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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 novembre 2021

Cassazione n. 01441/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( UCRAINA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2020 della CORTE ASSISE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che con l'impugnata sentenza la Corte d'assise di Appello di Firenze ha, su rinvio disposto dalla Suprema Corte, rideterminato in anni sedici e mesi otto la pena irrogata ad [OSCURATO:PERSONA] per omicidio volontario in danno di [OSCURATO:PERSONA] e danneggiamento seguito da incendio - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando una violazione di legge e una mancanza di motivazione con riguardo alla determinazione della pena, ritenuta eccessiva, e alla mancata concessione delle attenuanti generiche; [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso va dichiarato inammissibile, siccome proposto per motivi manifestamente infondati.

La misura della pena può essere impugnata dinanzi a questa Corte solo allorché la sua determinazione sia manifestamente incongrua e illogica, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen..

Ciò è chiaramente da escludere nella specie, dal momento che la determinazione della pena base nel massimo edittale per l'omicidio è stata puntualmente spiegata con la freddezza dimostrata dall'imputato nell'esecuzione del delitto, con la inconsistenza dei motivi a delinquere e con l'atteggiamento successivamente tenuto dall'imputato, improntato a scaltrezza e accortezza, tale, quindi, da escludere tracce di resipiscenza o di sincero ravvedimento.

Inoltre, l'aumento per il reato di cui all'art. 424 è stato contenuto nei limiti di un anno.

Trattasi di motivazione perfettamente in linea con i parametri legali, sopra richiamati, e minimamente intaccata dalle critiche difensive, limitate al richiamo di principi noti, correttamente applicati nella specie, dal momento che proprio le esigenze di rieducazione della pena impongono severità nell'esercizio della potestà sanzionatoria allorché, come in questo caso, attraverso di essa sia possibile contenere l'indole violenta e irriflessiva del giudicabile e trattare con equità le vicende umane; che le attenuanti generiche sono state negate per la mancanza di elementi valutabili favorevolmente.

Tanto esclude qualsiasi vizio motivazionale, dal momento che, per legge, la concessione di attenuanti siffatte implica l'indicazione di specifici indici di meritevolezza, logicamente ritenuti insussistenti nella specie, tale non essendo l'incensuratezza dell'imputato, che, per legge, non può essere posta, da sola, a fondamento di decisione favorevole.

Quanto al buon comportamento processuale, trattasi di affermazione smentita dalla ricostruzione della vicenda processuale, fatta dal giudicante„ mentre la "giovane età" esiste solo nella prospettazione difensiva, dal momento che l'imputato aveva, all'epoca dei fatti, quarantaquattro anni; vale a dire un'età che può essere considerata immatura solo dai cultori dell'eterna giovinezza; che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria; P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 19/11/2021 Il Consigliere estensore Il residente (Ar4oep <9r/i, (Maria essiche

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( UCRAINA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2020 della CORTE ASSISE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che con l'impugnata sentenza la Corte d'assise di Appello di Firenze ha, su rinvio disposto dalla Suprema Corte, rideterminato in anni sedici e mesi otto la pena irrogata ad [OSCURATO:PERSONA] per omicidio volontario in danno di [OSCURATO:PERSONA] e danneggiamento seguito da incendio - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando una violazione di legge e una mancanza di motivazione con riguardo alla determinazione della pena, ritenuta eccessiva, e alla mancata concessione delle attenuanti generiche; [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso va dichiarato inammissibile, siccome proposto per motivi manifestamente infondati. La misura della pena può essere impugnata dinanzi a questa Corte solo allorché la sua determinazione sia manifestamente incongrua e illogica, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen.. Ciò è chiaramente da escludere nella specie, dal momento che la determinazione della pena base nel massimo edittale per l'omicidio è stata puntualmente spiegata con la freddezza dimostrata dall'imputato nell'esecuzione del delitto, con la inconsistenza dei motivi a delinquere e con l'atteggiamento successivamente tenuto dall'imputato, improntato a scaltrezza e accortezza, tale, quindi, da escludere tracce di resipiscenza o di sincero ravvedimento. Inoltre, l'aumento per il reato di cui all'art. 424 è stato contenuto nei limiti di un anno. Trattasi di motivazione perfettamente in linea con i parametri legali, sopra richiamati, e minimamente intaccata dalle critiche difensive, limitate al richiamo di principi noti, correttamente applicati nella specie, dal momento che proprio le esigenze di rieducazione della pena impongono severità nell'esercizio della potestà sanzionatoria allorché, come in questo caso, attraverso di essa sia possibile contenere l'indole violenta e irriflessiva del giudicabile e trattare con equità le vicende umane; che le attenuanti generiche sono state negate per la mancanza di elementi valutabili favorevolmente. Tanto esclude qualsiasi vizio motivazionale, dal momento che, per legge, la concessione di attenuanti siffatte implica l'indicazione di specifici indici di meritevolezza, logicamente ritenuti insussistenti nella specie, tale non essendo l'incensuratezza dell'imputato, che, per legge, non può essere posta, da sola, a fondamento di decisione favorevole. Quanto al buon comportamento processuale, trattasi di affermazione smentita dalla ricostruzione della vicenda processuale, fatta dal giudicante„ mentre la "giovane età" esiste solo nella prospettazione difensiva, dal momento che l'imputato aveva, all'epoca dei fatti, quarantaquattro anni; vale a dire un'età che può essere considerata immatura solo dai cultori dell'eterna giovinezza; che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria; P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 19/11/2021 Il Consigliere estensore Il residente (Ar4oep <9r/i, (Maria essiche
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