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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 ottobre 2021

Cassazione n. 43993/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' CARMINE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di MILANO, con sentenza in data 10/2/2021, ha confermato la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di PAVIA il 17/9/2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]' CARMINE in relazione ai reati di cui agli artt. 648 e 493-ter cod. pen..

1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla dichiarazione di responsabilità in riferimento all'identificazione dell'imputato.

2. Il ricorso è inammissibile.

2.1. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione evidenziando che l'identificazione del ricorrente, eseguita dalla stessa polizia giudiziaria visionando i filmati della videosorveglianza,, sarebbe un mezzo di prova atipico che, diversamente da quanto avvenuto, avrebbe dovuto essere effettuato cercando di rispettare il più possibile le modalità previste per la ricognizione.

Situazione questa per la quale tale elemento decisivo, peraltro introdotto attraverso una testimonianza e senza che fossero in atti i filmati, sarebbe inutilizzabile o, comunque, incerto e non avrebbe potuto essere posto a fondamento della decisione.

La doglianza, reiterativa di quanto già dedotto nei motivi di appello, è manifestamente infondata.

La Corte territoriale, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice, facendo riferimento alla specifica giurisprudenza di legittimità sul punto, ha evidenziato la piena utilizzabilità del riconoscimento effettuato dalla polizia giudiziaria visionando le immagini dei filmati di videosorveglianza.

Come anche da ultimo ribadito, infatti, il riconoscimento dell'imputato nel soggetto ripreso in un filmato registrato dalle telecamere di sicurezza presenti sul luogo di consumazione del delitto, operato dal personale di polizia giudiziaria, è una prova atipica che ha valore di indizio grave e preciso a suo carico, la cui valutazione è rimessa al giudice di merito (Sez. 2, Sentenza n. 42041 del 27/06/2019, Impolito, Rv. 277013).

Tale prova, costituita dalla testimonianza del soggetto che ha operato il riconoscimento, non è equiparabile alla ricognizione e la valutazione della stessa, come correttamente evidenziato in sentenza, si fonda sulla verifica di attendibilità della testimonianza dell'operante sul punto (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata).

Ragione questa per la quale risulta priva di rilievo anche la circostanza che in atti non vi fosse una fotografia del ricorrente Le censure, in conclusione, tendendo a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito il quale, anche facendo riferimento agli ulteriori elementi emersi (come gli orari dei prelievi effettuati dal ricorrente), ha esplicitato le ragioni del suo convincimento con motivazione esente da vizi logici e giuridici, non sono consentite.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 29/10/2021 [OSCURATO:PERSONA] aco Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' CARMINE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di MILANO, con sentenza in data 10/2/2021, ha confermato la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di PAVIA il 17/9/2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]' CARMINE in relazione ai reati di cui agli artt. 648 e 493-ter cod. pen.. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla dichiarazione di responsabilità in riferimento all'identificazione dell'imputato. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione evidenziando che l'identificazione del ricorrente, eseguita dalla stessa polizia giudiziaria visionando i filmati della videosorveglianza,, sarebbe un mezzo di prova atipico che, diversamente da quanto avvenuto, avrebbe dovuto essere effettuato cercando di rispettare il più possibile le modalità previste per la ricognizione. Situazione questa per la quale tale elemento decisivo, peraltro introdotto attraverso una testimonianza e senza che fossero in atti i filmati, sarebbe inutilizzabile o, comunque, incerto e non avrebbe potuto essere posto a fondamento della decisione. La doglianza, reiterativa di quanto già dedotto nei motivi di appello, è manifestamente infondata. La Corte territoriale, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice, facendo riferimento alla specifica giurisprudenza di legittimità sul punto, ha evidenziato la piena utilizzabilità del riconoscimento effettuato dalla polizia giudiziaria visionando le immagini dei filmati di videosorveglianza. Come anche da ultimo ribadito, infatti, il riconoscimento dell'imputato nel soggetto ripreso in un filmato registrato dalle telecamere di sicurezza presenti sul luogo di consumazione del delitto, operato dal personale di polizia giudiziaria, è una prova atipica che ha valore di indizio grave e preciso a suo carico, la cui valutazione è rimessa al giudice di merito (Sez. 2, Sentenza n. 42041 del 27/06/2019, Impolito, Rv. 277013). Tale prova, costituita dalla testimonianza del soggetto che ha operato il riconoscimento, non è equiparabile alla ricognizione e la valutazione della stessa, come correttamente evidenziato in sentenza, si fonda sulla verifica di attendibilità della testimonianza dell'operante sul punto (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata). Ragione questa per la quale risulta priva di rilievo anche la circostanza che in atti non vi fosse una fotografia del ricorrente Le censure, in conclusione, tendendo a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito il quale, anche facendo riferimento agli ulteriori elementi emersi (come gli orari dei prelievi effettuati dal ricorrente), ha esplicitato le ragioni del suo convincimento con motivazione esente da vizi logici e giuridici, non sono consentite. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29/10/2021 [OSCURATO:PERSONA] aco Il Presidente
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