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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 marzo 2022

Cassazione n. 10063/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 34426-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] O ANTONINO, domiciliati presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - Contro A.G.V. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliati presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-FANZIO; [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 12, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] L, Ìi, CESAREO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 1262/2019 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 24/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per la cassazione della sentenza n. 1262-2019 della Corte d'Appello di Torino, pubblicata il 24 luglio 2019, notificata alla sola A.G.V.

Impianti 1'11 settembre 2019, articolando due motivi, illustrati con memoria.

Resistono con separati controricorsi A.G.V.

Impianti e [OSCURATO:PERSONA].

Nessuna attività difensiva è svolta in questa sede da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], rimaste intimate.

A.G.V.

Impianti deposita memoria.

I ricorrenti espongono di aver riscontrato nel fabbricato, lor venduto da [OSCURATO:PERSONA], una serie di problemi nell'impianto di riscaldamento, risultato difforme rispetto a quello asseverato dalla ditta AGV Impianti e dal geometra [OSCURATO:PERSONA], e di avere, quindi, fatto ricorso al Tribunale di Asti, ex art. 669 bis c.p.c., affinché disponesse una consulenza tecnica preventiva sull'impianto di riscaldamento, al fine di: a) Ric. 2019 n. 34426 sez.

M3 - ud. 02-03-2022 -2- verificare: i) se esso fosse stato realizzato in conformità al progetto, alle regole d'arte ed alla normativa in materia di sicurezza e se fosse idoneo a garantire la temperatura minima prevista dalla legge, e di indicare, in caso contrario, quali opere sarebbe stato necessario eseguire per renderlo conforme; ii) se fossero state eseguite le opere necessarie per l'isolamento termico ed il contenimento energetico, senza le quali limmobile non sarebbe stato inserito nella classe energetica C indicata nell'attestato di vendita e, in caso contrario, di individuare le opera necessarie per renderlo conforme; b) di quantificare i danni consistenti nei maggior consumi di combustile e nel disagio abitativo; c) tentare la conciliazione ex art. 669 bis c.p.c.

Fallito il tentativo di conciliazione, il tecnico incaricato dal Tribunale, accertate le difformità denunciate, indicava in euro 85.344,10, al netto di rivalutazione, interessi, IVA ed accessori, la somma occorrente per realizzare le opere necessarie a rendere l'immobile conforme e per risarcire i danni lamentati.

Gli odierni ricorrenti, pertanto, convenivano in giudizio [OSCURATO:PERSONA], AGV Impianti e [OSCURATO:PERSONA], chiedendone la condanna, in solido, al pagamento di euro 85.344,10. [OSCURATO:PERSONA] chiedeva ed otteneva di chiamare in giudizio la propria assicurazione [OSCURATO:PERSONA]; nel giudizio interveniva volontariamente NTA Edil di [OSCURATO:PERSONA], impresa costruttrice del fabbricato.

Il Tribunale di Asti, con sentenza n. 377/2018, rigettava la domanda attorea e regolava le spese di lite.

La Corte d'Appello di Torino, con il pronunciamento oggetto dell'odierno ricorso, rigettava il gravame degli odierni ricorrenti.

Ric. 2019 n. 34426 sez.

M3 - ud. 02-03-2022 -3- Avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte.

Considerato che:

1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono «Violazione o falsa applicazione di norme di diritto art. 360 n. 3 c.p.c. con riferimento all'art. 1497 c.c.», per avere la sentenza erroneamente ritenuto prescritta l'azione e per avere ritenuto che l'immobile presentasse vizi di modesta rilevanza che avrebbero dovuto essere denunciati nel termine di otto giorno dalla scoperta con prescrizione annuale.

Il motivo è inammissibile.

Va innziatutto rilevato che la decisione impugnata ha ben motivato le ragioni per le quali ha confermando la decisione di prime cure, ritenendo che i vizi riscontrati nell'immobile avevano i caratteri del vizio redibitorio e che mancavano i presupposti per ritenere integrata la fattispecie della vendita di aliud pro alio (pp. 11 -13), chiarendo, per quanto di interesse, che l'immobile doveva ritenersi dotato del certificato di abitabilità rilasciato dal Comune di Asti, che esso possedeva i caratteri che ne giustificavano l'appartenenza alla classe energetica C, quella dichiarata in sede di compravendita, e che gli interventi proposti, qualificati dal CTU come migliore, avrebbero comportato semmai il conseguimento della classe energetica superiore; ii) ha convenuto circa il fatto che non era stato specificato a che titolo fossero stati chiamati in causa AGV Impianti e il geometra Fazzone; c) ha dichiarato inammissibili le contestazioni nuove formulate in appello circa la riconduzione della responsabilità del geometra a quella contrattuale, ex art. 2236 c.c., e quella di AGV Impianti alla Ric. 2019 n. 34426 sez.

M3 - ud. 02-03-2022 -4- responsabilità di cui all'art. 1669 c.c., senza averne mai fatto cenno nel giudizio di primo grado.

Ora, i ricorrenti, al fine di supportare la censura, rimettono in discussione gli accertamenti fattuali effettuati dal giudice di merito.

Affermano, infatti, che il direttore dei lavori aveva dato per eseguite opere che in realtà non erano state realizzate o lo erano state in modi e con caratteristiche diverse e difformi da quanto dichiarato, che la AGV Impianti aveva realizzato un impianto di riscaldamento e un impianto per fonti energetiche rinnovabili totalmente inidonei.

Non muovono, quindi, alla sentenza impugnata censure di diritto atte a dimostrare l'error iuris asseritamente imputatole, limitandosi ad insistere che la CTU avrebbe evidenziato la inabitabilità dell'immobile (mentre, invece, secondo i giudici di merito, senza alcuna censura da parte ricorrente, la CTU attestava che non vi era stato alcun diniego del certificato di abitabilità da parte del Comune, motivo per cui lo stesso era stato inteso come rilasciato) e che l'edificio avrebbe necessitato di costi ingenti per essere dotato di un impianto di riscaldamento idoneo (mentre, invece, secondo i giudici, dalla CTU, così come accertato in sede di ATP, emergeva che esso possedeva già i requisiti per l'appartenenza alla classe energetica dichiarata in sede di compravendita e il CTU proponeva una serie di interventi che lo avrebbero portato al raggiungimento della classe energetica superiore).

Non solo: non si confrontano affatto con la decisione impugnata, perché ripropongono - senza aggredire la statuizione con cui la Corte territoriale ha ritenuto inammissibili le domande nuove formulate nei confronti del geometra Fazzone e nei confronti dell'AGV Impianti - censure relative alla condotta di questi ultimi (cfr. in fra).

Ric. 2019 n. 34426 sez.

M3 - ud. 02-03-2022 -5- La censura si dimostra, quindi, inammissibile.

2. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano «Violazione e falsa applicazione di norme di diritto art. 360 n. 3 c.p.c. con riferimento all'art. 2236 c.c.».

La tesi dei ricorrenti è che il geometra dovesse essere chiamato, ai sensi dell'art. 2236 c.c., perchè era stato il direttore dei lavori, le cui non corrette attestazioni e la cui omessa vigilanza sul costruendo fabbricato avrebbero portato alla realizzazione di un'opera con caratteristiche diverse da quelle che lo stesso ebbe falsamente ad attestare nelle relazioni depositate al Comune.

3. Con il terzo motivo i ricorrenti rimproverano alla sentenza impugnata la «Violazione e falsa applicazione di norme di diritto art. 360 n. 3c.p.c. con riferimento all'art. 1669 C. C. ».

Essendo, ad avviso dei ricorrenti, gli impianti realizzati dalla AGV Impianti totalmente inidonei all'uso convenuto e difformi da quanto attestato, contrariamente a quanto asserito nella sentenza impugnata, la ditta avrebbe dovuto essere chiamata a rispondere ai sensi dell'art. 1669 c.c.

4. Il motivo secondo e terzo possono essere esaminati congiuntamente, perché si espongono ad un rilievo di inammissibilità, per la stessa ragione.

In entrambi i casi, infatti, le censure non attingono la ratio decidendi espressa dalla sentenza impugnata alle pp. 14 e

15. Dopo avere condiviso con la sentenza impugnata, la mancata individuazione del titolo fatto valere nei confronti del geometra Fazzone e della AGV Impianti, la Corte territoriale ha rilevato, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., che «le contestazioni formulate a pagina 17 dell'atto di citazione in appello ... ove riconducono la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] a quella contrattuale, ex art. 2236 c.c., mentre per AGV si richiama Ric. 2019 n. 34426 sez.

M3 - ud. 02-03-2022 -6- genericamente l'art. 1669 c.c., senza averne mai fatto cenno in primo grado, incorrendo irrimediabilmente in un mutamento della causa petendi» sono inammissibili.

5. Ne consegue la inammissibilità del ricorso.

6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

7. Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore dei controricorrenti, liquidando quelle a favore di AGV Impianti in euro 5.700,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge e quelle a favore di [OSCURATO:PERSONA] in euro 5.700,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso nella camera di Consiglio della Sesta Sezione civile, sottosezione Terza, della Corte Suprema di Ca

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 34426-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] O ANTONINO, domiciliati presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - Contro A.G.V. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliati presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-FANZIO; [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 12, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] L, Ìi, CESAREO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 1262/2019 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 24/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per la cassazione della sentenza n. 1262-2019 della Corte d'Appello di Torino, pubblicata il 24 luglio 2019, notificata alla sola A.G.V. Impianti 1'11 settembre 2019, articolando due motivi, illustrati con memoria. Resistono con separati controricorsi A.G.V. Impianti e [OSCURATO:PERSONA]. Nessuna attività difensiva è svolta in questa sede da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], rimaste intimate. A.G.V. Impianti deposita memoria. I ricorrenti espongono di aver riscontrato nel fabbricato, lor venduto da [OSCURATO:PERSONA], una serie di problemi nell'impianto di riscaldamento, risultato difforme rispetto a quello asseverato dalla ditta AGV Impianti e dal geometra [OSCURATO:PERSONA], e di avere, quindi, fatto ricorso al Tribunale di Asti, ex art. 669 bis c.p.c., affinché disponesse una consulenza tecnica preventiva sull'impianto di riscaldamento, al fine di: a) Ric. 2019 n. 34426 sez. M3 - ud. 02-03-2022 -2- verificare: i) se esso fosse stato realizzato in conformità al progetto, alle regole d'arte ed alla normativa in materia di sicurezza e se fosse idoneo a garantire la temperatura minima prevista dalla legge, e di indicare, in caso contrario, quali opere sarebbe stato necessario eseguire per renderlo conforme; ii) se fossero state eseguite le opere necessarie per l'isolamento termico ed il contenimento energetico, senza le quali limmobile non sarebbe stato inserito nella classe energetica C indicata nell'attestato di vendita e, in caso contrario, di individuare le opera necessarie per renderlo conforme; b) di quantificare i danni consistenti nei maggior consumi di combustile e nel disagio abitativo; c) tentare la conciliazione ex art. 669 bis c.p.c. Fallito il tentativo di conciliazione, il tecnico incaricato dal Tribunale, accertate le difformità denunciate, indicava in euro 85.344,10, al netto di rivalutazione, interessi, IVA ed accessori, la somma occorrente per realizzare le opere necessarie a rendere l'immobile conforme e per risarcire i danni lamentati. Gli odierni ricorrenti, pertanto, convenivano in giudizio [OSCURATO:PERSONA], AGV Impianti e [OSCURATO:PERSONA], chiedendone la condanna, in solido, al pagamento di euro 85.344,10. [OSCURATO:PERSONA] chiedeva ed otteneva di chiamare in giudizio la propria assicurazione [OSCURATO:PERSONA]; nel giudizio interveniva volontariamente NTA Edil di [OSCURATO:PERSONA], impresa costruttrice del fabbricato. Il Tribunale di Asti, con sentenza n. 377/2018, rigettava la domanda attorea e regolava le spese di lite. La Corte d'Appello di Torino, con il pronunciamento oggetto dell'odierno ricorso, rigettava il gravame degli odierni ricorrenti. Ric. 2019 n. 34426 sez. M3 - ud. 02-03-2022 -3- Avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte. Considerato che: 1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono «Violazione o falsa applicazione di norme di diritto art. 360 n. 3 c.p.c. con riferimento all'art. 1497 c.c.», per avere la sentenza erroneamente ritenuto prescritta l'azione e per avere ritenuto che l'immobile presentasse vizi di modesta rilevanza che avrebbero dovuto essere denunciati nel termine di otto giorno dalla scoperta con prescrizione annuale. Il motivo è inammissibile. Va innziatutto rilevato che la decisione impugnata ha ben motivato le ragioni per le quali ha confermando la decisione di prime cure, ritenendo che i vizi riscontrati nell'immobile avevano i caratteri del vizio redibitorio e che mancavano i presupposti per ritenere integrata la fattispecie della vendita di aliud pro alio (pp. 11 -13), chiarendo, per quanto di interesse, che l'immobile doveva ritenersi dotato del certificato di abitabilità rilasciato dal Comune di Asti, che esso possedeva i caratteri che ne giustificavano l'appartenenza alla classe energetica C, quella dichiarata in sede di compravendita, e che gli interventi proposti, qualificati dal CTU come migliore, avrebbero comportato semmai il conseguimento della classe energetica superiore; ii) ha convenuto circa il fatto che non era stato specificato a che titolo fossero stati chiamati in causa AGV Impianti e il geometra Fazzone; c) ha dichiarato inammissibili le contestazioni nuove formulate in appello circa la riconduzione della responsabilità del geometra a quella contrattuale, ex art. 2236 c.c., e quella di AGV Impianti alla Ric. 2019 n. 34426 sez. M3 - ud. 02-03-2022 -4- responsabilità di cui all'art. 1669 c.c., senza averne mai fatto cenno nel giudizio di primo grado. Ora, i ricorrenti, al fine di supportare la censura, rimettono in discussione gli accertamenti fattuali effettuati dal giudice di merito. Affermano, infatti, che il direttore dei lavori aveva dato per eseguite opere che in realtà non erano state realizzate o lo erano state in modi e con caratteristiche diverse e difformi da quanto dichiarato, che la AGV Impianti aveva realizzato un impianto di riscaldamento e un impianto per fonti energetiche rinnovabili totalmente inidonei. Non muovono, quindi, alla sentenza impugnata censure di diritto atte a dimostrare l'error iuris asseritamente imputatole, limitandosi ad insistere che la CTU avrebbe evidenziato la inabitabilità dell'immobile (mentre, invece, secondo i giudici di merito, senza alcuna censura da parte ricorrente, la CTU attestava che non vi era stato alcun diniego del certificato di abitabilità da parte del Comune, motivo per cui lo stesso era stato inteso come rilasciato) e che l'edificio avrebbe necessitato di costi ingenti per essere dotato di un impianto di riscaldamento idoneo (mentre, invece, secondo i giudici, dalla CTU, così come accertato in sede di ATP, emergeva che esso possedeva già i requisiti per l'appartenenza alla classe energetica dichiarata in sede di compravendita e il CTU proponeva una serie di interventi che lo avrebbero portato al raggiungimento della classe energetica superiore). Non solo: non si confrontano affatto con la decisione impugnata, perché ripropongono - senza aggredire la statuizione con cui la Corte territoriale ha ritenuto inammissibili le domande nuove formulate nei confronti del geometra Fazzone e nei confronti dell'AGV Impianti - censure relative alla condotta di questi ultimi (cfr. in fra). Ric. 2019 n. 34426 sez. M3 - ud. 02-03-2022 -5- La censura si dimostra, quindi, inammissibile. 2. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano «Violazione e falsa applicazione di norme di diritto art. 360 n. 3 c.p.c. con riferimento all'art. 2236 c.c.». La tesi dei ricorrenti è che il geometra dovesse essere chiamato, ai sensi dell'art. 2236 c.c., perchè era stato il direttore dei lavori, le cui non corrette attestazioni e la cui omessa vigilanza sul costruendo fabbricato avrebbero portato alla realizzazione di un'opera con caratteristiche diverse da quelle che lo stesso ebbe falsamente ad attestare nelle relazioni depositate al Comune. 3. Con il terzo motivo i ricorrenti rimproverano alla sentenza impugnata la «Violazione e falsa applicazione di norme di diritto art. 360 n. 3c.p.c. con riferimento all'art. 1669 C. C. ». Essendo, ad avviso dei ricorrenti, gli impianti realizzati dalla AGV Impianti totalmente inidonei all'uso convenuto e difformi da quanto attestato, contrariamente a quanto asserito nella sentenza impugnata, la ditta avrebbe dovuto essere chiamata a rispondere ai sensi dell'art. 1669 c.c. 4. Il motivo secondo e terzo possono essere esaminati congiuntamente, perché si espongono ad un rilievo di inammissibilità, per la stessa ragione. In entrambi i casi, infatti, le censure non attingono la ratio decidendi espressa dalla sentenza impugnata alle pp. 14 e 15. Dopo avere condiviso con la sentenza impugnata, la mancata individuazione del titolo fatto valere nei confronti del geometra Fazzone e della AGV Impianti, la Corte territoriale ha rilevato, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., che «le contestazioni formulate a pagina 17 dell'atto di citazione in appello ... ove riconducono la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] a quella contrattuale, ex art. 2236 c.c., mentre per AGV si richiama Ric. 2019 n. 34426 sez. M3 - ud. 02-03-2022 -6- genericamente l'art. 1669 c.c., senza averne mai fatto cenno in primo grado, incorrendo irrimediabilmente in un mutamento della causa petendi» sono inammissibili. 5. Ne consegue la inammissibilità del ricorso. 6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. 7. Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore dei controricorrenti, liquidando quelle a favore di AGV Impianti in euro 5.700,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge e quelle a favore di [OSCURATO:PERSONA] in euro 5.700,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso nella camera di Consiglio della Sesta Sezione civile, sottosezione Terza, della Corte Suprema di Ca
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