CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 giugno 2022
Cassazione n. 28028/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 020F4XD) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03MVQ2Q) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino che ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale gli imputati erano stati riconosciuti responsabili -per quanto qui d'interesse- del reato di furto pluriaggravato; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti contestano la qualificazione giuridica del fatto, è manifestamente infondato giacché nella specie, sebbene sia stata monìtorata in parte la azione furtiva posta in essere, il conseguente intervento difensivo non è avvenuto "in continenti", impedendo la consumazione del delitto di furto, avendo l'agente conseguito, anche se momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo (arg, Sez. U, Sentenza n. 52117 del 17/07/2014 -dep. 16/12/2014- Rv. 261186); Rilevato che, così come evidenziato dagli stessi ricorrenti, gli imputati sono stati controllati quando erano usciti dal centro commerciale e avevano già deposto la merce rubata all'interno della loro autovettura; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; P. Q, M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15 giugno 2022 Il consiglier es nsore [OSCURATO:PERSONA]