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CassazionedecretoSezione LDecisione del 12 dicembre 2023

Cassazione n. 14489/2024

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ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 5826-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; -ricorrente - contro D'[OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto R.G.N.5826/2019 Cron.

Rep.

Ud.12/12/2023 PU -controricorrente - avverso la sentenza n. 1539/2018 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 04/12/2018 R.G.N. 478/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]', che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. L a Corte d’appello di Milano, con la sentenza in epigrafe trascritta, in riforma della decisione di prime cure, ha riconosciuto il diritto di D’[OSCURATO:PERSONA] al ricalcolo dell’assegno vitalizio dovuto alle vittime del dovere nella misuraaggiornata di euro 500,00 introdotta per le vittime del terrorismo dall'art. 4, co.238, legge n.350/2003; ha ritenuto, inoltre, la prescrizione non maturata,per i ratei scaduti al momento del provvedimento di riconoscimento della provvidenza (4.7.2011) ematurata, quanto ai ratei successivi al decreto di liquidazione, la prescrizione quinquennale per le differenze dal 4.7.2011 al 6.12.2011.

2. Ricorre avverso tale sentenza il Ministero della difesa, con ricorso affidato ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA]Alessandro, ulteriormente illustrato con memoria.3.

Il PG ha concluso per il rigetto del ricorso . [OSCURATO:PERSONA]

4. L’unico motivo del ricorso svolto dalla difesa erariale, nel profilo di plurime violazioni di legge, investe, esclusivamenteil tema della prescrizione della prestazione riconosciuta all’attuale parte intimata, da ritenere quinquennale, diversamente da quanto statuito dalla Corte di merito.

5. Ebbene, questa Corte ha già affermato che le prestazioni riconosciute alle vittime del dovere ed alle categorie equiparate hanno natura assistenziale (fra le prime, Cass.n. 22753 del 2018, Cass. n.23300 del 2016e numerose successive conformi) e che il diritto di credito previdenziale o assistenziale relativo a qualsiasi somma che non sia stata posta in riscossione si prescrive nel termine di dieci anni, trattandosi di credito non liquido, ai sensi e per gli effetti dell'art. 129 r.d.l. n. 1827 del 1935.

6. E’ stato anche precisato che il pagamento parzialmente estintivo della pretesa creditoria lascia permanere la «illiquidità» del credito alla parte residua (cfr., con specifico riferimento alla liquidazione della sorte capitale senza gli interessi e la rivalutazione: Cass. 23 giugno 1992 n. 7661; 1° aprile 1993 n. 3933; 7 maggio 1993 n. 5289; 14 gennaio 1998, n. 292), posto che la liquidità del credito va intesa non secondo la nozione comune, desumibile dall'art. 1282 c.c., ma quale effetto del completamento del procedimento amministrativo di liquidazione della spesa.

7. In conclusione, il ricorso è rigettato.

8. Segue coerente la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo, da distrarsi in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], per dichiarato anticipo fattone.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento, da distrarsi in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA].

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 dicembre Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 5826-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; -ricorrente - contro D'[OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto R.G.N.5826/2019 Cron. Rep. Ud.12/12/2023 PU -controricorrente - avverso la sentenza n. 1539/2018 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 04/12/2018 R.G.N. 478/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]', che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. L a Corte d’appello di Milano, con la sentenza in epigrafe trascritta, in riforma della decisione di prime cure, ha riconosciuto il diritto di D’[OSCURATO:PERSONA] al ricalcolo dell’assegno vitalizio dovuto alle vittime del dovere nella misuraaggiornata di euro 500,00 introdotta per le vittime del terrorismo dall'art. 4, co.238, legge n.350/2003; ha ritenuto, inoltre, la prescrizione non maturata,per i ratei scaduti al momento del provvedimento di riconoscimento della provvidenza (4.7.2011) ematurata, quanto ai ratei successivi al decreto di liquidazione, la prescrizione quinquennale per le differenze dal 4.7.2011 al 6.12.2011. 2. Ricorre avverso tale sentenza il Ministero della difesa, con ricorso affidato ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA]Alessandro, ulteriormente illustrato con memoria.3. Il PG ha concluso per il rigetto del ricorso . [OSCURATO:PERSONA] 4. L’unico motivo del ricorso svolto dalla difesa erariale, nel profilo di plurime violazioni di legge, investe, esclusivamenteil tema della prescrizione della prestazione riconosciuta all’attuale parte intimata, da ritenere quinquennale, diversamente da quanto statuito dalla Corte di merito. 5. Ebbene, questa Corte ha già affermato che le prestazioni riconosciute alle vittime del dovere ed alle categorie equiparate hanno natura assistenziale (fra le prime, Cass.n. 22753 del 2018, Cass. n.23300 del 2016e numerose successive conformi) e che il diritto di credito previdenziale o assistenziale relativo a qualsiasi somma che non sia stata posta in riscossione si prescrive nel termine di dieci anni, trattandosi di credito non liquido, ai sensi e per gli effetti dell'art. 129 r.d.l. n. 1827 del 1935. 6. E’ stato anche precisato che il pagamento parzialmente estintivo della pretesa creditoria lascia permanere la «illiquidità» del credito alla parte residua (cfr., con specifico riferimento alla liquidazione della sorte capitale senza gli interessi e la rivalutazione: Cass. 23 giugno 1992 n. 7661; 1° aprile 1993 n. 3933; 7 maggio 1993 n. 5289; 14 gennaio 1998, n. 292), posto che la liquidità del credito va intesa non secondo la nozione comune, desumibile dall'art. 1282 c.c., ma quale effetto del completamento del procedimento amministrativo di liquidazione della spesa. 7. In conclusione, il ricorso è rigettato. 8. Segue coerente la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo, da distrarsi in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], per dichiarato anticipo fattone. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento, da distrarsi in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 dicembre Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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