CassazionedecretoSezione 1Decisione del 24 giugno 2026
Cassazione n. 21452/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e difesa, in virtù diprocura speciale notarile, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale dichiara divoler ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al presenteprocedimento all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato-ricorrente-CONTROrappresentato e difeso, per procura speciale in calce al controricorso,dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale dichiara di voler ricevere lecomunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimentoall’indirizzo di posta elettronica certificata indicato, elettivamente1 RG n. 4184/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 4184/2025Numero sezionale 2464/2026Numero di raccolta generale 21452/2026Data pubblicazione 24/06/2026domiciliato presso il suo studio in Roma, corso [OSCURATO:PERSONA] II, n.-controricorrente -avverso il decreto del tribunale di Roma n. 133/2025, depositato il22/1/2025udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del3/6/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio1. Il tribunale di Roma, con decreto n. 133/2025, depositato il22/1/2025, rigettava l’opposizione allo stato passivo presentata dallasocietà [OSCURATO:SOCIETA]., quale cessionaria dei crediti della [OSCURATO:SOCIETA]., avverso il provvedimento del giudice delegato che avevaescluso dal passivo del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. la somma dieuro 7.649.843,42, collegata a n. 4 contratti di mutuo fondiariostipulati dalla YODA con la società fallita [OSCURATO:SOCIETA], ed avevaammesso, con riferimento alla seconda linea di credito, portata dalcontratto di conto corrente, la somma di euro 55.083,87, a fronte diquella richiesta pari ad euro 84.479,21.In particolare, per quel che qui ancora rileva, il tribunaledichiarava non ammissibile la produzione, da parte della ricorrente,della nota di deposito avente ad oggetto la tabella riepilogativa edanalitica, con le singole imputazioni ai singoli lotti del creditoazionato, nonché la comunicazione via pec al curatore di tale notadel 9/6/2023, «effettuata solo con memoria di replica del 28 ottobre2024».Per il tribunale, dunque, l’art. 99, comma 2, n. 4, l.f., prevedeva,a pena di decadenza, che il ricorso in oppositiva allo stato passivo2 RG n. 4184/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 4184/2025Numero sezionale 2464/2026Numero di raccolta generale 21452/2026Data pubblicazione 24/06/2026contenesse l’indicazione specifica dei mezzi di prova di cui ilricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti.Il termine preclusivo era ricollegato quindi agli atti introduttividel giudizio di opposizione, laddove la parte avrebbe dovuto indicarespecificamente, a pena di decadenza, i documenti che intendevautilizzare nel giudizio di opposizione, a prescindere dal fatto chefossero ricompresi già nel fascicolo informatico della procedura.Senza contare che il documento allegato alla nota di deposito inrealtà risultava privo dei relativi allegati.La società aveva chiesto l’ammissione allo stato passivo sullabase di quattro contratti di mutuo fondiario, con i quali la banca siera unicamente impegnata al versamento delle somme,condizionatamente all’iscrizione di ipoteca.I contratti di mutuo si erano perfezionati solamente a seguitodella successiva erogazione delle somme, documentata dagli atti dierogazione e quietanza, pure prodotti dalla società opponente insede di verifica.Tuttavia, proprio da tali atti di erogazione emergeva che glioriginali contratti (garantiti da ipoteca iscritta su di un unico terreno)erano stati frazionati e, in parte modificati, non solo nel contenutoeconomico ma anche in quello normativo.L’originaria garanzia era stata, inoltre, frazionata conimputazione di singole quote di mutuo a singoli lotti di beni.I crediti azionati dalla YODA erano sorti non per effetto deglioriginari atti negoziali, ma in conseguenza dei successivi contrattistipulati al momento dell’erogazione.Tali crediti conservavano piena autonomia e sarebbe stato oneredella parte creditrice indicare puntualmente a quale creditofrazionato si riferisse quello insinuato, ai sensi dell’art. 93, 3ºcomma, n. 4, l.f.3 RG n. 4184/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 4184/2025Numero sezionale 2464/2026Numero di raccolta generale 21452/2026Data pubblicazione 24/06/2026Pertanto, pur in presenza della prova dell’erogazione di denaroda parte dell’istituto di credito, vi era l’impossibilità di associare ilcredito vantato all’effettivo rapporto contrattuale dedotto, rendendogenerica la pretesa creditoria.In ordine alla seconda linea di credito, poi, relativa alla sommadi euro 84.479,21, andava confermato il provvedimento diammissione solo parziale da parte del GD, in quanto la creditrice nonera riuscita a dimostrare, neppure in sede di opposizione, lamotivazione su cui si fondava la richiesta della maggiore somma.La ricorrente aveva allegato copia del contratto di conto corrente,senza però evidenziare gli specifici conteggi che l’avevano indotta arichiedere l’importo in questione.2. Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione laYODA [OSCURATO:SOCIETA]3. Ha resistito con controricorso il fallimento [OSCURATO:SOCIETA],depositando anche memoria.4. Il Presidente ha depositato proposta di definizione anticipatadel giudizio.5.La YODA ha presentato istanza di decisione.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente deduce la«falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, primo comma, n.3, c.p.c.».In particolare, il provvedimento del tribunale sarebbe erroneo, inquanto la YODA, sin dal ricorso introduttivo, avrebbe «correttamentedichiarato di volersi avvalere di tutta la documentazione prodotta insede di domanda di ammissione al passivo fallimentare e dunquedell’intero fascicolo di primo grado, formatosi dinanzi al GiudiceDelegato».4 RG n. 4184/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 4184/2025Numero sezionale 2464/2026Numero di raccolta generale 21452/2026Data pubblicazione 24/06/2026Il tribunale di Roma, quindi, avrebbe omesso di prendere inconsiderazione e valutare i documenti che dovevano, invece,intendersi regolarmente acquisiti agli atti e facenti parte del primogrado di giudizio.In sede di ammissione al passivo era stata prodotta anche unatabella analitica e riepilogativa con le imputazioni singoli lotti delcredito azionato.Il tribunale non avrebbe potuto procedere con la decisione senzala preventiva acquisizione di tutta la documentazione rientrante nelfascicolo inerente la domanda di ammissione al passivo.2. Il motivo è inammissibile.La proposta di decisione anticipata merita conferma.Tale motivo non è aderente alla ratio decidendi del decretoimpugnato.In realtà, il tribunale ha affermato che «pur essendo ricompresinel fascicolo informatico della procedura, i documenti prodotti dalcreditore con la domanda di insinuato al passivo devono esserespecificamente indicati, a pena di decadenza, all’interno dell’atto diopposizione, come previsto dall’art. 99, comma 2, n. 4, della leggefallimentare (Cass. civ. n. 20312/2022)».Deve osservarsi che, con tale motivazione il tribunale hachiaramente alluso al fatto che i documenti non erano stati«specificamente indicati» nel ricorso in opposizione (Cass., sez. 1,21/6/2025, n. 16628; Cass., sez. 1, 14/6/2025, n. 15913; Cass.,18/5/2017, n. 12548).Tale ratio non è scalfita dal motivo di ricorso, che nulla dice ariguardo soprattutto nulla evidenzia, in prospettiva diautosufficienza, a proposito del contenuto dell’atto di opposizione.5 RG n. 4184/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 4184/2025Numero sezionale 2464/2026Numero di raccolta generale 21452/2026Data pubblicazione 24/06/20263. Con il secondo motivo di impugnazione si deduce «l’omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.».Ad avviso della ricorrente il tribunale non avrebbe «esaminatocompiutamente e attentamente la documentazione prodotta dallaricorrente, giungendo a una valutazione errata di fatti di causa eprendendo una decisione decisamente illegittima».La ricorrente avrebbe documentato l’origine anche dellacreditoria inerente al conto corrente, di cui era stata chiestal’ammissione al passivo in via chirografario.4. Il motivo è inammissibile.Va confermata anche in questo caso la proposta di definizioneanticipata.Tale motivo è generico.Il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., implica laspecificazione di un fatto storico, principale o secondario,pretermesso dal giudice del merito, nonostante il suo caratteredecisivo; tale fatto non è minimamente indicato dalla ricorrente,fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori nonintegra, di per sé, il vizio ammissibile in cassazione qualora il «fattostorico», rilevante in causa, sia stato comunque preso inconsiderazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia datoconto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez.U., n. 8053 del2014; Cass., n. 17005 del 2024).5. Le spese seguono la soccombenza.La conformità della decisione alla pda determina gli effettidell’art. 96 c.p.c.La ricorrente soccombente va condannata al pagamento, infavore del controricorrente, della somma di euro 12.000,00, valutataequitativamente.6 RG n. 4184/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 4184/2025Numero sezionale 2464/2026Numero di raccolta generale 21452/2026Data pubblicazione 24/06/2026Deve poi disporsi il pagamento, in favore della cassa delleammende, della somma di euro 2.500,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento in favore delcontroricorrente della somma di euro 12.000,00, oltre euro 200,00per esborsi, rimborso forfettario delle spese generali nella misura del15%, Iva e cpa.Condanna la ricorrente al pagamento della ulteriore somma dieuro 12.000,00 nonché al pagamento in favore della cassa delleammende della somma di euro 2.500,00.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dàda parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 1, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 giugno 2026Il Presidente7 RG n. 4184/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio