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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 16283/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15.

Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, cit., del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza deliberata in data 08/07/2022, la Corte di appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto ha confermato la sentenza del 13/12/2021 con la quale il Tribunale di Taranto aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di tentato furto aggravato e lo aveva condannato alla pena di giustizia.

Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Lecce ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - vizi di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., in quanto la tipologia di imputazione addebitata e le modalità in cui la stessa è stata realizzata non denotano un'eccessiva gravità della condotta contestata, trattandosi di beni di modico valore, per di più restituiti, con assenza di qualsiasi profitto in capo all'imputato, laddove la presenza di un solo precedente non può denotare un'abitualità della condotta, mentre la stessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche e la sospensione condizionale della pena rappresentano elementi di rilievo ai fini della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.

La Corte di appello si è limitata a far riferimento alla sussistenza di un precedente a carico dell'imputato, che, tuttavia, non è indicativo di un'abitualità della condotta criminosa.

Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Il ricorso è inammissibile.

La Corte distrettuale ha giustificato la conferma del diniego dell'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., richiamando, da un lato, un precedente a carico dell'imputato, ritenuto dimostrativo della sua perseveranza nel delinquere, e, dall'altro, l'entità del fatto, alla luce delle varie persone coinvolte, e il danno non particolarmente lieve (la sentenza di primo grado ha indicato in circa euro 200 il valore della merce oggetto del tentato furto).

Nei termini indicati, la Corte distrettuale ha dato conto dell'insussistenza dei requisiti della causa di non punibilità, con motivazione in linea con i dati probatori richiamati ed esente da vizi logici.

A fronte di siffatta motivazione, che ha valorizzato plurimi parametri commisurativi ex art. 133 cod. pen., il ricorso articola deduzioni generiche (in ordine, ad esempio, al valore dei beni, descritto come modico a fronte della precisa indicazione rinvenibile nella sentenza di primo grado) ovvero non in linea con la disciplina dell'istituto (lì dove si allude a una non eccessività della condotta, che deve invece essere connotata come lieve).

Privi di consistenza sono i riferimenti all'applicazione delle circostanze attenuanti generiche e alla sospensione condizionale della pena, mentre quello al precedente (sempre per furto) non è svolto nella prospettiva di delineare l'abitualità ostativa al riconoscimento della causa di non punibilità, ma per mettere in luce un profilo della capacità criminale dell'imputato.Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso - che esclude la necessità di approfondimenti in ordine al regime di procedibilità dei reati contestati (Sez.

U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551) - consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, cit., del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza deliberata in data 08/07/2022, la Corte di appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto ha confermato la sentenza del 13/12/2021 con la quale il Tribunale di Taranto aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di tentato furto aggravato e lo aveva condannato alla pena di giustizia. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Lecce ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - vizi di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., in quanto la tipologia di imputazione addebitata e le modalità in cui la stessa è stata realizzata non denotano un'eccessiva gravità della condotta contestata, trattandosi di beni di modico valore, per di più restituiti, con assenza di qualsiasi profitto in capo all'imputato, laddove la presenza di un solo precedente non può denotare un'abitualità della condotta, mentre la stessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche e la sospensione condizionale della pena rappresentano elementi di rilievo ai fini della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. La Corte di appello si è limitata a far riferimento alla sussistenza di un precedente a carico dell'imputato, che, tuttavia, non è indicativo di un'abitualità della condotta criminosa. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Il ricorso è inammissibile. La Corte distrettuale ha giustificato la conferma del diniego dell'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., richiamando, da un lato, un precedente a carico dell'imputato, ritenuto dimostrativo della sua perseveranza nel delinquere, e, dall'altro, l'entità del fatto, alla luce delle varie persone coinvolte, e il danno non particolarmente lieve (la sentenza di primo grado ha indicato in circa euro 200 il valore della merce oggetto del tentato furto). Nei termini indicati, la Corte distrettuale ha dato conto dell'insussistenza dei requisiti della causa di non punibilità, con motivazione in linea con i dati probatori richiamati ed esente da vizi logici. A fronte di siffatta motivazione, che ha valorizzato plurimi parametri commisurativi ex art. 133 cod. pen., il ricorso articola deduzioni generiche (in ordine, ad esempio, al valore dei beni, descritto come modico a fronte della precisa indicazione rinvenibile nella sentenza di primo grado) ovvero non in linea con la disciplina dell'istituto (lì dove si allude a una non eccessività della condotta, che deve invece essere connotata come lieve). Privi di consistenza sono i riferimenti all'applicazione delle circostanze attenuanti generiche e alla sospensione condizionale della pena, mentre quello al precedente (sempre per furto) non è svolto nella prospettiva di delineare l'abitualità ostativa al riconoscimento della causa di non punibilità, ma per mettere in luce un profilo della capacità criminale dell'imputato.Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso - che esclude la necessità di approfondimenti in ordine al regime di procedibilità dei reati contestati (Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551) - consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del
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