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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 luglio 2026

Cassazione n. 22816/2026

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da procura speciale in calce al ricorso;– ricorrenti –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona dell’amministratore p.t.,rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura incalce al controricorso;– controricorrente –Numero registro generale 19301/2022Numero sezionale 1714/2026Numero di raccolta generale 22816/2026Data pubblicazione 06/07/2026Sette [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentatoe difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come da procuraallegata al controricorso;– controricorrente –avverso la sentenza n. 1808/2022 della Corte d’appello di Milano depositatail 26/05/2022 e notificata il 25/10/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.proponevano appello avverso la sentenza n. 130/21 del Tribunale di Comoche (anche nel contraddittorio con la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., intervenutaaderendo alle difese del convenuto) aveva respinto la domanda da essiproposta nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], avente adoggetto l’impugnazione della delibera assembleare assunta in data18.12.2018 in punto di ripartizione delle spese di pulizia contenute nelconsuntivo d’esercizio 1.9.2017-31.8.2018.Il Tribunale aveva rigettato la loro domanda ritenendo che legittimamenteil [OSCURATO:PERSONA] avesse ripartito le spese relative alle spese di pulizia secondole tabelle millesimali formate sulla base delle quote di proprietà (essendopossibile modificare le tabelle millesimali a maggioranza e potendo lamaggioranza necessaria per la modifica delle tabelle essere espressa ancheper fatti concludenti) e che le spese per l’insonorizzazione del locale caldaianon avessero carattere di innovazione e potessero essere dunque approvatea maggioranza semplice.2.

La Corte d’appello di Milano rigettava il gravame, affermando che: a) lapartecipazione con il voto favorevole alle reiterate delibere adottatedall’assemblea dei condomini di un edificio per ripartire le spese secondo unvalore delle quote dei singoli condomini diverso da quello espresso dalletabelle millesimali, o l’acquiescenza rappresentata dalla concreta2 di 7Numero registro generale 19301/2022Numero sezionale 1714/2026Numero di raccolta generale 22816/2026Data pubblicazione 06/07/2026disapplicazione delle stesse tabelle per più anni, può assumere il valore diun univoco comportamento rilevatore della volontà di parziale modifica deicriteri di ripartizione da parte dei condomini che hanno partecipato allevotazioni o che hanno aderito o accettato la differente suddivisione e puòdare luogo, quindi, ad una convenzione modificatrice della relativadisciplina, che, avendo natura contrattuale e non incidendo su diritti reali,non richiede la forma scritta, ma solo il consenso anche tacito o per factaconcludentia, purché inequivoco dell’assemblea dei condomini; b) ove siammetteva l’avvenuta modifica dei criteri di cui alle tabelle di ripartizionedelle spese, era sufficiente, per ottenerne l’applicazione, l’approvazione diqueste, senza che fosse necessaria la modifica del regolamento, che da quelmomento attraverso l’invariato art. 8 avrebbe fatto riferimento alle tabellemodificate; c) attraverso il comportamento concludente i condominiavevano mostrato di voler modificare le tabelle millesimali ed era pacificoche i criteri di ripartizione applicati nella delibera impugnata fossero statiutilizzati costantemente fin dalla costituzione del condominio, senza chenessuno degli odierni appellanti avesse mai espresso la sua contrarietà etantomeno avesse impugnato le relative delibere; d) avuto riguardo allaqualificazione dell’insonorizzazione del locale caldaia come innovazione,nessuna confutazione gli appellanti avevano svolto in ordine al fatto che sitrattasse di ripristino di insonorizzazione preesistente (e rimossa perottenere la certificazione antincendio) e che l’intervento non avessecomunque comportato alcuna alterazione dell’entità materiale della partecomune o il mutamento della sua destinazione originaria.3.

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione Giuseppeunico, articolato motivo. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. hanno resistito con separati controricorsi, illustrati da memorie.3 di 7Numero registro generale 19301/2022Numero sezionale 1714/2026Numero di raccolta generale 22816/2026Data pubblicazione 06/07/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Preliminarmente, è destituita di fondamento l’eccezione di improcedibilitàdel ricorso sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con la memoria illustrativa, pernon aver i ricorrenti fornito la prova del perfezionamento della notificazionea mezzo PEC della sentenza impugnata mediante il deposito telematico deifile originali del messaggio e delle ricevute di accettazione e consegna neiformati nativi “.eml” o “.msg” (ma in formato pdf) e per essere statal'“attestazione di conformità” della copia (peraltro, rispetto alla copiapresente nei suoi archivi informatici e non rispetto all’originale) apposta,anziché dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] - quale destinataria del messaggio pec edifensore di [OSCURATO:PERSONA] in primo e in secondo grado –, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA],che non era/è né il destinatario del messaggio né il difensore di [OSCURATO:PERSONA] nelprimo e nel secondo grado di giudizio (essendo stato incaricato dal Fasanasolo nell’odierna fase di cassazione).Invero, le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 21349del 06/07/2022) hanno chiarito che, nel giudizio di cassazione, è esclusa ladichiarazione di improcedibilità ex art. 369, comma 2, n. 2), c.p.c., quandol'impugnazione sia proposta contro una sentenza notificata, di cui ilricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica(o le copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso dinotifica a mezzo PEC), ove tale documentazione risulti comunque nelladisponibilità del giudice, per essere stata, come nel caso di specie (cfr. all.2 controricorrente [OSCURATO:PERSONA]), prodotta dalcontroricorrente nel termine di cui all'art. 370, comma 3, c.p.c., ovveroacquisita - nei casi in cui la legge dispone che la cancelleria provveda allacomunicazione o alla notificazione del provvedimento impugnato (da cuidecorre il termine breve per impugnare ex art. 325 c.p.c.) - mediantel'istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio.Inoltre, il potere di attestare la conformità di una copia (analogica oinformatica) di un documento informatico, ai sensi della l. n. 53/1994 e4 di 7Numero registro generale 19301/2022Numero sezionale 1714/2026Numero di raccolta generale 22816/2026Data pubblicazione 06/07/2026delle disposizioni del d.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'AmministrazioneDigitale), presuppone che il difensore che effettua l'attestazione abbia ladisponibilità dell'originale informatico per poterne verificare lacorrispondenza (Cass., Sez. 5, n. 31330 del 29/11/2019 e Cass., Sez. 5, n.15207 del 20/05/2026), e non che fosse difensore della parte destinatariadella notificazione nel momento in cui quest’ultima si era perfezionata.2.

Con l’unico motivo i ricorrenti deducono la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 69 disp. att. c.c. e 1104, 1123 e 1124 c.c., inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per essersi la Corte territorialelimitata all’integrale e pedissequa trascrizione delle pagine da 5 a 7 dellamotivazione adottata dal Tribunale di Como e per non aver considerato,quanto all’impianto ascensore, che il mancato utilizzo dell’ascensoreprospicente la via Fontana da parte della condomina [OSCURATO:PERSONA] dovevaritenersi definitivamente accertato in virtù di un giudicato formatosi tra leparti e che il mutamento delle quote di comproprietà non poteva giustificarsisulla scorta della delibera 16.1.2001 e, quanto al servizio di pulizie perscale, portico e per immondizie, che, per effetto della delibera impugnata,il pre-servizio immondizie ed i costi di pulizia del portico erano stati attribuitiai condomini siti agli ultimi piani dell’edificio (IV e V) in misura largamentesuperiore rispetto alle unità che dal medesimo portico avevano accesso alleproprie attività commerciali.2.1.

Il motivo è fondato per quanto di ragione.I ricorrenti denunciano, in prima battuta, la violazione, in assenza dideliberazione assembleare, dell’art. 69 disp. att. c.c., secondo cui «i valoriproporzionali delle singole unità immobiliari espressi nella tabellamillesimale di cui all’art. 68 possono essere rettificati o modificatiall’unanimità».Sulla questione principale (possibilità di modificare per facta concludentia letabelle millesimale) la giurisprudenza più recente di questa Sezione (apartire da Cass., Sez. 2, Sentenza n. 26042 del 15/10/2019), cui il Collegio5 di 7Numero registro generale 19301/2022Numero sezionale 1714/2026Numero di raccolta generale 22816/2026Data pubblicazione 06/07/2026intende dare seguito, è nel senso che «In tema di condominio, le tabellemillesimali possono esistere (o non esistere) indipendentemente dalregolamento condominiale, la loro allegazione rappresentando un fattomeramente formale che non muta la natura di entrambi gli atti.

Nondimeno,in base al combinato disposto degli artt. 68 disp. att. c.c. e 1138 c.c., l'attodi approvazione (o di revisione) delle tabelle, avendo veste di deliberazioneassembleare, deve rivestire la forma scritta ad substantiam, dovendosi,conseguentemente, escludere approvazioni per facta concludentia» (nelsenso che non è configurabile una formazione della tabella millesimale perfacta concludentia, v., di recente, Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 2406 del25/01/2024; Cass., Sez. 2, sentenza n. 13855 del 12/05/2026).In tema di tabelle millesimali condominiali, per la rettifica o modificazionedelle stesse è sufficiente, ai sensi dell'art. 69, disp. att. c.c. la maggioranzaqualificata di cui all'art. 1136, comma 2, c.c., nei soli casi in cui ciò avvengacon funzione ricognitiva dei valori e dei criteri stabiliti dalla legge - ovveroquando risulta che sono conseguenza di un errore, oppure quando, per lemutate condizioni di una parte dell'edificio, è alterato per più di un quinto ilvalore proporzionale dell'unità immobiliare anche di un solo condomino -mentre è necessaria l'approvazione unanime dei condomini in caso dideroga al regime legale di ripartizione delle spese, ovvero di approvazionedella "diversa convenzione" di cui all'art. 1123, comma 1, c.c. (Cass., Sez.2, Sentenza n. 13855 del 12/05/2026).Ragion per cui si rivela errata l’affermazione della Corte d’appello secondocui la partecipazione con il voto favorevole alle reiterate delibere adottatedall’assemblea dei condomini di un edificio per ripartire le spese secondo unvalore delle quote dei singoli condomini diverso da quello espresso dalletabelle millesimali, o l’acquiescenza rappresentata dalla concretadisapplicazione delle stesse tabelle per più anni, può assumere il valore diun univoco comportamento rilevatore della volontà di parziale modifica deicriteri di ripartizione da parte dei condomini che hanno partecipato alle6 di 7Numero registro generale 19301/2022Numero sezionale 1714/2026Numero di raccolta generale 22816/2026Data pubblicazione 06/07/2026votazioni o che hanno aderito o accettato la differente suddivisione e puòdare luogo, quindi, ad una convenzione modificatrice della relativadisciplina, che, avendo natura contrattuale e non incidendo su diritti reali,non richiede la forma scritta, ma solo il consenso anche tacito o per factaconcludentia, purché inequivoco dell’assemblea dei condomini.2.2.

Per completezza espositiva va altresì evidenziato che in nessunpassaggio logico della sentenza qui impugnata si afferma che sia ilregolamento condominiale che la tabella millesimale ad esso allegatadovrebbero ritenersi derogate dalla delibera assunta dall’assemblea in data[OSCURATO:DATA_NASCITA].

Trattasi, se del caso, di una tesi della controparte la quale nonè stata recepita nella sentenza.Ugualmente, non vi è cenno nella sentenza impugnata dell’affermazionesecondo cui le tabelle contrattuali sarebbero state “ab origine sbagliate”.Parimenti, nessuna rilevanza diretta ha la circostanza che il mancato utilizzodell’ascensore prospicente la via Fontana da parte della condomina [OSCURATO:SOCIETA] dovrebbe ritenersi definitivamente accertato in virtù di un giudicatoformatosi tra le parti, di cui, peraltro, non si trascrivono almeno i passaggimaggiormente significativi.3.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, in accoglimento, perquanto di ragione dell’unico motivo, la sentenza impugnata va cassata, conconseguente rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio,alla Corte d’appello di Milano.

P.Q.MLa Corte accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il ricorso, cassa lasentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presentegiudizio, alla Corte d’appello di Milano in differente composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 3.7.2026.Il PresidenteAntonio Scarpa7 di 7

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da procura speciale in calce al ricorso;– ricorrenti –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona dell’amministratore p.t.,rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura incalce al controricorso;– controricorrente –Numero registro generale 19301/2022Numero sezionale 1714/2026Numero di raccolta generale 22816/2026Data pubblicazione 06/07/2026Sette [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentatoe difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come da procuraallegata al controricorso;– controricorrente –avverso la sentenza n. 1808/2022 della Corte d’appello di Milano depositatail 26/05/2022 e notificata il 25/10/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.proponevano appello avverso la sentenza n. 130/21 del Tribunale di Comoche (anche nel contraddittorio con la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., intervenutaaderendo alle difese del convenuto) aveva respinto la domanda da essiproposta nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], avente adoggetto l’impugnazione della delibera assembleare assunta in data18.12.2018 in punto di ripartizione delle spese di pulizia contenute nelconsuntivo d’esercizio 1.9.2017-31.8.2018.Il Tribunale aveva rigettato la loro domanda ritenendo che legittimamenteil [OSCURATO:PERSONA] avesse ripartito le spese relative alle spese di pulizia secondole tabelle millesimali formate sulla base delle quote di proprietà (essendopossibile modificare le tabelle millesimali a maggioranza e potendo lamaggioranza necessaria per la modifica delle tabelle essere espressa ancheper fatti concludenti) e che le spese per l’insonorizzazione del locale caldaianon avessero carattere di innovazione e potessero essere dunque approvatea maggioranza semplice.2. La Corte d’appello di Milano rigettava il gravame, affermando che: a) lapartecipazione con il voto favorevole alle reiterate delibere adottatedall’assemblea dei condomini di un edificio per ripartire le spese secondo unvalore delle quote dei singoli condomini diverso da quello espresso dalletabelle millesimali, o l’acquiescenza rappresentata dalla concreta2 di 7Numero registro generale 19301/2022Numero sezionale 1714/2026Numero di raccolta generale 22816/2026Data pubblicazione 06/07/2026disapplicazione delle stesse tabelle per più anni, può assumere il valore diun univoco comportamento rilevatore della volontà di parziale modifica deicriteri di ripartizione da parte dei condomini che hanno partecipato allevotazioni o che hanno aderito o accettato la differente suddivisione e puòdare luogo, quindi, ad una convenzione modificatrice della relativadisciplina, che, avendo natura contrattuale e non incidendo su diritti reali,non richiede la forma scritta, ma solo il consenso anche tacito o per factaconcludentia, purché inequivoco dell’assemblea dei condomini; b) ove siammetteva l’avvenuta modifica dei criteri di cui alle tabelle di ripartizionedelle spese, era sufficiente, per ottenerne l’applicazione, l’approvazione diqueste, senza che fosse necessaria la modifica del regolamento, che da quelmomento attraverso l’invariato art. 8 avrebbe fatto riferimento alle tabellemodificate; c) attraverso il comportamento concludente i condominiavevano mostrato di voler modificare le tabelle millesimali ed era pacificoche i criteri di ripartizione applicati nella delibera impugnata fossero statiutilizzati costantemente fin dalla costituzione del condominio, senza chenessuno degli odierni appellanti avesse mai espresso la sua contrarietà etantomeno avesse impugnato le relative delibere; d) avuto riguardo allaqualificazione dell’insonorizzazione del locale caldaia come innovazione,nessuna confutazione gli appellanti avevano svolto in ordine al fatto che sitrattasse di ripristino di insonorizzazione preesistente (e rimossa perottenere la certificazione antincendio) e che l’intervento non avessecomunque comportato alcuna alterazione dell’entità materiale della partecomune o il mutamento della sua destinazione originaria.3. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione Giuseppeunico, articolato motivo. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. hanno resistito con separati controricorsi, illustrati da memorie.3 di 7Numero registro generale 19301/2022Numero sezionale 1714/2026Numero di raccolta generale 22816/2026Data pubblicazione 06/07/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente, è destituita di fondamento l’eccezione di improcedibilitàdel ricorso sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con la memoria illustrativa, pernon aver i ricorrenti fornito la prova del perfezionamento della notificazionea mezzo PEC della sentenza impugnata mediante il deposito telematico deifile originali del messaggio e delle ricevute di accettazione e consegna neiformati nativi “.eml” o “.msg” (ma in formato pdf) e per essere statal'“attestazione di conformità” della copia (peraltro, rispetto alla copiapresente nei suoi archivi informatici e non rispetto all’originale) apposta,anziché dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] - quale destinataria del messaggio pec edifensore di [OSCURATO:PERSONA] in primo e in secondo grado –, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA],che non era/è né il destinatario del messaggio né il difensore di [OSCURATO:PERSONA] nelprimo e nel secondo grado di giudizio (essendo stato incaricato dal Fasanasolo nell’odierna fase di cassazione).Invero, le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. U, Sentenza n. 21349del 06/07/2022) hanno chiarito che, nel giudizio di cassazione, è esclusa ladichiarazione di improcedibilità ex art. 369, comma 2, n. 2), c.p.c., quandol'impugnazione sia proposta contro una sentenza notificata, di cui ilricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica(o le copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso dinotifica a mezzo PEC), ove tale documentazione risulti comunque nelladisponibilità del giudice, per essere stata, come nel caso di specie (cfr. all.2 controricorrente [OSCURATO:PERSONA]), prodotta dalcontroricorrente nel termine di cui all'art. 370, comma 3, c.p.c., ovveroacquisita - nei casi in cui la legge dispone che la cancelleria provveda allacomunicazione o alla notificazione del provvedimento impugnato (da cuidecorre il termine breve per impugnare ex art. 325 c.p.c.) - mediantel'istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio.Inoltre, il potere di attestare la conformità di una copia (analogica oinformatica) di un documento informatico, ai sensi della l. n. 53/1994 e4 di 7Numero registro generale 19301/2022Numero sezionale 1714/2026Numero di raccolta generale 22816/2026Data pubblicazione 06/07/2026delle disposizioni del d.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'AmministrazioneDigitale), presuppone che il difensore che effettua l'attestazione abbia ladisponibilità dell'originale informatico per poterne verificare lacorrispondenza (Cass., Sez. 5, n. 31330 del 29/11/2019 e Cass., Sez. 5, n.15207 del 20/05/2026), e non che fosse difensore della parte destinatariadella notificazione nel momento in cui quest’ultima si era perfezionata.2. Con l’unico motivo i ricorrenti deducono la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 69 disp. att. c.c. e 1104, 1123 e 1124 c.c., inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per essersi la Corte territorialelimitata all’integrale e pedissequa trascrizione delle pagine da 5 a 7 dellamotivazione adottata dal Tribunale di Como e per non aver considerato,quanto all’impianto ascensore, che il mancato utilizzo dell’ascensoreprospicente la via Fontana da parte della condomina [OSCURATO:PERSONA] dovevaritenersi definitivamente accertato in virtù di un giudicato formatosi tra leparti e che il mutamento delle quote di comproprietà non poteva giustificarsisulla scorta della delibera 16.1.2001 e, quanto al servizio di pulizie perscale, portico e per immondizie, che, per effetto della delibera impugnata,il pre-servizio immondizie ed i costi di pulizia del portico erano stati attribuitiai condomini siti agli ultimi piani dell’edificio (IV e V) in misura largamentesuperiore rispetto alle unità che dal medesimo portico avevano accesso alleproprie attività commerciali.2.1. Il motivo è fondato per quanto di ragione.I ricorrenti denunciano, in prima battuta, la violazione, in assenza dideliberazione assembleare, dell’art. 69 disp. att. c.c., secondo cui «i valoriproporzionali delle singole unità immobiliari espressi nella tabellamillesimale di cui all’art. 68 possono essere rettificati o modificatiall’unanimità».Sulla questione principale (possibilità di modificare per facta concludentia letabelle millesimale) la giurisprudenza più recente di questa Sezione (apartire da Cass., Sez. 2, Sentenza n. 26042 del 15/10/2019), cui il Collegio5 di 7Numero registro generale 19301/2022Numero sezionale 1714/2026Numero di raccolta generale 22816/2026Data pubblicazione 06/07/2026intende dare seguito, è nel senso che «In tema di condominio, le tabellemillesimali possono esistere (o non esistere) indipendentemente dalregolamento condominiale, la loro allegazione rappresentando un fattomeramente formale che non muta la natura di entrambi gli atti. Nondimeno,in base al combinato disposto degli artt. 68 disp. att. c.c. e 1138 c.c., l'attodi approvazione (o di revisione) delle tabelle, avendo veste di deliberazioneassembleare, deve rivestire la forma scritta ad substantiam, dovendosi,conseguentemente, escludere approvazioni per facta concludentia» (nelsenso che non è configurabile una formazione della tabella millesimale perfacta concludentia, v., di recente, Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 2406 del25/01/2024; Cass., Sez. 2, sentenza n. 13855 del 12/05/2026).In tema di tabelle millesimali condominiali, per la rettifica o modificazionedelle stesse è sufficiente, ai sensi dell'art. 69, disp. att. c.c. la maggioranzaqualificata di cui all'art. 1136, comma 2, c.c., nei soli casi in cui ciò avvengacon funzione ricognitiva dei valori e dei criteri stabiliti dalla legge - ovveroquando risulta che sono conseguenza di un errore, oppure quando, per lemutate condizioni di una parte dell'edificio, è alterato per più di un quinto ilvalore proporzionale dell'unità immobiliare anche di un solo condomino -mentre è necessaria l'approvazione unanime dei condomini in caso dideroga al regime legale di ripartizione delle spese, ovvero di approvazionedella "diversa convenzione" di cui all'art. 1123, comma 1, c.c. (Cass., Sez.2, Sentenza n. 13855 del 12/05/2026).Ragion per cui si rivela errata l’affermazione della Corte d’appello secondocui la partecipazione con il voto favorevole alle reiterate delibere adottatedall’assemblea dei condomini di un edificio per ripartire le spese secondo unvalore delle quote dei singoli condomini diverso da quello espresso dalletabelle millesimali, o l’acquiescenza rappresentata dalla concretadisapplicazione delle stesse tabelle per più anni, può assumere il valore diun univoco comportamento rilevatore della volontà di parziale modifica deicriteri di ripartizione da parte dei condomini che hanno partecipato alle6 di 7Numero registro generale 19301/2022Numero sezionale 1714/2026Numero di raccolta generale 22816/2026Data pubblicazione 06/07/2026votazioni o che hanno aderito o accettato la differente suddivisione e puòdare luogo, quindi, ad una convenzione modificatrice della relativadisciplina, che, avendo natura contrattuale e non incidendo su diritti reali,non richiede la forma scritta, ma solo il consenso anche tacito o per factaconcludentia, purché inequivoco dell’assemblea dei condomini.2.2. Per completezza espositiva va altresì evidenziato che in nessunpassaggio logico della sentenza qui impugnata si afferma che sia ilregolamento condominiale che la tabella millesimale ad esso allegatadovrebbero ritenersi derogate dalla delibera assunta dall’assemblea in data[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Trattasi, se del caso, di una tesi della controparte la quale nonè stata recepita nella sentenza.Ugualmente, non vi è cenno nella sentenza impugnata dell’affermazionesecondo cui le tabelle contrattuali sarebbero state “ab origine sbagliate”.Parimenti, nessuna rilevanza diretta ha la circostanza che il mancato utilizzodell’ascensore prospicente la via Fontana da parte della condomina [OSCURATO:SOCIETA] dovrebbe ritenersi definitivamente accertato in virtù di un giudicatoformatosi tra le parti, di cui, peraltro, non si trascrivono almeno i passaggimaggiormente significativi.3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, in accoglimento, perquanto di ragione dell’unico motivo, la sentenza impugnata va cassata, conconseguente rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio,alla Corte d’appello di Milano. P.Q.MLa Corte accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il ricorso, cassa lasentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presentegiudizio, alla Corte d’appello di Milano in differente composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 3.7.2026.Il PresidenteAntonio Scarpa7 di 7
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