Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 febbraio 1976

Cassazione n. 24588/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], n. a Palermo il 13/2/1976 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Palermo in data 10/5/2022 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Palermo confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 12/11/2019, aveva riconosciuto l'imputato colpevole del delitto di ricettazione di un autoveicolo di provenienza furtiva, condannandolo, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alla recidiva qualificata, alla pena di anni due di reclusione ed euro 516,00 di multa.

2. Ha presentato ricorso per Cassazione il difensore del Mannino, il quale ha dedotto la violazione degli artt. 516 e 520 cod.proc.pen. risultando omessa la notifica all'imputato assente del verbale contenente la modifica dell'imputazione.

3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza della doglianza formulata.

All'udienza del 12/11/2019 il P.m. chiedeva correggersi l'errore materiale contenuto nell'imputazione con riguardo al modello del veicolo ricettato, trattandosi di una [OSCURATO:PERSONA] e non di una [OSCURATO:PERSONA], fermi gli elementi identificativi della targa e del telaio.

La difesa 1 ,95-) sostiene, reiterando il gravame d'appello, che la modifica non fosse riconducibile ad un mero errore materiale, risultando al contrario contestato un fatto diverso.

La tesi è destituita di giuridico fondamento in quanto il P.m. si è limitato ad una rettifica di dati inessenziali ai fini della descrizione della condotta illecita ascritta al prevenuto, tanto più ove si consideri che l'identificazione del mezzo risultava ab origine inequivoca per effetto dell'indicazione del numero di telaio e della proprietaria che ne aveva denunziato il furto.

Questa Corte ha in più occasioni chiarito che per "fatto diverso" - che, ai sensi dell'art.516 cod. proc. pen., consente la modifica dell'imputazione - deve intendersi non solo un fatto che integri una imputazione diversa, restando esso invariato, ma anche un fatto che presenti connotati materiali difformi da quelli descritti nella contestazione originaria, rendendo necessaria una puntualizzazione nella ricostruzione degli elementi essenziali del reato (Sez. 2, n. 18868 del 10/02/2012 Rv. 252822-01;Sez. 3, n. 8078 del 10/10/2018, dep. 2019, Rv. 275839-01;Sez. 4, n. 10149 del 15/12/2020, dep. 2021, Rv. 280938-01).

Deve, pertanto, escludersi, come correttamente ritenuto dalla sentenza impugnata, che ricorra l'ipotesi di cui all'art. 516 cod.proc.pen. allorché le modifiche dell'imputazione concernono elementi accessori del fatto che non alterano il contenuto sostanziale dell'accusa e sono insuscettibili di incidere sulle garanzie di difesa dell'imputato. 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, 18 aprile 2023 Il Consigliere estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], n. a Palermo il 13/2/1976 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Palermo in data 10/5/2022 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Palermo confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 12/11/2019, aveva riconosciuto l'imputato colpevole del delitto di ricettazione di un autoveicolo di provenienza furtiva, condannandolo, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alla recidiva qualificata, alla pena di anni due di reclusione ed euro 516,00 di multa. 2. Ha presentato ricorso per Cassazione il difensore del Mannino, il quale ha dedotto la violazione degli artt. 516 e 520 cod.proc.pen. risultando omessa la notifica all'imputato assente del verbale contenente la modifica dell'imputazione. 3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza della doglianza formulata. All'udienza del 12/11/2019 il P.m. chiedeva correggersi l'errore materiale contenuto nell'imputazione con riguardo al modello del veicolo ricettato, trattandosi di una [OSCURATO:PERSONA] e non di una [OSCURATO:PERSONA], fermi gli elementi identificativi della targa e del telaio. La difesa 1 ,95-) sostiene, reiterando il gravame d'appello, che la modifica non fosse riconducibile ad un mero errore materiale, risultando al contrario contestato un fatto diverso. La tesi è destituita di giuridico fondamento in quanto il P.m. si è limitato ad una rettifica di dati inessenziali ai fini della descrizione della condotta illecita ascritta al prevenuto, tanto più ove si consideri che l'identificazione del mezzo risultava ab origine inequivoca per effetto dell'indicazione del numero di telaio e della proprietaria che ne aveva denunziato il furto. Questa Corte ha in più occasioni chiarito che per "fatto diverso" - che, ai sensi dell'art.516 cod. proc. pen., consente la modifica dell'imputazione - deve intendersi non solo un fatto che integri una imputazione diversa, restando esso invariato, ma anche un fatto che presenti connotati materiali difformi da quelli descritti nella contestazione originaria, rendendo necessaria una puntualizzazione nella ricostruzione degli elementi essenziali del reato (Sez. 2, n. 18868 del 10/02/2012 Rv. 252822-01;Sez. 3, n. 8078 del 10/10/2018, dep. 2019, Rv. 275839-01;Sez. 4, n. 10149 del 15/12/2020, dep. 2021, Rv. 280938-01). Deve, pertanto, escludersi, come correttamente ritenuto dalla sentenza impugnata, che ricorra l'ipotesi di cui all'art. 516 cod.proc.pen. allorché le modifiche dell'imputazione concernono elementi accessori del fatto che non alterano il contenuto sostanziale dell'accusa e sono insuscettibili di incidere sulle garanzie di difesa dell'imputato. 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 18 aprile 2023 Il Consigliere estenso
Sentenza Cassazione n. 24588/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris