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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 gennaio 2024

Cassazione n. 14286/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Genova del 22 febbraio 2023 ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di tentato furto aggravato (artt. 56, 624 e 625 n.2, 99 comma quarto cod. pen.). - Letta la memória del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], pervenuta in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale nell'approfondire i motivi di ricorso, ha insistito nell'accoglimento dello stesso. -Rilevato che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta l'improcedibilità del reato per inidoneità di querela - è manifestamente infondato perché non si confronta con la motivazione della sentenza che alla pag. 3 specifica che sussiste la condizione di procedibilità, atteso che la querela è stata sporta dalla testimone oculare in data 22/1/15 e nel corso del giudizio di primo grado - 23/3/2017- è stato prodotto il relativo verbale; nonché con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui ai fini della procedibilità di un furto commesso all'interno di un supermercato, il responsabile della sicurezza dell'esercizio commerciale è legittimato a proporre querela, anche quando non sia munito dei poteri di rappresentanza del proprietario, in quanto titolare della detenzione qualificata della cosa in custodia, che è compresa nel bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice. (Sez. 5, n. 3736 del 04/12/2018, dep.2019, Rv. 275342). -Rilevato che il secondo ed il terzo motivo di ricorso, qui riuniti - con cui il ricorrente denunzia l'inutilizzabilità del riconoscimento fotografico, posto in violazione dell'art 213 cod. proc. pen. perché non rispettate le formalità ivi indicate e la manifesta illogicità della decisione che sembrerebbe far ricadere l'onere probatorio sullo stesso anziché sulla pubblica accusa -si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (pag.3: l'individuazione fotografica di un soggetto compiuta nel corso delle indagini preliminari assume una forza probatoria che prescinde dalle modalità formali tipiche del riconoscimento di cui all'art. 213 cod. proc. pen. -Sez.5, n. 23090 del 10/7/2020). -Rilevato che il quarto motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - è generico nonché manifestamente infondato, in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità ( pag.3: negativa personalità dell'imputato, gravato da numerosi precedenti penali, anche specifici e recenti) e in ragione della giurisprudenza di questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tele valutazione. -Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Genova del 22 febbraio 2023 ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di tentato furto aggravato (artt. 56, 624 e 625 n.2, 99 comma quarto cod. pen.). - Letta la memória del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], pervenuta in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale nell'approfondire i motivi di ricorso, ha insistito nell'accoglimento dello stesso. -Rilevato che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta l'improcedibilità del reato per inidoneità di querela - è manifestamente infondato perché non si confronta con la motivazione della sentenza che alla pag. 3 specifica che sussiste la condizione di procedibilità, atteso che la querela è stata sporta dalla testimone oculare in data 22/1/15 e nel corso del giudizio di primo grado - 23/3/2017- è stato prodotto il relativo verbale; nonché con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui ai fini della procedibilità di un furto commesso all'interno di un supermercato, il responsabile della sicurezza dell'esercizio commerciale è legittimato a proporre querela, anche quando non sia munito dei poteri di rappresentanza del proprietario, in quanto titolare della detenzione qualificata della cosa in custodia, che è compresa nel bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice. (Sez. 5, n. 3736 del 04/12/2018, dep.2019, Rv. 275342). -Rilevato che il secondo ed il terzo motivo di ricorso, qui riuniti - con cui il ricorrente denunzia l'inutilizzabilità del riconoscimento fotografico, posto in violazione dell'art 213 cod. proc. pen. perché non rispettate le formalità ivi indicate e la manifesta illogicità della decisione che sembrerebbe far ricadere l'onere probatorio sullo stesso anziché sulla pubblica accusa -si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (pag.3: l'individuazione fotografica di un soggetto compiuta nel corso delle indagini preliminari assume una forza probatoria che prescinde dalle modalità formali tipiche del riconoscimento di cui all'art. 213 cod. proc. pen. -Sez.5, n. 23090 del 10/7/2020). -Rilevato che il quarto motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - è generico nonché manifestamente infondato, in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità ( pag.3: negativa personalità dell'imputato, gravato da numerosi precedenti penali, anche specifici e recenti) e in ragione della giurisprudenza di questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tele valutazione. -Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle
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