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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 aprile 2023

Cassazione n. 17521/2023

Testo disponibile della fonte

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 35161/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , V [OSCURATO:PERSONA] n. 294, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.,in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:SOCIETA].; -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 208/2019 , depositata il14/05/2019, R.G.N. 14/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/04/2023 dal ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che:

1. La Corte d'Appello di Brescia ha accolto in parte l’appello della [OSCURATO:PERSONA] srl e della [OSCURATO:SOCIETA] e, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato le due società in solido a corrispondere a [OSCURATO:PERSONA] le differenze retributive già riconosciute dal tribunale, detratto l’ulteriore importo di euro 2.535,00, nei limiti della prescrizione quinquennale e perciò dal 3.12.2012 in poi.

2. La Corte territoriale ha confermato la responsabilità solidale delle due società, ai sensi dell’art. 2112 c.c., avendo accertato che la lavoratrice, dipendente della [OSCURATO:SOCIETA], era transitata alle dipendenze della [OSCURATO:PERSONA] srl per effetto di un contratto di affitto di azienda.

Verificata la sussistenza del requisito dimensionale e rilevati gli stretti rapporti familiari tra le parti, in ragione dei quali “sarebbe difficile…già in concreto individuare una posizione di metus” (pag. 7 della sentenza), la Corte di merito ha ritenuto che, anche dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 92 del 2012, il lavoratore non può temere la perdita del posto di lavoro per effetto della reazione del datore di lavoro alle rivendicazioni economiche avanzate, essendo prevista la tutela reintegratoria per il licenziamento intimato per ritorsione o motivo illecito e per il licenziamento discriminatorio.

3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] srl ha resistito con controricorso. [OSCURATO:SOCIETA] non ha svolto difese.

Considerato che:

4. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 2948 n. 4 c.c., per avere la sentenza d’appello affermato che la prescrizione dei crediti della lavoratrice decorre in costanza del rapporto di lavoro, pur dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 92 del 2012 alla disciplina di tutela in caso di licenziamento.

5. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione per avere la sentenza d'appello omesso di considerare un fatto controverso e decisivo per il giudizio, cioè la formale messa in mora da parte della lavoratrice in data 14 luglio 2017, tramite comunicazione di posta elettronica certificata; inoltre, violazione o falsa applicazione degli art.2943 e 1219 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

6. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione per avere la sentenza d'appello omesso di considerareun fatto controverso e decisivo per il giudizio, cioè la mancanza di prova dei bonifici effettuati dalla società [OSCURATO:PERSONA] srl in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] per l'importo di euro 2.535,00.

7. Preliminarmente, deve respingersi l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla parte controricorrente in quanto la questione di diritto oggetto del primo motivo di ricorso è prospettata attraverso puntuale riferimento alle norme di legge che si assumono violate e puntuali argomentazioni giuridiche critiche rispetto alla interpretazione data dai giudici di appello.

La questione di diritto è, peraltro, fondata.

8. Il primo motivo di ricorso deve trovare accoglimento.

9. Questa Corte ha recentemente affermato il seguente principio di diritto: “il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità,sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (Cass. n. 26246 del 2022).

10. Poiché la Corte d’appello non si è attenuta al principio appena richiamato, e a cui si intende dare piena continuità, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al primo motivo, risultando assorbiti i residui motivi di ricorso, con rinvio alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione, che procederà ad un riesame della fattispecie uniformandosi alla regola di diritto enunciata, oltre che alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

LaCorte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 35161/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , V [OSCURATO:PERSONA] n. 294, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.,in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:SOCIETA].; -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 208/2019 , depositata il14/05/2019, R.G.N. 14/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/04/2023 dal ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. La Corte d'Appello di Brescia ha accolto in parte l’appello della [OSCURATO:PERSONA] srl e della [OSCURATO:SOCIETA] e, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato le due società in solido a corrispondere a [OSCURATO:PERSONA] le differenze retributive già riconosciute dal tribunale, detratto l’ulteriore importo di euro 2.535,00, nei limiti della prescrizione quinquennale e perciò dal 3.12.2012 in poi. 2. La Corte territoriale ha confermato la responsabilità solidale delle due società, ai sensi dell’art. 2112 c.c., avendo accertato che la lavoratrice, dipendente della [OSCURATO:SOCIETA], era transitata alle dipendenze della [OSCURATO:PERSONA] srl per effetto di un contratto di affitto di azienda. Verificata la sussistenza del requisito dimensionale e rilevati gli stretti rapporti familiari tra le parti, in ragione dei quali “sarebbe difficile…già in concreto individuare una posizione di metus” (pag. 7 della sentenza), la Corte di merito ha ritenuto che, anche dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 92 del 2012, il lavoratore non può temere la perdita del posto di lavoro per effetto della reazione del datore di lavoro alle rivendicazioni economiche avanzate, essendo prevista la tutela reintegratoria per il licenziamento intimato per ritorsione o motivo illecito e per il licenziamento discriminatorio. 3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] srl ha resistito con controricorso. [OSCURATO:SOCIETA] non ha svolto difese. Considerato che: 4. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 2948 n. 4 c.c., per avere la sentenza d’appello affermato che la prescrizione dei crediti della lavoratrice decorre in costanza del rapporto di lavoro, pur dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 92 del 2012 alla disciplina di tutela in caso di licenziamento. 5. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione per avere la sentenza d'appello omesso di considerare un fatto controverso e decisivo per il giudizio, cioè la formale messa in mora da parte della lavoratrice in data 14 luglio 2017, tramite comunicazione di posta elettronica certificata; inoltre, violazione o falsa applicazione degli art.2943 e 1219 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. 6. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione per avere la sentenza d'appello omesso di considerareun fatto controverso e decisivo per il giudizio, cioè la mancanza di prova dei bonifici effettuati dalla società [OSCURATO:PERSONA] srl in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] per l'importo di euro 2.535,00. 7. Preliminarmente, deve respingersi l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla parte controricorrente in quanto la questione di diritto oggetto del primo motivo di ricorso è prospettata attraverso puntuale riferimento alle norme di legge che si assumono violate e puntuali argomentazioni giuridiche critiche rispetto alla interpretazione data dai giudici di appello. La questione di diritto è, peraltro, fondata. 8. Il primo motivo di ricorso deve trovare accoglimento. 9. Questa Corte ha recentemente affermato il seguente principio di diritto: “il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità,sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (Cass. n. 26246 del 2022). 10. Poiché la Corte d’appello non si è attenuta al principio appena richiamato, e a cui si intende dare piena continuità, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al primo motivo, risultando assorbiti i residui motivi di ricorso, con rinvio alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione, che procederà ad un riesame della fattispecie uniformandosi alla regola di diritto enunciata, oltre che alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. LaCorte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizi
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