CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12035/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1.Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di tentato furto in abitazione aggravato; 2.Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente denunzia l'inosservanza della legge penale e il vizio di motivazione per non essere stata ritenuta l'ipotesi di desistenza in suo favore, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, volte alla rivalutazione delle prove; 3.Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta violazione della legge in ordine alla mancata concessione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., è inammissibile perché generico e fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01); 4.Considerato che il terzo ed ultimo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia l'inosservanza della legge ed il vizio di motivazione in ordine al diniego di concessione del beneficio della sospensione condizionale, è manifestamente infondato. La Corte d'appello ha spiegato le ragioni del diniego in modo logico e coerente con le indicazioni della giurisprudenza di legittimità (v. pag. 7, par. 3.4.); 5.Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 07