CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 29897/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2021 della Corte d'appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Palermo confermava la sentenza del 16/10/2018 del Tribunale di Palermo di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen., per avere arbitrariamente invaso, al fine di occuparlo e di farne temporanea dimora, un alloggio di edilizia popolare di proprietà dell'[OSCURATO:PERSONA]. Fatto «[a]ccertato in Palermo il 09/01/2012». 2. Avverso tale sentenza della Corte d'appello di Palermo, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, affidato a un unico motivo. Con l'unico motivo, la ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., l'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 633 cod. pen., dell'art. 72, comma 2 [recte: 63, comma 2] della legge di stabilità della Regione Siciliana per l'anno 2018 (le reg. Siciliana 8 maggio 2018, n. 8) e dell'art. 1 della legge reg. Siciliana 9 agosto 2002, n. 11. La ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Palermo abbia ritenuto la sussistenza dell'elemento psicologico del reato di cui all'art. 633 cod. pen. nonostante, come documentato nel giudizio di appello, il 30 novembre 2011 essa avesse presentato, ai sensi delle invocate disposizioni di legge regionali, domanda di assegnazione dell'alloggio all'[OSCURATO:PERSONA] di Palermo e avesse provveduto al pagamento dei canoni. Rappresenta che, comunque, alla data della sentenza di appello (18 febbraio 2021) era maturata la prescrizione del reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'unico motivo è manifestamente infondato. L'art. 6, comma 2, della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018, stabilisce che le disposizioni previste dai commi 2, 3, 4 e 5 della legge reg. Siciliana n. 11 del 2002 si applicano a tutti i detentori senza titolo di alloggi di edilizia economica e popolare alla data del 31 dicembre 2017. Le predette disposizioni della legge reg. Siciliana n. 11 del 2002, a loro volta, avevano previsto (in particolare, i commi 2 e 3) l'assegnazione dei menzionati alloggi a coloro che li detenevano in via di fatto (e la stipula del relativo contratto), alle condizioni che: l'occupante fosse in possesso dei requisiti per l'assegnazione; l'occupazione non avesse sottratto il godimento dell'alloggio a un assegnatario già in possesso di decreto di assegnazione in relazione a una graduatoria approvata e pubblicata a norma di legge; l'ente gestore recuperasse tutti i canoni e le spese accessorie dovuti a decorrere dalla data iniziale dell'occupazione; l'occupante rilasciasse le parti comuni del fabbricato, nonché gli ambienti o le superfici non rientranti nell'originaria consistenza dell'alloggio e le sue pertinenze eventualmente occupati. Ciò rammentato, si deve rilevare che, secondo quanto dedotto dalla stessa ricorrente, essa non ha, ai sensi delle citate disposizioni di legge regionale, ottenuto l'assegnazione dell'alloggio detenuto in via di fatto, ma «ha provveduto agli atti necessari per la regolazione della propria posizione con il pagamento dei canoni di locazione e con la presentazione di apposita domanda diretta all'[OSCURATO:PERSONA] di Palermo con protocollo 15555/115 del 30.11.2011». La ricorrente ha, cioè, allo stato, presentato la domanda di assegnazione, ma non ha neppure dedotto che la stessa sia stata accolta; il che, come si è detto, richiede la verifica della sussistenza delle condizioni di legge sopra ricordate.Pertanto, trova applicazione il principio - affermato dalla giurisprudenza di legittimità e condiviso dal Collegio - secondo cui l'occupazione sine titulo di un alloggio costruito dall'[OSCURATO:PERSONA] integra gli estremi del reato di cui all'art. 633 cod. pen. anche nel caso in cui l'occupante si sia autodenunciato onde ottenere la regolarizzazione della propria posizione e abbia corrisposto regolarmente il canone di locazione (Sez. 2, n. 37139 del 25/09/2007, Iannicella, Rv. 237357-01; in motivazione, la sentenza ha precisato che i predetti alloggi sono destinati al perseguimento di finalità di interesse pubblico e devono essere assegnati per legge solo agli aventi diritto, che vanno individuati secondo i criteri prefissati dagli organismi pubblici e da questi verificati attraverso idonee procedure, non derogabili neanche per provvedere a situazioni di estremo bisogno di terzi non aventi diritto). In effetti, in assenza del comprovato accoglimento della presentata domanda di assegnazione, continuano a sussistere sia l'elemento materiale sia l'elemento psicologico del reato di invasione di edifici (il quale, oltre a richiedere la finalità di occupare l'immobile o di trarne altrimenti profitto, presuppone la consapevolezza, in capo all'agente, dell'altruità del bene, influente sulla coscienza dell'illegittimità della condotta; Sez. 2, n. 29710 del 19/04/2017, Crudo, Rv. 270701-01), atteso che, sino all'eventuale esito positivo del procedimento di assegnazione, previa verifica della ricorrenza delle condizioni stabilite dalla legge regionale, permane l'illegalità dell'invasione e la coscienza di essa, non potendosi, a quest'ultimo riguardo, ritenere che, difettando, ancora, un provvedimento di assegnazione a norma di legge, l'occupante abusivo possa maturare la convinzione della cessazione della suddetta illegalità (e non potendo, evidentemente, assumere rilievo un ipotetico convincimento del tutto svincolato dal quadro normativo di riferimento). Si deve poi osservare che, posto che le ricordate disposizioni di legge regionale non contengono la previsione di sanatorie di condotte penalmente rilevanti (né potrebbero farlo, stante la riserva di legge statale di cui all'art. 25, secondo comma, Cost.), ma si limitano a disciplinare la materia dell'assegnazione degli alloggi di edilizia popolare (Sez. 2, n. 39375 del 10/09/2021, Tona, non massimata), l'eventuale perfezionamento della regolarizzazione, se varrebbe a fare cessare la permanenza del reato, non potrebbe valere né retroattivamente né quale causa di estinzione del reato (sez. 2, n. 37139 del 2007, cit.). Da ciò la manifesta infondatezza del motivo. 2. Manifestamente infondata è anche la tesi della ricorrente secondo cui, alla data della sentenza di appello (18 febbraio 2021), sarebbe già maturata la prescrizione del reato.A tale proposito, si deve rammentare il principio - affermato dalla Corte di cassazione e anch'esso condiviso dal Collegio - secondo cui, nel caso in cui l'imputazione relativa a un reato permanente (quale è l'occupazione abusiva di un immobile) indichi il tempus commissi delicti con "formula aperta" - quale è, nella specie, quella fatto «[a]ccertato in Palermo il 09/01/2012» - il termine di prescrizione del reato decorre dalla data di emissione della sentenza di primo grado (Sez. 2, n. 55164 del 18/09/2018, Trabucco, Rv. 274298-01). Ne consegue che, posto che, stante la presenza di atti interruttivi, il reato di invasione di edifici si prescrive in 7 anni e sei mesi e che la sentenza del Tribunale di Palermo era stata emessa il 16 ottobre 2018, il reato commesso dall'imputata si prescrive solo il 16 aprile 2026. 3. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e