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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 13132/2022

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nte SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2020 della Corte d'appello di Catanzaro.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; sentiti i difensori dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 19 giugno 2017 la Corte di appello di Catanzaro aveva confermato l'assoluzione dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] dal reato di estorsione aggravata di cui al capo E) della rubrica (artt. 61 n. 9, 629 cod. pen. e 7 d.l. n. 152/1991), pronunciata all'esito di giudizio abbreviato dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del 16 luglio 2015, e, in riforma di tale decisione, aveva assolto lo stesso anche dal delitto di concorso esterno in associazione mafiosa ex art. 110, 416-bis cod. pen. di cui al capo B) della rubrica.

La Corte di cassazione, con sentenza del 7 giugno 2018, n. 29017, in accoglimento del ricorso del P.G., annullava con rinvio detta sentenza, disponendo per entrambi i capi d'imputazione "un nuovo giudizio che non incorra nei profili di illogicità e contraddittorietà" denunziati dal ricorrente P.G. e ritenuti sussistenti.

Quanto alla fattispecie di concorso esterno in associazione mafiosa di cui al capo B), avvertiva la S.C. che: "...

Sulla base dei principi sopra affermati sia in ordine alla valutazione del propalato dei collaboratori che in tema di esatta delimitazione della condotta penalmente rilevante, il giudice del rinvio accerterà se dalle complessive risultanze istruttorie emerga se l'imputato abbia stabilmente costituito il referente politico-istituzionale della cosca Giampà in cambio di un sistematico sostegno elettorale da parte del clan nel suo complesso, mettendosi a disposizione dell'intera consorteria mafiosa, promettendo di intervenire e concretamente attivandosi a prescindere dai risultati ottenuti per venire incontro alle richieste del sodalizio o di singoli sodali, così rafforzandone o conservandone le capacità operative".

Anche con riguardo alla contestazione estorsiva di cui al capo E), "... ritiene questa Corte che il giudice del merito non abbia ben governato gli elementi di prova di cui disponeva, attribuendogli un significato non logicamente aderente con la realtà del dato fattuale e pervenendo anche a conclusioni illogiche e contraddittorie".

2. La Corte d'appello di Catanzaro, quale giudice di rinvio, dopo avere proceduto alla rinnovazione della prova dichiarativa costituita dall'audizione della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] nelle forme previste dall'art. 210 cod. proc. pen. (siccome imputato del reato di falsa testimonianza), in parziale riforma della sentenza di primo grado dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole anche del delitto di estorsione di cui al capo E) e, ritenuta la continuazione, lo condannava alla pena di anni 5 e mesi 4 di reclusione ed euro 600,00 di multa, oltre le pene accessorie.

La Corte rappresentava che [OSCURATO:PERSONA], consigliere provinciale e titolare di altre cariche in ambito politico-amministrativo, era indicato fin dal 2009 come "politico di riferimento" -"punto di forza"- della cosca Giampà, legato da un solido rapporto con la famiglia Notarianni e in particolare con [OSCURATO:PERSONA], da numerosi collaboratori di giustizia (Angotti, Torcasio, Cosentino, Capo, Cappello, Cosentino), le cui propalazioni accusatorie risultavano intrinsecamente attendibili, circostanziate e convergenti nel nucleo essenziale del narrato. [OSCURATO:PERSONA], in cambio degli appoggi forniti in occasione di varie competizioni elettorali dai capi della cosca [OSCURATO:PERSONA] "millelire", [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], membri della "commissione", promett eva vari benefici e vantaggi, poi effettivamente elargiti: favori, agevola zioni, assunzioni a posti di lavoro, assegnazione di appalti a ditte favorite dalla cosca, come l'impresa edile Gigliotti ecc.

A sua volta, il collaboratore [OSCURATO:PERSONA], nel ruolo apicale rivestito, ha precisato che [OSCURATO:PERSONA] era "referente" della cosca alleata Iannazzo per le questioni concernenti la gestione dell'aeroporto di [OSCURATO:PERSONA] da parte della soc.

SACAL (nel cui CdA [OSCURATO:PERSONA] rappresentava la Provincia).

Significativi elementi di riscontro erano rinvenuti negli esiti delle operazioni intercettative sulle utenze di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], dalle quali emergeva il ruolo dell'imputato come intermediario fra la cosca Giampà e il circuito imprenditoriale commerciale catanzarese, come nel caso dell'inserimento della ditta GT Distribuzioni di [OSCURATO:PERSONA] e di Fozza, uomo di fiducia e "tuttofare" di questi (assolto tuttavia dall'accusa di appartenenza al gruppo mafioso), nel settore della grande distribuzione di prodotti alimentari.

Infine, un'ulteriore conferma della cointeressenza di [OSCURATO:PERSONA] con i vertici della cosca emergeva dalle circostanziate e attendibili dichiarazioni accusatorie rese nella fase investigativa dal commerciante [OSCURATO:PERSONA], poi falsamente ritrattate in dibattimento ma solo a seguito delle minacce, degli atti intimidatori e delle aggressioni subite.

Dichiarazioni perciò utilizzabili, siccome corroborate altresì dalle riprese video e dalle convergenti dichiarazioni del collaboratore Muraca e del presidente dell'[OSCURATO:PERSONA], in merito al metodo mafioso -utilizzato anche da [OSCURATO:PERSONA]- di pretendere sconti "forzosi" presso l'esercizio commerciale mediante l'esternazione dell'appartenenza alla cosca Giampà, sull'assunto, in quel contesto, che "la merce era destinata ai detenuti".

La lettura unitaria, organica e complessiva dei plurimi e reciprocamente convergenti contributi narrativi, insieme con gli ulteriori elementi di prova, confermava l'effettiva sussistenza del patto politico-mafioso con riguardo allo stabile ruolo svolto dall'imputato al servizio della consorteria mafiosa, consistente nel promettere e nell'attivarsi concretamente in varie occasioni, per assicurare costantemente favori e agevolazioni alla cosca e ai singoli sodali in cambio del reiterato sostegno a suo favore nelle competizioni elettorali succedutesi dal 2004 al 2012.

A loro volta, le attendibili, riscontrate e utilizzabili propalazioni accusatorie di [OSCURATO:PERSONA] ne confermavano la figura di vittima di diverse richieste estorsive provenienti da esponenti della criminalità organizzata locale, riguardanti lo sconto forzoso sulla merce acquistata, fra le quali s'inserivano anche quelle dell'imputato, che erano formulate in termini omogenei e sovrapponibili alle prime.Il che giustificava, in accoglimento dell'appello del P.G., l'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] anche in ordine al delitto di estorsione aggravata in pregiudizio di [OSCURATO:PERSONA].

3. I difensori di [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato ricorso per cassazione avverso la citata sentenza e ne hanno chiesto l'annullamento, censurandone: - la violazione di legge, con riguardo alla mancanza di prova circa la reale efficienza causale del contributo asseritamente prestato dall'imputato alla conservazione o al rafforzamento della cosca Giampà e alla realizzazione del suo programma criminoso, tenuto conto che il capo della cosca [OSCURATO:PERSONA] ne ha escluso la configurabilità e che il suo uomo di fiducia, [OSCURATO:PERSONA], pure indicato dall'accusa come imprenditore di riferimento della cosca favorito dall'azione politico-amministrativa di [OSCURATO:PERSONA], è stato definitivamente assolto dal delitto di partecipazione a quel sodalizio; - la manifesta illogicità della motivazione, anche per travisamento della prova, non avendo il Tribunale preso in esame il contenuto integrale delle propalazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia, né congruamente argomentato circa la credibilità degli stessi e la convergenza delle fonti dichiarative, all'infuori di una generica attribuzione a [OSCURATO:PERSONA] del ruolo di "politico di riferimento" della cosca; - la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione, peraltro non rafforzata, quanto alla rivalutazione del materiale probatorio concernente la condanna dell'imputato, per la prima volta in appello, per il delitto di estorsione aggravata in danno di [OSCURATO:PERSONA], atteso il rapporto amicale e di cointeressenza esistente fra i due, che era idoneo di per sé a giustificare la richiesta di sconti sul prezzo della merce.

4. Con "motivi nuovi" e con successiva memoria i difensori dell'imputato, nel ribadire gli argomenti a sostegno dei suindicati motivi di ricorso, avvertono che, con riguardo alle vicende estorsive in danno di [OSCURATO:PERSONA], gli imputati aderenti alla cosca sono stati prosciolti dal relativo addebito "perché il fatto non sussiste", con sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro in data 8 giugno 2015, e che [OSCURATO:PERSONA], a sua volta, è stato definitivamente assolto dal delitto di falsa testimonianza -con riferimento alle dichiarazioni dibattimentali di ritrattazione di quelle accusatorie rese alla polizia giudiziaria nelle indagini preliminari- "perché il fatto non sussiste", con sentenza del 13 settembre 2021 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].

Il che comporta la doverosa rilettura dei rapporti (di conoscenza e cointeressenza, nell'assunto difensivo) intercorsi fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che spiegano la natura e le ragioni del modesto sconto richiesto e praticato sulla merce acquistata dal primo, restando esclusa di conseguenza la /CP't sussistenza degli estremi della fattispecie estorsiva, come d'altra parte era stato già riconosciuto dal giudice di primo grado.

Quanto al contestato reato di concorso esterno, i difensori ribadiscono altresì che, a prescindere dalla carente esplorazione della credibilità di ogni singolo collaboratore di giustizia, difetta la convergenza del molteplice in ordine alla reale e stabile efficienza causale delle condotte di [OSCURATO:PERSONA] -definito genericamente "politico di riferimento"- in ordine alle capacità operative della cosca Giampà, il cui capo storico [OSCURATO:PERSONA] ne ha viceversa escluso la sussistenza.

5. [OSCURATO:PERSONA] civile Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato, in data 19 gennaio 2022, memoria con conclusioni scritte e nota spese. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi di ricorso, seppure formalmente diversi (il primo riferito anche alla costruzione dei requisiti della fattispecie criminosa del patto politico-mafioso), sono tutti sostanzialmente incentrati, a ben vedere, sul comune assunto della erronea o incompleta operazione di ri-valutazione del compendio probatorio per entrambi i reati contestati, che era stata affidata dalla Suprema Corte al giudice di rinvio ma che questi, ad avviso dei difensori dell'imputato, avrebbe inadeguatamente e illogicamente eseguito.

2. Ritiene il Collegio che le censure, prendendo le mosse da una approfondita e puntuale analisi di merito della ricostruzione probatoria dei fatti e siccome provviste del requisito di specificità e sorrette da un convincente apparato argomentativo, si palesano fondate tanto per il profilo della violazione di legge quanto per l'aspetto della manifesta illogicità della motivazione.

3. Con riguardo all'imputazione di cui agli artt. 110 e 416-bis cod. pen. (capo B) vanno innanzitutto presi in considerazione i principi giurisprudenziali affermati dalla sentenza delle Sezioni Unite, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino (Rv. 231671-672-673), secondo la quale assume il ruolo di "concorrente esterno" il soggetto che, non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione e privo dell'affectio societatis, fornisce un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, sempre che questo esplichi un'effettiva rilevanza causale e quindi si configuri come condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative dell'associazione e sia diretto alla realizzazione del programma criminoso della medesima.

L'efficienza causale in merito alla concreta realizzazione del fatto criminoso collettivo costituisce elemento essenziale e tipizzante della condotta concorsuale, di natura materiale o morale, sicché è necessario un apprezzamento ex post del contributo, in esito al quale sia dimostrata la reale efficacia condizionante della condotta atipica del concorrente.

Il concorso esterno è configurabile anche nell'ipotesi del "patto di scambio politico-mafioso", in forza del quale un uomo politico, non partecipe del sodalizio criminale, si impegna, a fronte dell'appoggio richiesto all'associazione mafiosa in vista di una competizione elettorale, a favorire gli interessi del gruppo.

Per la integrazione del reato è necessario che: a) gli impegni assunti dal politico a favore dell'associazione mafiosa presentino il carattere della serietà e della concretezza, in ragione della affidabilità e della caratura dei protagonisti dell'accordo, dei caratteri strutturali del sodalizio criminoso, del contesto storico di riferimento e della specificità dei contenuti; b) all'esito della verifica probatoria ex post della loro efficacia causale risulti accertato, sulla base di massime di esperienza dotate di empirica plausibilità, che gli impegni assunti dal politico abbiano inciso effettivamente e significativamente, di per sé ed a prescindere da successive ed eventuali condotte esecutive dell'accordo, sulla conservazione o sul rafforzamento delle capacità operative dell'organizzazione criminale.

4. Orbene, rileva il Collegio che, nel caso in esame, manca ogni riferimento fattuale, idoneo a dimostrare la concreta realizzazione di tali presupposti.

La Corte di appello ha ritenuto che l'imputato, consigliere provinciale e tra l'altro rappresentante della Provincia nel CdA della SACAL s.r.I., società di gestione dell'aeroporto di [OSCURATO:PERSONA], rivestisse la figura fin dal 2004 di "politico di riferimento" -"punto di forza"- della cosca Giampà, anche perché legato da solidi rapporti con la famiglia Notarianni e in particolare con [OSCURATO:PERSONA].

La sussistenza del patto politico-mafioso, con riguardo al ruolo svolto dall'imputato al servizio della consorteria, consistente nel promettere e nell'attivarsi per assicurare costantemente favori e agevolazioni alla cosca e ai singoli sodali, in cambio del sostegno a suo favore nelle competizioni elettorali da parte di [OSCURATO:PERSONA] "millelire", [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], membri della "commissione", è stata affermata alla stregua dei contributi narrativi dei collaboratori di giustizia Angotti, Torcasio, Cosentino, Capo, Cappello.

Le propalazioni accusatorie di questi sono state apprezzate come intrinsecamente attendibili e reciprocamente convergenti nel nucleo essenziale.

Secondo tali dichiarazioni [OSCURATO:PERSONA], in cambio degli appoggi forniti in occasione di competizioni elettorali, prometteva e poi effettivamente elargiva favori e agevolazioni, come assunzioni a posti di lavoro e assegnazione di appalti a ditte favorite dalla cosca (ad esempio, all'impresa edile Gigliotti). [OSCURATO:PERSONA], inoltre, giusto quanto affermato da uno dei capi della cosca, [OSCURATO:PERSONA], era "referente" anche della cosca alleata Iannazzo per le questioni concernenti la gestione dell'aeroporto di [OSCURATO:PERSONA] da parte della soc.

SACAL.

Dal contenuto di talune conversazioni intercettate sulle utenze di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], uomo di fiducia e "tuttofare" di [OSCURATO:PERSONA], emergeva che [OSCURATO:PERSONA] si poneva come intermediario fra la cosca Giampà e il circuito imprenditoriale commerciale catanzarese, agevolando l'inserimento della ditta GT Distribuzioni di [OSCURATO:PERSONA] nel settore della grande distribuzione di prodotti alimentari.

Infine, le attendibili e utilizzabili propalazioni accusatorie del commerciante [OSCURATO:PERSONA], vittima di richieste estorsive da parte di esponenti della criminalità organizzata locale mediante l'esternazione dell'appartenenza alla cosca, confermavano il giudizio di contiguità di [OSCURATO:PERSONA] alla cosca Giampà, poiché questi utilizzava il medesimo metodo mafioso di pretendere sconti forzosi presso l'esercizio commerciale sull'assunto che "la merce era destinata ai detenuti".

Sicché, alla stregua di siffatto materiale probatorio, risultava altresì giustificata l'affermazione di responsabilità dell'imputato anche in ordine al reato di estorsione aggravata ascritto a [OSCURATO:PERSONA] in danno di [OSCURATO:PERSONA], disattendosi la versione difensiva di un mero rapporto amicale e di cointeressenza fra i due.

5. Osserva il Collegio che, nella parte che concerne la valutazione di attendibilità e convergenza della prova di tipo dichiarativo (le propalazioni accusatorie di vari collaboratori di giustizia e le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]), la Corte territoriale, nell'adottare formalmente il metodo di lettura unitaria e complessiva, come suggerito dalla sentenza di annullamento della S.C. n. 29017/18, non ha avvertito che questa non si esaurisce in una mera sommatoria degli indizi e non può perciò prescindere dalla operazione propedeutica che consiste nel valutare ogni prova indiziaria singolarmente, ciascuna nella propria valenza qualitativa e nel grado di precisione e gravità, per poi valorizzarla, ove ne ricorrano i presupposti, in una prospettiva globale e unitaria, tendente a porne in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo (Sez.

U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231678).

Il giudice del rinvio, alla luce delle complessive risultanze istruttorie, ha omesso infatti di verificare che l'imputato, a prescindere dalla generica definizione da parte dei collaboratori di giustizia di essere stato il "referente politico" della cosca Giampà in cambio di un permanente sostegno nelle varie competizioni elettorali ad opera soprattutto dell'amico Notarianni, si sia messo seriamente ed effettivamente a disposizione, non solo col promettere di intervenire ma anche con l'attivarsi concretamente, a prescindere dai risultati ottenuti, per venire incontro alle richieste del sodalizio e dei suoi capi, così rafforzandone o conservandone significativamente l'organizzazione e le capacità operative.

Difettano completamente le ordinarie operazioni investigative, di ricerca e verifica della prova in ordine alla serietà dei dati informativi offerti dai singoli collaboratori circa il contributo offerto da [OSCURATO:PERSONA].

Non sussiste alcun riscontro, nemmeno di tipo indiziario, in merito alle generiche propalazioni accusatorie aventi ad oggetto sia le presunte opere affidate all'impresa edile Gigliotti, presuntivamente vicina alla cosca, sia l'assunzione di tale (omonimo) Gigliotti presso la [OSCURATO:SOCIETA]. (nel cui CdA [OSCURATO:PERSONA] rappresentava la Provincia) che gestiva l'aeroporto di [OSCURATO:PERSONA], sia la relazione di [OSCURATO:PERSONA] con la cosca Iannazzo per le questioni concernenti la gestione di tale aeroporto da parte della soc.

SACAL, sia l'attività di intermediazione fra la cosca Giampà e il circuito imprenditoriale catanzarese, attraverso l'inserimento della ditta GT Distribuzioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel settore della grande distribuzione di prodotti alimentari.

Di tali specifici contributi asseritamente offerti alla cosca mafiosa dal concorrente esterno non è dato rinvenire in atti alcun elemento di riscontro.

In particolare, quanto all'assunzione di tale Gigliotti presso la società aeroportuale, la Corte territoriale, anziché prendere atto dell'assenza di riscontri (nessun soggetto di nome Gigliotti è risultato dipendente della società aeroportuale, né sono state avviate ricerche per una eventuale assunzione nell'indotto), sottolinea impropriamente la mancanza di prova negativa della circostanza da parte della difesa.

Con riguardo alla ditta del costruttore Gigliotti, il collaboratore Cosentino, pur nella vaghezza della dichiarazione, non lo individua quale componente del gruppo criminale, ma quale soggetto che "comprava" lavori e che era "sotto controllo" di Giampà.

E però anche su questo tema le indagini sono silenti, mentre pare emergere dalle equivoche dichiarazioni del collaboratore che l'impresa in questione non fosse favorita dalla cosca, bensì estorta.

D'altra parte, anche per quanto concerne i rapporti di [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] -definito imprenditore di riferimento e "uomo di fiducia del boss [OSCURATO:PERSONA]"-, la motivazione della sentenza impugnata non si fa carico della palese inconciliabilità di tale assunto con l'intervenuta sentenza irrevocabile di assoluzione di Fozza (di cui si limita a prendere atto) dall'accusa di partecipazione al gruppo mafioso, "perché il fatto non sussiste", e, quindi, delle ricadute che l'accertata insussistenza di un illecito legame fra Fozza e Giampà potrebbe avere sulla tenuta della fattispecie di concorso esterno, come delineata nella imputazione.Mette conto, infine, di rimarcare che l'indiscusso capo della cosca, [OSCURATO:PERSONA], nella veste di attendibile collaboratore di giustizia, pur attribuendo genericamente a [OSCURATO:PERSONA] il ruolo di "referente" della diversa cosca Iannazzo per le questioni concernenti la gestione dell'aeroporto di [OSCURATO:PERSONA] da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. (nel cui CdA [OSCURATO:PERSONA] rappresentava la Provincia), ne ha escluso il legame con il sodalizio criminale da lui diretto.

Secondo la Corte d'appello tale affermazione di estraneità sarebbe frutto della ignoranza da parte di [OSCURATO:PERSONA] della contiguità di [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio, il cui rapporto sinallagmatico con il politico di riferimento sarebbe stato gestito da altri esponenti di vertice ([OSCURATO:PERSONA] "millelire", [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]).

Ma, a ben vedere, trattasi di argomentazione meramente assertiva, indimostrata e perciò apodittica, oltre che non rispondente alla opposta e più ragionevole massima di esperienza per cui non è seriamente sostenibile che il capo del sodalizio criminale (pur non gestendone direttamente i rapporti) sia tenuto addirittura all'oscuro del patto stretto fra altri esponenti di vertice della cosca mafiosa da lui diretta e il c.d. politico di riferimento.

6. Anche in ordine alla vicenda delle estorsioni in danno di [OSCURATO:PERSONA], che sarebbero state consumate da vari appartenenti alla cosca Giampà con metodi analoghi a quelli utilizzati da [OSCURATO:PERSONA] (a conferma della contiguità di quest'ultimo con il sodalizio mafioso), mediante il prelievo di merce con uno sconto forzoso di circa il 30% sul prezzo ordinario, la Corte d'appello omette di confrontarsi con l'esito di proscioglimento dal relativo addebito di tutti gli imputati "perché il fatto non sussiste", pronunciato dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro con sentenza emessa in data 8 giugno 2015.

Premesso che il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato (Sez.

U, Mannino), va inoltre sottolineato, in ordine alla fattispecie di estorsione contestata a [OSCURATO:PERSONA], che è sopravvenuta in data 13 settembre 2021 la sentenza (allegata al ricorso) del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che ha definitivamente assolto [OSCURATO:PERSONA], "perché il fatto non sussiste", dal reato di falsa testimonianza, con riferimento alle dichiarazioni dibattimentali recanti la ritrattazione delle propalazioni accusatorie rese alla polizia giudiziaria.

Il che comporta la doverosa rilettura della natura dei rapporti intercorsi fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che, secondo l'assunto difensivo, spiegano in termini di conoscenza personale e di cointeressenza le ragioni del modesto sconto richiesto e praticato sulla merce acquistata dal primo.

Sicché resta esclusa la sussistenza degli estremi del delitto di estorsione, come era stato d'altra parte già riconosciuto dal giudice di primo grado.

7. Le descritte lacune investigative e probatorie e la manifesta illogicità dell'apparato argomentativo dimostrano di per sé la mancanza di prove concludenti e convergenti a sostegno dell'affermazione di responsabilità dell'imputato per entrambe le imputazioni di concorso esterno in associazione mafiosa e di estorsione aggravata.

L'annullamento della sentenza impugnata va pronunziato senza rinvio perché risulta evidente l'insormontabile difficoltà di pervenire altrimenti a una conclusione diversa dall'assoluzione con l'ampia formula liberatoria "perché il fatto non sussiste".

Invero, considerate le esigenze di economia processuale sottese alla previsione di cui alla lettera I) dell'art. 620 cod. proc. pen., l'annullamento della sentenza di condanna va disposto senza rinvio allorché un eventuale giudizio rescissorio, per la natura indiziaria del processo e per la puntuale e completa disamina del materiale acquisito e utilizzato nei pregressi giudizi di merito, non potrebbe in alcun modo colmare la situazione di vuoto probatorio storicamente accertata (Sez.

U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226100; Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, dep. 2020, Bolla, Rv. 279555), soprattutto quando la sentenza di condanna, come nel caso in esame, sia fondata su propalazioni accusatorie di collaboratori rimaste prive di elementi esterni idonei a corroborarle e, neppure sulla base di una rinnovata valutazione dei fatti da parte del giudice di rinvio, possa delinearsi la poss

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2020 della Corte d'appello di Catanzaro. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; sentiti i difensori dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 19 giugno 2017 la Corte di appello di Catanzaro aveva confermato l'assoluzione dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] dal reato di estorsione aggravata di cui al capo E) della rubrica (artt. 61 n. 9, 629 cod. pen. e 7 d.l. n. 152/1991), pronunciata all'esito di giudizio abbreviato dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del 16 luglio 2015, e, in riforma di tale decisione, aveva assolto lo stesso anche dal delitto di concorso esterno in associazione mafiosa ex art. 110, 416-bis cod. pen. di cui al capo B) della rubrica. La Corte di cassazione, con sentenza del 7 giugno 2018, n. 29017, in accoglimento del ricorso del P.G., annullava con rinvio detta sentenza, disponendo per entrambi i capi d'imputazione "un nuovo giudizio che non incorra nei profili di illogicità e contraddittorietà" denunziati dal ricorrente P.G. e ritenuti sussistenti. Quanto alla fattispecie di concorso esterno in associazione mafiosa di cui al capo B), avvertiva la S.C. che: "... Sulla base dei principi sopra affermati sia in ordine alla valutazione del propalato dei collaboratori che in tema di esatta delimitazione della condotta penalmente rilevante, il giudice del rinvio accerterà se dalle complessive risultanze istruttorie emerga se l'imputato abbia stabilmente costituito il referente politico-istituzionale della cosca Giampà in cambio di un sistematico sostegno elettorale da parte del clan nel suo complesso, mettendosi a disposizione dell'intera consorteria mafiosa, promettendo di intervenire e concretamente attivandosi a prescindere dai risultati ottenuti per venire incontro alle richieste del sodalizio o di singoli sodali, così rafforzandone o conservandone le capacità operative". Anche con riguardo alla contestazione estorsiva di cui al capo E), "... ritiene questa Corte che il giudice del merito non abbia ben governato gli elementi di prova di cui disponeva, attribuendogli un significato non logicamente aderente con la realtà del dato fattuale e pervenendo anche a conclusioni illogiche e contraddittorie". 2. La Corte d'appello di Catanzaro, quale giudice di rinvio, dopo avere proceduto alla rinnovazione della prova dichiarativa costituita dall'audizione della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] nelle forme previste dall'art. 210 cod. proc. pen. (siccome imputato del reato di falsa testimonianza), in parziale riforma della sentenza di primo grado dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole anche del delitto di estorsione di cui al capo E) e, ritenuta la continuazione, lo condannava alla pena di anni 5 e mesi 4 di reclusione ed euro 600,00 di multa, oltre le pene accessorie. La Corte rappresentava che [OSCURATO:PERSONA], consigliere provinciale e titolare di altre cariche in ambito politico-amministrativo, era indicato fin dal 2009 come "politico di riferimento" -"punto di forza"- della cosca Giampà, legato da un solido rapporto con la famiglia Notarianni e in particolare con [OSCURATO:PERSONA], da numerosi collaboratori di giustizia (Angotti, Torcasio, Cosentino, Capo, Cappello, Cosentino), le cui propalazioni accusatorie risultavano intrinsecamente attendibili, circostanziate e convergenti nel nucleo essenziale del narrato. [OSCURATO:PERSONA], in cambio degli appoggi forniti in occasione di varie competizioni elettorali dai capi della cosca [OSCURATO:PERSONA] "millelire", [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], membri della "commissione", promett eva vari benefici e vantaggi, poi effettivamente elargiti: favori, agevola zioni, assunzioni a posti di lavoro, assegnazione di appalti a ditte favorite dalla cosca, come l'impresa edile Gigliotti ecc. A sua volta, il collaboratore [OSCURATO:PERSONA], nel ruolo apicale rivestito, ha precisato che [OSCURATO:PERSONA] era "referente" della cosca alleata Iannazzo per le questioni concernenti la gestione dell'aeroporto di [OSCURATO:PERSONA] da parte della soc. SACAL (nel cui CdA [OSCURATO:PERSONA] rappresentava la Provincia). Significativi elementi di riscontro erano rinvenuti negli esiti delle operazioni intercettative sulle utenze di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], dalle quali emergeva il ruolo dell'imputato come intermediario fra la cosca Giampà e il circuito imprenditoriale commerciale catanzarese, come nel caso dell'inserimento della ditta GT Distribuzioni di [OSCURATO:PERSONA] e di Fozza, uomo di fiducia e "tuttofare" di questi (assolto tuttavia dall'accusa di appartenenza al gruppo mafioso), nel settore della grande distribuzione di prodotti alimentari. Infine, un'ulteriore conferma della cointeressenza di [OSCURATO:PERSONA] con i vertici della cosca emergeva dalle circostanziate e attendibili dichiarazioni accusatorie rese nella fase investigativa dal commerciante [OSCURATO:PERSONA], poi falsamente ritrattate in dibattimento ma solo a seguito delle minacce, degli atti intimidatori e delle aggressioni subite. Dichiarazioni perciò utilizzabili, siccome corroborate altresì dalle riprese video e dalle convergenti dichiarazioni del collaboratore Muraca e del presidente dell'[OSCURATO:PERSONA], in merito al metodo mafioso -utilizzato anche da [OSCURATO:PERSONA]- di pretendere sconti "forzosi" presso l'esercizio commerciale mediante l'esternazione dell'appartenenza alla cosca Giampà, sull'assunto, in quel contesto, che "la merce era destinata ai detenuti". La lettura unitaria, organica e complessiva dei plurimi e reciprocamente convergenti contributi narrativi, insieme con gli ulteriori elementi di prova, confermava l'effettiva sussistenza del patto politico-mafioso con riguardo allo stabile ruolo svolto dall'imputato al servizio della consorteria mafiosa, consistente nel promettere e nell'attivarsi concretamente in varie occasioni, per assicurare costantemente favori e agevolazioni alla cosca e ai singoli sodali in cambio del reiterato sostegno a suo favore nelle competizioni elettorali succedutesi dal 2004 al 2012. A loro volta, le attendibili, riscontrate e utilizzabili propalazioni accusatorie di [OSCURATO:PERSONA] ne confermavano la figura di vittima di diverse richieste estorsive provenienti da esponenti della criminalità organizzata locale, riguardanti lo sconto forzoso sulla merce acquistata, fra le quali s'inserivano anche quelle dell'imputato, che erano formulate in termini omogenei e sovrapponibili alle prime.Il che giustificava, in accoglimento dell'appello del P.G., l'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] anche in ordine al delitto di estorsione aggravata in pregiudizio di [OSCURATO:PERSONA]. 3. I difensori di [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato ricorso per cassazione avverso la citata sentenza e ne hanno chiesto l'annullamento, censurandone: - la violazione di legge, con riguardo alla mancanza di prova circa la reale efficienza causale del contributo asseritamente prestato dall'imputato alla conservazione o al rafforzamento della cosca Giampà e alla realizzazione del suo programma criminoso, tenuto conto che il capo della cosca [OSCURATO:PERSONA] ne ha escluso la configurabilità e che il suo uomo di fiducia, [OSCURATO:PERSONA], pure indicato dall'accusa come imprenditore di riferimento della cosca favorito dall'azione politico-amministrativa di [OSCURATO:PERSONA], è stato definitivamente assolto dal delitto di partecipazione a quel sodalizio; - la manifesta illogicità della motivazione, anche per travisamento della prova, non avendo il Tribunale preso in esame il contenuto integrale delle propalazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia, né congruamente argomentato circa la credibilità degli stessi e la convergenza delle fonti dichiarative, all'infuori di una generica attribuzione a [OSCURATO:PERSONA] del ruolo di "politico di riferimento" della cosca; - la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione, peraltro non rafforzata, quanto alla rivalutazione del materiale probatorio concernente la condanna dell'imputato, per la prima volta in appello, per il delitto di estorsione aggravata in danno di [OSCURATO:PERSONA], atteso il rapporto amicale e di cointeressenza esistente fra i due, che era idoneo di per sé a giustificare la richiesta di sconti sul prezzo della merce. 4. Con "motivi nuovi" e con successiva memoria i difensori dell'imputato, nel ribadire gli argomenti a sostegno dei suindicati motivi di ricorso, avvertono che, con riguardo alle vicende estorsive in danno di [OSCURATO:PERSONA], gli imputati aderenti alla cosca sono stati prosciolti dal relativo addebito "perché il fatto non sussiste", con sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro in data 8 giugno 2015, e che [OSCURATO:PERSONA], a sua volta, è stato definitivamente assolto dal delitto di falsa testimonianza -con riferimento alle dichiarazioni dibattimentali di ritrattazione di quelle accusatorie rese alla polizia giudiziaria nelle indagini preliminari- "perché il fatto non sussiste", con sentenza del 13 settembre 2021 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Il che comporta la doverosa rilettura dei rapporti (di conoscenza e cointeressenza, nell'assunto difensivo) intercorsi fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che spiegano la natura e le ragioni del modesto sconto richiesto e praticato sulla merce acquistata dal primo, restando esclusa di conseguenza la /CP't sussistenza degli estremi della fattispecie estorsiva, come d'altra parte era stato già riconosciuto dal giudice di primo grado. Quanto al contestato reato di concorso esterno, i difensori ribadiscono altresì che, a prescindere dalla carente esplorazione della credibilità di ogni singolo collaboratore di giustizia, difetta la convergenza del molteplice in ordine alla reale e stabile efficienza causale delle condotte di [OSCURATO:PERSONA] -definito genericamente "politico di riferimento"- in ordine alle capacità operative della cosca Giampà, il cui capo storico [OSCURATO:PERSONA] ne ha viceversa escluso la sussistenza. 5. [OSCURATO:PERSONA] civile Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato, in data 19 gennaio 2022, memoria con conclusioni scritte e nota spese. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso, seppure formalmente diversi (il primo riferito anche alla costruzione dei requisiti della fattispecie criminosa del patto politico-mafioso), sono tutti sostanzialmente incentrati, a ben vedere, sul comune assunto della erronea o incompleta operazione di ri-valutazione del compendio probatorio per entrambi i reati contestati, che era stata affidata dalla Suprema Corte al giudice di rinvio ma che questi, ad avviso dei difensori dell'imputato, avrebbe inadeguatamente e illogicamente eseguito. 2. Ritiene il Collegio che le censure, prendendo le mosse da una approfondita e puntuale analisi di merito della ricostruzione probatoria dei fatti e siccome provviste del requisito di specificità e sorrette da un convincente apparato argomentativo, si palesano fondate tanto per il profilo della violazione di legge quanto per l'aspetto della manifesta illogicità della motivazione. 3. Con riguardo all'imputazione di cui agli artt. 110 e 416-bis cod. pen. (capo B) vanno innanzitutto presi in considerazione i principi giurisprudenziali affermati dalla sentenza delle Sezioni Unite, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino (Rv. 231671-672-673), secondo la quale assume il ruolo di "concorrente esterno" il soggetto che, non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione e privo dell'affectio societatis, fornisce un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, sempre che questo esplichi un'effettiva rilevanza causale e quindi si configuri come condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative dell'associazione e sia diretto alla realizzazione del programma criminoso della medesima. L'efficienza causale in merito alla concreta realizzazione del fatto criminoso collettivo costituisce elemento essenziale e tipizzante della condotta concorsuale, di natura materiale o morale, sicché è necessario un apprezzamento ex post del contributo, in esito al quale sia dimostrata la reale efficacia condizionante della condotta atipica del concorrente. Il concorso esterno è configurabile anche nell'ipotesi del "patto di scambio politico-mafioso", in forza del quale un uomo politico, non partecipe del sodalizio criminale, si impegna, a fronte dell'appoggio richiesto all'associazione mafiosa in vista di una competizione elettorale, a favorire gli interessi del gruppo. Per la integrazione del reato è necessario che: a) gli impegni assunti dal politico a favore dell'associazione mafiosa presentino il carattere della serietà e della concretezza, in ragione della affidabilità e della caratura dei protagonisti dell'accordo, dei caratteri strutturali del sodalizio criminoso, del contesto storico di riferimento e della specificità dei contenuti; b) all'esito della verifica probatoria ex post della loro efficacia causale risulti accertato, sulla base di massime di esperienza dotate di empirica plausibilità, che gli impegni assunti dal politico abbiano inciso effettivamente e significativamente, di per sé ed a prescindere da successive ed eventuali condotte esecutive dell'accordo, sulla conservazione o sul rafforzamento delle capacità operative dell'organizzazione criminale. 4. Orbene, rileva il Collegio che, nel caso in esame, manca ogni riferimento fattuale, idoneo a dimostrare la concreta realizzazione di tali presupposti. La Corte di appello ha ritenuto che l'imputato, consigliere provinciale e tra l'altro rappresentante della Provincia nel CdA della SACAL s.r.I., società di gestione dell'aeroporto di [OSCURATO:PERSONA], rivestisse la figura fin dal 2004 di "politico di riferimento" -"punto di forza"- della cosca Giampà, anche perché legato da solidi rapporti con la famiglia Notarianni e in particolare con [OSCURATO:PERSONA]. La sussistenza del patto politico-mafioso, con riguardo al ruolo svolto dall'imputato al servizio della consorteria, consistente nel promettere e nell'attivarsi per assicurare costantemente favori e agevolazioni alla cosca e ai singoli sodali, in cambio del sostegno a suo favore nelle competizioni elettorali da parte di [OSCURATO:PERSONA] "millelire", [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], membri della "commissione", è stata affermata alla stregua dei contributi narrativi dei collaboratori di giustizia Angotti, Torcasio, Cosentino, Capo, Cappello. Le propalazioni accusatorie di questi sono state apprezzate come intrinsecamente attendibili e reciprocamente convergenti nel nucleo essenziale. Secondo tali dichiarazioni [OSCURATO:PERSONA], in cambio degli appoggi forniti in occasione di competizioni elettorali, prometteva e poi effettivamente elargiva favori e agevolazioni, come assunzioni a posti di lavoro e assegnazione di appalti a ditte favorite dalla cosca (ad esempio, all'impresa edile Gigliotti). [OSCURATO:PERSONA], inoltre, giusto quanto affermato da uno dei capi della cosca, [OSCURATO:PERSONA], era "referente" anche della cosca alleata Iannazzo per le questioni concernenti la gestione dell'aeroporto di [OSCURATO:PERSONA] da parte della soc. SACAL. Dal contenuto di talune conversazioni intercettate sulle utenze di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], uomo di fiducia e "tuttofare" di [OSCURATO:PERSONA], emergeva che [OSCURATO:PERSONA] si poneva come intermediario fra la cosca Giampà e il circuito imprenditoriale commerciale catanzarese, agevolando l'inserimento della ditta GT Distribuzioni di [OSCURATO:PERSONA] nel settore della grande distribuzione di prodotti alimentari. Infine, le attendibili e utilizzabili propalazioni accusatorie del commerciante [OSCURATO:PERSONA], vittima di richieste estorsive da parte di esponenti della criminalità organizzata locale mediante l'esternazione dell'appartenenza alla cosca, confermavano il giudizio di contiguità di [OSCURATO:PERSONA] alla cosca Giampà, poiché questi utilizzava il medesimo metodo mafioso di pretendere sconti forzosi presso l'esercizio commerciale sull'assunto che "la merce era destinata ai detenuti". Sicché, alla stregua di siffatto materiale probatorio, risultava altresì giustificata l'affermazione di responsabilità dell'imputato anche in ordine al reato di estorsione aggravata ascritto a [OSCURATO:PERSONA] in danno di [OSCURATO:PERSONA], disattendosi la versione difensiva di un mero rapporto amicale e di cointeressenza fra i due. 5. Osserva il Collegio che, nella parte che concerne la valutazione di attendibilità e convergenza della prova di tipo dichiarativo (le propalazioni accusatorie di vari collaboratori di giustizia e le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]), la Corte territoriale, nell'adottare formalmente il metodo di lettura unitaria e complessiva, come suggerito dalla sentenza di annullamento della S.C. n. 29017/18, non ha avvertito che questa non si esaurisce in una mera sommatoria degli indizi e non può perciò prescindere dalla operazione propedeutica che consiste nel valutare ogni prova indiziaria singolarmente, ciascuna nella propria valenza qualitativa e nel grado di precisione e gravità, per poi valorizzarla, ove ne ricorrano i presupposti, in una prospettiva globale e unitaria, tendente a porne in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231678). Il giudice del rinvio, alla luce delle complessive risultanze istruttorie, ha omesso infatti di verificare che l'imputato, a prescindere dalla generica definizione da parte dei collaboratori di giustizia di essere stato il "referente politico" della cosca Giampà in cambio di un permanente sostegno nelle varie competizioni elettorali ad opera soprattutto dell'amico Notarianni, si sia messo seriamente ed effettivamente a disposizione, non solo col promettere di intervenire ma anche con l'attivarsi concretamente, a prescindere dai risultati ottenuti, per venire incontro alle richieste del sodalizio e dei suoi capi, così rafforzandone o conservandone significativamente l'organizzazione e le capacità operative. Difettano completamente le ordinarie operazioni investigative, di ricerca e verifica della prova in ordine alla serietà dei dati informativi offerti dai singoli collaboratori circa il contributo offerto da [OSCURATO:PERSONA]. Non sussiste alcun riscontro, nemmeno di tipo indiziario, in merito alle generiche propalazioni accusatorie aventi ad oggetto sia le presunte opere affidate all'impresa edile Gigliotti, presuntivamente vicina alla cosca, sia l'assunzione di tale (omonimo) Gigliotti presso la [OSCURATO:SOCIETA]. (nel cui CdA [OSCURATO:PERSONA] rappresentava la Provincia) che gestiva l'aeroporto di [OSCURATO:PERSONA], sia la relazione di [OSCURATO:PERSONA] con la cosca Iannazzo per le questioni concernenti la gestione di tale aeroporto da parte della soc. SACAL, sia l'attività di intermediazione fra la cosca Giampà e il circuito imprenditoriale catanzarese, attraverso l'inserimento della ditta GT Distribuzioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel settore della grande distribuzione di prodotti alimentari. Di tali specifici contributi asseritamente offerti alla cosca mafiosa dal concorrente esterno non è dato rinvenire in atti alcun elemento di riscontro. In particolare, quanto all'assunzione di tale Gigliotti presso la società aeroportuale, la Corte territoriale, anziché prendere atto dell'assenza di riscontri (nessun soggetto di nome Gigliotti è risultato dipendente della società aeroportuale, né sono state avviate ricerche per una eventuale assunzione nell'indotto), sottolinea impropriamente la mancanza di prova negativa della circostanza da parte della difesa. Con riguardo alla ditta del costruttore Gigliotti, il collaboratore Cosentino, pur nella vaghezza della dichiarazione, non lo individua quale componente del gruppo criminale, ma quale soggetto che "comprava" lavori e che era "sotto controllo" di Giampà. E però anche su questo tema le indagini sono silenti, mentre pare emergere dalle equivoche dichiarazioni del collaboratore che l'impresa in questione non fosse favorita dalla cosca, bensì estorta. D'altra parte, anche per quanto concerne i rapporti di [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] -definito imprenditore di riferimento e "uomo di fiducia del boss [OSCURATO:PERSONA]"-, la motivazione della sentenza impugnata non si fa carico della palese inconciliabilità di tale assunto con l'intervenuta sentenza irrevocabile di assoluzione di Fozza (di cui si limita a prendere atto) dall'accusa di partecipazione al gruppo mafioso, "perché il fatto non sussiste", e, quindi, delle ricadute che l'accertata insussistenza di un illecito legame fra Fozza e Giampà potrebbe avere sulla tenuta della fattispecie di concorso esterno, come delineata nella imputazione.Mette conto, infine, di rimarcare che l'indiscusso capo della cosca, [OSCURATO:PERSONA], nella veste di attendibile collaboratore di giustizia, pur attribuendo genericamente a [OSCURATO:PERSONA] il ruolo di "referente" della diversa cosca Iannazzo per le questioni concernenti la gestione dell'aeroporto di [OSCURATO:PERSONA] da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. (nel cui CdA [OSCURATO:PERSONA] rappresentava la Provincia), ne ha escluso il legame con il sodalizio criminale da lui diretto. Secondo la Corte d'appello tale affermazione di estraneità sarebbe frutto della ignoranza da parte di [OSCURATO:PERSONA] della contiguità di [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio, il cui rapporto sinallagmatico con il politico di riferimento sarebbe stato gestito da altri esponenti di vertice ([OSCURATO:PERSONA] "millelire", [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]). Ma, a ben vedere, trattasi di argomentazione meramente assertiva, indimostrata e perciò apodittica, oltre che non rispondente alla opposta e più ragionevole massima di esperienza per cui non è seriamente sostenibile che il capo del sodalizio criminale (pur non gestendone direttamente i rapporti) sia tenuto addirittura all'oscuro del patto stretto fra altri esponenti di vertice della cosca mafiosa da lui diretta e il c.d. politico di riferimento. 6. Anche in ordine alla vicenda delle estorsioni in danno di [OSCURATO:PERSONA], che sarebbero state consumate da vari appartenenti alla cosca Giampà con metodi analoghi a quelli utilizzati da [OSCURATO:PERSONA] (a conferma della contiguità di quest'ultimo con il sodalizio mafioso), mediante il prelievo di merce con uno sconto forzoso di circa il 30% sul prezzo ordinario, la Corte d'appello omette di confrontarsi con l'esito di proscioglimento dal relativo addebito di tutti gli imputati "perché il fatto non sussiste", pronunciato dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro con sentenza emessa in data 8 giugno 2015. Premesso che il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato (Sez. U, Mannino), va inoltre sottolineato, in ordine alla fattispecie di estorsione contestata a [OSCURATO:PERSONA], che è sopravvenuta in data 13 settembre 2021 la sentenza (allegata al ricorso) del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che ha definitivamente assolto [OSCURATO:PERSONA], "perché il fatto non sussiste", dal reato di falsa testimonianza, con riferimento alle dichiarazioni dibattimentali recanti la ritrattazione delle propalazioni accusatorie rese alla polizia giudiziaria. Il che comporta la doverosa rilettura della natura dei rapporti intercorsi fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che, secondo l'assunto difensivo, spiegano in termini di conoscenza personale e di cointeressenza le ragioni del modesto sconto richiesto e praticato sulla merce acquistata dal primo. Sicché resta esclusa la sussistenza degli estremi del delitto di estorsione, come era stato d'altra parte già riconosciuto dal giudice di primo grado. 7. Le descritte lacune investigative e probatorie e la manifesta illogicità dell'apparato argomentativo dimostrano di per sé la mancanza di prove concludenti e convergenti a sostegno dell'affermazione di responsabilità dell'imputato per entrambe le imputazioni di concorso esterno in associazione mafiosa e di estorsione aggravata. L'annullamento della sentenza impugnata va pronunziato senza rinvio perché risulta evidente l'insormontabile difficoltà di pervenire altrimenti a una conclusione diversa dall'assoluzione con l'ampia formula liberatoria "perché il fatto non sussiste". Invero, considerate le esigenze di economia processuale sottese alla previsione di cui alla lettera I) dell'art. 620 cod. proc. pen., l'annullamento della sentenza di condanna va disposto senza rinvio allorché un eventuale giudizio rescissorio, per la natura indiziaria del processo e per la puntuale e completa disamina del materiale acquisito e utilizzato nei pregressi giudizi di merito, non potrebbe in alcun modo colmare la situazione di vuoto probatorio storicamente accertata (Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226100; Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, dep. 2020, Bolla, Rv. 279555), soprattutto quando la sentenza di condanna, come nel caso in esame, sia fondata su propalazioni accusatorie di collaboratori rimaste prive di elementi esterni idonei a corroborarle e, neppure sulla base di una rinnovata valutazione dei fatti da parte del giudice di rinvio, possa delinearsi la poss
Sentenza Cassazione n. 13132/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris