CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 marzo 2022
Cassazione n. 14983/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 9117/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] n. 132 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:EMAIL] gia [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 2018 SRL, e per essa [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente - Avverso la sentenza n. 209/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 10/01/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/03/2022 da [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: 1.[OSCURATO:PERSONA] convenne davanti al Tribunale di Roma la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA] chiedendo accertarsi l'inesistenza, invalidità ed inefficacia di due fideiussioni fatte valere dalla banca, in subordine la liberazione ai sensi dell'art. 1956 c.c., l'abusività di talune clausole contrattuali sulla base della disciplina consumeristica ovvero la decadenza di cui all'art. 1957 c.c. [OSCURATO:PERSONA], nel costituirsi in giudizio, eccepì l'inammissibilità e infondatezza delle domande e, in via riconvenzionale, chiese che l'Olivetti fosse condannato al pagamento della somma di C 597.896,90 oltre interessi. 2.11 Tribunale adito rigettò le domande principali ed accolse la riconvenzionale qualificando le due scritture private con cui Olivetti aveva dichiarato di costituirsi fideiussore quali proposte contrattuali che la banca aveva implicitamente accettato, pur serbando un silenzio cui il giudice ricondusse un valore negoziale. Di conseguenza il Tribunale ritenne che l'Olivetti in base al principio di autoresponsabilità fosse vincolato alle conseguenze delle sue stesse determinazioni tanto più che il modulo era stato predisposto dalla banca e non vi erano margini di equivoco circa il contenuto delle scritture. Inoltre il Tribunale escluse che l'Olivetti potesse far valere la liberazione ex art. 1956 c.c. perché le parti avevano convenuto il mantenimento della garanzia anche per l'ipotesi in cui le condizioni economiche delle società debitrici fossero peggiorate; né che fosse sostenibile la natura abusiva delle clausole contrattuali o la decadenza ex art. 1957 c.c. 3. La Corte d'Appello di Roma, adita dall'Olivetti, ha rigettato l'appello, ritenendo, per quanto ancora qui di interesse: infondata la pretesa violazione dell'art. 115 c.p.c. relativa alla mancata contestazione dell'assenza di accettazione dovendo ritenersi, in base all'art. 1333 c.c. richiamato dal testo delle fideiussioni, che se al garante non fosse pervenuto il rifiuto scritto dell'azienda, entro 10 giorni, la fideiussione si sarebbe intesa perfezionata, anche in ragione del significato negoziale del silenzio desumibile dalla qualità dei contraenti e dalle loro relazioni di affari secondo quanto statuito da questa Corte ( Cass., 3, n. 10533 del 14/5/2014);insostenibile la tesi della nullità delle fideiussioni per difetto della forma scritta, della pretesa liberazione del fideiussore ai sensi dell'art. 1956 c.c. e della abusività delle clausole contrattuali ai sensi della disciplina consumeristica. 4.Avverso la sentenza che, rigettando l'appello, ha disposto in ordine alle spese del grado, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Ha resistito la [OSCURATO:PERSONA] 2018 srl, rappresentata da [OSCURATO:SOCIETA], quale cessionaria del credito di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA] con controricorso. La causa è stata assegnata per la trattazione in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380 c.p.c. in vista della quale il ricorrente ha depositato memoria. Ritenuto che:1.Con il primo motivo di ricorso - violazione e falsa applicazione dell'art. 1333 c.c. e dell'art. 115 c.p.c. in relazione all'art. 360, co. 1 n.3 c.p.c. - il ricorrente lamenta che la Corte d'Appello non abbia considerato essere pacifica tra le parti che le fideiussioni non fossero state accettate dalla banca. Ciò avrebbe dato luogo alla violazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. e alla violazione dell'art. 1326 c.c. nella parte in cui la Corte d'Appello ha omesso di considerare che il rapporto tra il fideiussore e la banca non potesse dirsi costituito da una obbligazione unilaterale del primo in favore della seconda ma da una relazione sinallagmatica nell'ambito della quale la banca aveva assunto obbligazioni proprie specie in ordine ai doveri di informazione. La sentenza impugnata violerebbe altresì l'art. 1333 c.c. nella parte in cui ha ritenuto che la fonte dell'obbligazione del fideiussore fosse sempre ed indefettibilmente unilaterale, in presenza di un chiaro nesso sinallagmatico tra obblighi di garanzia, gravanti sul fideiussore, ed obblighi di informazione, gravanti sulla banca. 1.111 motivo è infondato. Premesso che la qualificazione del contratto quale contratto con obbligazioni del solo proponente presuppone l'interpretazione della volontà delle parti, rimessa al giudice del merito, sicchè la censura neppure supera il preliminare vaglio di ammissibilità, in ogni caso si rileva che la sentenza impugnata è conforme al consolidato indirizzo di questa Corte secondo il quale "L'obbligazione fideiussoria promana da un contratto risultante, nella sua configurazione tipica (art.1936 cod.civ.), dalla proposta del fideiussore non rifiutata dal creditore, e non richiede quindi, perché si perfezioni, l'accettazione espressa di quest'ultimo (art. 1333 cod.civ.). Ne consegue che l'eventuale conferma inviata dal creditore costituisce un elemento esecutivo di un negozio già concluso. Inoltre, in relazione al carattere accessorio del contratto di fideiussione rispetto all'obbligazione garantita e alla efficacia di esso anche se il debitore non ne abbia avuto conoscenza, non è necessaria la partecipazione diretta del fideiussore all'accordo con il quale la parte debitrice si obbliga nei confronti del creditore a dare fideiussione, poiché, come il debitore resta estraneo al negozio fideiussorio anche nel caso in cui abbia assunto per contratto l'obbligazione di prestare una fideiussione ai sensi dell'art. 1943 cod. civ., così anche il fideiussore non deve necessariamente partecipare all'accordo suddetto tra debitore e creditore" (Cass., 3, n. 13652 del 13/6/2006: Cass., 1, n. 3606 del 14/2/2018). Pertanto, ammesso che il motivo sia ammissibile, lo stesso è certamente infondato in quanto alcuna violazione è configurabile: né la violazione dell'art. 115 c.p.c. in quanto non può dedursi come pacifico in causa il fatto della non contestazione della mancata accettazione perché, come si evince dalla motivazione dell'impugnata sentenza, non è configurabile alcun fatto non contestato, avendo la banca sempre sostenuto la tesi della non necessità della accettazione ai fini della configurazione dell'obbligazione del fideiussore; né la violazione dell'art. 1326 c.c. e dell'art. 1333 c.c. in quanto la qualificazione della fattispecie - quale espressione di una unilaterale assunzione dell'obbligazione fideiussoria da parte del garante - è, come illustrato, del tutto conforme al consolidato indirizzo di questa Corte. 2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all'art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c. Il ricorrente lamenta che il giudice abbia omesso di dar rilevo agli obblighi della banca relativi al diritto di informativa verso il sottoscrittore e alla pacifica non accettazione da parte della banca della obbligazione fideiussoria. 2.1 Il motivo, che sarebbe anche infondato in quanto la Corte d'Appello non ha affatto omesso di motivare sui dedotti profili, è preliminarmente inammissibile per violazione dell'art. 348 ter, IV co. c.p.c. in quanto, essendo la sentenza di primo grado basata sugli stessi fatti di quella d'appello, in presenza di cd. "doppia conforme", il ricorso per cassazione è precluso per i vizi di cui all'art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c. 3. Conclusivamente la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, del cd. raddoppio del contributo unificato, pari a quello già versato per il ricorso, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare, in favore di parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate in C 10.000 (oltre C 200 per esborsi) più accessori di legge e spese generali al 15%. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, a norma del comma lbis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, in data 18 marzo 2022