CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 30493/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso Ricorso trattato con contraddittorio scritto [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con sentenza in data 18 novembre 2021 la Corte d'Appello di Firenze confermava la pronuncia del Tribunale di Lucca del 25 maggio 2015 che condannava l'imputato alla pena di legge per il reato di ricettazione di due computer' provento del furto ai danni di un ristorante di Viareggio. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione la difesa dell'imputato con i motivi qui riassunti ex art. 173 bis disp.att. cod.proc.pen.. 1.2.1 Il primo motivo è incentrato sulla mancanza, carenza e contraddittorietà della motivazione, incentrata solamente sulla mancata giustificazione da parte dell'imputato della origine dei computer rinvenuti nell'abitazione. Ulteriore profilo di carenza motivazionale deriva dalla assenza di una prova certa che i computer fossero quelli sottratti in precedenza al ristorante viareggino, dato che nessun accertamento risulta essere stato condotto sul punto. La presenza delle tre ragazze e di un uomo (tale Hassan -soggetto fin da subito accusato dall'imputato di aver portato i computer) prima del rienl:ro del Paci nell'abitazione confuta la tesi accusatoria secondo cui l'Hassan non viveva nella abitazione. 1.2.2 Con il secondo motivo, si denuncia ulteriore carenza motivazionale (art.606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen) in relazione all'elemento psicologico doloso. La motivazione nulla dice sul punto. Non vi è prova che l'imputato fosse consapevole dell'origine illecita dei beni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e generic:ità dei motivi. Va detto in premessa che si è in presenza di c.d. "doppia conforme" in punto affermazione della penale responsabilità dell'imputato per i fatto di reato come contestato, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). Va ancora rilevato, in via introduttiva, che entrambi i motivi lamentano vizi motivazionali in forma aspecifica, con riferimento a tutti gli aspetti della triade elencata nell'art.606 lett. e) c.p.p., vale a dire mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità. Occorre allora sottolineare che per costante insegnamento di questa Suprema Corte la deduzione alternativa di vizi motivazionali concettualmente differenti è di per sé indice di genericità del motivo di ricorso e, in definitiva, segno della natura di merito della doglianza che ad essi solo strumentalmente tenta di agganciarsi. In effetti, la difesa, pur evocando cumulativamente vizi della motivazione, di fatto sollecita una rilettura delle prove acquisite in dibattimento, in contrasto con il diritto vivente. Deve essere in tal senso sottolineato che è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez.3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01). Ciò appartiene al merito ed esula dal giudizio di legittimità. La Cassazione non può, non deve trasformarsi in un terzo grado di giudizio, pena la perdita della funzione nomofilattica assegnatale dalla legge. 2. Nel caso concreto, la Corte di appello ha puntualmente analizzato le risultanze dell'istruttoria dibattimentale ed ha confermato con motivazione accurata e persuasiva la ricorrenza di un quadro probatorio a carico del Paci del tutto univoco e convergente, tenuto conto delle risultanze della perquisizione effettuata presso l'abitazione dell'imputato ove sono stati rinvenuti tanto i computer (indicati nel capo di imputazione) rubati pochi giorni prima presso un ristorante locale che prodotti ittici (non rientranti nel perimetro della imputazione ma non passibili di esclusione dal materiale probatorio, e correttamente menzionati dalla Corte d'appello). Con valutazione condivisibile la Corte ha escluso la plausibilità della tesi difensiva, priva di riscontri e confutata da quanto asserito nell'immediatezza dal soggetto (Hassen) al quale egli stesso intendeva addebitare la responsabilità del fatto. 2.1 Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato: costituisce principio consolidato di questa stessa sezione della Corte quello per cui ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente (Sez. 2, sent. n. 53017 del 22/11/2016, Imp. [OSCURATO:PERSONA]. 268713 - 01). Il principio 'veste' perfettamente la fattispecie concreta che ha visto l'imputato avanzare una confusa ed estemporanea difesa sull'origine dei computer. 3. Da quanto precede deriva l'inammissibilità del ricorso e da questa, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, così equitativamente fissata. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma,