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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 giugno 2024

Cassazione n. 29894/2024

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25036/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 74, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] E ASS rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di FIRENZE n. 458/2021depositata il 24/02/2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2024 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA]

1. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza deducendo il grave inadempimento della Banca convenuta e chiedeva la condanna alla restituzione in suo favore della somma di Euro 70.752,57.

A fondamento della propria pretesa, il [OSCURATO:PERSONA] deduceva che la Cassa di Risparmio di Prato, poi confluita nella [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], aveva concesso alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], a titolo di mutuo edilizio fruttifero, la somma di euro 4.000.500,00 a garanzia del quale veniva concessa, su un terreno ed un fabbricato, ancora da ultimarsi , di sua proprietà, ipoteca volontaria e che egli socio della [OSCURATO:SOCIETA], assieme ad altri, aveva sottoscritto una fideiussione pro quota non solidale, in proporzione alla sua quota di partecipazione al capitale sociale (10%), a garanzia di quanto dovuto dalla società alla banca al momento della sottoscrizione del mutuo e della fideiussione (pari ad euro 450.000).

A causa della crisi immobiliare la [OSCURATO:SOCIETA], debitore principale, era entrata in uno strato di crisi ed il [OSCURATO:PERSONA] nel 2009 si dichiarava disponibile a versare immediatamente quanto da esso contrattualmente dovuto per la fideiussione prestata. [OSCURATO:PERSONA] chiedeva, invece, il pagamento della quota del 10% sull’ intero mutuo originariamente concesso, e quindi l’importo di € 450.000,00 che il notaio corrispondeva nel marzo 2009.

Conseguentemente il [OSCURATO:PERSONA] si surrogava per il suddetto importo nell’ipoteca volontaria prestata dalla mutuataria ma alla condizione sospensiva dell’avvenuto integrale soddisfacimento del credito della Banca stessa nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA], come previsto nel contratto di mutuo.

A seguito del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA].

La banca notificava agli altri soci fideiussori (non solidali) un decreto ingiuntivo di pagamento pro quota in proporzione alla residua somma dovutale, a quella data, dalla [OSCURATO:SOCIETA] sulla base del principio di accessorietà e divisibilità dell’obbligazione fideiussoria. [OSCURATO:PERSONA] dopo aver verificato che l’importo richiesto ai fideiussori era diverso da quello da lui corrisposto, ovvero il 10% del residuo importo ancora dovuto e non il 10% del massimale indicato in fideiussione, conveniva in giudizio la banca per sentirla condannare alla restituzione della somma versata in eccedenza alla banca, coerentemente a quanto dalla stessa preteso nei confronti degli altri fideiussori, per l’estinzione della fideiussione, nonch́ il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione delle normativa a tutela della privacy.

Il Tribunale di Prato, con sentenza n. 580/2016, condannava la Banca a restituire al [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro

70.000. Riteneva sulla base del principio sulla ripartizione dell’onere della prova in tema di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, che all’attore ̀ richiesto soltanto di provare “il titolo e l’esigibilit à della prestazione limitandosi ad allegare l’altrui inadempimento”, mentre spetta al convenuto “l’onere di provare i fatti su cui l’eccezione si fonda”, il quale si applica anche alla ripetizione di indebito oggettivo, ove chi allega di aver effettuato un pagamento dovuto solo in parte e propone azione contro l’accipiens per ottenere la ripetizione dell’ eccedenza: “ha l’onere di provare l’esistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta” (Cass. 7501/2012).

In assenza di tale prova il Giudice, facendo applicazione del principio di “accessorietà dell’obbligazione fideiussoria rispetto all’obbligazione garantita” integrato dalla regola di cui all’ art. 1947 c. 1 c.c., che prevede la possibilità di una “fideiussione con beneficio di divisione” (pro quota) tra i debitori solidali ricorrente nella fattispecie in questione, aveva accolto la domanda dell’attore.

2. La Corte d’appello di Firenze, con la sentenza n. 458 del 24 febbraio 2021, accoglieva l’appello della Banca condannando il [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione di quanto ricevuto in esecuzione della sentenza di I° grado.

La Corte, preliminarmente, ha ammesso come richiesto dalla banca il documento, indicato come “atto di surroga sottoposta a condizione sospensiva relativa a mutuo ipotecario”, già presente nel fascicolo di parte di I° grado dell’attore”.

La corte ha ritenuto che con tale atto le parti non avevano stipulato una “surroga negoziale” , bens̀ “un vero e proprio nuovo accordo” in quanto, a fronte della corresponsione immediata di € 450.000, la banca aveva concesso all’appellato il diritto di recedere dalla fideiussione, condizionando espressamente la surroga del fideiussore nei propri diritti all’avvenuto “integrale soddisfacimento del credito vantato dalla banca stessa nei confronti dell’obbligata principale (ossia la mutuataria) “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l..

3. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tre motivi, illustrati da memoria.

4. [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA], resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 5.1.Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. la violazione o falsa applicazione degli artt. 1362, 1366, 1370 e 1371 c.c. laddove la Corte di appello di Firenze ha interpretato l’atto del 25 marzo 2009 denominato “atto di surroga, sottoposta a condizione sospensiva, relativa a mutuo ipotecario” come “nuovo accordo tra le parti stesse” che deroga al precedente atto di fideiussione e al carattere accessorio della obbligazione del garante.

Lamenta essersi dalla corte di merito erroneamente valorizzata esclusivamente la lettera dell’atto successivo alla fideiussione, senza indagare la comune intenzione delle parti alla luce del precedente atto del 7.4.2004, e quindi il complessivo accordo (che deve trarsi dai due atti e non da uno solo), senza dare al secondo accordo una lettura secondo buona fede che realizzi un equo contemperamento degli interessi delle parti, cos̀ violando il criterio che vieta, nel dubbio, una interpretazione contro l’autore della clausola.

L’accordo relativo alla surroga non pù ritenersi un nuovo accordo, perch́ non riguarda un recesso ma un adempimento (pagamento) e non fa che confermare l’ultrattività della fideiussione (surroga sottoposta a condizione sospensiva).

Solo in questo modo ̀ possibile ricostruire la comune intenzione delle parti, che non era quella di eliminare gli effetti della fideiussione originaria, bens̀ di constatare l’avvenuto suo adempimento (e non un recesso da essa che avrebbe comunque conservato l’obbligo di adempiere il debito principale cristalizzato al momento del recesso) e di regolare, sotto il profilo della surroga, la sua ultrattività sino a totale estinzione della obbligazione.

Questa interpretazione ̀ l’unica possibile nell’ottica del sinallagma dell’accordo, valorizzando la buona fede e l’equilibrio degli interessi (dovendosi altrimenti supporre che il contratto non avesse causa alcuna).

5.2. Con il secondo motivo denuncia ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1941 c.c. (limiti della fideiussione) con riferimento alla regola fondamentale dell’accessorietà con riferimento al “nuovo accordo” (denominato “atto di surroga sottoposta a condizione sospensiva” del 25.03.2009) intervenuto tra la banca ed il ricorrente che non poteva modificare la struttura dell’unica fideiussione stipulata tra le parti.

Lamenta essersi dalla corte di merito erroneamente valorizzata nell’atto di surroga del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la clausola (cfr. sentenza impugnata ) che non poteva modificare l’intrinseca struttura unitaria della fideiussione del 07.04.2004 pro quota (ossia: non solidale o parziaria) prestata dai vari soggetti soci della [OSCURATO:SOCIETA]. a garanzia del rimborso di quanto dovuto per capitale e accessori dalla stessa alla banca a fronte del mutuo erogato e, quindi, riguardo al dott. [OSCURATO:PERSONA], in proporzione alla propria quota di partecipazione pari al 10%.

Si trattava, in effetti, di una fideiussione con la quale pì soggetti contestualmente ed in unico atto si erano obbligati a garantire per l’intero capitale erogato alla suddetta società ma ciascuno entro e non oltre i limiti della propria quota societaria. 5.3.Con il terzo motivo denuncia ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 1418 c.c. (cause di nullità del contratto) in relazione all’assenza dell’elemento di cui al n. 2 dell’art. 1325 c.c. (causa) con riferimento al contratto denominato “atto di surroga sottoposta a condizione sospensiva relativa a mutuo ipotecario” del 25.03.2009, rispetto all' originaria fideiussione prestata dal dott. [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] a favore della [OSCURATO:SOCIETA].

Si duole essersi dalla c orte di merito erroneamente qualificato come “nuovo accordo tra le parti” (e non come mera concordata modifica delle previsioni per la surroga legale) l’atto pubblico denominato “atto di surroga sottoposta a condizione sospensiva” del 25.03.2009 ritenendo che esso contenesse una clausola diversa rispetto a quanto previsto nella fideiussione originaria del 07.04.2004 la quale non prevedeva la facoltà di recedere anticipatamente.

Lamenta che pur secon tale atto (non definibile secondo la Corte di appello in termini di novazione ex art. 1230 c.c.) si consentiva al fideiussore di svincolarsi immediatamente dalla fideiussione, cì costituiva il naturale effetto dell’integrale pagamento effettuato dal dott. [OSCURATO:PERSONA] di quanto in essa previsto come massimale e avente causa nella fideiussione.

La banca non solo otteneva anticipatamente dal fideiussore l’intera somma garantita (che non poteva eccedere il valore della quota sociale del dott. [OSCURATO:PERSONA] pari al 10% in rapporto all’effettiva esposizione) ancor prima che fossero maturate le condizioni di cui al contratto di mutuo, ma conseguiva, altres̀, anche l’ulteriore vantaggio di condizionare la surroga del fideiussore adempiente all’avvenuto integrale soddisfacimento dell’obbligazione principale.

Si duole non essere, alla stregua dell’interpretazione offerta dalla corte d’appello, individuabile la causa giuridico - economico che dovrebbe fungere da contrappeso nel necessario rapporto sinallagmatico tra le due prestazioni.

6. I motivi, che possono congiuntamente esamina rsi in quanto connessi, sono inammissibili.

Va anzitutto osservato che essi risultano formulati in modo non conforme alle prescrizioni dettate dall’art. 366 c.p.c., 1° comma, nn. 4 e 6 c.p.c., stante l’inosservanza dei principi di specificità, anche declinato secondo le indicazioni della sentenza CEDU 28 ottobre 2021, Succi e altri c/ Italia, la quale ha ribadito, in sintesi, che il fine legittimo, in linea generale ed astratta, del principio di autosufficienza del ricorso è la semplificazione dell'attività del giudice di legittimità unitamente alla garanzia della certezza del diritto e alla corretta amministrazione della giustizia, (ai p.ti 74 e 75 in motivazione), investendo questa Corte del compito di non farne una interpretazione troppo formale che limiti il diritto di accesso ad un organo giudiziario (al p.to 81 in motivazione), esso (il principio di autosufficienza) può dirsi soddisfatto solo se la parte riproduce il contenuto del documento o degli atti processuali su cui si fonda il ricorso e se sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (così Cass., Sez.

Un., 18/03/2022, n. 8950): requisito che può essere concretamente soddisfatto “anche” fornendo nel ricorso, in ottemperanza dell’art. 369, comma 2°, n. 4 cod. proc. civ., i riferimenti idonei ad identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti o formati rispettivamente, i documenti e gli atti processuali su cui il ricorso si fonda” (Cass. 19/04/2022, n. 12481); In violazione del predetto principio il ricorrente ha omesso di provvedere alla trascrizione delle clausole contrattuali di cui lamenta l'errata interpretazione da parte del giudice di merito, né ha indicato gli specifici canoni ermeneutici ravvisati nella specie in concreto violati.

Deve porsi ulteriormente in rilievo che l’interpretazione della volontà delle parti in relazione al contenuto di un contratto o di una qualsiasi clausola contrattuale importa indagini e vantazioni di fatto affidate al potere discrezionale del giudice di merito, non sindacabili in sede di legittimità ove non risultino violati i canoni normativi di ermeneutica contrattuale e non sussista un vizio nell'attività svolta dal giudice di merito, tale da influire sulla logicità, congruità e completezza della motivazione; ai fini della censura di violazione dei canoni ermeneutici, non è peraltro sufficiente l'astratto riferimento alle regole legali di interpretazione, ma è necessaria (a specificazione dei canoni in concreto violati, con la precisazione del modo e delle considerazioni attraverso i quali il giudice se ne è discostato; inoltre, quando il ricorrente censuri l'erronea interpretazione di clausole contrattuali da parte del giudice di merito, per il principio di autosufficienza del ricorso, ha l'onere di trascriverle integralmente perché al giudice di legittimità è precluso l'esame degli atti per verificare la rilevanza e la fondatezza della censura (fra le tante, Cass. n. 3590/2021; Cass. n. 11254/2018; Cass. 6 febbraio 2007, n. 2560; 22 febbraio 2007, n. 4178; 3 settembre 2010, n. 19044).

L'interpretazione del contratto può essere sindacata in sede di legittimità solo nel caso di violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, la quale non può dirsi esistente sul semplice rilievo che il giudice di merito abbia scelto una piuttosto che un'altra tra le molteplici interpretazioni del testo negoziale, sicché, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l'interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un'altra.

Inoltre, non ̀ necessario che l’interpretazione data dal giudice di merito ad un contratto sia l’unica possibile, o la migliore in astratto, ma è sufficiente che sia una delle possibili e plausibili interpretazioni; così che, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto quella poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata quell'altra (Cass. n. 24539/2009, n. 25861/2013, n. 5016/2014, n. 28319/2017 e n. 16987/2018). 7.Le spese del giudizio di legittimità , liquidate come in dispositivo infavore della controricorrente, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di legittimità che liquida in complessivi euro 6.200,00di cui euro 6 . 000 ,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge,in favore delle controricorrenti.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25036/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 74, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] E ASS rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di FIRENZE n. 458/2021depositata il 24/02/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2024 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza deducendo il grave inadempimento della Banca convenuta e chiedeva la condanna alla restituzione in suo favore della somma di Euro 70.752,57. A fondamento della propria pretesa, il [OSCURATO:PERSONA] deduceva che la Cassa di Risparmio di Prato, poi confluita nella [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], aveva concesso alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], a titolo di mutuo edilizio fruttifero, la somma di euro 4.000.500,00 a garanzia del quale veniva concessa, su un terreno ed un fabbricato, ancora da ultimarsi , di sua proprietà, ipoteca volontaria e che egli socio della [OSCURATO:SOCIETA], assieme ad altri, aveva sottoscritto una fideiussione pro quota non solidale, in proporzione alla sua quota di partecipazione al capitale sociale (10%), a garanzia di quanto dovuto dalla società alla banca al momento della sottoscrizione del mutuo e della fideiussione (pari ad euro 450.000). A causa della crisi immobiliare la [OSCURATO:SOCIETA], debitore principale, era entrata in uno strato di crisi ed il [OSCURATO:PERSONA] nel 2009 si dichiarava disponibile a versare immediatamente quanto da esso contrattualmente dovuto per la fideiussione prestata. [OSCURATO:PERSONA] chiedeva, invece, il pagamento della quota del 10% sull’ intero mutuo originariamente concesso, e quindi l’importo di € 450.000,00 che il notaio corrispondeva nel marzo 2009. Conseguentemente il [OSCURATO:PERSONA] si surrogava per il suddetto importo nell’ipoteca volontaria prestata dalla mutuataria ma alla condizione sospensiva dell’avvenuto integrale soddisfacimento del credito della Banca stessa nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA], come previsto nel contratto di mutuo. A seguito del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. La banca notificava agli altri soci fideiussori (non solidali) un decreto ingiuntivo di pagamento pro quota in proporzione alla residua somma dovutale, a quella data, dalla [OSCURATO:SOCIETA] sulla base del principio di accessorietà e divisibilità dell’obbligazione fideiussoria. [OSCURATO:PERSONA] dopo aver verificato che l’importo richiesto ai fideiussori era diverso da quello da lui corrisposto, ovvero il 10% del residuo importo ancora dovuto e non il 10% del massimale indicato in fideiussione, conveniva in giudizio la banca per sentirla condannare alla restituzione della somma versata in eccedenza alla banca, coerentemente a quanto dalla stessa preteso nei confronti degli altri fideiussori, per l’estinzione della fideiussione, nonch́ il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione delle normativa a tutela della privacy. Il Tribunale di Prato, con sentenza n. 580/2016, condannava la Banca a restituire al [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 70.000. Riteneva sulla base del principio sulla ripartizione dell’onere della prova in tema di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, che all’attore ̀ richiesto soltanto di provare “il titolo e l’esigibilit à della prestazione limitandosi ad allegare l’altrui inadempimento”, mentre spetta al convenuto “l’onere di provare i fatti su cui l’eccezione si fonda”, il quale si applica anche alla ripetizione di indebito oggettivo, ove chi allega di aver effettuato un pagamento dovuto solo in parte e propone azione contro l’accipiens per ottenere la ripetizione dell’ eccedenza: “ha l’onere di provare l’esistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta” (Cass. 7501/2012). In assenza di tale prova il Giudice, facendo applicazione del principio di “accessorietà dell’obbligazione fideiussoria rispetto all’obbligazione garantita” integrato dalla regola di cui all’ art. 1947 c. 1 c.c., che prevede la possibilità di una “fideiussione con beneficio di divisione” (pro quota) tra i debitori solidali ricorrente nella fattispecie in questione, aveva accolto la domanda dell’attore. 2. La Corte d’appello di Firenze, con la sentenza n. 458 del 24 febbraio 2021, accoglieva l’appello della Banca condannando il [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione di quanto ricevuto in esecuzione della sentenza di I° grado. La Corte, preliminarmente, ha ammesso come richiesto dalla banca il documento, indicato come “atto di surroga sottoposta a condizione sospensiva relativa a mutuo ipotecario”, già presente nel fascicolo di parte di I° grado dell’attore”. La corte ha ritenuto che con tale atto le parti non avevano stipulato una “surroga negoziale” , bens̀ “un vero e proprio nuovo accordo” in quanto, a fronte della corresponsione immediata di € 450.000, la banca aveva concesso all’appellato il diritto di recedere dalla fideiussione, condizionando espressamente la surroga del fideiussore nei propri diritti all’avvenuto “integrale soddisfacimento del credito vantato dalla banca stessa nei confronti dell’obbligata principale (ossia la mutuataria) “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l.. 3. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tre motivi, illustrati da memoria. 4. [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA], resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 5.1.Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. la violazione o falsa applicazione degli artt. 1362, 1366, 1370 e 1371 c.c. laddove la Corte di appello di Firenze ha interpretato l’atto del 25 marzo 2009 denominato “atto di surroga, sottoposta a condizione sospensiva, relativa a mutuo ipotecario” come “nuovo accordo tra le parti stesse” che deroga al precedente atto di fideiussione e al carattere accessorio della obbligazione del garante. Lamenta essersi dalla corte di merito erroneamente valorizzata esclusivamente la lettera dell’atto successivo alla fideiussione, senza indagare la comune intenzione delle parti alla luce del precedente atto del 7.4.2004, e quindi il complessivo accordo (che deve trarsi dai due atti e non da uno solo), senza dare al secondo accordo una lettura secondo buona fede che realizzi un equo contemperamento degli interessi delle parti, cos̀ violando il criterio che vieta, nel dubbio, una interpretazione contro l’autore della clausola. L’accordo relativo alla surroga non pù ritenersi un nuovo accordo, perch́ non riguarda un recesso ma un adempimento (pagamento) e non fa che confermare l’ultrattività della fideiussione (surroga sottoposta a condizione sospensiva). Solo in questo modo ̀ possibile ricostruire la comune intenzione delle parti, che non era quella di eliminare gli effetti della fideiussione originaria, bens̀ di constatare l’avvenuto suo adempimento (e non un recesso da essa che avrebbe comunque conservato l’obbligo di adempiere il debito principale cristalizzato al momento del recesso) e di regolare, sotto il profilo della surroga, la sua ultrattività sino a totale estinzione della obbligazione. Questa interpretazione ̀ l’unica possibile nell’ottica del sinallagma dell’accordo, valorizzando la buona fede e l’equilibrio degli interessi (dovendosi altrimenti supporre che il contratto non avesse causa alcuna). 5.2. Con il secondo motivo denuncia ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1941 c.c. (limiti della fideiussione) con riferimento alla regola fondamentale dell’accessorietà con riferimento al “nuovo accordo” (denominato “atto di surroga sottoposta a condizione sospensiva” del 25.03.2009) intervenuto tra la banca ed il ricorrente che non poteva modificare la struttura dell’unica fideiussione stipulata tra le parti. Lamenta essersi dalla corte di merito erroneamente valorizzata nell’atto di surroga del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la clausola (cfr. sentenza impugnata ) che non poteva modificare l’intrinseca struttura unitaria della fideiussione del 07.04.2004 pro quota (ossia: non solidale o parziaria) prestata dai vari soggetti soci della [OSCURATO:SOCIETA]. a garanzia del rimborso di quanto dovuto per capitale e accessori dalla stessa alla banca a fronte del mutuo erogato e, quindi, riguardo al dott. [OSCURATO:PERSONA], in proporzione alla propria quota di partecipazione pari al 10%. Si trattava, in effetti, di una fideiussione con la quale pì soggetti contestualmente ed in unico atto si erano obbligati a garantire per l’intero capitale erogato alla suddetta società ma ciascuno entro e non oltre i limiti della propria quota societaria. 5.3.Con il terzo motivo denuncia ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 1418 c.c. (cause di nullità del contratto) in relazione all’assenza dell’elemento di cui al n. 2 dell’art. 1325 c.c. (causa) con riferimento al contratto denominato “atto di surroga sottoposta a condizione sospensiva relativa a mutuo ipotecario” del 25.03.2009, rispetto all' originaria fideiussione prestata dal dott. [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] a favore della [OSCURATO:SOCIETA]. Si duole essersi dalla c orte di merito erroneamente qualificato come “nuovo accordo tra le parti” (e non come mera concordata modifica delle previsioni per la surroga legale) l’atto pubblico denominato “atto di surroga sottoposta a condizione sospensiva” del 25.03.2009 ritenendo che esso contenesse una clausola diversa rispetto a quanto previsto nella fideiussione originaria del 07.04.2004 la quale non prevedeva la facoltà di recedere anticipatamente. Lamenta che pur secon tale atto (non definibile secondo la Corte di appello in termini di novazione ex art. 1230 c.c.) si consentiva al fideiussore di svincolarsi immediatamente dalla fideiussione, cì costituiva il naturale effetto dell’integrale pagamento effettuato dal dott. [OSCURATO:PERSONA] di quanto in essa previsto come massimale e avente causa nella fideiussione. La banca non solo otteneva anticipatamente dal fideiussore l’intera somma garantita (che non poteva eccedere il valore della quota sociale del dott. [OSCURATO:PERSONA] pari al 10% in rapporto all’effettiva esposizione) ancor prima che fossero maturate le condizioni di cui al contratto di mutuo, ma conseguiva, altres̀, anche l’ulteriore vantaggio di condizionare la surroga del fideiussore adempiente all’avvenuto integrale soddisfacimento dell’obbligazione principale. Si duole non essere, alla stregua dell’interpretazione offerta dalla corte d’appello, individuabile la causa giuridico - economico che dovrebbe fungere da contrappeso nel necessario rapporto sinallagmatico tra le due prestazioni. 6. I motivi, che possono congiuntamente esamina rsi in quanto connessi, sono inammissibili. Va anzitutto osservato che essi risultano formulati in modo non conforme alle prescrizioni dettate dall’art. 366 c.p.c., 1° comma, nn. 4 e 6 c.p.c., stante l’inosservanza dei principi di specificità, anche declinato secondo le indicazioni della sentenza CEDU 28 ottobre 2021, Succi e altri c/ Italia, la quale ha ribadito, in sintesi, che il fine legittimo, in linea generale ed astratta, del principio di autosufficienza del ricorso è la semplificazione dell'attività del giudice di legittimità unitamente alla garanzia della certezza del diritto e alla corretta amministrazione della giustizia, (ai p.ti 74 e 75 in motivazione), investendo questa Corte del compito di non farne una interpretazione troppo formale che limiti il diritto di accesso ad un organo giudiziario (al p.to 81 in motivazione), esso (il principio di autosufficienza) può dirsi soddisfatto solo se la parte riproduce il contenuto del documento o degli atti processuali su cui si fonda il ricorso e se sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (così Cass., Sez. Un., 18/03/2022, n. 8950): requisito che può essere concretamente soddisfatto “anche” fornendo nel ricorso, in ottemperanza dell’art. 369, comma 2°, n. 4 cod. proc. civ., i riferimenti idonei ad identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti o formati rispettivamente, i documenti e gli atti processuali su cui il ricorso si fonda” (Cass. 19/04/2022, n. 12481); In violazione del predetto principio il ricorrente ha omesso di provvedere alla trascrizione delle clausole contrattuali di cui lamenta l'errata interpretazione da parte del giudice di merito, né ha indicato gli specifici canoni ermeneutici ravvisati nella specie in concreto violati. Deve porsi ulteriormente in rilievo che l’interpretazione della volontà delle parti in relazione al contenuto di un contratto o di una qualsiasi clausola contrattuale importa indagini e vantazioni di fatto affidate al potere discrezionale del giudice di merito, non sindacabili in sede di legittimità ove non risultino violati i canoni normativi di ermeneutica contrattuale e non sussista un vizio nell'attività svolta dal giudice di merito, tale da influire sulla logicità, congruità e completezza della motivazione; ai fini della censura di violazione dei canoni ermeneutici, non è peraltro sufficiente l'astratto riferimento alle regole legali di interpretazione, ma è necessaria (a specificazione dei canoni in concreto violati, con la precisazione del modo e delle considerazioni attraverso i quali il giudice se ne è discostato; inoltre, quando il ricorrente censuri l'erronea interpretazione di clausole contrattuali da parte del giudice di merito, per il principio di autosufficienza del ricorso, ha l'onere di trascriverle integralmente perché al giudice di legittimità è precluso l'esame degli atti per verificare la rilevanza e la fondatezza della censura (fra le tante, Cass. n. 3590/2021; Cass. n. 11254/2018; Cass. 6 febbraio 2007, n. 2560; 22 febbraio 2007, n. 4178; 3 settembre 2010, n. 19044). L'interpretazione del contratto può essere sindacata in sede di legittimità solo nel caso di violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, la quale non può dirsi esistente sul semplice rilievo che il giudice di merito abbia scelto una piuttosto che un'altra tra le molteplici interpretazioni del testo negoziale, sicché, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l'interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un'altra. Inoltre, non ̀ necessario che l’interpretazione data dal giudice di merito ad un contratto sia l’unica possibile, o la migliore in astratto, ma è sufficiente che sia una delle possibili e plausibili interpretazioni; così che, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto quella poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata quell'altra (Cass. n. 24539/2009, n. 25861/2013, n. 5016/2014, n. 28319/2017 e n. 16987/2018). 7.Le spese del giudizio di legittimità , liquidate come in dispositivo infavore della controricorrente, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di legittimità che liquida in complessivi euro 6.200,00di cui euro 6 . 000 ,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge,in favore delle controricorrenti. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorre
Sentenza Cassazione n. 29894/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris