CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 novembre 1997
Cassazione n. 19770/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2025 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna dell'[OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 455 cod. pen.; Considerato che, con un unico motivo, il ricorrente, nella prima parte, lamenta che la sentenza è affetta da vizio di motivazione poiché non ha tenuto conto della circostanza che, sin dall'inizio, esso imputato, per corroborare la propria versione alterativa dei fatti, aveva chiesto che fossero visionate le telecamere presenti a [OSCURATO:PERSONA] e, inoltre, la metà delle banconote non erano false; Considerato che l'imputato ha, con atto depositato a mezzo pec il 26 febbraio 2026, rinunciato al ricorso proposto;Ritenuto, quindi, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende; P P.Q.MRosaria [OSCURATO:PERSONA] AlfredØ a rdia no