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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 maggio 2026

Cassazione n. 30380/2026

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a del 16/05/2025 del TRIBUNALE di Catanzarovista la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];vista la requisitoria con cui il Sost. [OSCURATO:PERSONA] hachiesto l'accoglimento del ricorso;in procedura a trattazione scritta.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza emessa in data 16 maggio 2025 il Tribunale di Catanzaroha affermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in riferimento al reato di cuiall’art. 4 legge n.110 del 1975, oggetto di contestazione.

Viene applicata lacircostanza attenuante di cui all’art.4 cit., terzo comma, secondo periodo.2.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione – nelle formedi legge – [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso è affidato a una unica deduzione espressa intermini di erronea applicazione di legge e omessa motivazione in riferimento aldiniego della causa di non punibilità di cui all’art.131 bis cod.pen. .La difesa dello [OSCURATO:PERSONA] evidenzia che a fronte della espressa richiesta diapplicare la speciale causa di non punibilità, il Tribunale ha risposto in modo deltutto apodittico affermando che «non ne ricorrono i presupposti» .[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.2.

Dagli atti risulta l’avvenuta precisazione - in sede di conclusioni difensive- con domanda di riconoscimento della speciale causa di non punibilità.

Da ciòsorge il dovere del giudice di esprimere una motivazione sul punto, motivazioneche non risulta essere stata espressa, né è desumibile in modo univoco dalcontesto argomentativo complessivo.Peraltro, se da un lato è possibile applicare la circostanza attenuante dellalieve entità e negare la ricorrenza della particolare tenuità del fatto (vedi in talsenso, tra le altre, Sez. 1, n. 51261 del 07/03/2017, P.g. in proc. zharri, Rv.271262 – 01 ove si è detto che l'esclusione del beneficio della non punibilità perla particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. non impedisce ilriconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità relativa al porto dioggetti atti ad offendere di cui all'art. 4, comma 3, della legge 18 aprile 1975, n.110), è innegabile che l’avvenuta applicazione della circostanza attenuantedetermina una prima considerazione di disvalore attenuato, che può porsi comepreludio alla applicazione della causa di non punibilità.3.

Va pertanto disposto l’annullamento della decisione impugnata, con rinvioper nuovo giudizio come da dispositivo.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata, relativamente alla causa di non punibilita' di cuiall'art. 131-bis cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale diCatanzaro in diversa persona fisica.Così è deciso, 26/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a del 16/05/2025 del TRIBUNALE di Catanzarovista la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];vista la requisitoria con cui il Sost. [OSCURATO:PERSONA] hachiesto l'accoglimento del ricorso;in procedura a trattazione scritta.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza emessa in data 16 maggio 2025 il Tribunale di Catanzaroha affermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in riferimento al reato di cuiall’art. 4 legge n.110 del 1975, oggetto di contestazione. Viene applicata lacircostanza attenuante di cui all’art.4 cit., terzo comma, secondo periodo.2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione – nelle formedi legge – [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è affidato a una unica deduzione espressa intermini di erronea applicazione di legge e omessa motivazione in riferimento aldiniego della causa di non punibilità di cui all’art.131 bis cod.pen. .La difesa dello [OSCURATO:PERSONA] evidenzia che a fronte della espressa richiesta diapplicare la speciale causa di non punibilità, il Tribunale ha risposto in modo deltutto apodittico affermando che «non ne ricorrono i presupposti» .[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Dagli atti risulta l’avvenuta precisazione - in sede di conclusioni difensive- con domanda di riconoscimento della speciale causa di non punibilità. Da ciòsorge il dovere del giudice di esprimere una motivazione sul punto, motivazioneche non risulta essere stata espressa, né è desumibile in modo univoco dalcontesto argomentativo complessivo.Peraltro, se da un lato è possibile applicare la circostanza attenuante dellalieve entità e negare la ricorrenza della particolare tenuità del fatto (vedi in talsenso, tra le altre, Sez. 1, n. 51261 del 07/03/2017, P.g. in proc. zharri, Rv.271262 – 01 ove si è detto che l'esclusione del beneficio della non punibilità perla particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. non impedisce ilriconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità relativa al porto dioggetti atti ad offendere di cui all'art. 4, comma 3, della legge 18 aprile 1975, n.110), è innegabile che l’avvenuta applicazione della circostanza attenuantedetermina una prima considerazione di disvalore attenuato, che può porsi comepreludio alla applicazione della causa di non punibilità.3. Va pertanto disposto l’annullamento della decisione impugnata, con rinvioper nuovo giudizio come da dispositivo. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata, relativamente alla causa di non punibilita' di cuiall'art. 131-bis cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale diCatanzaro in diversa persona fisica.Così è deciso, 26/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 30380/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris