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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 giugno 1976

Cassazione n. 35065/2026

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o a FOGGIA il 26/06/1976 avverso la sentenza del 03/06/2025 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto: i primi due sono aspecifici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata perché mettono in discussione il giudizio di responsabilità e la configurabilità della calunnia malgrado la assenza di validi motivi sul punto prospettati con l'appello, tanto che la decisione gravata aveva in parte qua stigmatizzato il gravame rimarcandone l'inammissibilità; il terzo è generico perché introduce per la prima volta il tema inerente la rivendicata applicabilità dell'art 131 bis cp senza neppure indicare le ragioni in fatto che, cristallizzate dalle sentenze di merito, avrebbero dovuto nel caso supportare utilmente una siffatta valutazione; le residue censure ineriscono al trattamento sanzionatorio e al riconoscimento della recidiva benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e nonillogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Di P.Q.MCJ [3,-r7e,.: • O 1 OTT 2026 L'ASSISTENTI 3ITID!ZIARIO Dou.ssa Kat mente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o a FOGGIA il 26/06/1976 avverso la sentenza del 03/06/2025 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto: i primi due sono aspecifici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata perché mettono in discussione il giudizio di responsabilità e la configurabilità della calunnia malgrado la assenza di validi motivi sul punto prospettati con l'appello, tanto che la decisione gravata aveva in parte qua stigmatizzato il gravame rimarcandone l'inammissibilità; il terzo è generico perché introduce per la prima volta il tema inerente la rivendicata applicabilità dell'art 131 bis cp senza neppure indicare le ragioni in fatto che, cristallizzate dalle sentenze di merito, avrebbero dovuto nel caso supportare utilmente una siffatta valutazione; le residue censure ineriscono al trattamento sanzionatorio e al riconoscimento della recidiva benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e nonillogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Di P.Q.MCJ [3,-r7e,.: • O 1 OTT 2026 L'ASSISTENTI 3ITID!ZIARIO Dou.ssa Kat mente
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