CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 novembre 2021
Cassazione n. 47249/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]] ILIR n. in Albania il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Torino in data 11/11/2020 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Torino confermava la decisione del locale Tribunale che aveva riconosciuto l'imputato colpevole del delitto di ricettazione, condannandolo alla pena di anni uno di reclusione ed euro 300,00 di multa ed accordando i doppi benefici di legge. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto la violazione di legge con riguardo alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 712 cod.pen. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto generico ed aspecifico, omettendo l'esponente il confronto critico con l'ampia motivazione della Corte territoriale che ha dato conto delle ragioni alla base della reiezione del gravame difensivo. Infatti, la sentenza impugnata ha puntualmente argomentato la sussistenza del dolo, evidenziando le inverosimili modalità di acquisto dell'autovettura di provenienza furtiva e l'assoluta incongruenza del prezzo asseritamente pattuito, rendendo una motivazione non scalfita dagli assiomatici rilievi difensivi. 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma il 23 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] antis Lucia )DEPOSITATA I [OSCURATO:PERSONA]