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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 febbraio 2026

Cassazione n. 07562/2026

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ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 10506/2020 R.G. proposto da[OSCURATO:PERSONA], difesa in proprio e [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA].– ricorrenti –controAgenzia delle Entrate.– resistente –avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, n.5336/2019 depositata il 24 settembre 2019.Udita la relazione svolta nella udienza del 12 febbraio 2026 dalla ConsiglieraStefania Billi.La controversia ha ad oggetto un avviso accertamento (n.2013RM1145396)emesso dall’Agenzia del Territorio di Roma nei confronti di VipsaniaAndreicich e di [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi ricorrenti) con cui haNumero registro generale 10506/2020Numero sezionale 1405/2026Numero di raccolta generale 7562/2026provveduto al riclassamento in relazione ad un immobile A/10 (ufficio),Data pubblicazione 29/03/2026variando la classa da 4, rendita catastale 6.055,46 a classe 5.La CTP ha accolto il ricorso sul presupposto del difetto di motivazionedell’avviso impugnato.La CTR ha accolto l’appello dell’ente impositore sulla base delle seguentiragioni:- l’atto impugnato ha consentito al contribuente di conoscere le ragioni postea base della richiesta di pagamento;- nel caso in esame si è riscontrato che i classamenti attribuiti in un contestourbano e socioeconomico del tutto differente da quello attuale è di normarisalente all'epoca dell'impianto del catasto edilizio urbano nonrappresentano più l'effettiva redditività degli immobili stessi; ciò harichiesto un intervento del catasto a scopo perequativo in modo daevitare disparità di trattamento con altre microzone;- l'immobile, pertanto, è stato oggetto di riclassamento al fine di ricondurrealla corretta individuazione delle caratteristiche proprie correlateall'attuale attribuzione degli estimi catastali.Il ricorrente ha proposto ricorso fondato su sei motivi, mentre lacontroparte si è costituita tardivamente al solo fine di partecipareall’eventuale udienza di discussione.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti prospettano, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.20, commi 1 e 2, art. 21, comma 1, art. 22, comma 2.

Lamentano l'erroneitàdella sentenza nella parte in cui non ha rilevato d'ufficio l'inammissibilitàdell'appello proposto in quanto spedito a mezzo posta privata.2.

Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti prospettano, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 3,l. 241 del 1990, dell’art. 7, comma 1, della l. n. 212 del 2000 e dell’art. 1,comma 335, l. n. 311 del 2004.

Censurano la sentenza impugnata nella partein cui ha ritenuto sufficientemente motivato l'avviso di accertamentoimpugnato.Numero registro generale 10506/2020Numero sezionale 1405/2026Numero di raccolta generale 7562/20263.

Con il terzo motivo di ricorso i ricorrenti prospettano, ai sensi dell’art.Data pubblicazione 29/03/2026360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione 4 e ss. e61 del d.P.R. n. 1142 del 1949, in quanto nella sentenza impugnata non sidà conto dell'esistenza di unità comparabili censite in fogli di mappaadiacenti a quello in cui insistono le unità immobiliari in oggetto; né se sianostati fatti gli opportuni confronti con le unità tipo.4.

Con il quarto motivo di ricorso i ricorrenti prospettano, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione degliartt. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 112 c.p.c., per nonavere analizzato i molteplici motivi dedotti nel ricorso di primo grado eriproposti in appello.5.

Con il quinto motivo di ricorso i ricorrenti prospettano, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 1, comma 335, l. n.311 del 2004, per la mancanza dei presupposti di fatto che ne giustificanola sua applicazione.6.

Con il sesto motivo di ricorso i ricorrenti prospettano, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 9 del d.P.R. n. 138 del1998, nella parte in cui ha ritenuto legittimo l'accertamento impugnato,nonostante la mancata applicazione di quanto previsto nell'articolo citato.7.

Il ricorso è fondato.

In applicazione del principio della ragione piùliquida, il Collegio procede con l’esame del secondo motivo di impugnazione.Come è stato più volte affermato da un consolidato indirizzogiurisprudenziale, in forza di tale principio, desumibile dagli artt. 24 e 111Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di piùagevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sianecessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela diesigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approcciointerpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impattooperativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica esostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni datrattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (Cass., Sez. 5, n. 363/2019, Rv. 652184Numero registro generale 10506/2020Numero sezionale 1405/2026Numero di raccolta generale 7562/2026– 01, Sez. 5, n. 11458/2018, Rv. 648510 – 01, Sez. 6 - L, n. 12002/2014,Data pubblicazione 29/03/2026Rv. 631058 – 01, Sez.

U, n. 9936/2014, Rv. 630490 - 01).8. [OSCURATO:PERSONA] intende qui ribadire il consolidato principio di legittimità peril quale la ragione giustificativa della revisione parziale del classamento,prevista dall'art. 1, comma 335, l. 311 del 2004, è la rilevante modifica divalore degli immobili presenti nella microzona.Si è precisato in proposito che, al momento dell'attribuzione della classe edella rendita catastale del singolo immobile, devono essere considerate,insieme al fattore posizionale, le caratteristiche edilizie del fabbricato di cuiall'art. 8, comma 7, d.P.R. n. 138 del 1998, assumendo pertanto specificarilevanza in sede di motivazione dell'atto.Nello specifico, una volta giustificato il presupposto della revisione, fondatosul valore medio di mercato dell'intera microzona, vanno spiegate le ragioniin forza delle quali si è prodotta una ricaduta (ed in quali termini diclassamento e di rendita catastale) sulla specifica unità immobiliare oggettodi riclassamento (Cass., Sez. 5, n. 31112/2019, Rv. 656285 - 01).In questo senso, qualora il nuovo classamento sia stato adottato ai sensidell'art. 1, comma 335, della l. n. 311 del 2004 nell'ambito di una revisionedei parametri catastali della microzona nella quale l'immobile è situato,giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercatoed il valore catastale rispetto all'analogo rapporto sussistente nell'insiemedelle microzone comunali, il provvedimento di riclassamento, atteso ilcarattere diffuso dell'operazione, deve essere adeguatamente motivato inmerito agli elementi che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamentodella singola unità immobiliare, in modo che il contribuente sia posto incondizione di conoscere le ragioni che ne giustificano l'emanazione (Cass.,Sez. 5, n. 29988/2019, Rv. 655923 - 01).Tale motivazione nel caso di specie non vi è stata, da cui consegue lafondatezza del motivo.9.

L’accoglimento del secondo motivo determina l’assorbimento degli altri,in quanto nel caso in esame la “ragione più liquida”, pur essendologicamente subordinata ad altri profili di merito, presentava, nondimeno,Numero registro generale 10506/2020Numero sezionale 1405/2026Numero di raccolta generale 7562/2026rispetto a questi ultimi eguale capacità “di assicurare la definizione delData pubblicazione 29/03/2026giudizio” (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 9936 del 08/05/2014), e cioè sicaratterizzava per un eguale “impatto operativo” (cfr. le massime di Cass.Sez. 5 - Ordinanza n. 363 del 09/01/2019; Cass. Sez. 5 - Sentenza n. 11458del 11/05/2018; Cass. Sez. 6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014).10.

Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata.

Non emergendola necessità di ulteriori accertamenti in fatto, la Corte deve decidere la causanel merito.11.

Le spese dell’intero giudizio seguono la soccombenza.Numero registro generale 10506/2020Numero sezionale 1405/2026Numero di raccolta generale 7562/2026Data pubblicazione 29/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEOggetto: renditaComposta da catastale -microzonaCandia Ugo - Presidente- RG 10506/2020Billi Stefania - Consigliera rel. - Cron.[OSCURATO:PERSONA] - Consigliera - Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA]Massafra Annachiara - Consigliera -[OSCURATO:PERSONA] - Consigliera -ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 10506/2020 R.G. proposto da[OSCURATO:PERSONA], difesa in proprio e [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA].– ricorrenti –controAgenzia delle Entrate.– resistente –avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, n.5336/2019 depositata il 24 settembre 2019.Udita la relazione svolta nella udienza del 12 febbraio 2026 dalla ConsiglieraStefania Billi.La controversia ha ad oggetto un avviso accertamento (n.2013RM1145396)emesso dall’Agenzia del Territorio di Roma nei confronti di VipsaniaAndreicich e di [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi ricorrenti) con cui haNumero registro generale 10506/2020Numero sezionale 1405/2026Numero di raccolta generale 7562/2026provveduto al riclassamento in relazione ad un immobile A/10 (ufficio),Data pubblicazione 29/03/2026variando la classa da 4, rendita catastale 6.055,46 a classe 5.La CTP ha accolto il ricorso sul presupposto del difetto di motivazionedell’avviso impugnato.La CTR ha accolto l’appello dell’ente impositore sulla base delle seguentiragioni:- l’atto impugnato ha consentito al contribuente di conoscere le ragioni postea base della richiesta di pagamento;- nel caso in esame si è riscontrato che i classamenti attribuiti in un contestourbano e socioeconomico del tutto differente da quello attuale è di normarisalente all'epoca dell'impianto del catasto edilizio urbano nonrappresentano più l'effettiva redditività degli immobili stessi; ciò harichiesto un intervento del catasto a scopo perequativo in modo daevitare disparità di trattamento con altre microzone;- l'immobile, pertanto, è stato oggetto di riclassamento al fine di ricondurrealla corretta individuazione delle caratteristiche proprie correlateall'attuale attribuzione degli estimi catastali.Il ricorrente ha proposto ricorso fondato su sei motivi, mentre lacontroparte si è costituita tardivamente al solo fine di partecipareall’eventuale udienza di discussione.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti prospettano, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.20, commi 1 e 2, art. 21, comma 1, art. 22, comma 2.

Lamentano l'erroneitàdella sentenza nella parte in cui non ha rilevato d'ufficio l'inammissibilitàdell'appello proposto in quanto spedito a mezzo posta privata.2.

Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti prospettano, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 3,l. 241 del 1990, dell’art. 7, comma 1, della l. n. 212 del 2000 e dell’art. 1,comma 335, l. n. 311 del 2004.

Censurano la sentenza impugnata nella partein cui ha ritenuto sufficientemente motivato l'avviso di accertamentoimpugnato.Numero registro generale 10506/2020Numero sezionale 1405/2026Numero di raccolta generale 7562/20263.

Con il terzo motivo di ricorso i ricorrenti prospettano, ai sensi dell’art.Data pubblicazione 29/03/2026360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione 4 e ss. e61 del d.P.R. n. 1142 del 1949, in quanto nella sentenza impugnata non sidà conto dell'esistenza di unità comparabili censite in fogli di mappaadiacenti a quello in cui insistono le unità immobiliari in oggetto; né se sianostati fatti gli opportuni confronti con le unità tipo.4.

Con il quarto motivo di ricorso i ricorrenti prospettano, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione degliartt. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 112 c.p.c., per nonavere analizzato i molteplici motivi dedotti nel ricorso di primo grado eriproposti in appello.5.

Con il quinto motivo di ricorso i ricorrenti prospettano, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 1, comma 335, l. n.311 del 2004, per la mancanza dei presupposti di fatto che ne giustificanola sua applicazione.6.

Con il sesto motivo di ricorso i ricorrenti prospettano, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 9 del d.P.R. n. 138 del1998, nella parte in cui ha ritenuto legittimo l'accertamento impugnato,nonostante la mancata applicazione di quanto previsto nell'articolo citato.7.

Il ricorso è fondato.

In applicazione del principio della ragione piùliquida, il Collegio procede con l’esame del secondo motivo di impugnazione.Come è stato più volte affermato da un consolidato indirizzogiurisprudenziale, in forza di tale principio, desumibile dagli artt. 24 e 111Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di piùagevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sianecessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela diesigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approcciointerpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impattooperativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica esostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni datrattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (Cass., Sez. 5, n. 363/2019, Rv. 652184Numero registro generale 10506/2020Numero sezionale 1405/2026Numero di raccolta generale 7562/2026– 01, Sez. 5, n. 11458/2018, Rv. 648510 – 01, Sez. 6 - L, n. 12002/2014,Data pubblicazione 29/03/2026Rv. 631058 – 01, Sez.

U, n. 9936/2014, Rv. 630490 - 01).8. [OSCURATO:PERSONA] intende qui ribadire il consolidato principio di legittimità peril quale la ragione giustificativa della revisione parziale del classamento,prevista dall'art. 1, comma 335, l. 311 del 2004, è la rilevante modifica divalore degli immobili presenti nella microzona.Si è precisato in proposito che, al momento dell'attribuzione della classe edella rendita catastale del singolo immobile, devono essere considerate,insieme al fattore posizionale, le caratteristiche edilizie del fabbricato di cuiall'art. 8, comma 7, d.P.R. n. 138 del 1998, assumendo pertanto specificarilevanza in sede di motivazione dell'atto.Nello specifico, una volta giustificato il presupposto della revisione, fondatosul valore medio di mercato dell'intera microzona, vanno spiegate le ragioniin forza delle quali si è prodotta una ricaduta (ed in quali termini diclassamento e di rendita catastale) sulla specifica unità immobiliare oggettodi riclassamento (Cass., Sez. 5, n. 31112/2019, Rv. 656285 - 01).In questo senso, qualora il nuovo classamento sia stato adottato ai sensidell'art. 1, comma 335, della l. n. 311 del 2004 nell'ambito di una revisionedei parametri catastali della microzona nella quale l'immobile è situato,giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercatoed il valore catastale rispetto all'analogo rapporto sussistente nell'insiemedelle microzone comunali, il provvedimento di riclassamento, atteso ilcarattere diffuso dell'operazione, deve essere adeguatamente motivato inmerito agli elementi che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamentodella singola unità immobiliare, in modo che il contribuente sia posto incondizione di conoscere le ragioni che ne giustificano l'emanazione (Cass.,Sez. 5, n. 29988/2019, Rv. 655923 - 01).Tale motivazione nel caso di specie non vi è stata, da cui consegue lafondatezza del motivo.9.

L’accoglimento del secondo motivo determina l’assorbimento degli altri,in quanto nel caso in esame la “ragione più liquida”, pur essendologicamente subordinata ad altri profili di merito, presentava, nondimeno,Numero registro generale 10506/2020Numero sezionale 1405/2026Numero di raccolta generale 7562/2026rispetto a questi ultimi eguale capacità “di assicurare la definizione delData pubblicazione 29/03/2026giudizio” (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 9936 del 08/05/2014), e cioè sicaratterizzava per un eguale “impatto operativo” (cfr. le massime di Cass.Sez. 5 - Ordinanza n. 363 del 09/01/2019; Cass. Sez. 5 - Sentenza n. 11458del 11/05/2018; Cass. Sez. 6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014).10.

Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata.

Non emergendola necessità di ulteriori accertamenti in fatto, la Corte deve decidere la causanel merito.11.

Le spese dell’intero giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.Mla Corte accoglie il secondo motivo del ricorso e dichiara assorbiti i restanti;cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorsointroduttivo del giudizio, annullando l’atto impositivo.Condanna la controricorrente a pagare in favore dei ricorrenti le spese dilite, che liquida per competenze nell'importo complessivo di € 3.000,00per il primo grado, € 3.500,00 per il secondo, € 4.000,00 per il presentegiudizio, oltre € 200,00 per esborsi del presente grado, rimborso forfettariodelle spese generali ed accessori di legge.Così deciso nella camera di consiglio del 12 febbraio 2026.Il PresidenteUgo CandiaP.Q.Mla Corte accoglie il secondo motivo del ricorso e dichiara assorbiti i restanti;cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorsointroduttivo del giudizio, annullando l’atto impositivo.Condanna la controricorrente a pagare in favore dei ricorrenti le spese dilite, che liquida per competenze nell'importo complessivo di € 3.000,00per il primo grado, € 3.500,00 per il secondo, € 4.000,00 per il presentegiudizio, oltre € 200,00 per esborsi del presente grado, rimborso forfettariodelle spese generali ed accessori di legge.Così deciso nella camera di consiglio del 12 febbraio 2026.Il PresidenteUgo Candia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 10506/2020 R.G. proposto da[OSCURATO:PERSONA], difesa in proprio e [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA].– ricorrenti –controAgenzia delle Entrate.– resistente –avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, n.5336/2019 depositata il 24 settembre 2019.Udita la relazione svolta nella udienza del 12 febbraio 2026 dalla ConsiglieraStefania Billi.La controversia ha ad oggetto un avviso accertamento (n.2013RM1145396)emesso dall’Agenzia del Territorio di Roma nei confronti di VipsaniaAndreicich e di [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi ricorrenti) con cui haNumero registro generale 10506/2020Numero sezionale 1405/2026Numero di raccolta generale 7562/2026provveduto al riclassamento in relazione ad un immobile A/10 (ufficio),Data pubblicazione 29/03/2026variando la classa da 4, rendita catastale 6.055,46 a classe 5.La CTP ha accolto il ricorso sul presupposto del difetto di motivazionedell’avviso impugnato.La CTR ha accolto l’appello dell’ente impositore sulla base delle seguentiragioni:- l’atto impugnato ha consentito al contribuente di conoscere le ragioni postea base della richiesta di pagamento;-  nel caso in esame si è riscontrato che i classamenti attribuiti in un contestourbano e socioeconomico del tutto differente da quello attuale è di normarisalente all'epoca dell'impianto del catasto edilizio urbano nonrappresentano più l'effettiva redditività degli immobili stessi; ciò harichiesto un intervento del catasto a scopo perequativo in modo daevitare disparità di trattamento con altre microzone;- l'immobile, pertanto, è stato oggetto di riclassamento al fine di ricondurrealla corretta individuazione delle caratteristiche proprie correlateall'attuale attribuzione degli estimi catastali.Il ricorrente ha proposto ricorso fondato su sei motivi, mentre lacontroparte si è costituita tardivamente al solo fine di partecipareall’eventuale udienza di discussione.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti prospettano, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.20, commi 1 e 2, art. 21, comma 1, art. 22, comma 2. Lamentano l'erroneitàdella sentenza nella parte in cui non ha rilevato d'ufficio l'inammissibilitàdell'appello proposto in quanto spedito a mezzo posta privata.2. Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti prospettano, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 3,l. 241 del 1990, dell’art. 7, comma 1, della l. n. 212 del 2000 e dell’art. 1,comma 335, l. n. 311 del 2004. Censurano la sentenza impugnata nella partein cui ha ritenuto sufficientemente motivato l'avviso di accertamentoimpugnato.Numero registro generale 10506/2020Numero sezionale 1405/2026Numero di raccolta generale 7562/20263. Con il terzo motivo di ricorso i ricorrenti prospettano, ai sensi dell’art.Data pubblicazione 29/03/2026360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione 4 e ss. e61 del d.P.R. n. 1142 del 1949, in quanto nella sentenza impugnata non sidà conto dell'esistenza di unità comparabili censite in fogli di mappaadiacenti a quello in cui insistono le unità immobiliari in oggetto; né se sianostati fatti gli opportuni confronti con le unità tipo.4. Con il quarto motivo di ricorso i ricorrenti prospettano, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione degliartt. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 112 c.p.c., per nonavere analizzato i molteplici motivi dedotti nel ricorso di primo grado eriproposti in appello.5. Con il quinto motivo di ricorso i ricorrenti prospettano, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 1, comma 335, l. n.311 del 2004, per la mancanza dei presupposti di fatto che ne giustificanola sua applicazione.6. Con il sesto motivo di ricorso i ricorrenti prospettano, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 9 del d.P.R. n. 138 del1998, nella parte in cui ha ritenuto legittimo l'accertamento impugnato,nonostante la mancata applicazione di quanto previsto nell'articolo citato.7. Il ricorso è fondato. In applicazione del principio della ragione piùliquida, il Collegio procede con l’esame del secondo motivo di impugnazione.Come è stato più volte affermato da un consolidato indirizzogiurisprudenziale, in forza di tale principio, desumibile dagli artt. 24 e 111Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di piùagevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sianecessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela diesigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approcciointerpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impattooperativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica esostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni datrattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (Cass., Sez. 5, n. 363/2019, Rv. 652184Numero registro generale 10506/2020Numero sezionale 1405/2026Numero di raccolta generale 7562/2026– 01, Sez. 5, n. 11458/2018, Rv. 648510 – 01, Sez. 6 - L, n. 12002/2014,Data pubblicazione 29/03/2026Rv. 631058 – 01, Sez. U, n. 9936/2014, Rv. 630490 - 01).8. [OSCURATO:PERSONA] intende qui ribadire il consolidato principio di legittimità peril quale la ragione giustificativa della revisione parziale del classamento,prevista dall'art. 1, comma 335, l. 311 del 2004, è la rilevante modifica divalore degli immobili presenti nella microzona.Si è precisato in proposito che, al momento dell'attribuzione della classe edella rendita catastale del singolo immobile, devono essere considerate,insieme al fattore posizionale, le caratteristiche edilizie del fabbricato di cuiall'art. 8, comma 7, d.P.R. n. 138 del 1998, assumendo pertanto specificarilevanza in sede di motivazione dell'atto.Nello specifico, una volta giustificato il presupposto della revisione, fondatosul valore medio di mercato dell'intera microzona, vanno spiegate le ragioniin forza delle quali si è prodotta una ricaduta (ed in quali termini diclassamento e di rendita catastale) sulla specifica unità immobiliare oggettodi riclassamento (Cass., Sez. 5, n. 31112/2019, Rv. 656285 - 01).In questo senso, qualora il nuovo classamento sia stato adottato ai sensidell'art. 1, comma 335, della l. n. 311 del 2004 nell'ambito di una revisionedei parametri catastali della microzona nella quale l'immobile è situato,giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercatoed il valore catastale rispetto all'analogo rapporto sussistente nell'insiemedelle microzone comunali, il provvedimento di riclassamento, atteso ilcarattere diffuso dell'operazione, deve essere adeguatamente motivato inmerito agli elementi che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamentodella singola unità immobiliare, in modo che il contribuente sia posto incondizione di conoscere le ragioni che ne giustificano l'emanazione (Cass.,Sez. 5, n. 29988/2019, Rv. 655923 - 01).Tale motivazione nel caso di specie non vi è stata, da cui consegue lafondatezza del motivo.9. L’accoglimento del secondo motivo determina l’assorbimento degli altri,in quanto nel caso in esame la “ragione più liquida”, pur essendologicamente subordinata ad altri profili di merito, presentava, nondimeno,Numero registro generale 10506/2020Numero sezionale 1405/2026Numero di raccolta generale 7562/2026rispetto a questi ultimi eguale capacità “di assicurare la definizione delData pubblicazione 29/03/2026giudizio” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 9936 del 08/05/2014), e cioè sicaratterizzava per un eguale “impatto operativo” (cfr. le massime di Cass.Sez. 5 - Ordinanza n. 363 del 09/01/2019; Cass. Sez. 5 - Sentenza n. 11458del 11/05/2018; Cass. Sez. 6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014).10. Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata. Non emergendola necessità di ulteriori accertamenti in fatto, la Corte deve decidere la causanel merito.11. Le spese dell’intero giudizio seguono la soccombenza.Numero registro generale 10506/2020Numero sezionale 1405/2026Numero di raccolta generale 7562/2026Data pubblicazione 29/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEOggetto: renditaComposta da catastale -microzonaCandia Ugo      - Presidente- RG  10506/2020Billi Stefania     - Consigliera rel. - Cron.[OSCURATO:PERSONA]     - Consigliera - Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA]Massafra Annachiara     - Consigliera -[OSCURATO:PERSONA]     - Consigliera -ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 10506/2020 R.G. proposto da[OSCURATO:PERSONA], difesa in proprio e [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA].– ricorrenti –controAgenzia delle Entrate.– resistente –avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, n.5336/2019 depositata il 24 settembre 2019.Udita la relazione svolta nella udienza del 12 febbraio 2026 dalla ConsiglieraStefania Billi.La controversia ha ad oggetto un avviso accertamento (n.2013RM1145396)emesso dall’Agenzia del Territorio di Roma nei confronti di VipsaniaAndreicich e di [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi ricorrenti) con cui haNumero registro generale 10506/2020Numero sezionale 1405/2026Numero di raccolta generale 7562/2026provveduto al riclassamento in relazione ad un immobile A/10 (ufficio),Data pubblicazione 29/03/2026variando la classa da 4, rendita catastale 6.055,46 a classe 5.La CTP ha accolto il ricorso sul presupposto del difetto di motivazionedell’avviso impugnato.La CTR ha accolto l’appello dell’ente impositore sulla base delle seguentiragioni:- l’atto impugnato ha consentito al contribuente di conoscere le ragioni postea base della richiesta di pagamento;-  nel caso in esame si è riscontrato che i classamenti attribuiti in un contestourbano e socioeconomico del tutto differente da quello attuale è di normarisalente all'epoca dell'impianto del catasto edilizio urbano nonrappresentano più l'effettiva redditività degli immobili stessi; ciò harichiesto un intervento del catasto a scopo perequativo in modo daevitare disparità di trattamento con altre microzone;- l'immobile, pertanto, è stato oggetto di riclassamento al fine di ricondurrealla corretta individuazione delle caratteristiche proprie correlateall'attuale attribuzione degli estimi catastali.Il ricorrente ha proposto ricorso fondato su sei motivi, mentre lacontroparte si è costituita tardivamente al solo fine di partecipareall’eventuale udienza di discussione.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti prospettano, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.20, commi 1 e 2, art. 21, comma 1, art. 22, comma 2. Lamentano l'erroneitàdella sentenza nella parte in cui non ha rilevato d'ufficio l'inammissibilitàdell'appello proposto in quanto spedito a mezzo posta privata.2. Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti prospettano, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 3,l. 241 del 1990, dell’art. 7, comma 1, della l. n. 212 del 2000 e dell’art. 1,comma 335, l. n. 311 del 2004. Censurano la sentenza impugnata nella partein cui ha ritenuto sufficientemente motivato l'avviso di accertamentoimpugnato.Numero registro generale 10506/2020Numero sezionale 1405/2026Numero di raccolta generale 7562/20263. Con il terzo motivo di ricorso i ricorrenti prospettano, ai sensi dell’art.Data pubblicazione 29/03/2026360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione 4 e ss. e61 del d.P.R. n. 1142 del 1949, in quanto nella sentenza impugnata non sidà conto dell'esistenza di unità comparabili censite in fogli di mappaadiacenti a quello in cui insistono le unità immobiliari in oggetto; né se sianostati fatti gli opportuni confronti con le unità tipo.4. Con il quarto motivo di ricorso i ricorrenti prospettano, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione degliartt. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 112 c.p.c., per nonavere analizzato i molteplici motivi dedotti nel ricorso di primo grado eriproposti in appello.5. Con il quinto motivo di ricorso i ricorrenti prospettano, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 1, comma 335, l. n.311 del 2004, per la mancanza dei presupposti di fatto che ne giustificanola sua applicazione.6. Con il sesto motivo di ricorso i ricorrenti prospettano, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 9 del d.P.R. n. 138 del1998, nella parte in cui ha ritenuto legittimo l'accertamento impugnato,nonostante la mancata applicazione di quanto previsto nell'articolo citato.7. Il ricorso è fondato. In applicazione del principio della ragione piùliquida, il Collegio procede con l’esame del secondo motivo di impugnazione.Come è stato più volte affermato da un consolidato indirizzogiurisprudenziale, in forza di tale principio, desumibile dagli artt. 24 e 111Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di piùagevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sianecessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela diesigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approcciointerpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impattooperativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica esostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni datrattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (Cass., Sez. 5, n. 363/2019, Rv. 652184Numero registro generale 10506/2020Numero sezionale 1405/2026Numero di raccolta generale 7562/2026– 01, Sez. 5, n. 11458/2018, Rv. 648510 – 01, Sez. 6 - L, n. 12002/2014,Data pubblicazione 29/03/2026Rv. 631058 – 01, Sez. U, n. 9936/2014, Rv. 630490 - 01).8. [OSCURATO:PERSONA] intende qui ribadire il consolidato principio di legittimità peril quale la ragione giustificativa della revisione parziale del classamento,prevista dall'art. 1, comma 335, l. 311 del 2004, è la rilevante modifica divalore degli immobili presenti nella microzona.Si è precisato in proposito che, al momento dell'attribuzione della classe edella rendita catastale del singolo immobile, devono essere considerate,insieme al fattore posizionale, le caratteristiche edilizie del fabbricato di cuiall'art. 8, comma 7, d.P.R. n. 138 del 1998, assumendo pertanto specificarilevanza in sede di motivazione dell'atto.Nello specifico, una volta giustificato il presupposto della revisione, fondatosul valore medio di mercato dell'intera microzona, vanno spiegate le ragioniin forza delle quali si è prodotta una ricaduta (ed in quali termini diclassamento e di rendita catastale) sulla specifica unità immobiliare oggettodi riclassamento (Cass., Sez. 5, n. 31112/2019, Rv. 656285 - 01).In questo senso, qualora il nuovo classamento sia stato adottato ai sensidell'art. 1, comma 335, della l. n. 311 del 2004 nell'ambito di una revisionedei parametri catastali della microzona nella quale l'immobile è situato,giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercatoed il valore catastale rispetto all'analogo rapporto sussistente nell'insiemedelle microzone comunali, il provvedimento di riclassamento, atteso ilcarattere diffuso dell'operazione, deve essere adeguatamente motivato inmerito agli elementi che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamentodella singola unità immobiliare, in modo che il contribuente sia posto incondizione di conoscere le ragioni che ne giustificano l'emanazione (Cass.,Sez. 5, n. 29988/2019, Rv. 655923 - 01).Tale motivazione nel caso di specie non vi è stata, da cui consegue lafondatezza del motivo.9. L’accoglimento del secondo motivo determina l’assorbimento degli altri,in quanto nel caso in esame la “ragione più liquida”, pur essendologicamente subordinata ad altri profili di merito, presentava, nondimeno,Numero registro generale 10506/2020Numero sezionale 1405/2026Numero di raccolta generale 7562/2026rispetto a questi ultimi eguale capacità “di assicurare la definizione delData pubblicazione 29/03/2026giudizio” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 9936 del 08/05/2014), e cioè sicaratterizzava per un eguale “impatto operativo” (cfr. le massime di Cass.Sez. 5 - Ordinanza n. 363 del 09/01/2019; Cass. Sez. 5 - Sentenza n. 11458del 11/05/2018; Cass. Sez. 6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014).10. Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata. Non emergendola necessità di ulteriori accertamenti in fatto, la Corte deve decidere la causanel merito.11. Le spese dell’intero giudizio seguono la soccombenza. P.Q.Mla Corte accoglie il secondo motivo del ricorso e dichiara assorbiti i restanti;cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorsointroduttivo del giudizio, annullando l’atto impositivo.Condanna la controricorrente a pagare in favore dei ricorrenti le spese dilite, che liquida per competenze nell'importo complessivo di € 3.000,00per il primo grado, € 3.500,00 per il secondo, € 4.000,00 per il presentegiudizio, oltre € 200,00 per esborsi del presente grado, rimborso forfettariodelle spese generali ed accessori di legge.Così deciso nella camera di consiglio del 12 febbraio 2026.Il PresidenteUgo CandiaP.Q.Mla Corte accoglie il secondo motivo del ricorso e dichiara assorbiti i restanti;cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorsointroduttivo del giudizio, annullando l’atto impositivo.Condanna la controricorrente a pagare in favore dei ricorrenti le spese dilite, che liquida per competenze nell'importo complessivo di € 3.000,00per il primo grado, € 3.500,00 per il secondo, € 4.000,00 per il presentegiudizio, oltre € 200,00 per esborsi del presente grado, rimborso forfettariodelle spese generali ed accessori di legge.Così deciso nella camera di consiglio del 12 febbraio 2026.Il PresidenteUgo Candia
Sentenza Cassazione n. 07562/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris