CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 00684/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Lecce; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del riesame di Lecce confermava l'ordinanza con la quale all'indagato era stata applicata la misura dell'obbligo di dimora, nell'ambito del procedimento penale avente ad oggetto il reato di corruzione, contestato al capo 4), asseritamente commesso in concorso con l'assessore regionale [OSCURATO:PERSONA] e finalizzato ad ottenere l'autorizzazione sanitaria necessaria per l'apertura di un centro di procreazione assistita. 2. Avverso la suddetta ordinanza, il ricorrente ha proposto un unico motivo di ricorso, con il quale deduce l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, sostenendo che le stesse sarebbero state svolte in un diverso procedimento (iscritto al n. 5118/18 RGNR). Richiamando i principi affermati dalla sentenza "Cavallo" delle Sezioni unite, il ricorrente sostiene che le intercettazioni telefoniche sono state disposte nei confronti di diversi indagati e per imputazioni (fa[so ideologico e turbata libertà degli incanti) non connesse con quelle mosse nei suoi confronti, sicchè si ricadrebbe appieno nell'ipotesi di inutilizzabilità ex art. 270 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. L'eccezione di inutilizzabilità è stata riproposta negli stessi termini già esaminati dal Tribunale nell'ordinanza impugnata e senza confutare gli argomenti in quella sede valorizzati. Il Tribunale ha sottolineato che il procedimento iscritto al n. 5118/18 RGNR era effettivamente iscritto, inizialmente, nei confronti di soggetti diversi dal ricorrente e per fatti di reato non comprendenti l'ipotesi corruttiva contestata al Quarta. Tuttavia, si segnala che, man mano che le indagini proseguivano ed emergevano nuovi fatti di reato e venivano individuati ulteriori soggetti da sottoporre ad indagine, si è correttamente procedimento all'aggiornamento delle iscrizioni e le intercettazioni telefoniche sono state espressamente disposte anche per le ipotesi corruttive. Si precisa, in particolare, che a seguito dei primi elementi indiziario emersi dalle conversazioni telefoniche intercettate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], già con il decreto di autorizzazione del 18.10.2019 si disponevano le intercettazioni nei confronti del Ruggieri e, cioè, del pubblico agente che secondo la tesi accusatoria sarebbe stato corrotto dal Quarta. Rispetto a tale elemento, il ricorso è del tutto aspecifico, in quanto si limita a richiamare il primo decreto di autorizzazione delle intercettazioni - datato 13.3.2019 - senza prendere posizione sui successivi decreti e sull'estensione delle captazione anche ai fatti di reato contestati al Quarta. 2.1. A fronte di tale quadro, non è conferente rispetto alla fattispecie in esame il richiamo al principio affermato da Sez.U, n.51 del 28/11/2019, dep.2020, Cavallo, Rv. 277395, secondo cui il divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen. di utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate - salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza - non opera con riferimento agli esiti relativi ai soli reati che risultino connessi, ex art. 12 cod. proc. pen., a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata "ah origine" disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 cod. proc. pen. Tale regola, infatti, vale nel caso in cui le intercettazioni siano state autorizzate esclusivamente in un diverso procedimento, per tale dovendosi intendere quello concernente reati non legati da connessione forte, senza che vi sia stata un'espressa autorizzazione relativamente ai reati diversi. Nel caso di specie, per quanto emerge dalla motivazione resa dal Tribunale e non specificamente confutata nel ricorso, le intercettazioni sono state espressamente disposte nei confronti nel pubblico agente e con riferimento al reato di corruzione, sicchè non si vette in tema di utilizzabilità delle captazioni in diverso procedimento. Né rileva che il pubblico ministero abbia ritenuto di stralciare le posizioni del Quarta e del Ruggiero dal procedimento principale, per creare un autonomo procedimento iscritto al n. 9476/21 RGNR. Il mero dato formale - come peraltro evidenziato anche dalle Sezioni unite - non è dirimente, posto che l'utilizzabilità delle intercettazioni va accertata verificando se sono state o meno correttamente disposte, a nulla rilevando successivi ed eventuali separazioni del procedimento. 3. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 dic