CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 30 marzo 2026
Cassazione n. 17235/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;ricorso trattato ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 27/10/2025, la Corte di appello di Palermo ha respintola richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da [OSCURATO:PERSONA], ilquale è stato sottoposto dal 12/11/2020 al 20/09/2022 alla misura cautelaredegli arresti domiciliari, in relazione al delitto di usura, dal quale è stato assoltocon sentenza del Tribunale di Palermo del 20/09/2022, che lo condannava per ilreato di cui all’art. 132 D.Lgs. 385 del 1993, disponendone la liberazione; talesentenza era confermata dalla Corte di appello di Palermo, adita dal soloimputato, con sentenza del 17/12/2024, irrevocabile in data 17/06/2025, checonfermava la condanna per esercizio abusivo del credito.2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione.2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, inrelazione all’art. 314 cod. proc. pen. Ritiene che la Corte territoriale abbia erratonell’individuare le ragioni ostative all’accoglimento della richiesta di riparazionenella condotta di abusivo esercizio del credito, atteso che dalla lettura delprovvedimento cautelare emerge che le ragioni poste a fondamento della misuracautelare sono altre, vale a dire l’attività usuraria erroneamente ritenuta,dunque, una condotta che prescinde da qualsiasi riferimento all’attività diintermediazione finanziaria svolta; che, dunque, non esisteva un nesso direttotra l’attività di esercizio abusivo del credito e l’accusa di usura; che, del resto, aseguito della sentenza della Corte costituzionale n. 219 del 2008, il dirittoall’equa riparazione non è condizionato al proscioglimento nel merito dalleimputazioni; che, a seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 231 e n.413 del 2004, la riparazione per ingiusta detenzione non subisce limiti inrelazione al titolo della detenzione e alle ragioni dell’ingiustizia; che anche lefonti sovranazionali consentono la riparazione nelle ipotesi riconducibili all’art.314, comma 2, cod. proc. pen. a prescindere dal successivo esito del giudizio dimerito, quando difettavano in origine le condizioni legali per applicare emantenere in vigore una misura custodiale; che non vi è dubbio che, nel caso dispecie, la detenzione subita, quale che sia stato l’esito del giudizio, era daconsiderarsi comunque ingiusta, considerato che ex post poteva più cheragionevolmente ritenersi che, anche per ipotesi la misura fosse stata applicataper l’esercizio abusivo del credito, cosa che non è avvenuta, in ogni caso, se vifosse stato solo quel titolo di reato, non sarebbe stata applicata; che, sottoquesto profilo, risulta chiaro che solo in apparenza la posizione di chi sia statoprosciolto nel merito da tutte le accusa si distingue da quella di chi invece siastato condannato per un reato per il quale non è stata applicata la misuracautelare; che, invero, in entrambi i casi l’imputato ha subito una restrizione delproprio diritto inviolabile, con la conseguenza che in entrambi i casi ricorrel’obbligo costituzionale di indennizzare il pregiudizio.2.2. Con il secondo motivo eccepisce violazione di legge per avere il giudicedella riparazione condannato l’istante a rifondere le spese al Ministero resistente,senza procedere alla loro compensazione.3. In data 30/03/2026, è pervenuta memoria dell’Avvocatura generale delloStato per il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con cui si conclude perl’inammissibilità o per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato.1.1.1. Va, innanzitutto, premesso che la valutazione effettuata dal giudicedella riparazione ai fini del riconoscimento dell’indennizzo per l’ingiustadetenzione si pone su un piano diverso rispetto a quella effettuata dal giudice nelprocesso penale sull’imputazione, atteso che quest’ultima è finalizzata adaccertare la sussistenza del reato e la sua commissione ad opera dell’imputato. Ilgiudice della riparazione, invece, pur valutando lo stesso materiale, devestabilire – con un giudizio effettuato in piena autonomia – se le condotte poste inessere da colui che chiede la riparazione per l’ingiusta detenzione costituiscanoun fattore condizionante (anche nel concorso dell’altrui errore) alla produzionedell’evento "detenzione” (Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, [OSCURATO:PERSONA] BenHassen, Rv. 276458 – 01; Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016 - dep. 2017, Ladetenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l’ha patita vi abbia dato oabbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti glielementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" – e,come si accennava, secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomorispetto a quello seguito nel processo di merito – non se tale condotta integri gliestremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato,ancorché in presenza di errore dell’autorità procedente, la falsa apparenza dellasua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 39726 del 27/09/2023, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 285069 – 01).1.1.2. Va, tuttavia, precisato che il giudice della riparazione non puòignorare quanto accertato nel giudizio di merito, per cui la sentenza diassoluzione si pone come necessario ed invalicabile punto di riferimento quantoall’accertamento storico degli elementi acquisiti al processo di cognizione.Dunque, la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all’indennizzo,rappresentata nell’avere il richiedente dato causa all’ingiusta carcerazione, deveconcretarsi in comportamenti che non siano stati esclusi dal giudice dellacognizione, condotte che possono essere di tipo extra processuale (graveleggerezza o macroscopica trascuratezza tali da aver determinato l’imputazione,quali, ad esempio, frequentazioni ambigue, connivenza non punibile,comportamenti idonei ad essere percepiti all’esterno come contiguità criminale) odi tipo processuale (si pensi, a titolo di esempio, all’autoincolpazione o almendacio); il giudice è pertanto tenuto a motivare specificamente sia in ordineall’addebitabilità all’interessato di tali comportamenti, sia in ordine all’incidenzadi essi sulla determinazione della detenzione (Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018,Colandrea, Rv. 274350 – 01; Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv.270039 – 01; Sez. 4, n. 11150 del 19/12/2014, dep. 2015, Patanella,Rv. 262957 – 01; Sez. 4, n. 4372 del 21/10/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 263197 – 01).1.1.3. Così circoscritto il perimetro applicativo dell’art. 314 cod. proc. pen.all’interno del quale occorre muoversi, si osserva che il provvedimentoimpugnato ha fatto buon governo dei principi di diritto sopra sintetizzati, avendoindividuato le condotte ostative alla riparazione poste in essere dal [OSCURATO:PERSONA] i)nella reiterata concessione di prestiti ad una pluralità di persone, ii) nellapattuizione di interessi, oltre che di spese di commissione a titolo di corrispettivoper l’intermediazione, iii) nella documentazione dei flussi di denaro in uscita ed inentrata riportata nelle schede rinvenute nella disponibilità del ricorrente e iiii)nella considerevole quantità di denaro contante e di assegni che deteneva,certamente sproporzionata rispetto alle risorse a lui lecitamente attribuibili.Trattasi di circostanze che, nella loro materialità storica, non sono stateescluse dal giudice dell’assoluzione, che, pur ritenendo sussistenti le condottedescritte nell’ordinanza applicativa della misura cautelare, le ha diversamentevalutate, ritenendole inidonee a fondare una dichiarazione di penaleresponsabilità dell’imputato in relazione all’usura, ma sufficienti a condannare ilBullara per il reato di cui all’art. 132 D.Lgs. 385 del 1993. Il difensore, dunque,sovrappone indebitamente i criteri propri del giudizio di cognizione con quelli chedevono presiedere il giudizio di riparazione, che – come si è sopra evidenziato –si fonda su parametri diversi.Orbene, i comportamenti sopra descritti costituiscono condotte gravementecolpose ai fini della riparazione, che possono esser prese in considerazione nelgiudizio di riparazione, al diverso fine di accertare se abbiano costituito ilpresupposto che, con il concorso dell’errore dell’autorità procedente, ha creato lafalsa apparenza della loro configurabilità come reato.Il giudice della riparazione, dunque, ha ritenuto che le condotte tenute dalBullara abbiano creato l’apparenza evidente di una situazione di illegalità, che hacontribuito causalmente all’adozione dell’ordinanza applicativa della misuracautelare, essendo connotate quantomeno da una forte ambiguità, tale da farsospettare il coinvolgimento di chi le ha tenute nel reato di usura. In altritermini, il ricorrente è stato ritenuto direttamente responsabile della custodiacautelare subita, avendo dato adito all’[OSCURATO:PERSONA] procedente, con le suecondotte reiterate (peraltro, vietate dall’art. 132 D.Lgs. 385 del 1993) e con ladisponibilità di denaro del tutto sproporzionata rispetto alle risorse a luilecitamente attribuibili, di muovergli le accuse di cui all’imputazione sub A) e diapplicargli la misura cautelare.In conclusione, la Corte della riparazione ha giudicato che i comportamentitenuti dall’odierno ricorrente, complessivamente valutati, abbiano determinatouna situazione obiettiva idonea ad evocare, secondo un canone di normalità,fattispecie di reato (nella specie, l’usura) ed a generare interpretazioni erroneeda parte dell’[OSCURATO:PERSONA].1.1.4. Del tutto inconferente, poi, è il richiamo alla decisione della Cortecostituzionale n. 219 del 2008, che riguarda ipotesi del tutto diversa da quella chsi sta scrutinando, cioè di imputato, sottoposto a detenzione per più titolicautelari di pari durata massima, che venga assolto da un reato con una delleformule indicate nel comma 1 dell'art. 314 cod. proc. pen. e venga, invece,prosciolto dall’atro reato, perché estinto per prescrizione, in caso di applicazionedi un periodo di custodia cautelare superiore alla pena inflitta e di successivoproscioglimento con formula non di merito.Altrettanto inconferente è il richiamo alle ipotesi di ingiustizia formale, chenel caso di specie, all’evidenza non ricorre, sol che si consideri che non vi è statoalcun accertamento definitivo in sede di cognizione, che abbia stabilito che ilprovvedimento che ha disposto la misura è stato emesso o mantenuto senza chesussistessero, al momento dell’adozione o del mantenimento, le condizioni di cuiagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen., cioè che fossero insussistenti ab origine lecondizioni di applicabilità della misura.1.2. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo.In proposito è sufficiente evidenziare che, a fronte del rigetto dell’istanza,non è prospettabile alcuna soccombenza della parte pubblica, che, peraltro,aveva presentato memoria motivata a sostegno del rigetto della domanda diriparazione, come bene evidenzia il provvedimento impugnato. Sul punto, lagiurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di precisare che, nelprocedimento di riparazione per ingiusta detenzione, la parte soccombente deveessere condannata, anche ex officio, al pagamento delle spese processuali, nelcaso in cui, a seguito della costituzione del Ministero, sia stata rigettata ladomanda di riparazione, salvo che lo stesso Ministero abbia chiesto lacompensazione delle spese di giudizio, atteso che un tale ultimo caso lastatuizione di condanna della parte soccombente al pagamento delle spesegiudiziali risulterebbe emessa oltre i limiti della domanda, in violazione delprincipio di correlazione tra chiesto e pronunciato (Sez. 4, n. 16867 del30/01/2024, Marchese, Rv. 286176 – 01), circostanza questa non verificatasi nelcaso di specie.2. In considerazione dei motivi di ricorso scarni e generici, che non siconfrontano con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato, neva dichiarata l’inammissibilità, cui segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché,ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità,al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila,così equitativamente fissata.3. Va, poi, respinta la richiesta di liquidazione delle spese avanzata dalMinistero resistente, atteso che la memoria depositata nel suo interesse, inragione della sua genericità, non ha fornito alcun contributo alla dialetticaprocessuale, tenuto conto che è priva di qualsivoglia riferimento specifico ai fattioggetto del presente giudizio, né si fonda su eccezioni o deduzioni dirette aparalizzare o ridurre la pretesa del ricorrente (da ultimo, con riferimento afattispecie sostanzialmente sovrapponibile alla presente Sez. 4, n. 28441 del03/07/2025, Fiore, Rv. 288517 – 01, in motivazione).Del resto, le Sezioni Unite di questa Corte – in merito alle spese sostenute insede di legittimità dalla parte civile, ma con argomentazioni che, mutatismutandis, risultano pertinenti anche nel caso di specie – hanno di recenteribadito il principio, che si condivide e che qui si intende ribadire, secondo ilquale, «nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in cameradi consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., ovvero conrito camerale c.d. "non partecipato", quando il ricorso dell'imputato vienedichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, ne va disposta la condanna alpagamento delle spese processuali in favore della parte civile, purché, in sede dilegittimità, la stessa parte civile abbia effettivamente esplicato, nei modi e neilimiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa dell’imputato per latutela dei propri interessi» (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, Sacchettino, Rv.283886 – 01, non massimata sul punto). In altri termini, «la parte civile, pur indifetto di richiesta di trattazione orale, ha diritto di ottenere la liquidazione dellespese processuali purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraversomemorie scritte, un’attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela deipropri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alladecisione» (Sez. U, n. 877/2022 cit.). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende. Nulla per le spese in favore del Ministero resistente.Così deciso in Roma, il giorno 22 aprile 2026.Il Consigliere estensore La PresidenteDonato D’[OSCURATO:PERSONA]