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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 13330/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2021 della CORTE di APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale, Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, per l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di BRESCIA, con sentenza del 11/10/2021, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal GIUDICE per le [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di BRESCIA il 25/3/2021 ha rideterminato la pena pecuniaria e confermato nel resto la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di tentata rapina, lesioni t personali e resistenza a pubblico ufficiale di cui agli artt. 337, 582 e 585 e 56, 628 secondo comma e comma terzo nn. 1 e 3 bis cod. pen. 1.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.

1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità con riferimento alla qualificazione giuridica del reato di tentata rapina di cui al capo A).

1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al reato di cui al capo B).1.3.

Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di resistenza a pubblico ufficiale di cui al capo C).

1.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e al giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche e la residua aggravante.

2. In data 14 novembre 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Procuratore Generale, Sost.

Proc. [OSCURATO:PERSONA] d'Aquino, chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibili. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Nel primo motivo la difesa rileva che le condotte contestate -considerato che l'imputato allorché ha tentato di allontanarsi divincolandosi aveva già lasciato i beni- sarebbero distinte e pertanto i reati configurabili sarebbero il tentato furto e le leSioni personali.

1.2. Nel secondo motivo la difesa censura la conclusione dei giudici di merito con riferimento alla ritenuta responsabilità del ricorrente anche per le lesioni inferte dal coimputato alla seconda persona offesa, ciò in quanto le due condotte di lesioni sarebbero distinte e ognuno dei due autori dell'azione di sottrazione iniziale dovrebbero rispondere esclusivamente delle lesioni provocate direttamente e personalmente a quella delle due persone offese che ha cercato di bloccarlo.

1.3. Nel terzo motivo la difesa rileva che il ricorrente, che aveva già lasciato le scarpe sottratte, ha percepito la condotta posta in essere come un atto ingiusto e, pertanto, la resistenza sarebbe scriminata si sensi dell'art. 393 bis cod. pen. 1.4.

Le doglianze, formulate nei termini della violazione di legge ma che attengono esclusivamente alla logicità e completezza della motivazione anche sollecitando una diversa valutazione delle prove, non sono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).

1.4.1. La Corte territoriale, con il riferimento alla circostanza che il ricorrente ha agito con violenza nell'immediatezza del fatto e al fine di conseguire l'impunità, ha dato conto della sussistenza degli elementi costitutivi del reato di rapina di cui al capo A).

1.4.2. La conclusione in ordine alla responsabilità del ricorrente anche per le lesioni provocate dal concorrente nel reato è corretta.

Come evidenziato nella sentenza impugnata (cfr. la fine della pag. 4 e l'inizio della pagina 5), infatti, i due soggetti hanno agito in pieno accordo.

1.4.3. L'assenza di qualsivoglia atto qualificabile come arbitrario, non essendo questo individuabile nel tentativo di impedire la fuga del ricorrente dopo la commissione del reato, impone di ritenere corretta la decisione del giudice di merito in ordine alla mancata applicazione della scriminante di cui all'art. 393 bis cod. pen. (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata).

2. Nel quarto e ultimo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e al giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche e la residua aggravante.

La doglianza è manifestamente infondata.

La sentenza impugnata, con riferimento alla misura della pena inflitta all'imputato, infatti, ha fatto buon governo della legge penale e ha dato conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex artt. 132 e 133 cod. pen. del giudice di merito di merito, e ciò anche in relazione al diniego della circostanza di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e al giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto, quanto tali aspetti della natura plurioffensiva del reato di rapina (Sez. 2, n. 32234 del 16/10/2020, Fanfarilli, Rv. 280173 - 01) e delle modalità di commissione del fatto, dal quale sono conseguite lesioni non irrisorie a due distinte persone offese.

Giudizio questo che, in assenza di palesi illogicità, non può essere sindacato in sede di legittimità (Sez.

Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818).

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2021 della CORTE di APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale, Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, per l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di BRESCIA, con sentenza del 11/10/2021, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal GIUDICE per le [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di BRESCIA il 25/3/2021 ha rideterminato la pena pecuniaria e confermato nel resto la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di tentata rapina, lesioni t personali e resistenza a pubblico ufficiale di cui agli artt. 337, 582 e 585 e 56, 628 secondo comma e comma terzo nn. 1 e 3 bis cod. pen. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità con riferimento alla qualificazione giuridica del reato di tentata rapina di cui al capo A). 1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al reato di cui al capo B).1.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di resistenza a pubblico ufficiale di cui al capo C). 1.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e al giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche e la residua aggravante. 2. In data 14 novembre 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Procuratore Generale, Sost. Proc. [OSCURATO:PERSONA] d'Aquino, chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibili. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Nel primo motivo la difesa rileva che le condotte contestate -considerato che l'imputato allorché ha tentato di allontanarsi divincolandosi aveva già lasciato i beni- sarebbero distinte e pertanto i reati configurabili sarebbero il tentato furto e le leSioni personali. 1.2. Nel secondo motivo la difesa censura la conclusione dei giudici di merito con riferimento alla ritenuta responsabilità del ricorrente anche per le lesioni inferte dal coimputato alla seconda persona offesa, ciò in quanto le due condotte di lesioni sarebbero distinte e ognuno dei due autori dell'azione di sottrazione iniziale dovrebbero rispondere esclusivamente delle lesioni provocate direttamente e personalmente a quella delle due persone offese che ha cercato di bloccarlo. 1.3. Nel terzo motivo la difesa rileva che il ricorrente, che aveva già lasciato le scarpe sottratte, ha percepito la condotta posta in essere come un atto ingiusto e, pertanto, la resistenza sarebbe scriminata si sensi dell'art. 393 bis cod. pen. 1.4. Le doglianze, formulate nei termini della violazione di legge ma che attengono esclusivamente alla logicità e completezza della motivazione anche sollecitando una diversa valutazione delle prove, non sono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). 1.4.1. La Corte territoriale, con il riferimento alla circostanza che il ricorrente ha agito con violenza nell'immediatezza del fatto e al fine di conseguire l'impunità, ha dato conto della sussistenza degli elementi costitutivi del reato di rapina di cui al capo A). 1.4.2. La conclusione in ordine alla responsabilità del ricorrente anche per le lesioni provocate dal concorrente nel reato è corretta. Come evidenziato nella sentenza impugnata (cfr. la fine della pag. 4 e l'inizio della pagina 5), infatti, i due soggetti hanno agito in pieno accordo. 1.4.3. L'assenza di qualsivoglia atto qualificabile come arbitrario, non essendo questo individuabile nel tentativo di impedire la fuga del ricorrente dopo la commissione del reato, impone di ritenere corretta la decisione del giudice di merito in ordine alla mancata applicazione della scriminante di cui all'art. 393 bis cod. pen. (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata). 2. Nel quarto e ultimo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e al giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche e la residua aggravante. La doglianza è manifestamente infondata. La sentenza impugnata, con riferimento alla misura della pena inflitta all'imputato, infatti, ha fatto buon governo della legge penale e ha dato conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex artt. 132 e 133 cod. pen. del giudice di merito di merito, e ciò anche in relazione al diniego della circostanza di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e al giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto, quanto tali aspetti della natura plurioffensiva del reato di rapina (Sez. 2, n. 32234 del 16/10/2020, Fanfarilli, Rv. 280173 - 01) e delle modalità di commissione del fatto, dal quale sono conseguite lesioni non irrisorie a due distinte persone offese. Giudizio questo che, in assenza di palesi illogicità, non può essere sindacato in sede di legittimità (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818). 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammend
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