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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33563/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha confermato la decisione del Tribunale di Milano che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] \ A1,1 eme.0, SALMAN/Colpevole del reato di cui all'art.73 comma 5 dpr 309/90 e lo aveva condannato alla pena di giustizia.

2. Il ricorrente deduce vizio di motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità nei propri confronti e con riferimento al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. a fronte di un singolo atto di cessione.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati in quanto in fatto, generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez.

U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente.

Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risultanze processuali e non si risulta altresì manifestamente illogico e si sottrae pertanto al sindacato di questo giudice di legittimità.

La pena risulta poi applicata sulla base di criteri minimi edittali.

E la ipotesi di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. è stata esclusa con ragionamento non contraddittorio né illogico, in ragione della ripetitività della condotta delittuosa e degli ulteriori precedenti del reo risalenti din dal 2009 così da desumere, ai sensi dell'art.133 cod.pen. una proclività e ripetitività del delinquere tale da precludere il riconoscimento del beneficio.

4. Evidenziato che all'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso e alla palese inammissibilità del ricorso, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha confermato la decisione del Tribunale di Milano che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] \ A1,1 eme.0, SALMAN/Colpevole del reato di cui all'art.73 comma 5 dpr 309/90 e lo aveva condannato alla pena di giustizia. 2. Il ricorrente deduce vizio di motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità nei propri confronti e con riferimento al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. a fronte di un singolo atto di cessione. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati in quanto in fatto, generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente. Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risultanze processuali e non si risulta altresì manifestamente illogico e si sottrae pertanto al sindacato di questo giudice di legittimità. La pena risulta poi applicata sulla base di criteri minimi edittali. E la ipotesi di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. è stata esclusa con ragionamento non contraddittorio né illogico, in ragione della ripetitività della condotta delittuosa e degli ulteriori precedenti del reo risalenti din dal 2009 così da desumere, ai sensi dell'art.133 cod.pen. una proclività e ripetitività del delinquere tale da precludere il riconoscimento del beneficio. 4. Evidenziato che all'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso e alla palese inammissibilità del ricorso, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Cos
Sentenza Cassazione n. 33563/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris