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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 19982/2023

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to la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 2521/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., sedente in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso quest’ultimo in Roma, viale Parioli, 43, per mandato in margine al ricorso; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; - resistente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. della Lombardia, n. 3002/2019,depositata il 10 luglio 2019.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27 aprile 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Si dà atto che il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Maggiorazione banche assic Esenzione soc non comm

1. Dopo avere adempiuto all’obbligo di versamento dell’IRES come previsto dall’art. 2, comma 2, del d.l. n. 133 del 2013 la Società ricorrente ha chiesto il rimborso del tributo lamentando, da un lato, l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 cit. per contrasto con gli artt. 3, 53, 77 e 41 e, dall’altro, la sua incompatibilità con il diritto dell’Unione europea per il fatto che la gravosità del prelievo imposto alle banche ed alle compagnie assicuratrici ha generato un vantaggio per gli operatori dello stesso genere non residenti nel territorio nazionale, assumendo i tratti di un aiuto di Stato indebito perché idoneo a distorcere la libertà di concorrenza.

Nei due gradi di merito la contribuente è risultata soccombente, ed ha quindi proposto ricorso in cassazione affidato a due complessi motivi.

L’Agenzia si è difesa a mezzo di controricorso.

La contribuente ha successivamente depositato due memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo la contribuente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 38, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3 cod. proc. civ.

Assume infatti la stessa come erroneamente la CTR abbia affermato l’infondatezza del diritto al rimborso, ritenendo infondati i vizi di costituzionalità che, in virtù dell’art. 2, Cost., renderebbero illegittima la disposizione

2. Con il secondo motivo la contribuente deduce falsa applicazione degli artt. 3, 53, 41 e 77, Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3 cod.proc. civ.

A parere della stessa, la CTR avrebbe errato nel non rilevare il denunciato contrasto dell’art. 2, d.l. n. 7133/2013, portante l’addizionale IRES solo nei confronti degli istituti bancari ed assicurativi, con le epigrafate disposizioni costituzionali.

3. I primi due motivi, per la loro connessione, possono essere trattati congiuntamente. [OSCURATO:PERSONA], con sent. n. 52 del 2019, ha affrontato la questione della legittimità costituzionale della disposizione in esame, ritenendola infondata, e ciò con riferimento ai parametri di cui agli artt.3, 53 e 77, secondo comma, Cost.La Corte ha dunque escluso che con il prelievo di cui all’art. 2, d.l. n. 133/2013, straordinario e temporaneo, il legislatore abbia sconfinato nell’arbitrarietà.

L’addizionale, per la Corte, si inserisce in un contesto di interventi che hanno prodotto da subito nel sistema tributario significativi effetti compensativi per gli stessi soggetti passivi.

In particolare, nella comparazione con il mercato industriale, il legislatore ha desunto, solo per il 2013, dall’appartenenza al mercato finanziario uno specifico e autonomo indice di capacità contributiva; al tempo stesso, però, ha bilanciato gli interessi in gioco venendo incontro a un’esigenza dei settori finanziario, creditizio e assicurativo, intervenendo sul regime delle svalutazioni e delle perdite deducibili, introducendo un’attenuazione dell’imposizione ordinaria Ires e Irap.

Pertanto, in un contesto in cui la capacità contributiva presenta elementi di accentuatadinamicità, l’introduzione della sovraimposta censurata è servita a dare copertura finanziaria a un’operazione redistributiva per alleggerire, in un periodo di difficile e critica congiuntura economica, il carico fiscale derivante dal pagamento della seconda rata Imu.

Anche sotto il profilo dell’art. 77 Cost. la pronuncia della Corte Costituzionale si è già espressa nel senso della non ricorrenza della mancanza dei relativi presupposti di necessità ed urgenza.

Quanto all’asserito contrasto con i principi di parità di condizioni tra imprese in concorrenza, deve escludersi la sussistenza dei presupposti per rimettere la questione alla Corte di Giustizia UE, dal momento che pare evidente come nella prospettiva della ricorrente la disparità si creerebbe tra imprese bancarie e assicurative nazionali e straniere.

Ebbene, deve osservarsi come in generale nessuna impresa bancaria ed assicurativa straniera, priva di stabile organizzazione sul territorio nazionale, sia assoggettata non che all’addizionale, neppure all’aliquota base dell’IRES, per assenza della relativa potestà tributaria.

Anche l’affermazione per cui nello stesso settore economico (dunque, evidentemente, bancario e assicurativo) la legislazione avrebbe inspiegabilmente garantito a taluni operatori delle esenzioni vantaggiose, per come formulata nella relativa memoria rimane del tutto generica ed insufficiente a consentire la verifica dei presupposti per la rimessione nel caso di specie.

In definitiva, comunque sul punto deve osservarsi che la fiscalità nazionale non avrebbe potuto riscuotere la sovraimposta in oggetto dalle imprese straniere, essendo la stessa collegata alla sottoposizione all’Ires del reddito di impresa.

Il legislatore italiano non ha, quindi, rinunciato a proprie risorse fiscali ordinarie a beneficio dei soggetti non residenti e non operanti in regime di stabile organizzazione in Italia, né ha attuato un trattamento discriminatorio in danno delle società residenti o presenti con una stabile organizzazione, in quanto la sovraimposta è prevista, quale misura temporanea, sul reddito di tutte le società già sottoposte ad Ires, appartenenti ai settori specificamente individuati dalla norma sulla base della ritenuta sussistenza di un preciso indice di capacità contributiva (Cass. 17/04/2023, n. 10158, ed in termini analoghi Cass. 17/04/2023, n. 10165, peraltro resa nei confronti delle stesse parti).

Vieppiù la Corte Costituzionale è poi nuovamente intervenuta sull’argomento richiamando nuovamente la suddetta sentenza n.288/2019 citata, laddove si afferma che il presupposto dell'addizionale non attiene né alla sussistenza di extraprofitti, né alla elevata liquidità "a breve" dei soggetti operanti nei settori creditizi, finanziari e assicurativi .

Invero, la Corte rileva che non appare in sé censurabile [...] che il legislatore abbia assunto come presupposto dell'imposizione l'appartenenza dei soggetti passivi della nuova imposta al mercato finanziario (cui questi sono evidentemente riconducibili), ravvisandovi uno specifico indice di ca pacità contributiva, dati i connotati di tipo oligopolistico, con la conseguenza che le imprese in esso operanti dispongono di un significativo potere di mercato, derivante anche da un certo grado (variabile in relazione ai servizi e ai settori) di anelasticità della domanda; del resto, in un contesto complesso comequello contemporaneo, dove si sviluppano nuove e multiformi creazioni di valore, il concetto di capacità contributiva non necessariamente deve rimanere legato solo a indici tradizionali come il patrimonio e il reddito, potendo rilevare anche altre e più evolute forme di capacità, che ben possono denotare una forza o una potenzialità economica (sentenza n. 288 del 2019, richiamata nell’ordinanza n.165 del 2021).

4. Con il terzo motivo la contribuente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 132, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4 cod. proc. civ., per motivazione contraddittoria, insufficiente e comunque inadeguata.

La motivazione sarebbe viziata avendo basato la propria ratio sulla natura peculiare del settore bancario e assicurativo, pur senza precisare i rilevati tratti caratteristici.

L’elemento dedotto della “pronta liquidità” sarebbe inaccettabilmente oscuro, la motivazione mancherebbe di chiarezza.

Altrettanto si censura il rifiuto della CTR a rimettere la questione alla Corte di Giustizia UE, senza negare la fondatezza delle critiche espresse.

4.1. Il motivo è infondato.

Esso consiste nella critica della sentenza per non aver rilevato il contrasto tra la norma che ha previsto l’addizionale e le disposizioni costituzionali che si assunsero violate.

Tale critica, dunque, consiste in una censura per non aver adeguatamente motivato il mancato giudizio di infondatezza della questione di costituzionalità, in cui si risolve la deduzione diretta di violazione di norme costituzionali, che altrimenti interpretata costituirebbe di per sé un motivo inammissibile (posto che non è ammissibile la diretta violazione di una norma costituzionale, se non per chiedere la rimessione della questione al giudice delle Leggi).

Si deve però osservare in proposito che la denuncia concernente le argomentazioni svolte dal giudice di merito circa la mancata rimessione non fonda un vizio di motivazione, denunciabile con il ricorso per cassazione, giacché la relativa questione è deducibile e rilevabile nei successivi stati e gradi del giudizio, ove rilevante ai fini della decisione (Cass. 10/04/2018, n. 8777).

Ed in effetti la parte ricorrente ha dedotto anche in questa sede la questione, peraltro già decisa dalla Corte Costituzionale nel senso sopra illustrato.

5. Il ricorso dev’essere dunque respinto, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese.

Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

P. Q. M. La Corte respinge il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in € 5.600,00, oltre spese prenotate a debito.

Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 2521/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., sedente in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso quest’ultimo in Roma, viale Parioli, 43, per mandato in margine al ricorso; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; - resistente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. della Lombardia, n. 3002/2019,depositata il 10 luglio 2019. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27 aprile 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Si dà atto che il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Maggiorazione banche assic Esenzione soc non comm 1. Dopo avere adempiuto all’obbligo di versamento dell’IRES come previsto dall’art. 2, comma 2, del d.l. n. 133 del 2013 la Società ricorrente ha chiesto il rimborso del tributo lamentando, da un lato, l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 cit. per contrasto con gli artt. 3, 53, 77 e 41 e, dall’altro, la sua incompatibilità con il diritto dell’Unione europea per il fatto che la gravosità del prelievo imposto alle banche ed alle compagnie assicuratrici ha generato un vantaggio per gli operatori dello stesso genere non residenti nel territorio nazionale, assumendo i tratti di un aiuto di Stato indebito perché idoneo a distorcere la libertà di concorrenza. Nei due gradi di merito la contribuente è risultata soccombente, ed ha quindi proposto ricorso in cassazione affidato a due complessi motivi. L’Agenzia si è difesa a mezzo di controricorso. La contribuente ha successivamente depositato due memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la contribuente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 38, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3 cod. proc. civ. Assume infatti la stessa come erroneamente la CTR abbia affermato l’infondatezza del diritto al rimborso, ritenendo infondati i vizi di costituzionalità che, in virtù dell’art. 2, Cost., renderebbero illegittima la disposizione 2. Con il secondo motivo la contribuente deduce falsa applicazione degli artt. 3, 53, 41 e 77, Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3 cod.proc. civ. A parere della stessa, la CTR avrebbe errato nel non rilevare il denunciato contrasto dell’art. 2, d.l. n. 7133/2013, portante l’addizionale IRES solo nei confronti degli istituti bancari ed assicurativi, con le epigrafate disposizioni costituzionali. 3. I primi due motivi, per la loro connessione, possono essere trattati congiuntamente. [OSCURATO:PERSONA], con sent. n. 52 del 2019, ha affrontato la questione della legittimità costituzionale della disposizione in esame, ritenendola infondata, e ciò con riferimento ai parametri di cui agli artt.3, 53 e 77, secondo comma, Cost.La Corte ha dunque escluso che con il prelievo di cui all’art. 2, d.l. n. 133/2013, straordinario e temporaneo, il legislatore abbia sconfinato nell’arbitrarietà. L’addizionale, per la Corte, si inserisce in un contesto di interventi che hanno prodotto da subito nel sistema tributario significativi effetti compensativi per gli stessi soggetti passivi. In particolare, nella comparazione con il mercato industriale, il legislatore ha desunto, solo per il 2013, dall’appartenenza al mercato finanziario uno specifico e autonomo indice di capacità contributiva; al tempo stesso, però, ha bilanciato gli interessi in gioco venendo incontro a un’esigenza dei settori finanziario, creditizio e assicurativo, intervenendo sul regime delle svalutazioni e delle perdite deducibili, introducendo un’attenuazione dell’imposizione ordinaria Ires e Irap. Pertanto, in un contesto in cui la capacità contributiva presenta elementi di accentuatadinamicità, l’introduzione della sovraimposta censurata è servita a dare copertura finanziaria a un’operazione redistributiva per alleggerire, in un periodo di difficile e critica congiuntura economica, il carico fiscale derivante dal pagamento della seconda rata Imu. Anche sotto il profilo dell’art. 77 Cost. la pronuncia della Corte Costituzionale si è già espressa nel senso della non ricorrenza della mancanza dei relativi presupposti di necessità ed urgenza. Quanto all’asserito contrasto con i principi di parità di condizioni tra imprese in concorrenza, deve escludersi la sussistenza dei presupposti per rimettere la questione alla Corte di Giustizia UE, dal momento che pare evidente come nella prospettiva della ricorrente la disparità si creerebbe tra imprese bancarie e assicurative nazionali e straniere. Ebbene, deve osservarsi come in generale nessuna impresa bancaria ed assicurativa straniera, priva di stabile organizzazione sul territorio nazionale, sia assoggettata non che all’addizionale, neppure all’aliquota base dell’IRES, per assenza della relativa potestà tributaria. Anche l’affermazione per cui nello stesso settore economico (dunque, evidentemente, bancario e assicurativo) la legislazione avrebbe inspiegabilmente garantito a taluni operatori delle esenzioni vantaggiose, per come formulata nella relativa memoria rimane del tutto generica ed insufficiente a consentire la verifica dei presupposti per la rimessione nel caso di specie. In definitiva, comunque sul punto deve osservarsi che la fiscalità nazionale non avrebbe potuto riscuotere la sovraimposta in oggetto dalle imprese straniere, essendo la stessa collegata alla sottoposizione all’Ires del reddito di impresa. Il legislatore italiano non ha, quindi, rinunciato a proprie risorse fiscali ordinarie a beneficio dei soggetti non residenti e non operanti in regime di stabile organizzazione in Italia, né ha attuato un trattamento discriminatorio in danno delle società residenti o presenti con una stabile organizzazione, in quanto la sovraimposta è prevista, quale misura temporanea, sul reddito di tutte le società già sottoposte ad Ires, appartenenti ai settori specificamente individuati dalla norma sulla base della ritenuta sussistenza di un preciso indice di capacità contributiva (Cass. 17/04/2023, n. 10158, ed in termini analoghi Cass. 17/04/2023, n. 10165, peraltro resa nei confronti delle stesse parti). Vieppiù la Corte Costituzionale è poi nuovamente intervenuta sull’argomento richiamando nuovamente la suddetta sentenza n.288/2019 citata, laddove si afferma che il presupposto dell'addizionale non attiene né alla sussistenza di extraprofitti, né alla elevata liquidità "a breve" dei soggetti operanti nei settori creditizi, finanziari e assicurativi . Invero, la Corte rileva che non appare in sé censurabile [...] che il legislatore abbia assunto come presupposto dell'imposizione l'appartenenza dei soggetti passivi della nuova imposta al mercato finanziario (cui questi sono evidentemente riconducibili), ravvisandovi uno specifico indice di ca pacità contributiva, dati i connotati di tipo oligopolistico, con la conseguenza che le imprese in esso operanti dispongono di un significativo potere di mercato, derivante anche da un certo grado (variabile in relazione ai servizi e ai settori) di anelasticità della domanda; del resto, in un contesto complesso comequello contemporaneo, dove si sviluppano nuove e multiformi creazioni di valore, il concetto di capacità contributiva non necessariamente deve rimanere legato solo a indici tradizionali come il patrimonio e il reddito, potendo rilevare anche altre e più evolute forme di capacità, che ben possono denotare una forza o una potenzialità economica (sentenza n. 288 del 2019, richiamata nell’ordinanza n.165 del 2021). 4. Con il terzo motivo la contribuente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 132, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4 cod. proc. civ., per motivazione contraddittoria, insufficiente e comunque inadeguata. La motivazione sarebbe viziata avendo basato la propria ratio sulla natura peculiare del settore bancario e assicurativo, pur senza precisare i rilevati tratti caratteristici. L’elemento dedotto della “pronta liquidità” sarebbe inaccettabilmente oscuro, la motivazione mancherebbe di chiarezza. Altrettanto si censura il rifiuto della CTR a rimettere la questione alla Corte di Giustizia UE, senza negare la fondatezza delle critiche espresse. 4.1. Il motivo è infondato. Esso consiste nella critica della sentenza per non aver rilevato il contrasto tra la norma che ha previsto l’addizionale e le disposizioni costituzionali che si assunsero violate. Tale critica, dunque, consiste in una censura per non aver adeguatamente motivato il mancato giudizio di infondatezza della questione di costituzionalità, in cui si risolve la deduzione diretta di violazione di norme costituzionali, che altrimenti interpretata costituirebbe di per sé un motivo inammissibile (posto che non è ammissibile la diretta violazione di una norma costituzionale, se non per chiedere la rimessione della questione al giudice delle Leggi). Si deve però osservare in proposito che la denuncia concernente le argomentazioni svolte dal giudice di merito circa la mancata rimessione non fonda un vizio di motivazione, denunciabile con il ricorso per cassazione, giacché la relativa questione è deducibile e rilevabile nei successivi stati e gradi del giudizio, ove rilevante ai fini della decisione (Cass. 10/04/2018, n. 8777). Ed in effetti la parte ricorrente ha dedotto anche in questa sede la questione, peraltro già decisa dalla Corte Costituzionale nel senso sopra illustrato. 5. Il ricorso dev’essere dunque respinto, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese. Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato. P. Q. M. La Corte respinge il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in € 5.600,00, oltre spese prenotate a debito. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per di
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