CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 aprile 2023
Cassazione n. 25406/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2022 del GIP TRIBUNALE di NOVARAdato av so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 7 ottobre 2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Novara ha, tra gli altri, applicato a [OSCURATO:PERSONA], su richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena complessiva di anni tre mesi quattro di reclusione ed euro 12.800 di multa, con confisca di quanto in sequestro e distruzione dello stupefacente eventualmente in sequestro, per i reati di cui agli artt. 81 e 110 cod. pen. nonché 73, commi 1 e 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, altresì operate continuazione interna ed esterna come da dispositivo. 2. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione, in forza del quale è stata censurata la sentenza impugnata per l'erronea qualificazione giuridica del fatto, attesa la possibile compatibilità dei fatti con l'ipotesi di lieve entità di cui al comma 5 dell'art. 73 cit.. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen.) è inammissibile. 3.1. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il Pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. 3.1.1. In ragione di ciò, ed in relazione al profilo di censura siccome avanzato in modo palesemente ipotetico ed esplorativo, è nozione comune che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del «capo di imputazione (da ult. Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116). 3.2.1. In specie, al contrario e senza alcuno specifico riferimento ai fatti, è semmai prospettata la possibile compatibilità della fattispecie con l'ipotesi della lieve entità. Va da sé che, con siffatte premesse, non può ravvisarsi alcuna erronea qualificazione del fatto ictu ocu/i, nei termini di cui ai richiamati principi. 4. Non può quindi che concludersi, data la manifesta infondatezza delle doglianze, nel senso dell'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 28/04/2023 [OSCURATO:PERSONA]