro (da ultimo,Cass., sez. lav., 27 gennaio 2025, n. 1864, punto 15 delleRagioni della decisione).Dalla ricostruzione della lettera e della ratio della disciplinavigente si desume, dunque, che la consacrazione del creditoin un titolo esecutivo rappresenta un elemento indefettibiledell’accesso al Fondo di garanzia e deve preesistere allapresentazione della domanda, come questa Corte harimarcato, anche in accoglimento dei rilievi formulatidall’ufficio della Procura Generale (Cass., sez. lav., 28gennaio 2025, n. 1934, punto 9 delle Ragioni delladecisione).Invero, è la domanda del lavoratore che fa sorgere l’obNubmleigroo re gistro generale 11361/2025Numero sezionale 5189/2025del Fondo di provvedere e tale obbligo postula la sussiNsutmeenroz dai r accolta generale 8568/2026di tutti gli elementi costitutivi del diritto (sentenza n. 193D4at a pubblicazione 06/04/2026del 2025, cit., il già richiamato punto 9 delle Ragioni delladecisione), anche allo scopo di salvaguardare l’efficacesvolgimento della «finalità istituzionale» del Fondo (art. 2,ottavo comma, terzo periodo, della legge n. 297 del 1982).Un adempimento conforme alle prescrizioni di legge assurgeanche a presupposto per il successivo esercizio del diritto disurroga che compete al Fondo nel privilegio spettante sulpatrimonio dei datori di lavoro e degli eventuali coobbligati insolido (art. 2, settimo comma, secondo periodo, della leggen. 297 del 1982).Nel contesto di tali prescrizioni, rivestono rilievo essenziale laprevia formazione di un titolo esecutivo e segnatamente, ovesi tratti di un titolo giudiziale, il previo accertamento delcredito, conseguito nei confronti del legittimo contraddittoree non, incidenter tantum, nei confronti dell’Istituto, carentedi ogni legittimazione a contestare le pretese inerenti alrapporto di lavoro.La scansione delineata dalla legge, lungi dall’imporre aggraviirragionevoli, «non solo si raccorda alla fattispecie costitutivadel diritto, nella complessità degli elementi che lacompongono e che hanno nella domanda uno snodo saliente,ma si prefigge, altresì, di rendere più spedita l’attivitàdell’Istituto, chiamato alla doverosa verifica dei presuppostidi legge e alla sollecita erogazione del trattamento insoluto,“ove non sussista contestazione in materia” (art. 2, quintocomma, della legge n. 297 del 1982)» (sentenza n. 1934 del2025, cit., sempre al punto 9 delle Ragioni della decisione).Non appare pertinente il richiamo alle enunciazioni diprincipio di questa Corte sul canone di ordinaria diligenza chepermea l’onere del creditore di agire in executivis, senzaimporgli iniziative aleatorie e dispendiose (Cass., sez. VI-L, 7luglio 2020, n. 14020, richiamata nella pronuncia d’appNeumlleoro e re gistro generale 11361/2025Numero sezionale 5189/2025nel controricorso). Numero di raccolta generale 8568/2026Gli argomenti che fanno leva sull’ordinaria diligenza, ripreDsait a pubblicazione 06/04/2026anche dall’ufficio della Procura generale nel corso delladiscussione, non contraddicono la necessità che il lavoratoresi munisca di un titolo esecutivo nei confronti del propriodatore di lavoro (sentenza n. 1886 del 2020, in motivazione,pagina 6).Il profilo della conclamata infruttuosità delle azioni esecutive«riguarda un posterius, laddove il requisito pregiudiziale èpur sempre la sussistenza di un titolo che a quelle azioniconsenta di dare impulso o che ne dimostri per tabulasl’impraticabilità, pur contenendo l’indispensabileaccertamento della sussistenza e della misura del credito»(da ultimo, sentenza n. 1934 del 2025, cit., punto 6 delleRagioni della decisione).Il richiamo del legislatore al previo esperimentodell’esecuzione forzata, pur modulato secondo i menzionaticanoni di ragionevolezza e proporzionalità, implical’ineludibile preesistenza di un titolo: «L’esecuzione forzata intanto può essere esperita, in quanto sussista un titolo idoneoa fondarla (nulla executio sine titulo)» (sentenza n. 1934 del2025, cit., punto 5 delle Ragioni della decisione).Le considerazioni esposte convergono nel configurare comecondizione imprescindibile la previa formazione di un titolo.5. Gli antecedenti di fatto, come riportati in sentenza, nonsono controversi tra le parti.Il ricorrente è stato assunto da [OSCURATO:SOCIETA]. il 7 agosto 2016e il rapporto di lavoro è cessato il 19 dicembre 2018, senzache sia stato corrisposto il TFR, per il complessivo importo diEuro 3.067,79.Ha presentato istanza di fallimento del datore di lavoro,respinta dal Tribunale di Roma per carenza di giurisdizione,con decreto dell’11 marzo 2020: la società resistente è statacancellata dal registro delle imprese il 18 marzo 201Nu9m,e roin re gistro generale 11361/2025Numero sezionale 5189/2025quanto incorporata in [OSCURATO:SOCIETA]., società a suaN umveorol tdai r accolta generale 8568/2026incorporata in [OSCURATO:PERSONA], società con sede nel DelawarDeat a pubblicazione 06/04/2026e dunque sottratta alla giurisdizione italiana.Il lavoratore ha poi proposto domanda monitoria contro[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per il pagamento del TFR e, in forza del decretoingiuntivo n. 3549 dell’11 giugno 2020, ha notificato a CEAMun pignoramento immobiliare presso la sede della società.Il Tribunale di Roma ha respinto le nuove istanze di fallimentoproposte, in ragione della scadenza del termine annualesancito dall’art. 10 del r.d. n. 267 del 1942.Il 14 aprile 2021, il ricorrente ha richiesto l’intervento deldomanda in quanto la parte istante non aveva agito per ilrecupero della somma nei confronti della [OSCURATO:PERSONA].Nel caso di specie, non si riscontra alcun titolo che consacri ilcredito del lavoratore, nei termini prima chiariti.6. Orbene, va precisato come, secondo l’ormai consolidatagiurisprudenza di questa Corte a partire da Sezione Unite nr.6070 del 2013 la formazione di un titolo che accerti il creditonon sia preclusa dall’estinzione della società debitrice. In talefattispecie, come noto, i soci sono destinati a succedere neirapporti debitori già facenti capo alla società cancellata e nondefiniti all’esito della liquidazione e, anche ai fini processuali,non cessano di ricoprire la qualità di successori, pur serispondono intra vires dei debiti trasmessi.Nondimeno, la vicenda societaria in esame si palesa del tuttodiversa rispetto a quella della cancellazione tout court,essendosi conclusasi con l’incorporazione della [OSCURATO:PERSONA] nellaZAFINVEST LLC.Ed invero, secondo un ribadito ma ormai superato indirizzodelle Sezioni Unite «… la fusione tra società non determina,nelle ipotesi di fusione per incorporazione, l'estinzione dellaNumero registro generale 11361/2025società incorporata … risolvendosi in una vicenda meramenteN umero sezionale 5189/2025Numero di raccolta generale 8568/2026evolutivo-modificativa dello stesso soggetto giuridico, chDeat a pubblicazione 06/04/2026conserva la propria identità, pur in un nuovo assettoorganizzativo» (Cass., Sez. Un., 8 febbraio 2006, n. 2637).Secondo un più recente indirizzo, frutto di un ripensamentodel precedente da parte delle Sezioni Unite, la fusione perincorporazione «estingue la società incorporata» (Cass., Sez.Un., 30 luglio 2021, n. 21970), dando cioè luogo ad unfenomeno (non evolutivo-modificativo, ma, appunto)estintivo-successorio. Tale revirement ha fatto sì che siponesse anche il tema dell’identificazione del soggetto nei cuiconfronti indirizzare la notificazione della sentenza, ai sensidell’articolo 285 c.p.c., in caso di fusione per incorporazione.Come osservato dal [OSCURATO:PERSONA] nella mentovatapronuncia, non si prospetta in fattispecie quali quella oggi inesame una mera vicenda modificativa, ricorrendo invece unavera e propria dissoluzione o estinzione giuridica, contestualead un fenomeno successorio.La fusione realizza, quindi, una successione a titolouniversale corrispondente alla successione mortis causa eproduce gli effetti, tra loro interdipendenti, dell'estinzionedella società incorporata e della contestuale sostituzione aquesta, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi,anche processuali, della società incorporante, cherappresenta il nuovo centro di imputazione e di legittimazionedei rapporti giuridici già riguardanti i soggetti incorporati.La Corte ha osservato come la successione universale, comevicenda giuridica, ben si attagli invero anche a quella fra enti,avente ad oggetto un patrimonio unitariamente consideratoe non soltanto elementi che lo compongono. La fusione nonè, in sé, operazione che mira a concludere tutti i rapportisociali (come la liquidazione), né unicamente a trasferirli adaltro soggetto con permanenza in vita del disponente (comeil conferimento in società, la cessione dei crediti o dei debiti,la cessione di azienda, etc.), quanto a darvi prosecuzNuiomnereo r,e gistro generale 11361/2025Numero sezionale 5189/2025mediante il diverso assetto organizzativo; ciò, tuttaviNau,m enroo dni r accolta generale 8568/2026può essere sminuito ed artificiosamente ridotto ad unDaat a pubblicazione 06/04/2026vicenda modificativa senza successione in senso proprio inquei rapporti.Riorganizzazione e concentrazione, da un lato, ed estinzionee successione, dall'altro lato, non sono, secondo le SezioniUnite, concetti incompatibili ed antitetici. In sostanza, siverificano entrambi gli effetti, l'estinzione e la successione,senza distinzione sul piano cronologico, derivando entrambedall'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504 cod. civ.(salva la possibilità di stabilire una data diversa ex art. 2504-bis, commi 2 e 3, cod. civ.).Detta impostazione è stata confermata, ex professo (Cfr., sulpunto, Cass. n. 13685 del 2023) dopo che le Sezioni Unitehanno attribuito alla fusione per incorporazione valenzaestintivo-successoria.Discende da tale nuovo orientamento l’erroneità dellaaffermazione dei giudici di secondo grado, secondo cui lafattispecie in esame vada configurata come vicendameramente modificativa-evolutiva [Corte d'Appello, p. 8,11], per essersi la stessa conformata ad orientamentosuperato da questa Corte.Le conseguenze giuridiche da riconoscersi, tuttavia, a taleerroneo percorso argomentativo, non mutano e ne risultano,anzi, avvalorate, dovendosi sicuramente escludere efficaciaagli atti esecutivi posti in essere nei confronti della societàestinta rispetto a quella incorporante.La [OSCURATO:PERSONA], infatti, non è solo subentrata ex lege intutti gli obblighi ma, per la precisione, in tutti i rapportigiuridici, sostanziali e processuali, divenendo l'unico centrodi imputazione e legittimazione [Corte d'Appello, p. 8, 11]per effetto, appunto, di una vicenda successoria.Numero registro generale 11361/2025Da tale vicenda commerciale la Corte territoriale ha, quindiN, umero sezionale 5189/2025Numero di raccolta generale 8568/2026correttamente fatto discendere la radicale inidoneità degli atDtait a pubblicazione 06/04/2026esecutivi promossi nei confronti della Ce.Am.: in particolare,avendo accertato che la [OSCURATO:SOCIETA] era stata cancellata dalRegistro delle Imprese in data 7.12.2018 (ossia, era dareputarsi giuridicamente inesistente in virtù della intervenutaincorporazione) prima dell'emissione del decreto ingiuntivo(avvenuta in data 11.5.2020), la Corte ha congruamenteritenuto gli atti posti in essere "tamquam non essent" nonpotendo gli stessi costituire un valido accertamento giudizialedel credito né un serio esperimento esecutivo nei confrontidel debitore effettivo, cioè la nuova società incorporante.La Corte ha correttamente ritenuto che il diritto del lavoratoresi perfezioni al verificarsi dei presupposti previsti dalla legge(insolvenza, verifica del credito all'esito di proceduraesecutiva), ribadendo che, nel caso di datore di lavoro nonfallibile, il lavoratore è tenuto a verificare l'insufficienza dellegaranzie patrimoniali attraverso un serio tentativo diesecuzione forzata, salvo che l'azione sia aleatoria ovveroprobabilmente infruttuosa [Corte d'Appello, p. 3, 8].Trattandosi di soggetto non fallibile, pur in considerazionedella presunta antieconomicità di un'esecuzione negli USA, laCorte d'Appello ha giustamente concluso che l'eventualeesonero dal tentativo esecutivo non esimesse il lavoratoredall'obbligo di rivolgere una richiesta rituale di adempimentoal debitore attuale, sul quale, in quanto successoreuniversale, grava il debito.Ha correttamente ritenuto, quindi, il giudice d’appello che laCe.Am. non fosse un soggetto giuridico semplicementeestinto, bensì totalmente incorporato in altra società dicapitali, che a sua volta si è fusa per incorporazione nellaZAFINVEST; la Corte fa proprio, anzi, il percorsoargomentativo espresso dal giudice fallimentare nel decretodell’11.3.20 secondo cui - la “società incorporanteNumero registro generale 11361/2025rappresenta il nuovo centro di imputazione e di legittimazioneN umero sezionale 5189/2025Numero di raccolta generale 8568/2026dei rapporti giuridici già facenti capo all’incorporata tale cheDa,t a pubblicazione 06/04/2026come già ritenuto dalla giurisprudenza di merito, nel caso difusione di società i requisiti di fallibilità debbano essereaccertati con riferimento alla società incorporante poichétitolare dei rapporti già facenti capo alla incorporata”.7. Il secondo motivo di ricorso, che lamenta l'omissione divalutazione di un atto fondamentale e la violazione dell'Art.160 c.p.c., è da ritenersi ugualmente non meritevole diaccoglimento.La censura in esame deve ritenersi inammissibile, in primoluogo, per l'inammissibile mescolanza e sovrapposizione dimezzi d'impugnazione eterogenei. Non è infatti consentitoprospettare la medesima questione sotto i profiliincompatibili della violazione di legge e dell'omesso esame diun fatto decisivo, poiché tale formulazione affidaimpropriamente al giudice di legittimità il compito di isolaree dare forma giuridica alle lagnanze del ricorrente, attivitàche spetta esclusivamente alla parte.Inoltre, con riguardo al vizio di cui all'art. 360, comma 1, n.5 c.p.c., la doglianza è preclusa laddove pretenda un nuovosindacato sul fatto, ambito ormai sottratto al controllo dellaSuprema Corte. A seguito della riformulazione della norma, ilcontrollo di legittimità sulla motivazione è limitato allaverifica del "minimo costituzionale". Pertanto, al di fuoridell'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso trale parti, la sentenza può essere cassata solo in presenza divizi talmente gravi da determinare la nullità delprovvedimento, quali la motivazione apparente, la manifestacontraddittorietà o l'incomprensibilità, che si risolvono in unaviolazione dell'art. 132 c.p.c. Non solo, nel caso di specie, lamotivazione è presente e ben chiara nel suo svolgimento, maparte ricorrente non deduce l’omessa valutazione di un fattostorico ma appunta le proprie censure su aspetti valutativiNumero registro generale 11361/2025dell’iter motivazionale, concernenti la asseritamente erroneaN umero sezionale 5189/2025Numero di raccolta generale 8568/2026valutazione della Corte per aver ritenuto inesistente l’attDoat a pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]considerato. Nella specie, la censura, veicolatapromiscuamente mediante il ricorso alla violazione di leggeed all’omesso esame di fatti decisivi mira, nella sostanza, aduna rivalutazione in fatto delle conclusioni raggiunte dallaCorte, che deve ritenersi inammissibile in sede di legittimità.La Corte, quanto all’atto considerato ha affermato esserestata prodotta una diffida collettiva di pagamento inviata, fragli altri, dal Viterbo alla ZAFINVEST, rimasta senza esito. Talediffida è stata notificata ai sensi dell’art. 142, comma 2, c.p.c.e della Convenzione dell’Aia del 15 novembre 1965 (vigenteper le notificazioni di atti giudiziali ed extragiudiziali inmateria civile e commerciale). La Corte richiama le previsionidell’art. 6 della predetta Convenzione dell’Aja a mente delquale l’[OSCURATO:PERSONA] dello Stato richiesto o ogni autoritàche esso abbia designato a tal fine, redige un’attestazionesecondo la formula modello allegata Convenzione.L’attestazione dà atto all’esecuzione della richiesta; indica laforma, il luogo e la data dell’esecuzione nonché la personaalla quale l’atto è stato consegnato. Se del caso precisa ilfatto che ne ha impedito l’esecuzione. Il richiedente puòchiedere che l’attestazione che non sia redatta dall’AutoritàCentrale o da un’Autorità giudiziaria venga vistata da una diqueste Autorità. L’attestazione è direttamente indirizzata alrichiedente.I giudici di merito hanno osservato come la difesa dell’attualericorrente, pur richiesta dalla Corte, non avesse esibitoalcuna attestazione dell’[OSCURATO:PERSONA] USA e, nel corsodell’udienza di discussione, avesse dichiarato di non essernein possesso.Hanno escluso, quindi, che vi fosse alcuna provadocumentale del fatto che la diffida fosse stata realmenterecapitata alla ZAFINVEST.Corretto deve ritenersi il richiamo alla giurisprudenNzuam erod rie gistro generale 11361/2025Numero sezionale 5189/2025legittimità (Cassazione civile sez. III, 05/06/2024, n.1N5um7e7ro2 di) r accolta generale 8568/2026secondo cui in tema di notifica di atti giudiziari a personDaat a pubblicazione 06/04/2026residente all’estero (nella specie, nel Principato di Monaco)effettuata, ai sensi dell'art.142, comma 2 c.p.c. mediante laprocedura disciplinata dalla Convenzione de l'Aja del 15novembre 1965, la mancanza dell'attestazione dell'Autoritàcentrale dello Stato richiesto - che dà atto dell'esecuzione edindica la forma, il luogo, la data della notifica e la personaalla quale l'atto è stato consegnato - determina l'inesistenzadella notifica in quanto impedisce non soltanto di conoscernel'esito finale, ma persino di sapere se la stessa è stataquantomeno tentata dall'autorità centrale del Paese, per talvia privandola di uno degli elementi costitutivi essenzialiidonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile comenotificazione.Ha osservato al riguardo correttamente la Corte che ovefosse risultata impossibile l’esecuzione, l’appellato avrebbedovuto notificare l’atto nei modi previsti dall’art. 142, primocomma, c.p.c..Nondimeno, ove non vi fosse alcuna sede della ZAFINVESTall’indirizzo della missiva, torna il rilievo dell'art. 142 cod.proc. civ. che, nel disciplinare la notificazione a persona nonresidente, ne' dimorante, ne' domiciliata nel territorio delloStato, presuppone che sia noto l'indirizzo straniero deldestinatario, come emerge dalle prescritte modalità diconsegna dell'atto, nonché dall'art. 1, secondo comma dellalegge n. 42 del 1981 (di esecuzione e ratifica dellaConvenzione dell'Aia 15 novembre 1965, relativa alla notificaall'estero degli atti giudiziari ed extra-giudiziari in materiacivile e commerciale) che, modificando, in ossequio ai criterienunciati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 10 del1978, lo stesso art. 142, ha stabilito la inapplicabilità di dettaconvenzione quando l'indirizzo suddetto sia sconosciuto.Ne consegue che, in difetto del menzionato presupposNtuom,e rola re gistro generale 11361/2025Numero sezionale 5189/2025notificazione deve essere eseguita con le modalità Ndumi erco udi ir accolta generale 8568/2026all'art. 143 cod. proc. civ.. Data pubblicazione 06/04/2026Parte ricorrente asserisce essere in atti l'attestazionedell’[OSCURATO:PERSONA] USA (ai sensi dell’art. 6 Convenzionedell'Aia): è evidente che la deduzione di parte ricorrente,secondo cui l’atto in questione era stato, invece, prodotto, afronte della recisa affermazione della Corte d’appello circa lamancata produzione del documento, avrebbe, al più, potutoformare oggetto di revocazione.Il fatto è stato, quindi, pienamente valutato, ma ritenutoinidoneo a provare la rituale interpellanza del debitore.8. Alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deveessere respinto.Peculiarità, complessità e novità delle questioni applicativetrattate inducono alla compensazione integrale delle spese dilite.Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali dì cuiall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n.115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre2012 n. 228.La Corte respinge il ricorso. Compensa integralmente lespese di lite.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello previstoper il ricorso, a norma dell’art. 1 –bis dello stesso articolo 13,se dovuto.Così deciso in Roma l’11 dicembre 2025.La Consigliera est. La PresidenteNumero registro generale 11361/2025Valeria [OSCURATO:PERSONA] EspositoN u m ero sezionale 5189/2025Numero di raccolta generale 8568/2026Data pubblicazione 06/04/2026