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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 4 aprile 2025

Cassazione n. 17689/2025

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ORDINANZA sul ricorso proposto dalla persona offesa: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento penale a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], persona offesa dei reati di lesione (art. 582 cod. pen.), minaccia (art. 612 cod. pen.) e calunnia (art. 368 cod. pen) nel procedimento penale avente il numero 048656/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], chiede l'annullamento dell'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, rigettata l'opposizione della persona offesa, ha disposto l'archiviazione del procedimento e la restituzione degli atti al Pubblico Ministero. 2.11 ricorrente denuncia cumulativi vizi di motivazione dell'ordinanza impugnata i che ha omesso di prendere in esame le circostanze illustrate nella querela dalla persona offesa e, viceversa, valorizzato le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], contenute nel verbale di denuncia presentato la sera la sera del 28 settembre 2021 e, quindi, la "percezione soggettiva dei fatti" così come da questi ricostruiti, in merito all'episodio nel quale era stato coinvolto come vittima del furto del portafogli, ascritto al Brignardelli.

Il giudice ha, parimenti, omesso di valutare il contenuto del referto che attestava le lesioni subite dal ricorrente ,nonché le minacce, documentate tramite la produzione dei messaggi WhatsApp che il [OSCURATO:PERSONA] aveva rivolto alla persona offesa e, quindi, trascurato completamente gli elementi che questi, nella querela prodotta, aveva dedotto,

3. Il ricorso è inammissibile perché proposto avverso provvedimento non impugnabile con il ricorso per cassazionei poiché contro l'ordinanza di archiviazione, emessa in esito al rigetto della opposizione della persona offesa, è consentito solo il reclamo al Tribunale in composizione monocratica, che decide con ordinanza non impugnabile, e con i limiti previsti Glifta dall'art. 409, comma sesto, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 32029 del 12/04/2017, D'Ippolito, Rv. 270676), dunque, per i particolari casi di nullità che afferiscono alla violazione del contraddittorio, nel caso in esame regolarmente tenutosi.

Il ricorrente denuncia, invero, vizi di motivazione con argomenti che rinviano ad apprezzamenti nel merito della vicenda,che esulano dall'ambito dei vizi denunciabili con il reclamo, così come precisati.

4. L'inammissibilità del ricorso proposto avverso provvedimento non impugnabile con tale mezzo (ex art. art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.) va dichiarata con procedura "de plano", ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.. 5.Segue alla inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 4 aprile 2025 La Consigliera

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto dalla persona offesa: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento penale a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], persona offesa dei reati di lesione (art. 582 cod. pen.), minaccia (art. 612 cod. pen.) e calunnia (art. 368 cod. pen) nel procedimento penale avente il numero 048656/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], chiede l'annullamento dell'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, rigettata l'opposizione della persona offesa, ha disposto l'archiviazione del procedimento e la restituzione degli atti al Pubblico Ministero. 2.11 ricorrente denuncia cumulativi vizi di motivazione dell'ordinanza impugnata i che ha omesso di prendere in esame le circostanze illustrate nella querela dalla persona offesa e, viceversa, valorizzato le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], contenute nel verbale di denuncia presentato la sera la sera del 28 settembre 2021 e, quindi, la "percezione soggettiva dei fatti" così come da questi ricostruiti, in merito all'episodio nel quale era stato coinvolto come vittima del furto del portafogli, ascritto al Brignardelli. Il giudice ha, parimenti, omesso di valutare il contenuto del referto che attestava le lesioni subite dal ricorrente ,nonché le minacce, documentate tramite la produzione dei messaggi WhatsApp che il [OSCURATO:PERSONA] aveva rivolto alla persona offesa e, quindi, trascurato completamente gli elementi che questi, nella querela prodotta, aveva dedotto, 3. Il ricorso è inammissibile perché proposto avverso provvedimento non impugnabile con il ricorso per cassazionei poiché contro l'ordinanza di archiviazione, emessa in esito al rigetto della opposizione della persona offesa, è consentito solo il reclamo al Tribunale in composizione monocratica, che decide con ordinanza non impugnabile, e con i limiti previsti Glifta dall'art. 409, comma sesto, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 32029 del 12/04/2017, D'Ippolito, Rv. 270676), dunque, per i particolari casi di nullità che afferiscono alla violazione del contraddittorio, nel caso in esame regolarmente tenutosi. Il ricorrente denuncia, invero, vizi di motivazione con argomenti che rinviano ad apprezzamenti nel merito della vicenda,che esulano dall'ambito dei vizi denunciabili con il reclamo, così come precisati. 4. L'inammissibilità del ricorso proposto avverso provvedimento non impugnabile con tale mezzo (ex art. art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.) va dichiarata con procedura "de plano", ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.. 5.Segue alla inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 4 aprile 2025 La Consigliera
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